Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3879 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Maiorana, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Beatrice Mannarini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 17/01/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/06/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Lecce (LE) il 10/05/2006 e che Controparte_1 dalla loro unione è nato il figlio;
che i coniugi si sono separati con decreto di omologa Per_1 del Tribunale di Lecce del 14/04/2023; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
per i motivi ed alle condizioni specificati in atti.
[...]
1
All'udienza del 17/01/2025, le parti hanno dichiarato di voler definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) Il figlio resta affidato a entrambi i genitori e il diritto di visita paterno viene Per_1 confermato in quello già accordato in sede di omologa della separazione personale, ovvero:
- mercoledì e venerdì: dalle h 16 alle h 22; weekend alternato: dalle h 16 del venerdì alle h 22 della domenica in periodo scolastico e fino alle h 13 del lunedì in periodo extrascolastico;
- FESTIVITA': Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad Per_1 anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per i giorni del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I compleanni dei genitori il minore li trascorrerà con il genitore da festeggiarsi anche se non coinciderà con il giorno di permanenza con il genitore collocatario o con quello di visita del dott. Nei tempi di Parte_1 vacanza presso l'altro genitore sarà sospesa l'alternanza;
- tale calendario degli incontri andrà rispettato da entrambi i genitori e dal figlio e non potrà essere oggetto di modifica discrezionale né del minore, né dei genitori;
- in caso di viaggi all'estero del figlio minore con uno dei genitori, occorrerà prestare il consenso di entrambi i genitori da richiedere almeno 30 gg. prima della partenza,
e, in caso di accordo, durante tale permanenza, di cui verrà indicato luogo e periodo, si dovrà assicurare la costante comunicazione con il genitore non in viaggio;
b) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni
2 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
c) il Sig. inuncia alla propria quota di Assegno Unico Universale in favore Parte_1 della resistente;
d) la Sig.ra acconsente alla liquidazione del chiesto assegno divorzile CP_1 mediante corresponsione una tantum della somma di euro 10.000,00, che verrà corrisposta nei seguenti termini: euro 3.000,00 entro trenta giorni dalla data dell'udienza di comparizione (17/01/2025); i restanti 7.000,00 euro mediante la corresponsione della somma mensile di euro 1.000,00 per sette mensilità a partire dal
5 aprile 2025 fino al 5 ottobre 2025; la Sig.ra rinuncia a ogni altra somma CP_1
a titolo di assegno divorzile e quota TFR;
e) la somma di euro 1.500,00 relativa a regali del figlio in possesso del Sig. Per_1
di cui all'accordo di separazione del 31/01/2023, verrà divisa in parti uguali Parte_1
(euro 750,00 per uno), così che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di euro 750,00 entro il giorno 5 di marzo 2025; entrambi i genitori si impegnano ad utilizzare tali somme in favore del figlio.
Nella medesima udienza le parti hanno espressamente rinunciato ai termini per il deposito di conclusionali;
pertanto, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
3 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce (Le) il
10/05/2006 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 73, Parte II, Serie A, anno 2006, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente relatore
Gianluca Fiorella
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