CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di RE CA, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 788/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ADORNATO DARIO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTICO DOMENICO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al giudice del lavoro di Palmi, chiedeva l'accertamento della CP_1 insussistenza dell'indebito contestatogli con nota del 27 febbraio 2019, notificato con raccomanda AR in data 13.3.2019, con cui l' comunicava che nel periodo dal 01/07/2005 Pt_1 al 31/07/2018 erano stati pagati € 44.396,62 in più sulla pensione cat. IOCOM n. 37410168, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a Pt_1 recupero dello stesso, oltre accessori. Esponeva di essere titolare di pensione categoria VOCOM n. 36411181 e di essere stata titolare della pensione cat. IOCOM n. 37410168 percepita regolarmente nel corso degli anni e che l' aveva proceduto a contestare l'indebito in quanto erano venuti meno i requisiti richiesti Pt_1 dalla legge per il riconoscimento del diritto. A sostegno della propria domanda invocava l'applicazione della normativa sulla sanatoria dell'indebito pensionistico e, in ogni caso, il decorso della prescrizione quinquennale.
Si costituiva l' , premettendo che la ricorrente era titolare di IOCOM n 36411181 con Pt_1 decorrenza 07/2005 e che a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro prestate nell'anno 2003 alle dipendenze dell'Azienda agricola Alessi Giuseppe, sottoposta a ispezione, la pensione era stata annullata essendo venuti meno i requisiti per il diritto, con conseguente indebito per il periodo dal 01/07/2005 al 31/07/2018, pari a € 44.396,62.
Successivamente, in data 27/07/2018 era stata liquidata la pensione di vecchiaia , con Pt_2 decorrenza 04/2009 e poichè il rateo della nuova pensione era di importo inferiore rispetto alla
IO, era emerso un indebito da recuperare.
Ciò premesso, l'ente resistente eccepiva il difetto di interesse a agire in merito alla prescrizione e l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 52 della legge n. 88 del 1989 nonché della sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, non avendo assolto il ricorrente all'onere di provare la sussistenza del proprio diritto alla prestazione.
Con la sentenza impugnata il ricorso è stato accolto.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che si applicasse la prescrizione decennale, ha tuttavia affermato che l' non avesse adempiuto l'onere di fornire argomenti idonei a far Pt_1 comprendere le ragioni che lo avevano indotto all'emissione del provvedimento di recupero, per cui la non era tenuta a provare ex art. 2697 c.c. i fatti costitutivi del diritto azionato. CP_1
Il Tribunale, accertato che l'origine dell'indebito era ascrivibile ad errore dell' che, a Pt_1 distanza di 16 anni, si era accorta dell'erroneo conteggio dei contributi e che nessun contributo al maggior pagamento era stato determinato da fatto ascrivibile al ricorrente, richiamando la sentenza della Corte Cost n. 166/1996, ha ritenuto che la nulla dovesse all' per gli CP_1 Pt_1 importi indicati nella missiva del 23.11.2021.
Avverso la sentenza propone appello l' , articolando due motivi. Pt_1
Con il primo motivo deduce che la prescrizione decennale opera non già dal 23.06.2021, data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, ma dalla data di liquidazione della pensione di vecchiaia categoria VOCOM avvenuta il
27/07/2018 e dalla successiva comunicazione di indebito del 27 febbraio 2019. Per cui la prescrizione opererebbe non già con riferimento ai pagamenti effettuati sino a maggio
2011, come erroneamente ritenuto dal Giudice, ma sino luglio 2008 dal momento che il
27.07.2018, è stata liquidata la pensione di vecchiaia categoria VOCOM e che a seguito di calcolo della nuova pensione è scaturito un importo inferiore rispetto alla IO, determinando una somma maggiore da recuperare.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale abbia errato nel ritenere la Vinci esonerata dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto a percepire le prestazioni oggetto dell'indebito.
Afferma che la ricorrente era perfettamente a conoscenza dei motivi dell'indebito dal momento che già nel ricorso, contestando la missiva dell'indebito, parlava di indebito contributivo per il quale eccepiva la prescrizione quinquennale.
L'appellante aggiunge inoltre che, con la costituzione avrebbe fornito tutti gli argomenti idonei alla ricostruzione del fatto e delle ragioni del provvedimento di recupero e poiché i motivi dell'indebito erano già a conoscenza di parte ricorrente, nessuna inversione dell'onere della prova poteva essere disposta dal Giudice di prime cure.
Conclude pertanto per il riconoscimento del diritto dell' alla ripetizione a titolo di indebito Pt_1 delle somme oggetto della controversia.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione del procedimenti legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 .
°°°°°°
L'appello è infondato.
Oggetto della controversia è la pretesa restitutoria avanzata dall' nei confronti della Pt_1 CP_1 con nota del 27 febbraio 2019, notificata con raccomanda AR in data 13.3.2019, con cui comunicava che nel periodo dal 01/07/2005 al 31/07/2018 erano stati pagati € 44.396,62 in più sulla pensione cat. IOCOM n. 37410168 sulla base del presupposto che essendo venuti meno i contributi relativi all'anno 2003, a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro, erano venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto goduto.
E' necessario procedere a breve disamina del complesso quadro normativo regolante la materia dell'indebito pensionistico.
La materia degli indebiti sui trattamenti pensionistici erogati dall' è stata disciplinata nel Pt_1 tempo dall'art. 80 del RD 28.8.24 n. 1422, dall'art. 52 della legge 9.9.89 n. 88, dall'art. 13 della legge 30.12.91 n. 412, dalla l. 662/96, e dalla legge n. 448/01 che hanno previsto limiti al principio generale dell'art. 2033 c.c. per il quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere quanto pagato. In merito alla successione di diverse normative, le SSUU
(sentenze nn. 900, 901, 902, 1315, 1317 e 1966 del 1995) hanno chiarito che, per valutare quali siano le disposizioni applicabili deve aversi riguardo al tempo nel quale è stato effettuato il pagamento indebito.
Ciò posto, si rileva che l'azione di ripetizione di indebito soggiace all'ordinario termine prescrizionale, così come correttamente è stato rilevato dall'appellante. Di conseguenza non possono più essere ripetute le somme relative ai ratei di pensione erogati tra il 01/07/2005 ed il
13.03.2009, atteso che il primo atto, con il quale è stata chiesta la restituzione delle somme indebitamente erogate, è il provvedimento del 27 febbraio 2019 (notificato con raccomanda AR in data 13.3.2019), non essendovi prova in atti che sia stato notificato alcun atto relativo alla cancellazione dagli elenchi delle liste dei braccianti agricoli al ricorrente.
Per quanto riguarda le somme relative ai ratei di pensione pagati successivamente al 01.04.2009 si applica la disciplina prevista dall'art. 13 legge n. 412 /1991, in base alla quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
Alla luce della normativa sopra richiamata è necessario verificare se via sia stato dolo o una omessa o incompleta segnalazione da parte della di dati incidenti sul diritto o sulla misura CP_1 della pensione, che non fossero già conosciuti dall'ente resistente.
Dagli atti di causa, recte dalla stessa prospettazione dell' emerge, non soltanto, l'assenza Pt_1 di dolo, ma altresì che non vi sia stata alcuna omissione da parte della ricorrente. E' chiaramente emerso che solo a febbraio 2019 l' , nel procedere alla liquidazione della pensione Pt_1
VOCOM n. 36411181, si sia reso conto della mancanza relativa al requisito contributivo per l'anno 2003, dovuta alla cancellazione dalle liste dei braccianti agricoli, avvenuta in seguito alla ispezione effettuata nell'azienda Alessi Giuseppe.
In relazione alla mancata prova circa l'avvenuta comunicazione della cancellazione delle liste dei braccianti agricoli, l' nulla ha dedotto, né tantomeno provato. Pt_1 Nel riproporre genericamente le difese già spiegate in primo grado, si rileva come l' si sia Pt_1 reso conto di aver erogato somme in surplus alla solo all'atto della liquidazione della CP_1 pensione di vecchiaia n. 36411181, poichè è solo in quel momento che, procedendo Pt_2 al calcolo dei contributi, abbia accertato l'inesistenza del requisito contributivo per l'anno 2003
a causa della cancellazione delle liste dei braccianti agricoli.
L'errore nell'erogazione della prestazione è da addebitare esclusivamente all'ente previdenziale, che in seguito alla cancellazione dalle liste dei braccianti agricoli non ha provveduto ad aggiornare i dati e la posizione contributiva della continuando a CP_1 corrispondere una prestazione maggiorata.
Tra l'altro si tratta di operazione, questa, nella quale l'appellata, non avendo contezza alcuna dell'avvenuta cancellazione, non poteva assumere alcuna posizione attiva o comportamento che hanno potuto indurre in errore l' . Controparte_2
Ciò posto, alla luce della disciplina su richiamata, deve dichiararsi che la nulla deve CP_1 all' a seguito liquidazione della pensione VOCOM n. 36411181 in ordine alle causali e per Pt_1 gli importi indicati nella missiva datata 27.02.2019 e notificata in data 13.03.2019, in questa sede impugnata.
L'appello va quindi rigettato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, IV scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di RE CA, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro avverso la Pt_1 CP_1 sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n. 1518/2022, pubblicata in data 27.10.2022, rigetta l'appello e condanna l' a rifondere all'appellata le spese del secondo grado di giudizio, Pt_1 che liquida in complessivi € 4996,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
RE CA , così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Consigliere rel
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di RE CA, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 788/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ADORNATO DARIO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTICO DOMENICO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al giudice del lavoro di Palmi, chiedeva l'accertamento della CP_1 insussistenza dell'indebito contestatogli con nota del 27 febbraio 2019, notificato con raccomanda AR in data 13.3.2019, con cui l' comunicava che nel periodo dal 01/07/2005 Pt_1 al 31/07/2018 erano stati pagati € 44.396,62 in più sulla pensione cat. IOCOM n. 37410168, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a Pt_1 recupero dello stesso, oltre accessori. Esponeva di essere titolare di pensione categoria VOCOM n. 36411181 e di essere stata titolare della pensione cat. IOCOM n. 37410168 percepita regolarmente nel corso degli anni e che l' aveva proceduto a contestare l'indebito in quanto erano venuti meno i requisiti richiesti Pt_1 dalla legge per il riconoscimento del diritto. A sostegno della propria domanda invocava l'applicazione della normativa sulla sanatoria dell'indebito pensionistico e, in ogni caso, il decorso della prescrizione quinquennale.
Si costituiva l' , premettendo che la ricorrente era titolare di IOCOM n 36411181 con Pt_1 decorrenza 07/2005 e che a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro prestate nell'anno 2003 alle dipendenze dell'Azienda agricola Alessi Giuseppe, sottoposta a ispezione, la pensione era stata annullata essendo venuti meno i requisiti per il diritto, con conseguente indebito per il periodo dal 01/07/2005 al 31/07/2018, pari a € 44.396,62.
Successivamente, in data 27/07/2018 era stata liquidata la pensione di vecchiaia , con Pt_2 decorrenza 04/2009 e poichè il rateo della nuova pensione era di importo inferiore rispetto alla
IO, era emerso un indebito da recuperare.
Ciò premesso, l'ente resistente eccepiva il difetto di interesse a agire in merito alla prescrizione e l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 52 della legge n. 88 del 1989 nonché della sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, non avendo assolto il ricorrente all'onere di provare la sussistenza del proprio diritto alla prestazione.
Con la sentenza impugnata il ricorso è stato accolto.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che si applicasse la prescrizione decennale, ha tuttavia affermato che l' non avesse adempiuto l'onere di fornire argomenti idonei a far Pt_1 comprendere le ragioni che lo avevano indotto all'emissione del provvedimento di recupero, per cui la non era tenuta a provare ex art. 2697 c.c. i fatti costitutivi del diritto azionato. CP_1
Il Tribunale, accertato che l'origine dell'indebito era ascrivibile ad errore dell' che, a Pt_1 distanza di 16 anni, si era accorta dell'erroneo conteggio dei contributi e che nessun contributo al maggior pagamento era stato determinato da fatto ascrivibile al ricorrente, richiamando la sentenza della Corte Cost n. 166/1996, ha ritenuto che la nulla dovesse all' per gli CP_1 Pt_1 importi indicati nella missiva del 23.11.2021.
Avverso la sentenza propone appello l' , articolando due motivi. Pt_1
Con il primo motivo deduce che la prescrizione decennale opera non già dal 23.06.2021, data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, ma dalla data di liquidazione della pensione di vecchiaia categoria VOCOM avvenuta il
27/07/2018 e dalla successiva comunicazione di indebito del 27 febbraio 2019. Per cui la prescrizione opererebbe non già con riferimento ai pagamenti effettuati sino a maggio
2011, come erroneamente ritenuto dal Giudice, ma sino luglio 2008 dal momento che il
27.07.2018, è stata liquidata la pensione di vecchiaia categoria VOCOM e che a seguito di calcolo della nuova pensione è scaturito un importo inferiore rispetto alla IO, determinando una somma maggiore da recuperare.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale abbia errato nel ritenere la Vinci esonerata dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto a percepire le prestazioni oggetto dell'indebito.
Afferma che la ricorrente era perfettamente a conoscenza dei motivi dell'indebito dal momento che già nel ricorso, contestando la missiva dell'indebito, parlava di indebito contributivo per il quale eccepiva la prescrizione quinquennale.
L'appellante aggiunge inoltre che, con la costituzione avrebbe fornito tutti gli argomenti idonei alla ricostruzione del fatto e delle ragioni del provvedimento di recupero e poiché i motivi dell'indebito erano già a conoscenza di parte ricorrente, nessuna inversione dell'onere della prova poteva essere disposta dal Giudice di prime cure.
Conclude pertanto per il riconoscimento del diritto dell' alla ripetizione a titolo di indebito Pt_1 delle somme oggetto della controversia.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione del procedimenti legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 .
°°°°°°
L'appello è infondato.
Oggetto della controversia è la pretesa restitutoria avanzata dall' nei confronti della Pt_1 CP_1 con nota del 27 febbraio 2019, notificata con raccomanda AR in data 13.3.2019, con cui comunicava che nel periodo dal 01/07/2005 al 31/07/2018 erano stati pagati € 44.396,62 in più sulla pensione cat. IOCOM n. 37410168 sulla base del presupposto che essendo venuti meno i contributi relativi all'anno 2003, a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro, erano venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto goduto.
E' necessario procedere a breve disamina del complesso quadro normativo regolante la materia dell'indebito pensionistico.
La materia degli indebiti sui trattamenti pensionistici erogati dall' è stata disciplinata nel Pt_1 tempo dall'art. 80 del RD 28.8.24 n. 1422, dall'art. 52 della legge 9.9.89 n. 88, dall'art. 13 della legge 30.12.91 n. 412, dalla l. 662/96, e dalla legge n. 448/01 che hanno previsto limiti al principio generale dell'art. 2033 c.c. per il quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere quanto pagato. In merito alla successione di diverse normative, le SSUU
(sentenze nn. 900, 901, 902, 1315, 1317 e 1966 del 1995) hanno chiarito che, per valutare quali siano le disposizioni applicabili deve aversi riguardo al tempo nel quale è stato effettuato il pagamento indebito.
Ciò posto, si rileva che l'azione di ripetizione di indebito soggiace all'ordinario termine prescrizionale, così come correttamente è stato rilevato dall'appellante. Di conseguenza non possono più essere ripetute le somme relative ai ratei di pensione erogati tra il 01/07/2005 ed il
13.03.2009, atteso che il primo atto, con il quale è stata chiesta la restituzione delle somme indebitamente erogate, è il provvedimento del 27 febbraio 2019 (notificato con raccomanda AR in data 13.3.2019), non essendovi prova in atti che sia stato notificato alcun atto relativo alla cancellazione dagli elenchi delle liste dei braccianti agricoli al ricorrente.
Per quanto riguarda le somme relative ai ratei di pensione pagati successivamente al 01.04.2009 si applica la disciplina prevista dall'art. 13 legge n. 412 /1991, in base alla quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
Alla luce della normativa sopra richiamata è necessario verificare se via sia stato dolo o una omessa o incompleta segnalazione da parte della di dati incidenti sul diritto o sulla misura CP_1 della pensione, che non fossero già conosciuti dall'ente resistente.
Dagli atti di causa, recte dalla stessa prospettazione dell' emerge, non soltanto, l'assenza Pt_1 di dolo, ma altresì che non vi sia stata alcuna omissione da parte della ricorrente. E' chiaramente emerso che solo a febbraio 2019 l' , nel procedere alla liquidazione della pensione Pt_1
VOCOM n. 36411181, si sia reso conto della mancanza relativa al requisito contributivo per l'anno 2003, dovuta alla cancellazione dalle liste dei braccianti agricoli, avvenuta in seguito alla ispezione effettuata nell'azienda Alessi Giuseppe.
In relazione alla mancata prova circa l'avvenuta comunicazione della cancellazione delle liste dei braccianti agricoli, l' nulla ha dedotto, né tantomeno provato. Pt_1 Nel riproporre genericamente le difese già spiegate in primo grado, si rileva come l' si sia Pt_1 reso conto di aver erogato somme in surplus alla solo all'atto della liquidazione della CP_1 pensione di vecchiaia n. 36411181, poichè è solo in quel momento che, procedendo Pt_2 al calcolo dei contributi, abbia accertato l'inesistenza del requisito contributivo per l'anno 2003
a causa della cancellazione delle liste dei braccianti agricoli.
L'errore nell'erogazione della prestazione è da addebitare esclusivamente all'ente previdenziale, che in seguito alla cancellazione dalle liste dei braccianti agricoli non ha provveduto ad aggiornare i dati e la posizione contributiva della continuando a CP_1 corrispondere una prestazione maggiorata.
Tra l'altro si tratta di operazione, questa, nella quale l'appellata, non avendo contezza alcuna dell'avvenuta cancellazione, non poteva assumere alcuna posizione attiva o comportamento che hanno potuto indurre in errore l' . Controparte_2
Ciò posto, alla luce della disciplina su richiamata, deve dichiararsi che la nulla deve CP_1 all' a seguito liquidazione della pensione VOCOM n. 36411181 in ordine alle causali e per Pt_1 gli importi indicati nella missiva datata 27.02.2019 e notificata in data 13.03.2019, in questa sede impugnata.
L'appello va quindi rigettato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, IV scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di RE CA, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro avverso la Pt_1 CP_1 sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n. 1518/2022, pubblicata in data 27.10.2022, rigetta l'appello e condanna l' a rifondere all'appellata le spese del secondo grado di giudizio, Pt_1 che liquida in complessivi € 4996,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
RE CA , così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Consigliere rel
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)