Art. 9.
I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non puo' in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non puo' in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".