TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 548/2015, promossa da
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 ( , elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4 San Vito, via De Candia n. 11, presso lo studio dell'avvocato Ileana Pisano, che li rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opponenti
contro
Controparte_1 ( ), in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avv. Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposto conclusioni Nell'interesse degli opponenti:
“Previa revoca del decreto ingiuntivo, chiede la cessazione della materia del contendere con spese compensate”. Nell'interesse dell'opposto:
“Si associa alle conclusioni di controparte.”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_3 Parte_4 decreto ingiuntivo n. 3158/2014 emesso in data 26 novembre 2014, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore del Controparte_1
della somma di 5.040,95 euro oltre interessi, a titolo di oneri
[...] condominiali insoluti. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno contestato l'esistenza stessa del , in ragione dell'assenza di beni comuni, specie in CP_1 seguito alla presa in carico da parte del di delle opere CP_2 CP_1 di urbanizzazione presenti nel comprensorio con delibere della giunta comunale nn. 144, 145, 146 e 147 del 2010, con le quali era stata definitivamente assunta la gestione di tutti i servizi relativi alle opere di urbanizzazione. Gli opponenti hanno anche negato l'esistenza del come CP_1 organismo di gestione volontaria e dato atto di aver impugnato in separato procedimento le delibere del 12 gennaio 2013 e del 14 gennaio 2012, di approvazione dei bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo. Tali delibere, hanno aggiunto gli opponenti, sarebbero comunque nulle perché approvate con il voto dei rappresentanti di zona, sulla base di una clausola del regolamento condominiale già dichiarata nulla dal Tribunale di Cagliari con sentenza 893/2005. Tanto premesso, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'II.mo Tribunale, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto e previa sospensione ex art. 295 cpc del presente procedimento a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo agli opponenti tale da costituire un c.d. DO , lo stesso non ha alcuna Controparte_1 legittimazione a richiedere nei confronti del medesimo opponente il pagamento di alcuna somma e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine, salvo gravame previa revoca del decreto opposto ed in accoglimento delle eccezioni sopra formulate anche con riferimento all'ipotetico organismo volontario e alle sue modalità di gestione, dichiarare che gli opponenti non sono in alcun modo tenuti alla partecipazione dello stesso né è tenuta ad alcun pagamento nei confronti dello stesso. c) In ulteriore subordine, salvo gravame, stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al suo richiamato decreto, anche con riferimento alla clausola regolamentare relative ai rappresentanti di zona, revocare lo stesso e dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti dell'opposto. d) In ulteriore subordine e salvo gravame stante l'errato conteggio delle somme richieste revocare il decreto opposto e dichiarare che nessuna somma è dovuta per le eccezioni sollevate. d) con vittoria di spese e onorari”.
2. Con comparsa depositata in data 29 aprile 2015, se è costituito in giudizio il DO , il quale contestati i singoli motivi Controparte_1 di opposizione ha così concluso:
“Piaccia al Giudice, previo rigetto dell'invocata sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto: In via preliminare:
1- Previa declaratoria dell'inesistenza/invalidità della procura di Pt_2
, e dichiarare inammissibile
[...] Parte_3 Parte_4 l'opposizione e che il decreto ingiuntivo opposto è nei loro confronti passato in giudicato, pronunziandone l'esecutorietà. In via principale:
2- Anche previo accertamento del difetto del contraddittorio, rigettare ogni avversa domanda, confermando il decreto opposto. In via subordinata, salvo gravame:
3- Dichiarare , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
tenuti, in solido, anche in virtù della gestione d'affari operata dal
[...] Condominio opposto e/o quale obbligazione propter rem e/o a titolo di indebito arricchimento, al pagamento della somma complessiva di €. 5.040,95 (di cui: € 128,16 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2005/2006 ed € 101,14 quali penalità e more al 13.01.2007 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€. 956,13 quale quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2006/2007 ed € 73,73 quali penalità e more al 19.1.2008 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 249,00 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2007/2008 ed € 95,98 quali interessi e penalità al 17.1.2009 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€. 82,97 quali interessi e penalità al 16.01.2010 in relazione all'esercizio 2008/2009 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 594,57 quale quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2009/2010 ed €. 99,88 quali interessi e penalità al 22.01.2011 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 508,76 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2010/2011 ed €. 107,20 quali interessi e penalità al 14.01.2012 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 369,61 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2011/2012, € 1.550,00 quale sanzione per la manomissione da parte degli ingiunti dell'allaccio idrico (come previsto dall'art. 15 del Regolamento di Condominio ed in virtù della deliberazione del 10.10.2012 del Comitato Direttivo del Condominio) ed €. 123,82 quali interessi e penalità al 12.01.2013 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio), o di quell'altra che risulterà dovuta, oltre interessi di mora sul capitale dal 13.01.2013 sino al saldo, a far data dalla domanda sull'intera somma anche in via di anatocismo ex art. 1283 c.c., e (sulla base di quanto statuito nella sentenza Cass. SS. UU. 16.07.2008 n. 19499) il maggior danno ex art. 1224, 2°c., c.c. nella misura che risulterà dovuta dal 13.01.2013 sino al saldo. In ogni caso:
4- Porre a carico degli opponenti, in solido, le spese, i compensi del giudizio, il 15% per spese generali, ed altri accessori del giudizio”.
3. All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno dato atto di aver composto amichevolmente la controversia e chiesto, pertanto, che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4. Tanto premesso, considerate le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 3158/2014 emesso in data 26 novembre 2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA il decreto ingiuntivo 3158/2014 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 26 novembre 2014; COMPENSA integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 5 dicembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 ( , elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4 San Vito, via De Candia n. 11, presso lo studio dell'avvocato Ileana Pisano, che li rappresenta in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opponenti
contro
Controparte_1 ( ), in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avv. Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposto conclusioni Nell'interesse degli opponenti:
“Previa revoca del decreto ingiuntivo, chiede la cessazione della materia del contendere con spese compensate”. Nell'interesse dell'opposto:
“Si associa alle conclusioni di controparte.”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_3 Parte_4 decreto ingiuntivo n. 3158/2014 emesso in data 26 novembre 2014, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore del Controparte_1
della somma di 5.040,95 euro oltre interessi, a titolo di oneri
[...] condominiali insoluti. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno contestato l'esistenza stessa del , in ragione dell'assenza di beni comuni, specie in CP_1 seguito alla presa in carico da parte del di delle opere CP_2 CP_1 di urbanizzazione presenti nel comprensorio con delibere della giunta comunale nn. 144, 145, 146 e 147 del 2010, con le quali era stata definitivamente assunta la gestione di tutti i servizi relativi alle opere di urbanizzazione. Gli opponenti hanno anche negato l'esistenza del come CP_1 organismo di gestione volontaria e dato atto di aver impugnato in separato procedimento le delibere del 12 gennaio 2013 e del 14 gennaio 2012, di approvazione dei bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo. Tali delibere, hanno aggiunto gli opponenti, sarebbero comunque nulle perché approvate con il voto dei rappresentanti di zona, sulla base di una clausola del regolamento condominiale già dichiarata nulla dal Tribunale di Cagliari con sentenza 893/2005. Tanto premesso, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'II.mo Tribunale, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto e previa sospensione ex art. 295 cpc del presente procedimento a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo agli opponenti tale da costituire un c.d. DO , lo stesso non ha alcuna Controparte_1 legittimazione a richiedere nei confronti del medesimo opponente il pagamento di alcuna somma e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine, salvo gravame previa revoca del decreto opposto ed in accoglimento delle eccezioni sopra formulate anche con riferimento all'ipotetico organismo volontario e alle sue modalità di gestione, dichiarare che gli opponenti non sono in alcun modo tenuti alla partecipazione dello stesso né è tenuta ad alcun pagamento nei confronti dello stesso. c) In ulteriore subordine, salvo gravame, stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al suo richiamato decreto, anche con riferimento alla clausola regolamentare relative ai rappresentanti di zona, revocare lo stesso e dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti dell'opposto. d) In ulteriore subordine e salvo gravame stante l'errato conteggio delle somme richieste revocare il decreto opposto e dichiarare che nessuna somma è dovuta per le eccezioni sollevate. d) con vittoria di spese e onorari”.
2. Con comparsa depositata in data 29 aprile 2015, se è costituito in giudizio il DO , il quale contestati i singoli motivi Controparte_1 di opposizione ha così concluso:
“Piaccia al Giudice, previo rigetto dell'invocata sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto: In via preliminare:
1- Previa declaratoria dell'inesistenza/invalidità della procura di Pt_2
, e dichiarare inammissibile
[...] Parte_3 Parte_4 l'opposizione e che il decreto ingiuntivo opposto è nei loro confronti passato in giudicato, pronunziandone l'esecutorietà. In via principale:
2- Anche previo accertamento del difetto del contraddittorio, rigettare ogni avversa domanda, confermando il decreto opposto. In via subordinata, salvo gravame:
3- Dichiarare , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
tenuti, in solido, anche in virtù della gestione d'affari operata dal
[...] Condominio opposto e/o quale obbligazione propter rem e/o a titolo di indebito arricchimento, al pagamento della somma complessiva di €. 5.040,95 (di cui: € 128,16 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2005/2006 ed € 101,14 quali penalità e more al 13.01.2007 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€. 956,13 quale quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2006/2007 ed € 73,73 quali penalità e more al 19.1.2008 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 249,00 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2007/2008 ed € 95,98 quali interessi e penalità al 17.1.2009 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€. 82,97 quali interessi e penalità al 16.01.2010 in relazione all'esercizio 2008/2009 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 594,57 quale quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2009/2010 ed €. 99,88 quali interessi e penalità al 22.01.2011 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 508,76 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2010/2011 ed €. 107,20 quali interessi e penalità al 14.01.2012 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio;
€ 369,61 quale saldo della quota posta a loro carico in virtù del consuntivo esercizio 2011/2012, € 1.550,00 quale sanzione per la manomissione da parte degli ingiunti dell'allaccio idrico (come previsto dall'art. 15 del Regolamento di Condominio ed in virtù della deliberazione del 10.10.2012 del Comitato Direttivo del Condominio) ed €. 123,82 quali interessi e penalità al 12.01.2013 in virtù dell'art. 14 Regolamento di Condominio), o di quell'altra che risulterà dovuta, oltre interessi di mora sul capitale dal 13.01.2013 sino al saldo, a far data dalla domanda sull'intera somma anche in via di anatocismo ex art. 1283 c.c., e (sulla base di quanto statuito nella sentenza Cass. SS. UU. 16.07.2008 n. 19499) il maggior danno ex art. 1224, 2°c., c.c. nella misura che risulterà dovuta dal 13.01.2013 sino al saldo. In ogni caso:
4- Porre a carico degli opponenti, in solido, le spese, i compensi del giudizio, il 15% per spese generali, ed altri accessori del giudizio”.
3. All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno dato atto di aver composto amichevolmente la controversia e chiesto, pertanto, che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4. Tanto premesso, considerate le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 3158/2014 emesso in data 26 novembre 2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA il decreto ingiuntivo 3158/2014 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 26 novembre 2014; COMPENSA integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 5 dicembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia