CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8072/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate - Riscossione - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001667000 CASSA FORENSE 2021-TASSA AUTOMOBILISTICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22341/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 27 gennaio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alla annualità 2018 e del contributo alla cassa forense per il 2021; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi, la carenza di motivazione e di aver aderito alla c.d. rottamazione quater;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono la Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare va rilevato il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, trattandosi di giurisdizione ordinaria.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche a mezzo pec nell'indirizzo risultante dall'elenco INI-PEC nelle date indicate del 30 gennaio 2024, 18 marzo 2024 e 19 luglio 2024; risulta, inoltre, la rituale notifica dell'avviso di accertamento in data 26 ottobre 2021 a mani proprie del destinatario con rituale sottoscrizione per ricezione. Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Questo atto non è stato impugnato dal ricorrente. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata a mani proprie avente fede privilegiata.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi. Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
In ordine alla motivazione occorre segnalare che l'atto impugnato contiene tutte le informazioni necessarie per garantire il diritto di difesa essendo stato compilato nel rispetto delle previsioni normative. Non occorre l'allegazione degli atti prodromici quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (Cass. SS.UU. 14/5/2010 n.11722).
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore e la riscossione hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 500,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8072/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Rappresentante_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate - Riscossione - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001667000 CASSA FORENSE 2021-TASSA AUTOMOBILISTICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22341/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 27 gennaio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alla annualità 2018 e del contributo alla cassa forense per il 2021; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi, la carenza di motivazione e di aver aderito alla c.d. rottamazione quater;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono la Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare va rilevato il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, trattandosi di giurisdizione ordinaria.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche a mezzo pec nell'indirizzo risultante dall'elenco INI-PEC nelle date indicate del 30 gennaio 2024, 18 marzo 2024 e 19 luglio 2024; risulta, inoltre, la rituale notifica dell'avviso di accertamento in data 26 ottobre 2021 a mani proprie del destinatario con rituale sottoscrizione per ricezione. Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Questo atto non è stato impugnato dal ricorrente. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata a mani proprie avente fede privilegiata.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi. Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
In ordine alla motivazione occorre segnalare che l'atto impugnato contiene tutte le informazioni necessarie per garantire il diritto di difesa essendo stato compilato nel rispetto delle previsioni normative. Non occorre l'allegazione degli atti prodromici quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (Cass. SS.UU. 14/5/2010 n.11722).
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto l'ente impositore e la riscossione hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 500,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso