CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3946/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 TRIBUTI VARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 IRPEF-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100023450783000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100023450783000 IRPEF-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130038935131000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2566/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29620249017692611/000 notificata il 10.06.2024.deducendo:
1 - l'omessa notifica delle cartelle sottese;
2 - l' intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso
( Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Agenzia delle Entrate – Riscossione, e Comune di Misilmeri, avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 29620249017692611/000 notificata il 10.06.2024.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo. Ha eccepito la propria estraneità ai vizi dedotti, trattandosi di attività di competenza esclusiva dell'Agente della riscossione.
Ha evidenziato la correttezza della sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e sostenuto che per i crediti erariali (IRPEF) si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come confermato da
Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e successive pronunce.
Ha richiamato la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 (Cura Italia).
Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ha dedotto la regolare notifica delle cartelle sottese (n.
29620100023450783000 notificata il 06.10.2010 e n. 29620130038935131000 notificata il 04.08.2014). Ha evidenziato l'interruzione della prescrizione mediante intimazione del 19.02.2018 e la sospensione dei termini di riscossione per 542 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020.
Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Comune di Misilmeri. Ha confermato che la cartella TARSU 2012 (n. 29620130038935131/000) è stata regolarmente notificata il 04/08/2014 entro i termini di legge.
Ha richiamato la corretta formazione e trasmissione del ruolo approvato con Determina n. 26/A11 del
20.11.2012.
Ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla notifica delle cartelle
Dalla esaustiva documentazione prodotta risulta che le cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate, sicché la doglianza è infondata.
Sulla prescrizione Per giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 23397/2016), i crediti erariali si prescrivono in 10 anni;
quelli locali in 5 anni. Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta nel 2018 e sospesa per effetto della normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020), sicché non risulta maturata alcuna prescrizione.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in euro 2.000,00 e precisamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di
Ader, euro 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate, euro 500,00 in favore del Comune di Misilmeri.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2025. Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3946/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 TRIBUTI VARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 IRPEF-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249017692611000 TARI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100023450783000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100023450783000 IRPEF-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Comune di Misilmeri - Piazza Comitato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130038935131000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2566/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29620249017692611/000 notificata il 10.06.2024.deducendo:
1 - l'omessa notifica delle cartelle sottese;
2 - l' intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso
( Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Agenzia delle Entrate – Riscossione, e Comune di Misilmeri, avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 29620249017692611/000 notificata il 10.06.2024.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo. Ha eccepito la propria estraneità ai vizi dedotti, trattandosi di attività di competenza esclusiva dell'Agente della riscossione.
Ha evidenziato la correttezza della sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e sostenuto che per i crediti erariali (IRPEF) si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come confermato da
Cass. SS.UU. n. 23397/2016 e successive pronunce.
Ha richiamato la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 (Cura Italia).
Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ha dedotto la regolare notifica delle cartelle sottese (n.
29620100023450783000 notificata il 06.10.2010 e n. 29620130038935131000 notificata il 04.08.2014). Ha evidenziato l'interruzione della prescrizione mediante intimazione del 19.02.2018 e la sospensione dei termini di riscossione per 542 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020.
Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Comune di Misilmeri. Ha confermato che la cartella TARSU 2012 (n. 29620130038935131/000) è stata regolarmente notificata il 04/08/2014 entro i termini di legge.
Ha richiamato la corretta formazione e trasmissione del ruolo approvato con Determina n. 26/A11 del
20.11.2012.
Ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla notifica delle cartelle
Dalla esaustiva documentazione prodotta risulta che le cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate, sicché la doglianza è infondata.
Sulla prescrizione Per giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 23397/2016), i crediti erariali si prescrivono in 10 anni;
quelli locali in 5 anni. Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta nel 2018 e sospesa per effetto della normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020), sicché non risulta maturata alcuna prescrizione.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in euro 2.000,00 e precisamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di
Ader, euro 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate, euro 500,00 in favore del Comune di Misilmeri.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2025. Il Presidente