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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4352/2021 r.g. sez. lav., vertente tra Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. S. N. Verrillo
APPELLANTE
E
- in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. Controparte 1
-
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.07.2018 la Pt 1 adiva il Tribunale di Avellino proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Controparte 1 con decreto dirigenziale n°25 del
11.6.2018 notificato in data 19.06.2018 che irrogava la sanzione pecuniaria amministrativa della somma di € 10.500,00 per la violazione dell'art. 101 e 133 del d.lgs 152/06. Tra gli altri motivi di opposizione, al punto n°1 espressamente deduceva la carenza del potere sanzionatorio per violazione del principio di specialità in quanto, integrando la violazione contestata reato penale ai sensi dell'art. 137 commi 5 e 6 d.lgs 152/06, la potestà sanzionatoria era posta in via esclusiva in capo al Giudice penale. Precisava al riguardo che, per gli stessi fatti posti a base della pretesa amministrativa impugnata, pendeva già procedimento penale iscritto al n°511/2016 r.g.n.r. presso la Procura della Repubblica di Avellino.
Si costituiva con memoria la resistente Controparte 1 svolgendo difese nel merito senza nulla controdedurre e/o contestare in merito alla eccepita carenza di potere sanzionatorio ed alla violazione del principio di specialità.
Il Tribunale, dopo una serie di rinvii e avere assunto la prova testimoniale, con sentenza n. 1364 del
28.07.2021, accoglieva l'opposizione ritenendo la insussistenza del potere sanzionatorio e compensava le spese di lite.
Avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite ha proposto gravame la
Pt 1 con atto depositato in data 25.10.2021.
Censurando la immotivata compensazione delle spese di lite la Pt 1 ha chiesto, in riforma del regolamento delle spese contenuto nella sentenza impugnata, condannarsi la Controparte 1 in persona del presidente legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, come dettagliate nei motivi, nella misura di € 5.099,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge o, in quella diversa che la Corte riterrà di determinare;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. La Controparte 1 cui l'appello veniva notificato telematicamente presso il procuratore costituito in primo grado, non si costituiva in giudizio, sì rimanendo contumace.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello, limitato alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono. -Il giudice di prime cure – pacifica la soccombenza della CP 1 per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta - ha immotivatamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio si evidenzia che l'art. 91 del c.p.c stabilisce: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92
c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: "Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale.
Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009,
n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali. Ciò premesso in diritto è da ritenere in fatto che nel caso in esame non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., infatti, unico integrale virtuale soccombente risulta essere la CP_1 né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni;
né il giudice ha offerto qualsivoglia motivazione a sostegno della sua statuizione in punto di spese.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite è da evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014, e successive modifiche,
"il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ciò posto chiarito che il valore della controversia deve essere individuato in € 10500,00, le spese possono essere liquidate in euro 2540,00, nei minimi di legge per la semplicità delle questioni giuridiche trattate, secondo i seguenti valori: euro 460,00 per studio, euro 389,00 per introduttiva, euro 840,00 per trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale.
Cui aggiungere le spese vive per euro 264,00 (c.u. € 237,00 + marca da bollo € 27,00).
L'appello va, pertanto, accolto nei limiti che precedono.
Le spese di lite - liquidata nei minimi e tenuto conto del valore della controversia in appello, esclusa la fase di trattazione – seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede:
Controparte_1 alaccoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la pagamento integrale delle spese del primo grado liquidate in complessivi euro 2540,00, oltre accessori, con rifusione di ulteriori euro 264,00 per spese vive;
condanna la Controparte 1 al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 962,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est.
dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4352/2021 r.g. sez. lav., vertente tra Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. S. N. Verrillo
APPELLANTE
E
- in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. Controparte 1
-
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.07.2018 la Pt 1 adiva il Tribunale di Avellino proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Controparte 1 con decreto dirigenziale n°25 del
11.6.2018 notificato in data 19.06.2018 che irrogava la sanzione pecuniaria amministrativa della somma di € 10.500,00 per la violazione dell'art. 101 e 133 del d.lgs 152/06. Tra gli altri motivi di opposizione, al punto n°1 espressamente deduceva la carenza del potere sanzionatorio per violazione del principio di specialità in quanto, integrando la violazione contestata reato penale ai sensi dell'art. 137 commi 5 e 6 d.lgs 152/06, la potestà sanzionatoria era posta in via esclusiva in capo al Giudice penale. Precisava al riguardo che, per gli stessi fatti posti a base della pretesa amministrativa impugnata, pendeva già procedimento penale iscritto al n°511/2016 r.g.n.r. presso la Procura della Repubblica di Avellino.
Si costituiva con memoria la resistente Controparte 1 svolgendo difese nel merito senza nulla controdedurre e/o contestare in merito alla eccepita carenza di potere sanzionatorio ed alla violazione del principio di specialità.
Il Tribunale, dopo una serie di rinvii e avere assunto la prova testimoniale, con sentenza n. 1364 del
28.07.2021, accoglieva l'opposizione ritenendo la insussistenza del potere sanzionatorio e compensava le spese di lite.
Avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite ha proposto gravame la
Pt 1 con atto depositato in data 25.10.2021.
Censurando la immotivata compensazione delle spese di lite la Pt 1 ha chiesto, in riforma del regolamento delle spese contenuto nella sentenza impugnata, condannarsi la Controparte 1 in persona del presidente legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, come dettagliate nei motivi, nella misura di € 5.099,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge o, in quella diversa che la Corte riterrà di determinare;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. La Controparte 1 cui l'appello veniva notificato telematicamente presso il procuratore costituito in primo grado, non si costituiva in giudizio, sì rimanendo contumace.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
L'appello, limitato alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono. -Il giudice di prime cure – pacifica la soccombenza della CP 1 per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta - ha immotivatamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio si evidenzia che l'art. 91 del c.p.c stabilisce: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92
c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: "Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale.
Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009,
n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali. Ciò premesso in diritto è da ritenere in fatto che nel caso in esame non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., infatti, unico integrale virtuale soccombente risulta essere la CP_1 né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni;
né il giudice ha offerto qualsivoglia motivazione a sostegno della sua statuizione in punto di spese.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite è da evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014, e successive modifiche,
"il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ciò posto chiarito che il valore della controversia deve essere individuato in € 10500,00, le spese possono essere liquidate in euro 2540,00, nei minimi di legge per la semplicità delle questioni giuridiche trattate, secondo i seguenti valori: euro 460,00 per studio, euro 389,00 per introduttiva, euro 840,00 per trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale.
Cui aggiungere le spese vive per euro 264,00 (c.u. € 237,00 + marca da bollo € 27,00).
L'appello va, pertanto, accolto nei limiti che precedono.
Le spese di lite - liquidata nei minimi e tenuto conto del valore della controversia in appello, esclusa la fase di trattazione – seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede:
Controparte_1 alaccoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la pagamento integrale delle spese del primo grado liquidate in complessivi euro 2540,00, oltre accessori, con rifusione di ulteriori euro 264,00 per spese vive;
condanna la Controparte 1 al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 962,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est.
dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone