Art. 1. 1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , e' modificato, rispettivamente, come segue:
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.
AVVERTENZA:
Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge.
Con un successivo comunicato sara' data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi.
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.
AVVERTENZA:
Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge.
Con un successivo comunicato sara' data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi.