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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 710 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Quartu Sant'Elena presso lo studio dell'Avv. Roberta Melas, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del
, Controparte_2
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: in via principale:
in accoglimento del ricorso, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.08.2008 tra i coniugi e iscritto al n. 69 parte II serie A anno 2008 Parte_1 CP_1
del registro del Comune di Quartu Sant'Elena, disponendo le occorrenti annotazioni di rito nanti l'ufficiale di Stato Civile.
Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, sulla base delle Persona_1
condizioni concordate in sede di separazione, da intendersi trascritte nella presente sede.
Porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della signora un CP_1 Parte_1
contributo economico di mantenimento per il minore di importo pari ad euro 500.00 da Per_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi sul base ISTAT, stabilire altresì che il signor corrisponda in favore della ricorrente l'assegno unico percepito, oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie determinate sulla base delle linee guida del Protocollo Nazionale redatto dal CNF,
ovvero in subordine dare atto della manifestata disponibilità del resistente alla corresponsione dell'assegno unico in godimento, da devolversi integralmente alla signora Pt_1
Col favore delle spese di lite da liquidarsi in favore dell'Erario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 7/02/2024, ha domandato che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Quartu Sant'Elena in data 9/08/2008 con oltre all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il CP_1 Per_1
19/07/2009) e alla previsione in capo al padre dell'obbligo di versare un contributo per il mantenimento del minore pari a 500 euro mensili;
infine, ha chiesto venga stabilito che l'assegno unico per il figlio venga percepito nell'intero ammontare da lei.
In particolare, ha dedotto:
- che dall'unione coniugale sono nati due figli, maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente, e minorenne;
Per_1
- che i coniugi sono separati di fatto dal mese di febbraio 2020; - di vivere unitamente al figlio minore nella casa familiare di sua esclusiva proprietà;
- che in sede di separazione i coniugi hanno raggiunto un accordo con il quale era stato previsto l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, l'assegnazione alla madre della casa Per_1
familiare e la previsione in capo al padre di contribuire al mantenimento del minore con un assegno mensile pari a 500 euro;
- che dal momento della pronuncia della separazione personale, i coniugi non si sono più
ricongiunti e hanno sempre vissuto separatamente;
- di lavorare occasionalmente come collaboratrice familiare e di percepire modeste somme di denaro;
- che il on ha mai contribuito alle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
CP_1
- che il resistente, impiegato come giardiniere con una retribuzione mensile netta di 1.800 euro,
versa attualmente 500 euro mensili per il mantenimento del figlio minore, ma che non osserva il calendario di visite stabilito in sede di omologa, costringendola a sostenere spese aggiuntive che, in base agli accordi, sarebbero spettate al padre;
- di percepire il 50% dell'assegno unico pari a 189 euro mensili.
***
non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica. CP_1
All'udienza del 24/09/2024 il Giudice ha proceduto alla audizione della sola parte ricorrente, non essendo il resistente personalmente comparso.
ha dichiarato: che il non ha adempiuto agli obblighi assunti in sede di Parte_1 CP_1
separazione; che vive stabilmente insieme a lei e non ha alcun rapporto con il padre, che non Per_1
lo ha mai ospitato presso la propria abitazione, né per il pernottamento né per i pasti;
che il resistente non si è mai effettivamente occupato dei figli, neppure durante il matrimonio;
che la sua situazione economica è rimasta invariata rispetto a quella esistente al momento della separazione;
di ricevere aiuti economici dai propri genitori per far fronte alle spese quotidiane.
Il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, disponendo l'audizione del figlio minore, all'udienza del 22/10/2024. Persona_1
***
Alla successiva udienza del 22/10/2024 il difensore della parte ricorrente ha informato il Tribunale
che i genitori hanno raggiunto un accordo per la corresponsione dell'assegno unico integralmente alla ricorrente, con conseguente venir meno della necessità di procedere all'ascolto del minore.
***
All'udienza del 23/10/2025, la causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separata e che, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in quella procedura (il 28/02/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 7/02/2024), sono trascorsi i termini di legge.
Tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo e della mancata opposizione del resistente,
che non si è nemmeno costituito nel presente procedimento, si può presumere che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
***
Non sono emerse in corso di causa ragioni per derogare all'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...], o per modificare la sua collocazione prevalente, attualmente Persona_1
prevista presso il domicilio materno.
Quanto alla domanda economica, la ricorrente ha chiesto la conferma del contributo già concordato dalle parti in sede di separazione, fissato in euro 500 mensili, in ragione del raggiungimento dell'accordo con il resistente per la integrale percezione dell'assegno unico in favore della madre.
Alla luce di quanto ora esposto deve essere confermato il contributo al mantenimento ordinario del figlio minore posto in capo al pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie CP_1
da sostenere nell'interesse del medesimo, con la precisazione che l'assegno unico in favore di Per_1
(attualmente pari a 189 euro mensili), sia percepito unicamente dalla madre.
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Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Quartu Sant'Elena in data 9/08/2008 tra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a Cagliari il 19/09/1972, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2008, parte II, serie A, atto n. 69, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune;
2) affida il figlio minore nato il [...] congiuntamente a entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento del medesimo presso il domicilio materno;
3) conferma le modalità di visita del padre già stabilite in sede di separazione;
4) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio con un assegno CP_1 Per_1
mensile pari a 500 euro, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie nel suo interesse;
5) dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico in favore del minore, sia percepito interamente dalla madre, Parte_1
6) nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
Così deciso in Cagliari in data 27/10/2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti