Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2023, proposto da
Rekeep S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Rizzo, Francesco Gesess, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Intercent-Er Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Tassan Mazzocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina di Intercent-ER n°654 del 25/11/2022, comunicata via pec in pari data, recante ad oggetto “adeguamento tariffe orarie - convenzione per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausuliari 5- lotti da 1 a 9”, in parte qua si è stabilito “di approvare la variazione, con effetto sugli ordinativi di fornitura in corso di validità, dalla data di pubblicazione delle nuove tabelle Ministeriali (Giugno 2022…” anziché dal mese di Luglio 2021);
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente
e per l'accertamento
del diritto di Rekeep S.p.A., nei confronti di Intercent-ER, in relazione alla Convenzione per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotti da 1 a 9, alla revisione dei prezzi per l'importo corrispondente all'adeguamento alle tariffe orarie così come stabilito dalla D.D. n. 25/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le modalità previste all'articolo C pag. 54 del Disciplinare di gara, per il periodo luglio 2021 - giugno 2022 e poi da luglio 2022, in aderenza agli scaglioni di aumento stabiliti con il citato D.D. 25/2022, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del provvedimento impugnato, 16.9.2022, o, in subordine, dalla data del ricorso;
e, conseguentemente, per la condanna
dell'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di Rekeep S.p.a., del relativo importo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Intercent-Er Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Rekeep s.p.a., odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento in convenzione della fornitura dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, nonché di servizi ausiliari e complementari, e servizi di consulenza gestionale da eseguirsi negli immobili in uso Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna (con la sola esclusione degli immobili adibiti prevalentemente ad uso sanitario), indetta dall’Agenzia Regionale Intercent-ER con Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/12/2018.
All’esito della procedura, giusta Determina Dirigenziale n. 592 del 10/12/2020, la medesima Rekeep è risultata aggiudicataria dei Lotti nn. 1-2-4-9 ed ha stipulato con Intercent-ER le relative Convenzioni Quadro. Gli importi contrattuali ammontano per il lotto n. 1 a 24.150.000,00 euro, per il lotto n. 2 a 27.200.000,00, per il lotto n. 4 a 27.510.000,00 ed infine per il lotto n. 9 a 21.300.000,00 euro.
Con il ricorso in esame la ricorrente relativamente alla convenzione sul lotto n. 9 ha impugnato la Determina n. 654 del 2022 nella parte in cui non ha riconosciuto l’applicabilità “retroattiva” (da luglio 2021 a giugno 2022) del costo orario stabilito dalle Tabelle ministeriali e chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi per l'importo corrispondente all'adeguamento alle tariffe orarie così come stabilito dalla D.D. n. 25/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le modalità previste all'articolo C pag. 54 del Disciplinare di gara, per il periodo luglio 2021 - giugno 2022 e poi da luglio 2022, in aderenza agli scaglioni di aumento stabiliti con il citato D.D. 25/2022
Segnatamente, Rekeep s.p.a. con unico motivo di ricorso (Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 23, comma 16, e dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e della D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25/2022. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della Convenzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, errore sui presupposti e travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità) contesta l’operato della stazione appaltante che, nel riconoscere l’adeguamento tariffario che era stato richiesto dall’operatore economico con decorrenza dal luglio 2021, ha invece fissato la diversa decorrenza dell’adeguamento soltanto per gli ordinativi intervenuti dal mese di giugno 2022, ovvero in corrispondenza della pubblicazione delle Tabelle ministeriali.
Quanto sopra, nonostante anche nelle premesse della citata D.D. 25/2022, relativamente al settore delle pulizie e multiservizi/servizi integrati oggetto dell’appalto affidato a Rekeep, si dia atto che, in realtà, il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale sia intervenuto l’8 giugno 2021.
Infatti, a tale rinnovo non ha fatto seguito l’immediato aggiornamento annuale delle tabelle da parte del Ministero, che è intervenuto soltanto l’anno dopo, nel giugno 2022, con conseguente pubblicazione delle tabelle sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022.
Parte ricorrente ha depositato altresì documentazione relativa all’adeguamento dei costi della manodopera intervenuto per il medesimo appalto l’anno successivo a quello oggetto del presente giudizio.
In tale occasione, con Determina 843/2023 di Intercent-ER, la medesima Stazione Appaltante ha deciso “… di approvare la variazione in aumento delle tariffe orarie, calcolate con l’applicazione della formula di gara, ai servizi ausiliari/straordinari a richiesta previsti dalle sopracitate convenzioni - Lotti da 1 a 9, sulla base delle Tabelle Ministeriali di cui al Decreto direttoriale n. 52 del 27 settembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con effetto dal 1/07/2023”.
Dunque, Intercent-ER avrebbe riconosciuto l’adeguamento non a partire dalla (tardiva) pubblicazione delle Tabelle Ministeriali (27 settembre 2023), bensì -al contrario di quanto avvenuto nel caso di specie- con decorrenza anteriore (1.7.2023) e correlata alla contrattazione.
Ritiene la ricorrente che tale sopravvenuta circostanza, determinata dalle autonome determinazioni della medesima stazione appaltante, avvalori le censure formulate con il ricorso, evidenziando peraltro la contraddittorietà e l’illogicità dell’operato della stazione appaltante per l’adeguamento relativo all’anno precedente ed oggetto del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio Intercent-ER sollevando articolate eccezioni in rito ed eccependo l’infondatezza della pretesa azionata evidenziando in punto di fatto come oggetto del ricorso siano i soli servizi complementari che possono essere richiesti a norma del Capitolato dalle singole amministrazioni contraenti per specifiche esigenze. Segnatamente ha eccepito il difetto di giurisdizione, agendo in giudizio parte ricorrente solamente per l’interpretazione e conseguente applicazione delle clausole del Disciplinare di gara inerenti le modalità di calcolo del corrispettivo dovuto per i servizi ausiliari; ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno una delle amministrazioni contraenti, quali soggetti controinteressati, oltre che per difetto di interesse in conseguenza della mancata prova della effettiva ricezione di ordinativi ricomprendenti prestazione di servizi complementari. Quanto al merito l’art. 15 della Convenzione Quadro, rimasto del tutto inoppugnato, prevede l’invarianza dei prezzi per 12 mesi, si che la pretesa azionata si porrebbe in evidente contrasto con tale disposizione pattizia riguardando peraltro periodo in parte precedente la stessa convenzione.
Con memoria la difesa di Rekeep s.p.a. ha diffusamente replicato alle eccezioni in rito “ex adverso” sollevate ed insistito per l’accoglimento del gravame. A suo dire l’art. 15 della Convenzione Quadro riguarderebbe le sole variazioni Istat ma non quelle sul costo della manodopera le quali non avrebbero, a differenza delle prime, cadenza annuale.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere l’accertamento del diritto di Rekeep s.p.a. alla revisione dei prezzi contrattuali riferiti alla Convenzione Quadro per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari - lotto n. 9 - relativamente al periodo luglio 2021-giugno 2022 conseguente all’aumento del costo della manodopera, riconosciuto dalla stazione appaltante soltanto con decorrenza dalla pubblicazione delle Tabelle ministeriali e non dal perfezionamento del nuovo C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese di pulizia.
Oggetto del contendere è dunque la determinazione della esatta decorrenza del diritto alla revisione, con esclusivo riferimento (come è pacifico) ai servizi complementari che a norma del Capitolato possono essere richiesti dalle singole amministrazioni contraenti per specifiche esigenze, servizi dunque ulteriori e diversi da quelli “a canone”.
2.- Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
2.1- Va respinta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Premesso che - come si dirà in prosieguo - il diritto alla revisione prezzi qui azionato muove dal disposto pro tempore vigente dell’art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016, le stesse Sezioni Unite della Cassazione, hanno affermato che l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ex art. 133, co. 1, lettera e), n. 2, c. p. a. "ha ormai assunto una portata ampia e generale, superandosi il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'”an” della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso", per cui entrambe rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da tale disposizione del codice del processo amministrativo" (così Cassazione Sez.Un., ord. 1 febbraio 2019, n. 2160; da ultimo Id. Sez. Un., 5 febbraio 2025, n. 2934 vedi anche Consiglio di Stato sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489 e T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 11 giugno 2024, n .2177). Hanno precisato le Sezioni Unite che la giurisdizione esclusiva sussiste anche ove la pretesa revisionale derivi da previsioni contrattuali e non direttamente da fonti normative (Cassazione Sez.Un. 5 febbraio 2025, n. 2934).
E’ più coerente col fondamento razionale stesso della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo un'interpretazione che prescinda dalla contrapposizione diritto soggettivo - interesse legittimo, posto che tale fondamento è dato dall'esigenza di concentrare presso quest'ultimo giudice "tutte le controversie in una specifica materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi e così superare gli inconvenienti pratici connessi al tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive ora enunciate" (così Consiglio di Stato, V, 31 luglio 2019, n. 5446).
Nel caso di specie poi la pretesa azionata dalla ricorrente non investe a ben vedere il “quantum” della revisione ma lo stesso “an”, avendo Intercent-ER escluso in radice l’applicazione dell’adeguamento richiesto per il periodo anteriore alla pubblicazione delle Tabelle ministeriali, si che la controversia rientra appieno nella giurisdizione esclusiva del g.a.
2.2.- Sono prive di pregio anche le eccezioni di inammissibilità del gravame per mancata notifica ad un contrrointeressato e per difetto di interesse.
2.3.- Quanto al primo profilo ove come nel caso di specie la procedura di gara sia gestita da una centrale di committenza, essa è l’unica responsabile della procedura e l’unica ad aver formalmente adottato gli atti qui contestati, mentre le amministrazioni contraenti sono mere beneficiarie della procedura di gara indetta ed espletata dalla centrale, si che è solo quest’ultima destinataria della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 41 co. 2 c.p.a. ( ex multis T.A.R. Abruzzo L’Aquila 16 ottobre 2024, n. 721; T.A.R. Campania Napoli sez. IV, 30 aprile 2015, n. 2456).
2.4.- Quanto al secondo profilo la ricorrente ha fornito elementi (doc. 16) comprovanti la ricezione degli ordinativi per l’attivazione dei servizi complementari mediante dichiarazioni rese dalle Consorziate esecutrici degli affidamenti in questione, si da vantare interesse diretto concreto ed attuale alla decisione del ricorso.
3.- Venendo al merito il ricorso è infondato.
4.- Giova evidenziare in punto di fatto che in data 10 dicembre 2020 con Determina n. 592 Intercent-ER ha disposto l’aggiudicazione dei servizi in questione alla società Rekeep, che nel luglio 2021 è stato stipulato il nuovo C.C.N.L. applicabile e che infine nel mese di giugno 2022 sono state pubblicate le Tabelle Ministeriali sull’aggiornamento del costo orario del lavoro.
Come visto, ad avviso della ricorrente la revisione dei prezzi avrebbe dovuto decorrere dalla stipulazione del nuovo C.C.N.L. e non dalla successiva tardiva pubblicazione delle Tabelle Ministeriali alla luce del disposto di cui all’art. 18.3 lett. c) del Disciplinare di gara.
5.- Ė bene premettere, in via generale, che nella disciplina vigente “ratione temporis” degli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione (radicata nell’art. 106 d.lgs. 50/2016) la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, sulla base di un’accurata istruttoria, di esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l’aumento dei prezzi, senza che a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico-discrezionale istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione (cfr., T.R.G.A. Bolzano, 2 novembre 2022, n. 271, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 giugno 2022, n. 4047; T.A.R. Emilia- Romagna Bologna sez. II, 9 dicembre 2024, n. 919)
L’art. 106 co. 1, lett. a) stabilisce: “1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)”.
Quindi, tale disposizione, stabilisce che le modifiche ai contratti ivi previsti possono essere disposte solo se “sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili”, purché non abbiano “l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”, ea in ogni caso, per quanto concerne “i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori”, come quello in esame, mantiene “ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” ( ex multis T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. II, 9 dicembre 2024, n. 919).
Non può invece farsi riferimento al disposto - pur invocato dalla ricorrente - di cui all’art. 23 co. 16 del d.lgs. 50/2016 in tema di costo del lavoro, dal momento che detta norma si limita ad indicare quali costi della manodopera la stazione appaltante debba tenere in considerazione al momento della programmazione e della indizione della gara e non già a dettare criteri per la revisione dei prezzi contrattuali in corso di esecuzione, mancando appunto nel Codice dei contratti pubblici del 2016 una disciplina normativa sulla revisione, interamente demandata alla lex specialis a norma dell’art. 106 co 1, lett a) d.lgs. 50/2016.
Occorre, inoltre, considerare che la revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 935; T.A.R. Veneto, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 1507; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 18 febbraio 2021, n. 435).
6.- Trattandosi come visto di affidamento disciplinato dal previgente d.lgs. 50/2016 la revisione dei prezzi contrattuali deve conclusivamente trovare un “chiaro e inequivocabile” riferimento in sede di lex specialis non introducendo l’art. 106 d.lgs. 50/2016 alcun meccanismo revisionale legale, diversamente da quanto oggi prevedono gli artt. 60 e 120 del d.lgs. 36/2023.
Tale fonte contrattuale nel caso di specie sarebbe rinvenibile secondo Intercent-ER nell’articolo 15 “Adeguamento dei prezzi” della Convenzione Quadro il cui testo si riporta:
“1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l’Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I)”
Intercent-ER, a fondamento del rigetto della pretesa della ricorrente ha indicato infatti proprio il sunidicato art. 15 della Convenzione il quale inibisce senza eccezioni la revisione per i primi 12 mesi di durata della Convenzione.
Inoltre il Disciplinare di gara all’art. 17 lett c. punto 4 prevede che “in relazione ai ‘costi medi orari del lavoro per il personale dipendente’, il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare …”
Ancora, relativamente al calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica, nel medesimo Disciplinare all’art. 18.3 lett. C era altresì previsto che, per le prestazioni di servizi ausiliari e complementari, “Per le prestazioni dei servizi ausiliari quotati ad Euro/ora si precisa che il concorrente dovrà offrire una percentuale di sconto sulla maggiorazione del 25% del costo della mano d’opera tenendo conto che il costo orario complessivo posto a base d’asta è composto da due elementi:
- Costo della manodopera come da CCNL;
- Importo percentuale pari al 25% calcolato sul costo della manodopera medesima.
Per costo della manodopera si intende la tariffa ufficiale in vigore nella Provincia ove viene effettuata la prestazione – in ottemperanza alla contrattazione collettiva o in difetto a quella di più recente pubblicazione al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, e/o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il CCNL di riferimento è quello delle Imprese di Pulizia/Multiservizi ovvero quello specifico applicato dall’operatore economico”. 7.- Posto che il richiamato art 15 della Convenzione secondo la sua formulazione letterale non assegna (dopo i primi 12 mesi) al fornitore un diritto incondizionato alla revisione ma la mera facoltà (“potrà procedere”) della revisione stessa, tale meccanismo revisionale in base al successivo comma 3 pare in realtà riferirsi esclusivamente alle variazioni collegate agli indici Istat e non già alla variazione del costo orario della manodopera risultante invece dalle Tabelle Ministeriali, come condivisibilmente argomentato dalla difesa della ricorrente.
7.- L’art 17 lett c) punto 4 del Disciplinare di gara, del tutto inoppugnato, è però fermo nel prendere come riferimento per il costo della manodopera il momento della pubblicazione del Decreto Ministeriale e non già - come vorrebbe la ricorrente - quello decisamente antecedente di perfezionamento del nuovo C.C.N.L. (8 giugno 2021) evento peraltro prevedibile dalla ricorrente secondo l’ordinaria diligenza al momento della presentazione dell’offerta, non rientrando l’applicazione di un nuovo C.C.N.L. idoneo a determinare aumenti del costo del personale tra le circostanze eccezionali ed imprevedibili ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 5 novembre 2018, n. 6237; Id. sez. III, 10 luglio 2024, n. 6140). E’ infatti la stessa ricorrente (pag. 7 del ricorso) ad evidenziare la risalenza delle previgenti Tabelle Ministeriali al lontano 2014 e a dare dunque elementi per poter desumere come l’aumento dei costi della manodopera fosse in realtà prevedibile sin dal momento della presentazione dell’offerta.
La logica del d.lgs. n. 50 del 2016, vigente al tempo dell’adozione dell’atto qui impugnato, era quella di evitare che la clausola revisionale potesse alterare in modo sostanziale il contratto riflettendosi negativamente sulla effettività delle condizioni concorrenziali della gara esperita, sicché la regola generale era il divieto di clausola revisionale salvi i casi derogatori tassativamente previsti, nei quali fosse possibile una revisione “senza una nuova procedura di affidamento”, a condizione che tale revisione non apportasse “modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”. La norma del 2016, infatti, si raccorda al diritto dell’Unione europea che, a tutela della concorrenza, limita i meccanismi di revisione dei prezzi degli appalti pubblici per evitarne i potenziali effetti elusivi del meccanismo della gara pubblica (art. 72 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014; Corte di Giustizia 19 giugno 2008, C454/06, 17 settembre 2016, C-549/14, 19 aprile 2018, causa C-152/17). Trattandosi di norma derogatoria del principio della gara, non ne è consentita un’interpretazione analogica ed estensiva (come è del resto esplicitato dalla disposizione contenuta nel comma 6 dell’art. 106: “Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13 luglio 2023, n. 6847).
E’ evidente d’altronde che la ricorrente così come gli altri operatori economici partecipanti, abbiano calibrato la propria offerta in sede di gara proprio sulla base della formula revisionale prevista dal Disciplinare.
8.- Irrilevante infine al fine della decisione dell’odierna controversia è la Determina n. 843/2023 citata da parte ricorrente avente ad oggetto la riconosciuta revisione dei prezzi per l’anno successivo riguardante diverso sub procedimento del tutto estraneo all’odierno giudizio.
9.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l’obiettiva complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO