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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI AS AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 10455/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Zatta Michele;
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
EO Diego;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 837/2024 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente all'udienza del 16.10.2025 ha concluso “come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo e da memoria n. 1 ed in via istruttoria come da memoria nn. 2 e
3”.
Nel merito dunque chiedeva:
“accertati i fatti ed i buoni diritti dell'Attore, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e giustizia
In via pregiudiziale: dichiarare l'inefficacia – nullità – inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo per difetto di giurisdizione e/o competenza in quanto è stata sottoscritta fra le parti valida clausola compromissoria nel contratto di subappalto dell'11/7/2023 stipulato fra le parti;
Nel merito:
In via preliminare: rigettarsi, nell'eventualità in cui venga chiesta, la provvisoria esecutività del decreto opposto per assenza dei presupposti e per essere l'opposizione fondata su prova scritta;
1 In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'insussistenza dei presupposti formali e sostanziali del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la non debenza della somme di cui all'opposto decreto e della fattura azionata, accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, darsi atto che è intervenuto pagamento della somma decurtata della contestazioni per l'importo di euro 8.579,36= e che null'altro è dovuto da
[...]
a Parte_1 CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza del 16.10.2025 ha concluso “come da comparsa di costituzione ed in via istruttoria come da memorie nn. 2 e 3”.
Nel merito dunque chiedeva:
“Contrariis reiectis.
In via pregiudiziale:
- riconoscere la propria competenza a giudicare per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare efficace, legittimo ed ammissibile il decreto ingiuntivo telematico n.
837/2024 RG n. 725/2024, emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott. M. C.
Quota), notificato in data 16.04.2024;
In via preliminare processuale:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo telematico n. 837/2024 RG n.
725/2024, emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott. M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024, limitatamente alla somma ancora da pagarsi pari ad euro 10.610,67 sussistendone le ragioni per tutto quanto esposto in narrativa;
nel merito in via principale:
- respingersi le domande attrici tutte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto e soprattutto non provate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott. M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024 per la parte da pagarsi pari ad euro 10.610,67 ;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che la DA. è ancora creditrice, nei confronti Pt_2 della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1 euro 10.610,67, incorporata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia in data
15.04.2024 (Dott. M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024, oltre ad interessi moratori maturati sulla somma capitale dal dovuto al saldo e spese di procedimento monitorio così come liquidate;
- condannarsi conseguentemente la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento, a pagare, in favore della in persona dei CP_1 legali rappresentanti pro tempore, della predetta di euro 10.610,67, incorporata nel decreto
2 ingiuntivo n. 837/2024 RG n. 725/2024, emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott.
M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024, oltre ad interessi moratori maturati dal dovuto al saldo sull'importo capitale, oltre a spese di procedimento monitorio così come liquidate;
- rigettare l'assunto di controparte, perché non provato, secondo cui DA. sarebbe Pt_2 responsabile per le macchie sul pavimento in marmo non incombendo sulla stessa l'onere di provvedere alla protezione delle aree circostanti la zona dell'applicazione della poliurea;
- rigettare ogni qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito dall
[...] per i fatti di cui è causa, poiché non provata né quantificata, né legittima. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 7251/2024, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice il pagamento della somma di € 19.842,67, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, ha azionato la fattura n. 120 FE del 31.12.2023 emessa CP_1 in relazione al SAL finale (v. come la “seconda ed ultima tranche di lavorazioni è stata eseguita dall'odierna ricorrente dal 27 al 29/12/2023”) in forza di un contratto di subappalto avente ad oggetto lo svolgimento di lavori di rifacimento delle coperture di fabbricati all'interno del cimitero di Mestre.
Con atto di citazione in opposizione datato 25.5.2024, eccepiva il Parte_1 difetto di giurisdizione/competenza del Giudice adito atteso che la definizione delle controversie sorte dal contratto di subappalto concluso tra le odierne parti, già prodotto dalla ricorrente sub doc.
2 monitorio, sarebbe stata delegata a un collegio arbitrale ex art. 8 dello stesso.
A tale riguardo, precisava altresì che la clausola compromissoria avrebbe avuto specifica approvazione da parte di consideratane la doppia sottoscrizione apposta. CP_1
Nel merito della vertenza, la società opponente contestava la ricostruzione dei fatti svolta dalla società ingiungente argomentando:
- sul contratto di appalto concluso con per il ripristino funzionale del cimitero di CP_2
Mestre;
- sul contratto dell'11.7.2023 concluso tra le odierne parti, vista l'autorizzazione della stazione appaltante al subappalto dei “lavori di impermeabilizzazione delle coperture con poliurea”;
- sui lavori subappaltati e sull'inosservanza delle previsioni contrattuali da parte della società opposta;
- sull'infondatezza delle allegazioni avversarie a corroborare la prima pretesa patrimoniale svolta
(sul residuo sulla fattura n. 93/2023) nonché sull'instaurazione del procedimento monitorio e sulla
3 transazione conseguitene per la definizione della relativa vertenza;
- sull'esito negativo del tentativo di definizione bonaria della lite esperito da Controparte_2
In particolare, poi, sull'infondatezza della pretesa avversaria de qua, parte opponente:
- si doleva del difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, vista la violazione dell'art.
4.6 contratto di subappalto;
- replicava alle asserzioni avversarie tali per cui “gli interventi di pulizia e sistemazione eseguiti dalla su ordine ed intervento della Direzione Lavori non sarebbero a loro Parte_1 riferibili”, rappresentando che la D.L. avrebbe rilevato che durante l'applicazione della poliurea
(lavorazione attribuita alla subappaltatrice) sarebbe stato macchiato il pavimento in marmo, con necessità e urgenza di un intervento di pulizia;
- in relazione all'ultimo punto, l'opponente allegava di avervi posto rimedio a proprie spese e di aver conseguentemente decurtato i costi di ripristino dall'importo portato dalla fattura n. 120/2023 di provvedendo invece al pagamento dell'importo residuo (non contestato) in favore CP_1 della subappaltatrice;
- allegava i riscontri stragiudiziali a pretese, richieste e contestazioni avversarie.
Infine, insisteva per il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria Parte_1 esecutività del decreto ingiuntivo, considerate l'infondatezza della pretesa avversaria e la circostanza che l'opposizione sarebbe fondata su prova scritta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.9.2024, innanzi tutto, CP_1 replicava all'eccezione attorea di difetto di giurisdizione/incompetenza, argomentando come segue:
- l'art. 8 contratto di subappalto non chiarirebbe la natura, rituale o irrituale, dell'arbitrato;
- differendo da “interpretazione e applicazione del contratto”, l'oggetto della controversia de qua giustificherebbe l'instaurazione del giudizio dinanzi al G.O.;
- la sussistenza della clausola compromissoria non escluderebbe la competenza del G.O. per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- in precedenza, ella si sarebbe già rivolta al Tribunale di Modena, azionando la somma a saldo della fattura n. 93 FE del 30.9.2023 e chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, senza che ivi venisse svolta alcuna opposizione volta ad eccepire questioni di carattere processuale o a contestare eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori, ritenendo quindi integrato un “riconoscimento ed una accettazione, per fatti concludenti, da parte dell della competenza Parte_1 del Giudice Ordinario in ordine alla questione dei pagamenti”;
- l'art. 8 contratto di subappalto sarebbe una clausola vessatoria (v. predisposizione del contratto o, anche, del c.d. “modello rodato” da parte della sola e inadeguatezza Parte_1 della specifica approvazione ex art. 1341 c.c.), con conseguente invalidità o inefficacia della stessa.
4 Nel merito della vertenza, la società opposta contestava la ricostruzione dei fatti svolta dalla società opponente argomentando:
- sul contratto di appalto concluso con e sul contratto di subappalto dell'11.7.2023 CP_2 concluso tra le odierne parti;
- sulle modalità e sulle tempistiche di svolgimento dei lavori subappaltati;
- sui rapporti con e sulla condotta assunta da quest'ultima (anche vista Parte_1 la controversia già sorta in relazione al residuo su fattura n. 93/2023 e avverso le deduzioni attoree sul tentativo delle parti di “definire tutte le questioni” con la transazione, sul tentativo di definizione bonaria della vertenza svolto da nonché sul pagamento parziale del credito di cui CP_2 anche al decreto ingiuntivo opposto);
- sulla non imputabilità nei propri confronti dei danni alla pavimentazione e sulle tempistiche della relativa contestazione, pure considerato che la stessa sarebbe stata successiva al ripristino dei luoghi, così impendendo a di prendere visione di quanto contestatole;
CP_1
- avverso le argomentazioni svolte nel merito da parte attrice, l'opposta:
a. deduceva la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria, pure considerato che violando ogni norma della correttezza non ha Parte_1 mai comunicato né la propria disponibilità ad un sopralluogo per la verifica delle misurazioni e nemmeno di avere proceduto in contraddittorio con la Direzione Lavori a Contr detto controllo ed infine mai comunicato a che i rilevamenti da quest'ultima Pt_2 effettuati erano corretti”;
b. contestava la responsabilità ad ella addebitata per il danneggiamento alla pavimentazione in marmo (v. pure come “non vi è alcuna prova certa che a sporcare la pavimentazione sia stata la poliurea”) e il tempismo della relativa contestazione, anche evidenziando che “il Contr contratto di subappalto non prevedeva che proteggesse le superfici” e che il Pt_2 giornale lavori riporterebbe che “l ha proceduto con la pulizia Parte_1
e la copertura dei fabbricati”;
c. ribadiva che ella non avrebbe potuto visionare i luoghi asseritamente danneggiati prima del ripristino degli stessi;
d. sempre in relazione alla responsabilità ascrittale, l'opposta contestava il quantum dei costi e i conteggi svolti dall'opponente per il pagamento parziale della fattura n. 120/2023.
Infine, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, insisteva per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con provvedimento del 13.9.2024, visto l'art. 171 bis c.p.c., il Giudice confermava la prima udienza.
5 Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 1.10.2024, parte convenuta opposta si riportava alla propria comparsa di costituzione e rassegnava le proprie conclusioni.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 4.10.2024, parte attrice opponente provvedeva a replicare alle argomentazioni avversarie.
Quanto alla clausola compromissoria e sulla competenza a decidere, Parte_1
- deduceva la propria non contestazione circa la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo anche in presenza di clausola compromissoria giacché, in tal caso, l'eccezione compromissoria dovrebbe essere svolta nel successivo giudizio di opposizione;
- contestava la c.d. avvenuta «accettazione della giurisdizione ordinaria per “fatti concludenti”» da parte propria;
- replicava alla dedotta estraneità dell'oggetto del presente giudizio rispetto all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, riportandosi al proprio atto introduttivo;
- quanto all'eccepita vessatorietà dell'art. 8 contratto di subappalto, allegava che:
a. trattandosi di rapporti contrattuali tra società di capitali non vi sarebbe sproporzione contrattuale tra i contraenti o un contraente “debole”;
b. il contratto di subappalto non sarebbe standard bensì “in applicazione di rapporti a monte di carattere pubblicistico ove vi è comunque ampia discrezionalità fra le parti e non vi è certo alcun tipo di imposizione contrattuale”;
c. il contenuto contrattuale sarebbe stato accettato dalla controparte senza doglianze e in piena autonomia;
d. la doppia sottoscrizione riguarderebbe solo talune clausole contrattuali specificamente indicate.
Sul punto, quindi, parte attrice concludeva chiedendo la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.
Nel merito della controversia, poi, individuava i punti controversi tra Parte_1 le odierne parti nella contestazione a di vizi nelle lavorazioni eseguite e, CP_1 conseguentemente, nell'addebito del costo sostenuto dall'appaltatore per il ripristino nonché nelle doglianze di tali per cui svolgerebbe “ogni sorta di CP_1 Parte_1 raggiro ed artifizio” al fine di non pagare quanto dovuto.
Previa replica agli stessi, l'opponente argomentava altresì circa i tentativi di risoluzione stragiudiziale della vertenza ed esplicitava i calcoli effettuati per individuare l'importo da corrispondersi sul maggior dovuto sulla fattura n. 120/2023, azionata nel monitorio, insistendo per la regolarità dei propri conteggi.
La società attrice concludeva la propria memoria riservandosi ogni ulteriore deduzione circa la
6 provvisoria esecutività del decreto opposto, fatto salvo e ribadito quanto già dedotto sul punto.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 24.10.2024, parte convenuta opposta si doleva innanzi tutto della condotta di controparte (v. come avrebbe definito di “modesto valore” il presente giudizio e i tentativi di “procrastinare il più possibile i pagamenti ed addirittura di non pagare le spettanze di ). CP_1
Quanto alla clausola compromissoria e sulla competenza a decidere, CP_1
- insisteva nel sostenere che la controparte avrebbe aderito e riconosciuto la competenza del G.O. per fatti concludenti e replicava alle argomentazioni avversarie in ordine al primo procedimento monitorio promosso;
- evidenziava che, trattandosi di società di capitali e, così, discorrendosi di applicabilità dell'art. 1341 c.c. e non del Codice del consumo, non verrebbe in rilievo l'intento del Legislatore di protezione del contraente debole;
- ribadiva che:
a. il richiamo alle clausole sarebbe inadeguato ex art. 1341 c.c., richiedendosi non solo il riferimento al numero ma anche al titolo o al contenuto delle stesse;
b. il contratto concluso costituirebbe un “modello rodato” che Parte_1
“propone/impone tutte le volte che commissiona opere in subappalto” e, in ogni caso, che sarebbe stato predisposto dalla società opponente;
- produceva 2 mail di quella dell'11.7.2023 con cui l'opponente Parte_1 avrebbe inviato il contratto di subappalto chiedendone la sottoscrizione e la restituzione e quella del
14.7.2023 con cui l'opponente ne avrebbe sollecitato la restituzione al fine della presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto.
Nel merito, poi, ribadiva che «solamente dopo la ricezione dell'intimazione di CP_1 pagamento del 10 gennaio 2024 l ha contestato all'odierna Parte_1 convenuta/opposta “vizi delle lavorazioni … ed in ragione di ciò, indicava il costo sostenuto dall'appaltatore per la necessaria sistemazione”» nonché come, senza contestare alcunché alla subappaltatrice, l'attrice avrebbe eseguito le attività di ripristino, “pretendendone ex post il rimborso”.
Provvedeva altresì a contestarne il relativo quantum.
Sulle richieste istruttorie attoree, parte convenuta eccepiva l'incapacità a testimoniare di taluni sig.ri indicati come testi da sostenendo la sussistenza di un loro interesse Parte_1 diretto al buon esito della vertenza.
Infine, in via istruttoria, parte opposta chiedeva di essere ammessa alla prova per interpello e alla prova testimoniale sui capitoli di prova precisati.
7 concludeva la propria memoria riservandosi l'integrazione delle istanze istruttorie CP_1 alla luce delle deduzioni avversarie e richiedendo l'abilitazione alla prova contraria.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 25.10.2024, pur ritenendo che la causa avrebbe natura documentale, parte attrice opponente chiedeva di essere ammessa alla prova testimoniale sulle circostanze precisate e provvedeva alla produzione documentale.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 30.10.2024, parte convenuta opposta provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova formulati dalla controparte e chiedeva di essere ammessa alla prova contraria. provvedeva altresì a contestare la fattura prodotta con la seconda memoria attorea e, CP_1 in particolare, si doleva della mancata produzione con l'atto introduttivo, della genericità della descrizione della fattura e argomentava circa la somma portata dalla stessa.
Ribadiva, inoltre, il difetto di prova che la “patina” sui pavimenti in marmo sarebbe stata causata da lavorazioni da ella eseguite nonché come nessuna contestazione sarebbe stata svolta anteriormente alle proprie richieste di pagamento.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 4.11.2024, parte attrice opponente replicava alle allegazioni avversarie e in particolare:
- circa il valore di causa, qualificato come “modesto”, precisava l'intenzione di riferirsi a un significato oggettivo di modesto valore;
- replicava a talune asserzioni svolte da nei propri confronti (inerenti il proprio lavoro CP_1
e i versamenti effettuati in favore della subappaltatrice) e alla circostanza che avrebbe CP_1 adito due volte l'Autorità Giudiziaria in merito al contratto di subappalto;
- argomentava sulla clausola compromissoria:
a. contestando che vi sarebbe stata accettazione tacita della giurisdizione ordinaria;
b. insistendo per l'infondatezza delle doglianze dell'opposta, visti l'art. 1341 c.c. e la trasmissione della bozza contrattuale (circostanza, quest'ultima, che “rileva circa il fatto che ha avuto tutto il tempo ed il modo di leggerlo e di approvarlo”); CP_1
- nel merito del giudizio, allegava che, informata dalla D.L. delle problematiche che avrebbero riguardato lavorazioni di competenza e di spettanza di in esecuzione del contratto di CP_1 subappalto, la subappaltatrice sarebbe stata resa edotta del problema e della necessità di intervenire per la risoluzione dello stesso e che, a fronte dell'inerzia della stessa, Parte_1 avrebbe eseguito il ripristino, comunque provvedendo a comunicare i relativi costi e spese di intervento.
Sulle istanze e sulle eccezioni istruttorie formulate dalla società convenuta, parte attrice:
- replicava all'eccepita incapacità a testimoniare dei sig.ri indicati come propri testi;
8 - provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova della società opposta e chiedeva il rigetto delle istanze di prova avversarie;
- per l'ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
All'udienza del 14.11.2024, l'avvocato di parte opponente contestava quanto dedotto da parte opposta nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e si opponeva alle istanze istruttorie ivi formulate ritenendo che non costituirebbero prova contraria e che avrebbero quindi dovuto essere contenute nella seconda memoria.
Per il resto, si riportava integralmente a tutti gli atti difensivi, insistendo per le eccezioni preliminari e, in subordine, per l'ammissione delle istanze istruttorie, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione, trattandosi di opposizione basata su prova scritta.
L'avvocato di parte opposta chiedeva di poter verbalizzare come da foglio cartaceo che rammostrava in udienza.
L'avvocato di parte opponente non si opponeva, contestandone integralmente il contenuto.
L'avvocato di parte opposta contestava quanto dedotto dalla controparte.
Il Giudice, vista la non opposizione di parte opponente all'acquisizione, acquisiva il foglio cartaceo e vi apponeva firma e data.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 3.6.2025, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice riteneva che sarebbe occorso preliminarmente prendere posizione sull'eccezione di arbitrato, sulla quale le parti avevano avuto molteplici occasioni di contraddittorio scritto e che, allo stato, sarebbe stato prudente rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Il Giudice, pertanto, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 16.10.2025, gli avvocati delle odierne parti precisavano le rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, si ritiene che vada dichiarata l'incompetenza del presente
Tribunale in favore del collegio arbitrale ex art. 8 contratto di subappalto.
Deve essere altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto (si tratta di una misura che avrebbe comunque dovuto essere disposta, visto il pagamento parziale dell'importo ingiunto, pacificamente avvenuto con bonifico del 24.5.2024 – cfr. doc. 11 att. e pag. 10 comparsa conv.).
Nei propri scritti difensivi, le parti correttamente riconoscono che, nonostante la clausola
9 compromissoria, il creditore appare pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio.
L'eccezione di arbitrato, poi, è un'eccezione in senso stretto, assoggettata alla preclusione ex art. 167 c.p.c. e, nel caso de quo, parte opponente l'ha proposta tempestivamente, sin dall'atto introduttivo la presente opposizione (primo atto del debitore, convenuto sostanziale).
Non assume rilievo pregnante la precedente controversia sorta tra le odierne parti in merito al contratto di subappalto che ha visto l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore dell'odierna opposta e, successivamente, la definizione della vertenza in via stragiudiziale, mediante la conclusione della transazione prodotta sub doc. 5 att. e doc. 16 conv.: da un lato, il fatto che emergerebbe che non sia sorta la questione inerente l'arbitrato deporrebbe semmai nel senso che, appunto, non vi è stata una rinuncia sul punto;
d'altro lato, le parti financo hanno transatto e, quindi, alla fine, non si neppure avvalse della decisione dell'autorità pubblica per definire la controversia.
Parte opposta si duole che l'oggetto della presente controversia non giustificherebbe l'applicazione della clausola compromissoria.
Fatto salvo quanto già evidenziato circa l'ingiunzione di pagamento e l'arbitrato, il dato testuale dell'art. 8 contratto di subappalto è chiaro nel devolvere ad un collegio arbitrale “qualsiasi controversia attinente l'interpretazione o l'applicazione del presente atto”.
E' evidente che i profili che emergono dalle allegazioni di merito rassegnate nella presente opposizione concernono proprio l'applicazione del contratto di subappalto.
D'altronde è lo stesso titolo su cui, sin dalla fase monitoria, la stessa opponente fonda la propria pretesa patrimoniale nonché quello su cui, considerati i lavori subappaltati, parte opponente giustifica l'imputazione di responsabilità alla società opposta per la problematica che avrebbe interessato la pavimentazione del cimitero e, così, l'addebito dei relativi costi di ripristino.
In questa sede, comunque, non si entrerà nel merito delle posizioni suddette.
Infine, avverso la exceptio compromissi attorea, lamenta la violazione dell'art. 1341 CP_1
c.c..
Si ritiene che tale motivo di censura non meriti accoglimento.
In corso di causa, la stessa società opposta allega e prova documentalmente la ricezione via mail del testo contrattuale (v. mail dell'opponente dell'11.7.2023 e del 14.7.2023 sub docc. 21 e 22 conv.).
Entrambe le parti, richiamano il contratto indicando l'11.7.2023 quale data di conclusione.
Guardando all'autorizzazione al subappalto, nella nota rilasciata da a CP_2 Parte_1
appaltatrice, viene fatto “riferimento alla Vostra istanza del 14/07/2023 e
[...] all'integrazione del 17/07/2023” e nella determina di autorizzazione viene dato atto che
«l'appaltatore in data 14/07/2023 e 17/07/2023 ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in
10 subappalto i lavori di “impermeabilizzazione delle coperture, opere riconducibili alla categoria
SOA OG1, alla ditta (cfr. doc. 2 att. e docc. 10-11 conv.). CP_1
Emerge, dunque, una finestra temporale che, in caso di rimostranze, avrebbe comunque permesso all'odierna convenuta, subappaltatrice, di rivolgersi all'appaltatrice.
Eventuali doglianze, comunque, non risultano allegate in causa (anzi, la stessa circostanza che entrambe le parti datino 11.7.2023 il contratto corrobora l'avvenuta adozione del contratto originariamente trasmesso da in tale data). Parte_1
Quanto all'apposizione della doppia sottoscrizione, le doglianze della convenuta non concernono l'an bensì la validità della stessa ex art. 1341 c.c..
Considerate la condivisione via mail della scrittura contrattuale menzionata supra e l'art. 10 rubricato “approvazione specifica”, con un richiamo non indiscriminato o “in blocco” delle previsioni contrattuali bensì specifico (v. p.e. il riferimento a singoli capitoli e non il mero richiamo a un articolo di riferimento), si ritiene soddisfatta la ratio di garanzia sottesa alla previsione contrattuale citata: il testo contrattuale è stato redatto in modo da attirare l'attenzione del contraente non predisponente, in questo caso una società di capitali di tipo commerciale.
Sulla natura dell'arbitrato, non si condivide la contestazione di parte opposta secondo cui “dalla lettura della clausola richiamata del contratto inter partes sottoscritto non sia specificata la natura rituale od irrituale dell'arbitrato” (v. pag. 2 comparsa).
Il terzo capoverso dell'art. 8 recita testualmente “Il Collegio Arbitrale così costituito opererà e giudicherà in Venezia quale arbitro rituale di diritto, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente del codice di procedura civile”.
L'attività di “definizione delle controversie” demandata al collegio arbitrale risulta quindi da inquadrare in un'attività (sostitutiva di quella) giurisdizionale: l'arbitrato ha natura rituale.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00 del
D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 10455/2024:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 837/2024 di questo Tribunale;
- dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 8 del contratto di subappalto concluso tra le odierne parti;
- assegna alle parti il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la
11 riassunzione della causa innanzi al collegio arbitrale indicato nel contratto suddetto;
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che si liquidano in
€ 5.077,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 145,50 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.12.2025.
Il Giudice
BI AS AG
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI AS AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 10455/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Zatta Michele;
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
EO Diego;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 837/2024 del presente Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente all'udienza del 16.10.2025 ha concluso “come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo e da memoria n. 1 ed in via istruttoria come da memoria nn. 2 e
3”.
Nel merito dunque chiedeva:
“accertati i fatti ed i buoni diritti dell'Attore, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e giustizia
In via pregiudiziale: dichiarare l'inefficacia – nullità – inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo per difetto di giurisdizione e/o competenza in quanto è stata sottoscritta fra le parti valida clausola compromissoria nel contratto di subappalto dell'11/7/2023 stipulato fra le parti;
Nel merito:
In via preliminare: rigettarsi, nell'eventualità in cui venga chiesta, la provvisoria esecutività del decreto opposto per assenza dei presupposti e per essere l'opposizione fondata su prova scritta;
1 In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'insussistenza dei presupposti formali e sostanziali del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la non debenza della somme di cui all'opposto decreto e della fattura azionata, accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, darsi atto che è intervenuto pagamento della somma decurtata della contestazioni per l'importo di euro 8.579,36= e che null'altro è dovuto da
[...]
a Parte_1 CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza del 16.10.2025 ha concluso “come da comparsa di costituzione ed in via istruttoria come da memorie nn. 2 e 3”.
Nel merito dunque chiedeva:
“Contrariis reiectis.
In via pregiudiziale:
- riconoscere la propria competenza a giudicare per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare efficace, legittimo ed ammissibile il decreto ingiuntivo telematico n.
837/2024 RG n. 725/2024, emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott. M. C.
Quota), notificato in data 16.04.2024;
In via preliminare processuale:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo telematico n. 837/2024 RG n.
725/2024, emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott. M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024, limitatamente alla somma ancora da pagarsi pari ad euro 10.610,67 sussistendone le ragioni per tutto quanto esposto in narrativa;
nel merito in via principale:
- respingersi le domande attrici tutte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto e soprattutto non provate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott. M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024 per la parte da pagarsi pari ad euro 10.610,67 ;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che la DA. è ancora creditrice, nei confronti Pt_2 della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1 euro 10.610,67, incorporata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia in data
15.04.2024 (Dott. M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024, oltre ad interessi moratori maturati sulla somma capitale dal dovuto al saldo e spese di procedimento monitorio così come liquidate;
- condannarsi conseguentemente la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento, a pagare, in favore della in persona dei CP_1 legali rappresentanti pro tempore, della predetta di euro 10.610,67, incorporata nel decreto
2 ingiuntivo n. 837/2024 RG n. 725/2024, emesso dal Tribunale di Venezia in data 15.04.2024 (Dott.
M. C. Quota), notificato in data 16.04.2024, oltre ad interessi moratori maturati dal dovuto al saldo sull'importo capitale, oltre a spese di procedimento monitorio così come liquidate;
- rigettare l'assunto di controparte, perché non provato, secondo cui DA. sarebbe Pt_2 responsabile per le macchie sul pavimento in marmo non incombendo sulla stessa l'onere di provvedere alla protezione delle aree circostanti la zona dell'applicazione della poliurea;
- rigettare ogni qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito dall
[...] per i fatti di cui è causa, poiché non provata né quantificata, né legittima. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 7251/2024, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice il pagamento della somma di € 19.842,67, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, ha azionato la fattura n. 120 FE del 31.12.2023 emessa CP_1 in relazione al SAL finale (v. come la “seconda ed ultima tranche di lavorazioni è stata eseguita dall'odierna ricorrente dal 27 al 29/12/2023”) in forza di un contratto di subappalto avente ad oggetto lo svolgimento di lavori di rifacimento delle coperture di fabbricati all'interno del cimitero di Mestre.
Con atto di citazione in opposizione datato 25.5.2024, eccepiva il Parte_1 difetto di giurisdizione/competenza del Giudice adito atteso che la definizione delle controversie sorte dal contratto di subappalto concluso tra le odierne parti, già prodotto dalla ricorrente sub doc.
2 monitorio, sarebbe stata delegata a un collegio arbitrale ex art. 8 dello stesso.
A tale riguardo, precisava altresì che la clausola compromissoria avrebbe avuto specifica approvazione da parte di consideratane la doppia sottoscrizione apposta. CP_1
Nel merito della vertenza, la società opponente contestava la ricostruzione dei fatti svolta dalla società ingiungente argomentando:
- sul contratto di appalto concluso con per il ripristino funzionale del cimitero di CP_2
Mestre;
- sul contratto dell'11.7.2023 concluso tra le odierne parti, vista l'autorizzazione della stazione appaltante al subappalto dei “lavori di impermeabilizzazione delle coperture con poliurea”;
- sui lavori subappaltati e sull'inosservanza delle previsioni contrattuali da parte della società opposta;
- sull'infondatezza delle allegazioni avversarie a corroborare la prima pretesa patrimoniale svolta
(sul residuo sulla fattura n. 93/2023) nonché sull'instaurazione del procedimento monitorio e sulla
3 transazione conseguitene per la definizione della relativa vertenza;
- sull'esito negativo del tentativo di definizione bonaria della lite esperito da Controparte_2
In particolare, poi, sull'infondatezza della pretesa avversaria de qua, parte opponente:
- si doleva del difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, vista la violazione dell'art.
4.6 contratto di subappalto;
- replicava alle asserzioni avversarie tali per cui “gli interventi di pulizia e sistemazione eseguiti dalla su ordine ed intervento della Direzione Lavori non sarebbero a loro Parte_1 riferibili”, rappresentando che la D.L. avrebbe rilevato che durante l'applicazione della poliurea
(lavorazione attribuita alla subappaltatrice) sarebbe stato macchiato il pavimento in marmo, con necessità e urgenza di un intervento di pulizia;
- in relazione all'ultimo punto, l'opponente allegava di avervi posto rimedio a proprie spese e di aver conseguentemente decurtato i costi di ripristino dall'importo portato dalla fattura n. 120/2023 di provvedendo invece al pagamento dell'importo residuo (non contestato) in favore CP_1 della subappaltatrice;
- allegava i riscontri stragiudiziali a pretese, richieste e contestazioni avversarie.
Infine, insisteva per il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria Parte_1 esecutività del decreto ingiuntivo, considerate l'infondatezza della pretesa avversaria e la circostanza che l'opposizione sarebbe fondata su prova scritta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.9.2024, innanzi tutto, CP_1 replicava all'eccezione attorea di difetto di giurisdizione/incompetenza, argomentando come segue:
- l'art. 8 contratto di subappalto non chiarirebbe la natura, rituale o irrituale, dell'arbitrato;
- differendo da “interpretazione e applicazione del contratto”, l'oggetto della controversia de qua giustificherebbe l'instaurazione del giudizio dinanzi al G.O.;
- la sussistenza della clausola compromissoria non escluderebbe la competenza del G.O. per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- in precedenza, ella si sarebbe già rivolta al Tribunale di Modena, azionando la somma a saldo della fattura n. 93 FE del 30.9.2023 e chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, senza che ivi venisse svolta alcuna opposizione volta ad eccepire questioni di carattere processuale o a contestare eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori, ritenendo quindi integrato un “riconoscimento ed una accettazione, per fatti concludenti, da parte dell della competenza Parte_1 del Giudice Ordinario in ordine alla questione dei pagamenti”;
- l'art. 8 contratto di subappalto sarebbe una clausola vessatoria (v. predisposizione del contratto o, anche, del c.d. “modello rodato” da parte della sola e inadeguatezza Parte_1 della specifica approvazione ex art. 1341 c.c.), con conseguente invalidità o inefficacia della stessa.
4 Nel merito della vertenza, la società opposta contestava la ricostruzione dei fatti svolta dalla società opponente argomentando:
- sul contratto di appalto concluso con e sul contratto di subappalto dell'11.7.2023 CP_2 concluso tra le odierne parti;
- sulle modalità e sulle tempistiche di svolgimento dei lavori subappaltati;
- sui rapporti con e sulla condotta assunta da quest'ultima (anche vista Parte_1 la controversia già sorta in relazione al residuo su fattura n. 93/2023 e avverso le deduzioni attoree sul tentativo delle parti di “definire tutte le questioni” con la transazione, sul tentativo di definizione bonaria della vertenza svolto da nonché sul pagamento parziale del credito di cui CP_2 anche al decreto ingiuntivo opposto);
- sulla non imputabilità nei propri confronti dei danni alla pavimentazione e sulle tempistiche della relativa contestazione, pure considerato che la stessa sarebbe stata successiva al ripristino dei luoghi, così impendendo a di prendere visione di quanto contestatole;
CP_1
- avverso le argomentazioni svolte nel merito da parte attrice, l'opposta:
a. deduceva la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria, pure considerato che violando ogni norma della correttezza non ha Parte_1 mai comunicato né la propria disponibilità ad un sopralluogo per la verifica delle misurazioni e nemmeno di avere proceduto in contraddittorio con la Direzione Lavori a Contr detto controllo ed infine mai comunicato a che i rilevamenti da quest'ultima Pt_2 effettuati erano corretti”;
b. contestava la responsabilità ad ella addebitata per il danneggiamento alla pavimentazione in marmo (v. pure come “non vi è alcuna prova certa che a sporcare la pavimentazione sia stata la poliurea”) e il tempismo della relativa contestazione, anche evidenziando che “il Contr contratto di subappalto non prevedeva che proteggesse le superfici” e che il Pt_2 giornale lavori riporterebbe che “l ha proceduto con la pulizia Parte_1
e la copertura dei fabbricati”;
c. ribadiva che ella non avrebbe potuto visionare i luoghi asseritamente danneggiati prima del ripristino degli stessi;
d. sempre in relazione alla responsabilità ascrittale, l'opposta contestava il quantum dei costi e i conteggi svolti dall'opponente per il pagamento parziale della fattura n. 120/2023.
Infine, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, insisteva per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con provvedimento del 13.9.2024, visto l'art. 171 bis c.p.c., il Giudice confermava la prima udienza.
5 Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 1.10.2024, parte convenuta opposta si riportava alla propria comparsa di costituzione e rassegnava le proprie conclusioni.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 4.10.2024, parte attrice opponente provvedeva a replicare alle argomentazioni avversarie.
Quanto alla clausola compromissoria e sulla competenza a decidere, Parte_1
- deduceva la propria non contestazione circa la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo anche in presenza di clausola compromissoria giacché, in tal caso, l'eccezione compromissoria dovrebbe essere svolta nel successivo giudizio di opposizione;
- contestava la c.d. avvenuta «accettazione della giurisdizione ordinaria per “fatti concludenti”» da parte propria;
- replicava alla dedotta estraneità dell'oggetto del presente giudizio rispetto all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, riportandosi al proprio atto introduttivo;
- quanto all'eccepita vessatorietà dell'art. 8 contratto di subappalto, allegava che:
a. trattandosi di rapporti contrattuali tra società di capitali non vi sarebbe sproporzione contrattuale tra i contraenti o un contraente “debole”;
b. il contratto di subappalto non sarebbe standard bensì “in applicazione di rapporti a monte di carattere pubblicistico ove vi è comunque ampia discrezionalità fra le parti e non vi è certo alcun tipo di imposizione contrattuale”;
c. il contenuto contrattuale sarebbe stato accettato dalla controparte senza doglianze e in piena autonomia;
d. la doppia sottoscrizione riguarderebbe solo talune clausole contrattuali specificamente indicate.
Sul punto, quindi, parte attrice concludeva chiedendo la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.
Nel merito della controversia, poi, individuava i punti controversi tra Parte_1 le odierne parti nella contestazione a di vizi nelle lavorazioni eseguite e, CP_1 conseguentemente, nell'addebito del costo sostenuto dall'appaltatore per il ripristino nonché nelle doglianze di tali per cui svolgerebbe “ogni sorta di CP_1 Parte_1 raggiro ed artifizio” al fine di non pagare quanto dovuto.
Previa replica agli stessi, l'opponente argomentava altresì circa i tentativi di risoluzione stragiudiziale della vertenza ed esplicitava i calcoli effettuati per individuare l'importo da corrispondersi sul maggior dovuto sulla fattura n. 120/2023, azionata nel monitorio, insistendo per la regolarità dei propri conteggi.
La società attrice concludeva la propria memoria riservandosi ogni ulteriore deduzione circa la
6 provvisoria esecutività del decreto opposto, fatto salvo e ribadito quanto già dedotto sul punto.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 24.10.2024, parte convenuta opposta si doleva innanzi tutto della condotta di controparte (v. come avrebbe definito di “modesto valore” il presente giudizio e i tentativi di “procrastinare il più possibile i pagamenti ed addirittura di non pagare le spettanze di ). CP_1
Quanto alla clausola compromissoria e sulla competenza a decidere, CP_1
- insisteva nel sostenere che la controparte avrebbe aderito e riconosciuto la competenza del G.O. per fatti concludenti e replicava alle argomentazioni avversarie in ordine al primo procedimento monitorio promosso;
- evidenziava che, trattandosi di società di capitali e, così, discorrendosi di applicabilità dell'art. 1341 c.c. e non del Codice del consumo, non verrebbe in rilievo l'intento del Legislatore di protezione del contraente debole;
- ribadiva che:
a. il richiamo alle clausole sarebbe inadeguato ex art. 1341 c.c., richiedendosi non solo il riferimento al numero ma anche al titolo o al contenuto delle stesse;
b. il contratto concluso costituirebbe un “modello rodato” che Parte_1
“propone/impone tutte le volte che commissiona opere in subappalto” e, in ogni caso, che sarebbe stato predisposto dalla società opponente;
- produceva 2 mail di quella dell'11.7.2023 con cui l'opponente Parte_1 avrebbe inviato il contratto di subappalto chiedendone la sottoscrizione e la restituzione e quella del
14.7.2023 con cui l'opponente ne avrebbe sollecitato la restituzione al fine della presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto.
Nel merito, poi, ribadiva che «solamente dopo la ricezione dell'intimazione di CP_1 pagamento del 10 gennaio 2024 l ha contestato all'odierna Parte_1 convenuta/opposta “vizi delle lavorazioni … ed in ragione di ciò, indicava il costo sostenuto dall'appaltatore per la necessaria sistemazione”» nonché come, senza contestare alcunché alla subappaltatrice, l'attrice avrebbe eseguito le attività di ripristino, “pretendendone ex post il rimborso”.
Provvedeva altresì a contestarne il relativo quantum.
Sulle richieste istruttorie attoree, parte convenuta eccepiva l'incapacità a testimoniare di taluni sig.ri indicati come testi da sostenendo la sussistenza di un loro interesse Parte_1 diretto al buon esito della vertenza.
Infine, in via istruttoria, parte opposta chiedeva di essere ammessa alla prova per interpello e alla prova testimoniale sui capitoli di prova precisati.
7 concludeva la propria memoria riservandosi l'integrazione delle istanze istruttorie CP_1 alla luce delle deduzioni avversarie e richiedendo l'abilitazione alla prova contraria.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 25.10.2024, pur ritenendo che la causa avrebbe natura documentale, parte attrice opponente chiedeva di essere ammessa alla prova testimoniale sulle circostanze precisate e provvedeva alla produzione documentale.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 30.10.2024, parte convenuta opposta provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova formulati dalla controparte e chiedeva di essere ammessa alla prova contraria. provvedeva altresì a contestare la fattura prodotta con la seconda memoria attorea e, CP_1 in particolare, si doleva della mancata produzione con l'atto introduttivo, della genericità della descrizione della fattura e argomentava circa la somma portata dalla stessa.
Ribadiva, inoltre, il difetto di prova che la “patina” sui pavimenti in marmo sarebbe stata causata da lavorazioni da ella eseguite nonché come nessuna contestazione sarebbe stata svolta anteriormente alle proprie richieste di pagamento.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 4.11.2024, parte attrice opponente replicava alle allegazioni avversarie e in particolare:
- circa il valore di causa, qualificato come “modesto”, precisava l'intenzione di riferirsi a un significato oggettivo di modesto valore;
- replicava a talune asserzioni svolte da nei propri confronti (inerenti il proprio lavoro CP_1
e i versamenti effettuati in favore della subappaltatrice) e alla circostanza che avrebbe CP_1 adito due volte l'Autorità Giudiziaria in merito al contratto di subappalto;
- argomentava sulla clausola compromissoria:
a. contestando che vi sarebbe stata accettazione tacita della giurisdizione ordinaria;
b. insistendo per l'infondatezza delle doglianze dell'opposta, visti l'art. 1341 c.c. e la trasmissione della bozza contrattuale (circostanza, quest'ultima, che “rileva circa il fatto che ha avuto tutto il tempo ed il modo di leggerlo e di approvarlo”); CP_1
- nel merito del giudizio, allegava che, informata dalla D.L. delle problematiche che avrebbero riguardato lavorazioni di competenza e di spettanza di in esecuzione del contratto di CP_1 subappalto, la subappaltatrice sarebbe stata resa edotta del problema e della necessità di intervenire per la risoluzione dello stesso e che, a fronte dell'inerzia della stessa, Parte_1 avrebbe eseguito il ripristino, comunque provvedendo a comunicare i relativi costi e spese di intervento.
Sulle istanze e sulle eccezioni istruttorie formulate dalla società convenuta, parte attrice:
- replicava all'eccepita incapacità a testimoniare dei sig.ri indicati come propri testi;
8 - provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova della società opposta e chiedeva il rigetto delle istanze di prova avversarie;
- per l'ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
All'udienza del 14.11.2024, l'avvocato di parte opponente contestava quanto dedotto da parte opposta nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e si opponeva alle istanze istruttorie ivi formulate ritenendo che non costituirebbero prova contraria e che avrebbero quindi dovuto essere contenute nella seconda memoria.
Per il resto, si riportava integralmente a tutti gli atti difensivi, insistendo per le eccezioni preliminari e, in subordine, per l'ammissione delle istanze istruttorie, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione, trattandosi di opposizione basata su prova scritta.
L'avvocato di parte opposta chiedeva di poter verbalizzare come da foglio cartaceo che rammostrava in udienza.
L'avvocato di parte opponente non si opponeva, contestandone integralmente il contenuto.
L'avvocato di parte opposta contestava quanto dedotto dalla controparte.
Il Giudice, vista la non opposizione di parte opponente all'acquisizione, acquisiva il foglio cartaceo e vi apponeva firma e data.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 3.6.2025, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice riteneva che sarebbe occorso preliminarmente prendere posizione sull'eccezione di arbitrato, sulla quale le parti avevano avuto molteplici occasioni di contraddittorio scritto e che, allo stato, sarebbe stato prudente rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Il Giudice, pertanto, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 16.10.2025, gli avvocati delle odierne parti precisavano le rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, si ritiene che vada dichiarata l'incompetenza del presente
Tribunale in favore del collegio arbitrale ex art. 8 contratto di subappalto.
Deve essere altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto (si tratta di una misura che avrebbe comunque dovuto essere disposta, visto il pagamento parziale dell'importo ingiunto, pacificamente avvenuto con bonifico del 24.5.2024 – cfr. doc. 11 att. e pag. 10 comparsa conv.).
Nei propri scritti difensivi, le parti correttamente riconoscono che, nonostante la clausola
9 compromissoria, il creditore appare pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio.
L'eccezione di arbitrato, poi, è un'eccezione in senso stretto, assoggettata alla preclusione ex art. 167 c.p.c. e, nel caso de quo, parte opponente l'ha proposta tempestivamente, sin dall'atto introduttivo la presente opposizione (primo atto del debitore, convenuto sostanziale).
Non assume rilievo pregnante la precedente controversia sorta tra le odierne parti in merito al contratto di subappalto che ha visto l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore dell'odierna opposta e, successivamente, la definizione della vertenza in via stragiudiziale, mediante la conclusione della transazione prodotta sub doc. 5 att. e doc. 16 conv.: da un lato, il fatto che emergerebbe che non sia sorta la questione inerente l'arbitrato deporrebbe semmai nel senso che, appunto, non vi è stata una rinuncia sul punto;
d'altro lato, le parti financo hanno transatto e, quindi, alla fine, non si neppure avvalse della decisione dell'autorità pubblica per definire la controversia.
Parte opposta si duole che l'oggetto della presente controversia non giustificherebbe l'applicazione della clausola compromissoria.
Fatto salvo quanto già evidenziato circa l'ingiunzione di pagamento e l'arbitrato, il dato testuale dell'art. 8 contratto di subappalto è chiaro nel devolvere ad un collegio arbitrale “qualsiasi controversia attinente l'interpretazione o l'applicazione del presente atto”.
E' evidente che i profili che emergono dalle allegazioni di merito rassegnate nella presente opposizione concernono proprio l'applicazione del contratto di subappalto.
D'altronde è lo stesso titolo su cui, sin dalla fase monitoria, la stessa opponente fonda la propria pretesa patrimoniale nonché quello su cui, considerati i lavori subappaltati, parte opponente giustifica l'imputazione di responsabilità alla società opposta per la problematica che avrebbe interessato la pavimentazione del cimitero e, così, l'addebito dei relativi costi di ripristino.
In questa sede, comunque, non si entrerà nel merito delle posizioni suddette.
Infine, avverso la exceptio compromissi attorea, lamenta la violazione dell'art. 1341 CP_1
c.c..
Si ritiene che tale motivo di censura non meriti accoglimento.
In corso di causa, la stessa società opposta allega e prova documentalmente la ricezione via mail del testo contrattuale (v. mail dell'opponente dell'11.7.2023 e del 14.7.2023 sub docc. 21 e 22 conv.).
Entrambe le parti, richiamano il contratto indicando l'11.7.2023 quale data di conclusione.
Guardando all'autorizzazione al subappalto, nella nota rilasciata da a CP_2 Parte_1
appaltatrice, viene fatto “riferimento alla Vostra istanza del 14/07/2023 e
[...] all'integrazione del 17/07/2023” e nella determina di autorizzazione viene dato atto che
«l'appaltatore in data 14/07/2023 e 17/07/2023 ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in
10 subappalto i lavori di “impermeabilizzazione delle coperture, opere riconducibili alla categoria
SOA OG1, alla ditta (cfr. doc. 2 att. e docc. 10-11 conv.). CP_1
Emerge, dunque, una finestra temporale che, in caso di rimostranze, avrebbe comunque permesso all'odierna convenuta, subappaltatrice, di rivolgersi all'appaltatrice.
Eventuali doglianze, comunque, non risultano allegate in causa (anzi, la stessa circostanza che entrambe le parti datino 11.7.2023 il contratto corrobora l'avvenuta adozione del contratto originariamente trasmesso da in tale data). Parte_1
Quanto all'apposizione della doppia sottoscrizione, le doglianze della convenuta non concernono l'an bensì la validità della stessa ex art. 1341 c.c..
Considerate la condivisione via mail della scrittura contrattuale menzionata supra e l'art. 10 rubricato “approvazione specifica”, con un richiamo non indiscriminato o “in blocco” delle previsioni contrattuali bensì specifico (v. p.e. il riferimento a singoli capitoli e non il mero richiamo a un articolo di riferimento), si ritiene soddisfatta la ratio di garanzia sottesa alla previsione contrattuale citata: il testo contrattuale è stato redatto in modo da attirare l'attenzione del contraente non predisponente, in questo caso una società di capitali di tipo commerciale.
Sulla natura dell'arbitrato, non si condivide la contestazione di parte opposta secondo cui “dalla lettura della clausola richiamata del contratto inter partes sottoscritto non sia specificata la natura rituale od irrituale dell'arbitrato” (v. pag. 2 comparsa).
Il terzo capoverso dell'art. 8 recita testualmente “Il Collegio Arbitrale così costituito opererà e giudicherà in Venezia quale arbitro rituale di diritto, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente del codice di procedura civile”.
L'attività di “definizione delle controversie” demandata al collegio arbitrale risulta quindi da inquadrare in un'attività (sostitutiva di quella) giurisdizionale: l'arbitrato ha natura rituale.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00 del
D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 10455/2024:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 837/2024 di questo Tribunale;
- dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 8 del contratto di subappalto concluso tra le odierne parti;
- assegna alle parti il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la
11 riassunzione della causa innanzi al collegio arbitrale indicato nel contratto suddetto;
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che si liquidano in
€ 5.077,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 145,50 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.12.2025.
Il Giudice
BI AS AG
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