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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1536/2022 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Acicastello (CT), in via Tripoli n. 175, ed elettivamente domiciliato in Catania, via San Filippo Neri, n. 4 presso lo studio dell'Avv. Stefano Massimino, del foro di Reggio Calabria, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
attore - opponente
CONTRO
(P. IVA in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. , elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_2
Corso Umberto n. 300 (c/o Studio Avv. Dainotti) presso il recapito professionale degli Avv.ti
ZI DI (CF ) e IO DI (CF ) C.F._2 C.F._3 dello Studio Legale (P.IVA ), dai quali è rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa giusta procura in atti;
convenuta - opposta
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._4 in Mascalucia (CT) Via Aristotele n.3, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Umberto n. 300
(c/o Studio Avv. Dainotti) presso il recapito professionale degli Avv.ti ZI DI (CF
) e IO DI (CF ) dello Studio Legale C.F._2 C.F._3
DI (P.IVA ), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura Controparte_3 P.IVA_2 in atti;
convenuto - opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec il 26.1.2022 a ha Controparte_1 Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 2 comma, c.p.c., proposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 1647/2020 avente ad oggetto un pignoramento presso terzi notificato da parte di e all'odierno opponente e al terzo Controparte_1 Controparte_4 pignorato (datore di lavoro di ) per il pagamento della somma di € 5.422,44 Parte_1 aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c., in esecuzione della sentenza n. 3564/2019 che aveva condannato il al pagamento delle spese legali per € 3.545,00 oltre accessori. Pt_1
A fondamento dell'opposizione parte attrice ha contestato il diritto del creditore ad agire per il recupero del credito ritenendo che vi fossero rapporti di dare e avere tra e l'odierno CP_1 opponente. Il ha sostenuto di vantare un credito di € 17.338,41 nei confronti di Pt_1 CP_1
, derivanti dalla sentenza n. 1706/2009 emessa dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro, per
[...] differenze retributive, contributive e scatti di anzianità non corrisposti. L'opponente, pertanto, ha chiesto:
“In via preliminare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal G.E. nel proc.es. n. 1647/2020 attesa la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per le causali sopra esposte;
- In via principale, dichiarare avvenuta l'estinzione del debito del sig. nei confronti Parte_1 della società per intervenuta compensazione legale ex art. 1243 c.c., per le Controparte_1 causali di cui in narrativa;
- per l'effetto dichiarare annullabile/nulla/inesistente e comunque illegittima l'ordinanza del 12.11.2021 e la conseguente illegittima assegnazione delle somme in favore dell'odierno convenuto;
- in via gradata, previo accertamento della bontà del quantum richiesto, ammontante ad euro 17.338,31, a cui va sottratto il debito oggetto di compensazione pari a euro 6.127,98, dichiarare il sig. creditore verso il proprio datore di lavoro della residua somma di euro Pt_1
11.210,33 oltre a interessi, o di quella maggiore o minore somma che in corso di causa sarà accertata mediante CTU contabile, che ci si riserva di chiedere in esito alle risultanze istruttorie.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e C.P.A. nei confronti del sottoscritto difensore antistatario”. In data 28.3.2022 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed eccependo il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo;
la carenza di procura alle liti;
il difetto di contraddittorio non essendo stato citato in giudizio Controparte_4 creditore solidale;
l'inammissibilità della chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del 12.11.2021 essendo state le somme accreditate da (in veste di datore di lavoro) a CP_1
e al , in solido tra di loro, come disposto con ordinanza (allega CP_1 CP_4 documentazione da cui si evince l'avvenuto incasso da parte di in data 5.1.2022); CP_1 dichiarare l'estinzione del debito del a seguito dell'assegnazione e del conseguente Pt_1 accredito dell'importo; con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Con provvedimento del 15.4.2022 il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. il 12.11.2021 nell'ambito della procedura esecutiva n.1647/2020 - in quanto proponibile tempestivamente solo con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dinanzi al G.E. che l'aveva emessa - e ha concesso i chiesti termini ex art. 183 c.p.c.
Trattandosi di causa documentalmente istruita il Giudice ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la
CTU contabile richiesta dal e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la Pt_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2023. Concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica la causa è stata rimessa sul ruolo, poiché non risultava integrato il contraddittorio nei confronti di creditore e Controparte_4 litisconsorte necessario.
Il ha, pertanto, provveduto a notificare l'atto di citazione e l'ordinanza a Parte_1 CP_4
il quale, in data 16.10.2024 si è costituito in giudizio e ha dichiarato di non aver percepito
[...] nulla per l'esecuzione della sentenza, essendo state le somme assegnate unicamente a
[...] ; ha dichiarato che l'eccezione di compensazione di credito/debito riguarda solo i rapporti CP_1 tra e e deriverebbe dalla sentenza n.1706/2009, che ha condannato la al CP_1 Pt_1 CP_1 pagamento delle differenze retributive;
ha ribadito la sua estraneità sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia nel giudizio di merito ed ha chiesto la sua estromissione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Il Giudice rilevato che tutti i litisconsorti necessari sono stati citati ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.6.2025 e alla suddetta udienza la causa è andata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**********************
Deve essere, preliminarmente, osservato che la opposta ha rinunciato alle eccezioni CP_1 riguardanti la tardiva iscrizione a ruolo e al difetto di procura e, comunque, superate in quanto l'iscrizione a ruolo è stata eseguita nel termine di legge (31.1.2022) e il presunto vizio di procura è stato superato con il deposito di una nuova procura alle liti. Altrettanto preliminarmente, deve essere ribadita l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione in quanto proponibile solo con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. da formulare, tempestivamente, davanti allo stesso G.E. che l'ha emessa. La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione non può essere proposta in sede di formalizzazione dell'opposizione, poiché l'ordinamento processuale prevede un rimedio specifico e tempestivo per contestare tale provvedimento. L'art. 617 c.p.c. disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, consentendo di censurare la regolarità formale degli atti del processo esecutivo, tra cui rientra l'ordinanza di assegnazione, e stabilisce che tale opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni davanti allo stesso Giudice dell'Esecuzione che ha emesso l'atto. Ne consegue che la sospensione dell'efficacia esecutiva non costituisce un rimedio autonomo, ma è strumentale all'opposizione ex art. 617 c.p.c., e deve essere richiesta contestualmente a quest'ultima, davanti al medesimo giudice, non potendo essere formulata in un momento successivo né in sede di instaurazione del giudizio di merito. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'ordinanza di assegnazione costituisca l'atto conclusivo del procedimento esecutivo e sia impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2023, n. 17021; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023,
n. 9736). In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione ha ribadito che la richiesta di sospensione proposta in sede di formalizzazione dell'opposizione è inammissibile, dovendo essere avanzata tempestivamente davanti al giudice dell'esecuzione contestualmente all'opposizione ex art. 617 c.p.c.. Nel merito, l'opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. va rigettata atteso che è ammessa solo per contestare l'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, in base a fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi verificatisi successivamente alla formazione del titolo che, in assenza dei predetti fatti, non può essere rimesso in discussione (almeno in questa sede). Venendo al caso in specie il giudizio è stato introitato da a seguito di ricorso ex art. Parte_1 615, 2° comma, c.p.c. nell'ambito dell'esecuzione mobiliare RG 1674/2020 intrapresa da e CP_1 da nei confronti del predetto per l'esecuzione della sentenza n. 3564/2019 che Controparte_4 aveva rigettato le domande del condannandolo al pagamento delle spese legali per € Pt_1
3.545,00 oltre accessori. L'opponente ha contestato la procedura esecutiva eccependo la nullità del pignoramento per estinzione del debito e compensazione legale ex art. 1243 c.c. sostenendo che tra le stesse parti vi erano rapporti di dare/avere legati a crediti vantati dal verso il proprio datore di lavoro Pt_1
( , derivanti dalla sentenza n. 1706/2009 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro Controparte_1
e ha formulato istanza di sospensione.
Invero, con la sentenza n. 1706/2009 è stato riconosciuto al un inquadramento superiore e Pt_1 gli è stato riconosciuto il diritto ad ottenere il livello di F del CCNL di settore del 1996, a far data dal gennaio 1997; per l'effetto la società è stata condannata al pagamento delle CP_1 relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in relazione al superiore inquadramento dal 5.3.1998, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino alla data di effettivo saldo. Secondo quanto affermato dal , la non avrebbe provveduto al pagamento Pt_1 CP_1 degli arretrati, ma avrebbe assoggettato a contribuzione unicamente le quote della retribuzione del mese di giugno 2009 pari ad € 4.553,00 non computando le quote arretrate come stabilito dalla sentenza predetta. Per queste ragioni parte attrice ritiene di vantare un credito nei confronti di pari ad € 17.338,41 (anche se con “nota di produzione” del 15.11.2024 con cui ha CP_1 depositato nel fascicolo telematico una consulenza tecnica d'ufficio relativa ad altro procedimento n. 5708/2023 R.G.L. - che non può essere ammessa perché tardiva - ha quantificato il suo credito ad
€ 20.238,45) che avrebbe dovuto essere oggetto di compensazione legale ex art. 1243 c.c. con il debito relativo alla sentenza n. 3564/2019, sfociato poi in esecuzione mobiliare presso terzi. Pur condividendo il principio applicato dal G.E. secondo cui “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” va dato continuità, al riguardo, all'insegnamento della Suprema Corte (Sezioni Unite 15 novembre 2016, n. 23225) secondo cui “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”. Orbene, l'istituto della compensazione, disciplinato dall'art. 1243 c.c., risponde all'esigenza di evitare che due soggetti, reciprocamente creditori e debitori, siano costretti a eseguire pagamenti incrociati, in ossequio ai principi di buona fede e di economia processuale. Tuttavia, la legge distingue tra: compensazione legale (comma 1), che opera automaticamente solo se i crediti contrapposti sono omogenei, certi, liquidi ed esigibili;
compensazione giudiziale (comma 2), che può essere dichiarata dal giudice quando il credito opposto, pur certo, non è liquido ma risulta di facile e pronta liquidazione, consentendo di sospendere la condanna relativa al credito liquido fino alla determinazione del controcredito.
Questa distinzione è funzionale a garantire che la compensazione non diventi uno strumento dilatorio, ma rimanga un mezzo di equità sostanziale, applicabile solo quando il controcredito è immediatamente verificabile senza indagini complesse. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la compensazione legale richiede la liquidità del credito opposto, intesa come determinazione certa dell'ammontare senza necessità di ulteriori accertamenti (Cass. civ., Sez. II, 5 settembre 2024, n. 23924). Quando tale requisito manca, si può discutere di compensazione giudiziale, ma solo se la quantificazione è agevole e non implica complesse verifiche (Cass. n. 31511/2019). In difetto, il giudice non può sospendere l'esecuzione, che resta fondata su titolo certo, liquido ed esigibile. La ratio è chiara: evitare che l'opposizione si trasformi in un mezzo per paralizzare l'esecuzione sulla base di crediti meramente eventuali o indeterminati, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso in esame, il controcredito dedotto dal , pur certo nella sua esistenza, non è liquido Pt_1 né immediatamente determinabile, richiedendo calcoli su contributi e arretrati, con accertamenti contabili non semplici. Tale complessità esclude la “facile e pronta liquidazione” richiesta dall'art. 1243, comma 2, c.c. e dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, n. 23924/2024). Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la compensazione legale;
non è possibile dichiarare la compensazione giudiziale, né sospendere l'esecuzione, poiché ciò presupporrebbe un accertamento incompatibile con la fase esecutiva. Alla luce dei principi richiamati e della ratio dell'art. 1243 c.c., l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente deve essere respinta. La tutela esecutiva fondata su titolo certo, liquido ed esigibile non può essere arrestata da un controcredito illiquido e non prontamente quantificabile;
la verifica del credito dell'opponente potrà avvenire, se del caso, in autonomo giudizio di cognizione, restando ferma l'esecutorietà del titolo azionato. In conclusione, le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Pt_1
. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
[...]
17.338,41) e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in favore di e Controparte_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
e da distrarsi a favore degli Avvocati antistatari ZI DI (CF CP_1 Controparte_4
) e IO DI (CF ) dello Studio Legale C.F._2 C.F._3 DI Avvocati Associati (P.IVA , che liquida, complessivamente, in € 4.158,00 P.IVA_2 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 2/12/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1536/2022 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
Acicastello (CT), in via Tripoli n. 175, ed elettivamente domiciliato in Catania, via San Filippo Neri, n. 4 presso lo studio dell'Avv. Stefano Massimino, del foro di Reggio Calabria, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
attore - opponente
CONTRO
(P. IVA in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. , elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_2
Corso Umberto n. 300 (c/o Studio Avv. Dainotti) presso il recapito professionale degli Avv.ti
ZI DI (CF ) e IO DI (CF ) C.F._2 C.F._3 dello Studio Legale (P.IVA ), dai quali è rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa giusta procura in atti;
convenuta - opposta
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._4 in Mascalucia (CT) Via Aristotele n.3, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Umberto n. 300
(c/o Studio Avv. Dainotti) presso il recapito professionale degli Avv.ti ZI DI (CF
) e IO DI (CF ) dello Studio Legale C.F._2 C.F._3
DI (P.IVA ), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura Controparte_3 P.IVA_2 in atti;
convenuto - opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec il 26.1.2022 a ha Controparte_1 Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 2 comma, c.p.c., proposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 1647/2020 avente ad oggetto un pignoramento presso terzi notificato da parte di e all'odierno opponente e al terzo Controparte_1 Controparte_4 pignorato (datore di lavoro di ) per il pagamento della somma di € 5.422,44 Parte_1 aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c., in esecuzione della sentenza n. 3564/2019 che aveva condannato il al pagamento delle spese legali per € 3.545,00 oltre accessori. Pt_1
A fondamento dell'opposizione parte attrice ha contestato il diritto del creditore ad agire per il recupero del credito ritenendo che vi fossero rapporti di dare e avere tra e l'odierno CP_1 opponente. Il ha sostenuto di vantare un credito di € 17.338,41 nei confronti di Pt_1 CP_1
, derivanti dalla sentenza n. 1706/2009 emessa dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro, per
[...] differenze retributive, contributive e scatti di anzianità non corrisposti. L'opponente, pertanto, ha chiesto:
“In via preliminare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal G.E. nel proc.es. n. 1647/2020 attesa la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per le causali sopra esposte;
- In via principale, dichiarare avvenuta l'estinzione del debito del sig. nei confronti Parte_1 della società per intervenuta compensazione legale ex art. 1243 c.c., per le Controparte_1 causali di cui in narrativa;
- per l'effetto dichiarare annullabile/nulla/inesistente e comunque illegittima l'ordinanza del 12.11.2021 e la conseguente illegittima assegnazione delle somme in favore dell'odierno convenuto;
- in via gradata, previo accertamento della bontà del quantum richiesto, ammontante ad euro 17.338,31, a cui va sottratto il debito oggetto di compensazione pari a euro 6.127,98, dichiarare il sig. creditore verso il proprio datore di lavoro della residua somma di euro Pt_1
11.210,33 oltre a interessi, o di quella maggiore o minore somma che in corso di causa sarà accertata mediante CTU contabile, che ci si riserva di chiedere in esito alle risultanze istruttorie.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e C.P.A. nei confronti del sottoscritto difensore antistatario”. In data 28.3.2022 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed eccependo il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo;
la carenza di procura alle liti;
il difetto di contraddittorio non essendo stato citato in giudizio Controparte_4 creditore solidale;
l'inammissibilità della chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del 12.11.2021 essendo state le somme accreditate da (in veste di datore di lavoro) a CP_1
e al , in solido tra di loro, come disposto con ordinanza (allega CP_1 CP_4 documentazione da cui si evince l'avvenuto incasso da parte di in data 5.1.2022); CP_1 dichiarare l'estinzione del debito del a seguito dell'assegnazione e del conseguente Pt_1 accredito dell'importo; con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Con provvedimento del 15.4.2022 il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. il 12.11.2021 nell'ambito della procedura esecutiva n.1647/2020 - in quanto proponibile tempestivamente solo con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dinanzi al G.E. che l'aveva emessa - e ha concesso i chiesti termini ex art. 183 c.p.c.
Trattandosi di causa documentalmente istruita il Giudice ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la
CTU contabile richiesta dal e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la Pt_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2023. Concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica la causa è stata rimessa sul ruolo, poiché non risultava integrato il contraddittorio nei confronti di creditore e Controparte_4 litisconsorte necessario.
Il ha, pertanto, provveduto a notificare l'atto di citazione e l'ordinanza a Parte_1 CP_4
il quale, in data 16.10.2024 si è costituito in giudizio e ha dichiarato di non aver percepito
[...] nulla per l'esecuzione della sentenza, essendo state le somme assegnate unicamente a
[...] ; ha dichiarato che l'eccezione di compensazione di credito/debito riguarda solo i rapporti CP_1 tra e e deriverebbe dalla sentenza n.1706/2009, che ha condannato la al CP_1 Pt_1 CP_1 pagamento delle differenze retributive;
ha ribadito la sua estraneità sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia nel giudizio di merito ed ha chiesto la sua estromissione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Il Giudice rilevato che tutti i litisconsorti necessari sono stati citati ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.6.2025 e alla suddetta udienza la causa è andata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Deve essere, preliminarmente, osservato che la opposta ha rinunciato alle eccezioni CP_1 riguardanti la tardiva iscrizione a ruolo e al difetto di procura e, comunque, superate in quanto l'iscrizione a ruolo è stata eseguita nel termine di legge (31.1.2022) e il presunto vizio di procura è stato superato con il deposito di una nuova procura alle liti. Altrettanto preliminarmente, deve essere ribadita l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione in quanto proponibile solo con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. da formulare, tempestivamente, davanti allo stesso G.E. che l'ha emessa. La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione non può essere proposta in sede di formalizzazione dell'opposizione, poiché l'ordinamento processuale prevede un rimedio specifico e tempestivo per contestare tale provvedimento. L'art. 617 c.p.c. disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, consentendo di censurare la regolarità formale degli atti del processo esecutivo, tra cui rientra l'ordinanza di assegnazione, e stabilisce che tale opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni davanti allo stesso Giudice dell'Esecuzione che ha emesso l'atto. Ne consegue che la sospensione dell'efficacia esecutiva non costituisce un rimedio autonomo, ma è strumentale all'opposizione ex art. 617 c.p.c., e deve essere richiesta contestualmente a quest'ultima, davanti al medesimo giudice, non potendo essere formulata in un momento successivo né in sede di instaurazione del giudizio di merito. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'ordinanza di assegnazione costituisca l'atto conclusivo del procedimento esecutivo e sia impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2023, n. 17021; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023,
n. 9736). In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione ha ribadito che la richiesta di sospensione proposta in sede di formalizzazione dell'opposizione è inammissibile, dovendo essere avanzata tempestivamente davanti al giudice dell'esecuzione contestualmente all'opposizione ex art. 617 c.p.c.. Nel merito, l'opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. va rigettata atteso che è ammessa solo per contestare l'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, in base a fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi verificatisi successivamente alla formazione del titolo che, in assenza dei predetti fatti, non può essere rimesso in discussione (almeno in questa sede). Venendo al caso in specie il giudizio è stato introitato da a seguito di ricorso ex art. Parte_1 615, 2° comma, c.p.c. nell'ambito dell'esecuzione mobiliare RG 1674/2020 intrapresa da e CP_1 da nei confronti del predetto per l'esecuzione della sentenza n. 3564/2019 che Controparte_4 aveva rigettato le domande del condannandolo al pagamento delle spese legali per € Pt_1
3.545,00 oltre accessori. L'opponente ha contestato la procedura esecutiva eccependo la nullità del pignoramento per estinzione del debito e compensazione legale ex art. 1243 c.c. sostenendo che tra le stesse parti vi erano rapporti di dare/avere legati a crediti vantati dal verso il proprio datore di lavoro Pt_1
( , derivanti dalla sentenza n. 1706/2009 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro Controparte_1
e ha formulato istanza di sospensione.
Invero, con la sentenza n. 1706/2009 è stato riconosciuto al un inquadramento superiore e Pt_1 gli è stato riconosciuto il diritto ad ottenere il livello di F del CCNL di settore del 1996, a far data dal gennaio 1997; per l'effetto la società è stata condannata al pagamento delle CP_1 relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in relazione al superiore inquadramento dal 5.3.1998, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino alla data di effettivo saldo. Secondo quanto affermato dal , la non avrebbe provveduto al pagamento Pt_1 CP_1 degli arretrati, ma avrebbe assoggettato a contribuzione unicamente le quote della retribuzione del mese di giugno 2009 pari ad € 4.553,00 non computando le quote arretrate come stabilito dalla sentenza predetta. Per queste ragioni parte attrice ritiene di vantare un credito nei confronti di pari ad € 17.338,41 (anche se con “nota di produzione” del 15.11.2024 con cui ha CP_1 depositato nel fascicolo telematico una consulenza tecnica d'ufficio relativa ad altro procedimento n. 5708/2023 R.G.L. - che non può essere ammessa perché tardiva - ha quantificato il suo credito ad
€ 20.238,45) che avrebbe dovuto essere oggetto di compensazione legale ex art. 1243 c.c. con il debito relativo alla sentenza n. 3564/2019, sfociato poi in esecuzione mobiliare presso terzi. Pur condividendo il principio applicato dal G.E. secondo cui “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” va dato continuità, al riguardo, all'insegnamento della Suprema Corte (Sezioni Unite 15 novembre 2016, n. 23225) secondo cui “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”. Orbene, l'istituto della compensazione, disciplinato dall'art. 1243 c.c., risponde all'esigenza di evitare che due soggetti, reciprocamente creditori e debitori, siano costretti a eseguire pagamenti incrociati, in ossequio ai principi di buona fede e di economia processuale. Tuttavia, la legge distingue tra: compensazione legale (comma 1), che opera automaticamente solo se i crediti contrapposti sono omogenei, certi, liquidi ed esigibili;
compensazione giudiziale (comma 2), che può essere dichiarata dal giudice quando il credito opposto, pur certo, non è liquido ma risulta di facile e pronta liquidazione, consentendo di sospendere la condanna relativa al credito liquido fino alla determinazione del controcredito.
Questa distinzione è funzionale a garantire che la compensazione non diventi uno strumento dilatorio, ma rimanga un mezzo di equità sostanziale, applicabile solo quando il controcredito è immediatamente verificabile senza indagini complesse. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la compensazione legale richiede la liquidità del credito opposto, intesa come determinazione certa dell'ammontare senza necessità di ulteriori accertamenti (Cass. civ., Sez. II, 5 settembre 2024, n. 23924). Quando tale requisito manca, si può discutere di compensazione giudiziale, ma solo se la quantificazione è agevole e non implica complesse verifiche (Cass. n. 31511/2019). In difetto, il giudice non può sospendere l'esecuzione, che resta fondata su titolo certo, liquido ed esigibile. La ratio è chiara: evitare che l'opposizione si trasformi in un mezzo per paralizzare l'esecuzione sulla base di crediti meramente eventuali o indeterminati, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso in esame, il controcredito dedotto dal , pur certo nella sua esistenza, non è liquido Pt_1 né immediatamente determinabile, richiedendo calcoli su contributi e arretrati, con accertamenti contabili non semplici. Tale complessità esclude la “facile e pronta liquidazione” richiesta dall'art. 1243, comma 2, c.c. e dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, n. 23924/2024). Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la compensazione legale;
non è possibile dichiarare la compensazione giudiziale, né sospendere l'esecuzione, poiché ciò presupporrebbe un accertamento incompatibile con la fase esecutiva. Alla luce dei principi richiamati e della ratio dell'art. 1243 c.c., l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente deve essere respinta. La tutela esecutiva fondata su titolo certo, liquido ed esigibile non può essere arrestata da un controcredito illiquido e non prontamente quantificabile;
la verifica del credito dell'opponente potrà avvenire, se del caso, in autonomo giudizio di cognizione, restando ferma l'esecutorietà del titolo azionato. In conclusione, le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Pt_1
. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
[...]
17.338,41) e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in favore di e Controparte_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
e da distrarsi a favore degli Avvocati antistatari ZI DI (CF CP_1 Controparte_4
) e IO DI (CF ) dello Studio Legale C.F._2 C.F._3 DI Avvocati Associati (P.IVA , che liquida, complessivamente, in € 4.158,00 P.IVA_2 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 2/12/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro