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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 508 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021
TRA
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
11.01.1975, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, via F. Paladini, n. 168, presso lo studio dell'Avv. Giacoma Lo Vetere, giusta procura agli atti.
OPPONENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Caltanissetta,
via Piave 14/B, presso lo studio dell'Avv. Fausto Curatolo, giusta procura agli atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, 1 comma c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 11 settembre 2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore indicato in epigrafe evocava in giudizio opponendo l'atto di precetto con cui gli veniva intimato il CP_1
pagamento della somma di Euro 13.579,99, oltre interessi e spese, per mancato pagamento delle rate di mutuo dal mese di gennaio 2018 al mese di febbraio 2021, a suo carico in forza del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di
Caltanissetta il 7 agosto 2017.
Contestava, in particolare, il diritto della all'ottenimento della somma precettata CP_1
in considerazione della pendente procedura esecutiva R.G.E 17/2020 promossa da Che
Banca spa, proprio in ragione del mancato pagamento da parte degli ex coniugi Parte_2
delle rate di mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare.
[...]
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, “”accertare e
dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Sig.ra a procedere ad CP_1
esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e
processuali e condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva contestando in toto l'opposizione CP_1
e chiedendone il rigetto.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, conclusasi la fase istruttoria,
all'udienza del 11 settembre 2024 la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per memorie conclusive e repliche.
In questi ultimi atti le parti, rispettivamente nella comparsa conclusionale l'opposta e nella memoria di replica l'opponente, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Ciò premesso, va evidenziato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in
2 qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del Giudice.
La cessazione della materia del contendere è dunque una forma di definizione del giudizio alla quale è possibile ricorrere laddove venga meno la stessa ragion d'essere della lite.
Nel caso di specie, entrambi le parti sono concordi nel ritenere che con la vendita all'asta della casa coniugale nell'ambito della procedura esecutiva di cui sopra, avvenuta con il decreto di trasferimento del 29 maggio 2024 del Tribunale di Caltanissetta, non esiste più
l' interesse/ diritto da parte della ad ottenere la quota per il pagamento del CP_1
mutuo.
Deve, pertanto, delibarsi solo sulle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ritiene questo Tribunale che con il mancato pagamento di quanto Parte_1
posto a suo carico in sede di separazione consensuale, abbia dato causa all'instaurarsi di questo procedimento e, pertanto, debba sopportarne le spese.
Risulta agli atti, infatti, che l'intimante ha agito sulla base di un valido titolo esecutivo e che al momento della notifica dell'atto di precetto opposto il procedimento esecutivo immobiliare era nella fase iniziale e, quindi, con il pagamento delle rate scadute e non pagate, probabilmente, si sarebbe potuto evitare la vendita dell'immobile.
A tal proposito è' granitico l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale non vi è
alcun automatismo tra un fatto nuovo potenzialmente idoneo a determinare la revoca o modifica delle statuizioni di natura economica contenute nel provvedimento giudiziale e la cessazione o la variazione delle condizioni dell'obbligo di pagamento gravante sul coniuge e stabilito in tale titolo, dovendo essere tali fatti nuovi dedotti e fatti valere solo
3 dinanzi al giudice della separazione o del divorzio che può disporre, all'esito della valutazione delle circostanze, l'eventuale ricorrenza dei presupposti per disporne la modifica o la revoca.
Sicchè con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di quant'altro stabilito in sede di separazione possono proporsi solo questioni relative alla validità ed efficacia del titolo mentre non possono dedursi fatti successivi da far valere invece col procedimento di revisione ( cfr. ex pluribus Cass.13872/01), essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi"
sopravvenuti siano esaminati dal Giudice della separazione/divorzio e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (cfr. Cass.11035/2010).
Da tanto consegue che nel caso de quo l' ex coniuge, tenuto in forza del decreto di omologa della separazione al pagamento delle rate di cui sopra, non poteva - in assenza di revisione- dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo(la procedura esecutiva immobiliare n.17/2020), in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nel titolo esecutivo.
Rebus sic stantibus, l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, e difesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere.
4 • Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , che si CP_1
liquidano in € 2.538,50 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore dell'erario, essendo quest'ultima ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Caltanissetta, 29 gennaio 2025
IL GOP
Gambino Elvira
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