Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici (cartelle di pagamento) siano stati ritualmente notificati a mezzo PEC e che l'avviso di accertamento sia stato notificato a mani proprie, pertanto non vi è stata prescrizione o decadenza.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenga tutte le informazioni necessarie per garantire il diritto di difesa, essendo stato compilato nel rispetto delle previsioni normative e che non occorre allegare atti prodromici di cui il contribuente abbia già legale conoscenza.

  • Altro
    Adesione alla rottamazione quater

    La Corte non ha esaminato questo punto in quanto ha rigettato il ricorso per altri motivi.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha rilevato il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, trattandosi di giurisdizione ordinaria, ma ha rigettato il ricorso nel merito per gli altri tributi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 59
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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