CA
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/08/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n. 159 del 23.1.2024
Oggetto: pagamento TFS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 501/2024 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimondo Manno e Nicola Antonio Parte_1
Manno, con domicilio digitale presso l'avv. Raimondo Manno
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria CP_1
Giroldi e Salvatore Graziuso, in virtù di procura speciale in atti;
, in persona del in carica, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura medesima
APPELLATI
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO Con ricorso depositato il 14.3.2022 il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale
di Lecce, esponendo: 1) di aver lavorato alle dipendenze del con supplenze Controparte_2
annuali dal 1977/78 al 1990/91; 2) di essere entrato in ruolo nel 1991/1992 e di essere andato in pensione il 31.8.2017 con un totale di 25 anni 11 mesi e 12 giorni di effettivo servizio di ruolo;
3) di aver ottenuto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei 4 anni in cui ha svolto supplenze annuali (preruolo) dal 1987 al 1991 (decreto del Provveditorato agli studi di Lecce D.P. n. 758 del
5/5/1998; 4) di aver riscattato 5 anni e 4 mesi di corso di laurea, come da deliberazione di riscatto ai fini della buonuscita n. 112133 del 30/11/93 e da nota del Provveditorato agli studi di Lecce del
5.3.1994 prot. n. 274/94 di comunicazione di detto provvedimento;
5) di aver diritto, quindi, ad un trattamento di fine servizio (TFS) rapportato a tutta la sua anzianità riconosciuta e cioè 35 anni (25
anni 11 mesi e 12 giorni di ruolo + 4 anni di preruolo riconosciuti a tutti gli effetti + 5 anni e 4 mesi del corso di studi universitari riscattati); 6) di aver ricevuto un TFS in cui venivano presi in considerazione, secondo il prospetto di liquidazione (atto n. 18608 del 28.9.2018, depositato in CP_1
I grado) i 25 anni, 11 mesi e 12 giorni di servizio di ruolo e i 5 anni e 4 mesi del corso di laurea, già
riscattati, per un totale di 31 anni di servizio;
7) che, come si evince da detto prospetto , non CP_1
venivano riconosciuti e calcolati i 4 anni di pre-ruolo (riconosciuti ai tutti i fini dal Provveditorato
agli studi di Lecce con il citato decreto n. 758/1998); 8) che quindi il e l' non hanno CP_2 CP_1
riconosciuto ai fini della buonuscita i 4 anni di servizio preruolo (dal 1987 al 1991); 9) che, infatti, se fossero stati riconosciuti i 4 anni di preruolo, il TFS sarebbe stato liquidato in base a 35 anni (i 31
riconosciuti nel prospetto di liquidazione dell' più i 4 di pre-ruolo); 10) che secondo la normativa CP_1
europea (clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla Direttiva 99/70/CE) e nazionale non può
esservi differenza di trattamento, ai fini giuridici ed economici, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, anche ai fini del calcolo del TFS (in questo senso si sono espresse la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione, per tutte cass. n.
31149/2019); 11) che con pec del 14.7.2021 esso ricorrente aveva chiesto all' e al CP_1 [...]
che gli fosse riconosciuto tutto il periodo lavorativo ai fini del TFS, senza ottenere Controparte_2 alcun riscontro;
11) che tale mancato riconoscimento era illegittimo. Tutto quant'innanzi premesso,
il ricorrente chiedeva l'accertamento e la declaratoria del suo diritto al computo anche del pre-ruolo ai fini del TFS e la condanna del e dell' al pagamento in suo favore Controparte_2 CP_1
della differenza tra quanto a lui spettante a seguito del ricalcolo del TFS per effetto del riconoscimento dei 35 di anzianità e quanto già percepito a tale titolo.
L' rimaneva contumace. CP_1
Il si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione, contestava genericamente CP_2
l'impossibilità della ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio in quanto sussistevano le ragioni oggettive previste dalla normativa per non riconoscerla ai docenti in servizio a tempo determinato e contestava la possibilità di riconoscere l'anno 2013
Con sentenza n. 159/2024 pubblicata il 23.1.2024, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello, con ricorso depositato il Parte_1
19.7.2024.
A sostegno del gravame, ha dedotto un unico motivo, rubricato come segue: Parte_1
“Violazione dell'art. 2120 c.c. per non aver considerato il G.L., per la determinazione del TFS, tutti
gli anni di servizio dell'Ingrosso (prestati e riscattati). Errata ricostruzione dei fatti e delle richieste
formulate, con conseguente loro omessa e/o errata valutazione. Error in judicando”.
Più in dettaglio, l'appellante lamenta che il primo Giudice – e prima di lui il - nel ricostruire CP_2
gli anni di servizio aveva errato nel conteggiare gli anni di pre-ruolo che pure erano stati riconosciuti.
Insiste, pertanto, nell'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con separate memorie, si sono costituiti in giudizio il e l' , Controparte_2 CP_1
contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va, pertanto, integralmente accolto.
Appare evidente una certa discrasia fra il contenuto della sentenza e le difese del . CP_2
Mentre il primo Giudice afferma che il pre-ruolo è stato riconosciuto e conteggiato nei 31 anni di servizio riconosciuti ai fini del conteggio del TFS, il , ancora in grado di appello, continua CP_2
a sostenere che gli anni del pre-ruolo non sono stati riconosciuti e non andavano riconosciuti,
rivendicando la legittimità di un trattamento differenziato fra lavoratotri a tempo determinato e indeterminato.
Orbene, va premesso in via generale che oramai da tempo la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha dato applicazione al principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato, espresso dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
Più in dettaglio, la Clausola 1 lett.a dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, l'obiettivo dell'Accordo medesimo risiede nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione;
la successiva Clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) stabilisce, ai relativi punti 1 e 4, che :“
1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato
non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno
che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a
particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato
sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità
siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con la sentenza n. 31149/2019, pronunciata a seguito di CGUE in C-446/17, la Corte di Per_1
Cassazione, da un lato, ha offerto una lettura della medesima sentenza in termini di continuità con la giurisprudenza comunitaria, dall'altro ha richiamato le proprie pronunce e ribadito il principio, ivi evidenziato, secondo il quale la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Peraltro, neppure il primo Giudice pare volersi discostare da questo filone interpretativo, ma cade in errore allorché ritiene che nei 31 anni riconosciuti dal sia ricompreso anche il periodo di CP_2
pre-ruolo.
Invero, il Tribunale ha ritenuto che i 4 anni di precariato (le supplenze riconosciute con il decreto
758/1998) compresi nello stato matricolare facessero parte dei 31 anni utilizzati dall' nella CP_1
liquidazione del TFS, ritenendo così che quelli (i 31) erano gli anni in base ai quali il TFS doveva essere calcolato.
Appare evidente che ci sia un errore, ove si consideri che l'appellante è stato immesso in ruolo nell'a.s. 1991/92 (come risulta nello stato matricolare e nel citato decreto di ricostruzione della carriera n. 758/1998) ed è andato in pensione nel 2017, quindi ha svolto 25 anni, 11 mesi e 12 giorni di servizio di ruolo (quelli presi in considerazione dall' nella liquidazione del TFS); inoltre ha CP_1
chiesto il riscatto dei 5 anni e 4 mesi del corso di laurea e lo ha ottenuto con deliberazione di riscatto n. 112133/93 in cui risulta chiaramente che gli anni riscattati vanno dal 1971 al 1976, periodo che non va confuso con i 4 anni del pre-ruolo.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e con esso la domanda come formulata in primo grado da . Parte_1
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014,
seguono la soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione ai difensori costituiti dell'appellante dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 6.6.2021, da Parte_1
, nei confronti del e ,
[...] Controparte_2 CP_1
avverso la sentenza del 23.1.2024, n. 159, del Tribunale di Lecce, così provvede: -accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellante a ottenere che tutto il periodo lavorativo dal 1987 al 2017, compreso quello di pre ruolo (dall'a.s. 1987/1988 ad a.s. 1990/1991) sia computato ai fini del calcolo del TFS e che quindi lo stesso sia ricalcolato in 35 anni di anzianità contributiva, nonché al pagamento della differenza di TFG fra quanto risultante in base a 35 anni di lavoro rispetto alla somma già percepita a tale titolo;
condanna conseguentemente il
[...]
e l' al pagamento in favore di della differenza Controparte_4 CP_1 Parte_1
dovuta come innanzi determinata, conn rivalutazione o interessi dalla data del pensionamento al soddisfo;
condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante e con distrazione ai suoi procuratori costituiti, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per il primo grado e in €
1.600,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 159 del 23.1.2024
Oggetto: pagamento TFS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 501/2024 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimondo Manno e Nicola Antonio Parte_1
Manno, con domicilio digitale presso l'avv. Raimondo Manno
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria CP_1
Giroldi e Salvatore Graziuso, in virtù di procura speciale in atti;
, in persona del in carica, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura medesima
APPELLATI
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO Con ricorso depositato il 14.3.2022 il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale
di Lecce, esponendo: 1) di aver lavorato alle dipendenze del con supplenze Controparte_2
annuali dal 1977/78 al 1990/91; 2) di essere entrato in ruolo nel 1991/1992 e di essere andato in pensione il 31.8.2017 con un totale di 25 anni 11 mesi e 12 giorni di effettivo servizio di ruolo;
3) di aver ottenuto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei 4 anni in cui ha svolto supplenze annuali (preruolo) dal 1987 al 1991 (decreto del Provveditorato agli studi di Lecce D.P. n. 758 del
5/5/1998; 4) di aver riscattato 5 anni e 4 mesi di corso di laurea, come da deliberazione di riscatto ai fini della buonuscita n. 112133 del 30/11/93 e da nota del Provveditorato agli studi di Lecce del
5.3.1994 prot. n. 274/94 di comunicazione di detto provvedimento;
5) di aver diritto, quindi, ad un trattamento di fine servizio (TFS) rapportato a tutta la sua anzianità riconosciuta e cioè 35 anni (25
anni 11 mesi e 12 giorni di ruolo + 4 anni di preruolo riconosciuti a tutti gli effetti + 5 anni e 4 mesi del corso di studi universitari riscattati); 6) di aver ricevuto un TFS in cui venivano presi in considerazione, secondo il prospetto di liquidazione (atto n. 18608 del 28.9.2018, depositato in CP_1
I grado) i 25 anni, 11 mesi e 12 giorni di servizio di ruolo e i 5 anni e 4 mesi del corso di laurea, già
riscattati, per un totale di 31 anni di servizio;
7) che, come si evince da detto prospetto , non CP_1
venivano riconosciuti e calcolati i 4 anni di pre-ruolo (riconosciuti ai tutti i fini dal Provveditorato
agli studi di Lecce con il citato decreto n. 758/1998); 8) che quindi il e l' non hanno CP_2 CP_1
riconosciuto ai fini della buonuscita i 4 anni di servizio preruolo (dal 1987 al 1991); 9) che, infatti, se fossero stati riconosciuti i 4 anni di preruolo, il TFS sarebbe stato liquidato in base a 35 anni (i 31
riconosciuti nel prospetto di liquidazione dell' più i 4 di pre-ruolo); 10) che secondo la normativa CP_1
europea (clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla Direttiva 99/70/CE) e nazionale non può
esservi differenza di trattamento, ai fini giuridici ed economici, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, anche ai fini del calcolo del TFS (in questo senso si sono espresse la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione, per tutte cass. n.
31149/2019); 11) che con pec del 14.7.2021 esso ricorrente aveva chiesto all' e al CP_1 [...]
che gli fosse riconosciuto tutto il periodo lavorativo ai fini del TFS, senza ottenere Controparte_2 alcun riscontro;
11) che tale mancato riconoscimento era illegittimo. Tutto quant'innanzi premesso,
il ricorrente chiedeva l'accertamento e la declaratoria del suo diritto al computo anche del pre-ruolo ai fini del TFS e la condanna del e dell' al pagamento in suo favore Controparte_2 CP_1
della differenza tra quanto a lui spettante a seguito del ricalcolo del TFS per effetto del riconoscimento dei 35 di anzianità e quanto già percepito a tale titolo.
L' rimaneva contumace. CP_1
Il si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione, contestava genericamente CP_2
l'impossibilità della ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio in quanto sussistevano le ragioni oggettive previste dalla normativa per non riconoscerla ai docenti in servizio a tempo determinato e contestava la possibilità di riconoscere l'anno 2013
Con sentenza n. 159/2024 pubblicata il 23.1.2024, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello, con ricorso depositato il Parte_1
19.7.2024.
A sostegno del gravame, ha dedotto un unico motivo, rubricato come segue: Parte_1
“Violazione dell'art. 2120 c.c. per non aver considerato il G.L., per la determinazione del TFS, tutti
gli anni di servizio dell'Ingrosso (prestati e riscattati). Errata ricostruzione dei fatti e delle richieste
formulate, con conseguente loro omessa e/o errata valutazione. Error in judicando”.
Più in dettaglio, l'appellante lamenta che il primo Giudice – e prima di lui il - nel ricostruire CP_2
gli anni di servizio aveva errato nel conteggiare gli anni di pre-ruolo che pure erano stati riconosciuti.
Insiste, pertanto, nell'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con separate memorie, si sono costituiti in giudizio il e l' , Controparte_2 CP_1
contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va, pertanto, integralmente accolto.
Appare evidente una certa discrasia fra il contenuto della sentenza e le difese del . CP_2
Mentre il primo Giudice afferma che il pre-ruolo è stato riconosciuto e conteggiato nei 31 anni di servizio riconosciuti ai fini del conteggio del TFS, il , ancora in grado di appello, continua CP_2
a sostenere che gli anni del pre-ruolo non sono stati riconosciuti e non andavano riconosciuti,
rivendicando la legittimità di un trattamento differenziato fra lavoratotri a tempo determinato e indeterminato.
Orbene, va premesso in via generale che oramai da tempo la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha dato applicazione al principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato, espresso dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
Più in dettaglio, la Clausola 1 lett.a dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, l'obiettivo dell'Accordo medesimo risiede nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione;
la successiva Clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) stabilisce, ai relativi punti 1 e 4, che :“
1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato
non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno
che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a
particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato
sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità
siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con la sentenza n. 31149/2019, pronunciata a seguito di CGUE in C-446/17, la Corte di Per_1
Cassazione, da un lato, ha offerto una lettura della medesima sentenza in termini di continuità con la giurisprudenza comunitaria, dall'altro ha richiamato le proprie pronunce e ribadito il principio, ivi evidenziato, secondo il quale la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Peraltro, neppure il primo Giudice pare volersi discostare da questo filone interpretativo, ma cade in errore allorché ritiene che nei 31 anni riconosciuti dal sia ricompreso anche il periodo di CP_2
pre-ruolo.
Invero, il Tribunale ha ritenuto che i 4 anni di precariato (le supplenze riconosciute con il decreto
758/1998) compresi nello stato matricolare facessero parte dei 31 anni utilizzati dall' nella CP_1
liquidazione del TFS, ritenendo così che quelli (i 31) erano gli anni in base ai quali il TFS doveva essere calcolato.
Appare evidente che ci sia un errore, ove si consideri che l'appellante è stato immesso in ruolo nell'a.s. 1991/92 (come risulta nello stato matricolare e nel citato decreto di ricostruzione della carriera n. 758/1998) ed è andato in pensione nel 2017, quindi ha svolto 25 anni, 11 mesi e 12 giorni di servizio di ruolo (quelli presi in considerazione dall' nella liquidazione del TFS); inoltre ha CP_1
chiesto il riscatto dei 5 anni e 4 mesi del corso di laurea e lo ha ottenuto con deliberazione di riscatto n. 112133/93 in cui risulta chiaramente che gli anni riscattati vanno dal 1971 al 1976, periodo che non va confuso con i 4 anni del pre-ruolo.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e con esso la domanda come formulata in primo grado da . Parte_1
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014,
seguono la soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione ai difensori costituiti dell'appellante dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 6.6.2021, da Parte_1
, nei confronti del e ,
[...] Controparte_2 CP_1
avverso la sentenza del 23.1.2024, n. 159, del Tribunale di Lecce, così provvede: -accoglie l'appello e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellante a ottenere che tutto il periodo lavorativo dal 1987 al 2017, compreso quello di pre ruolo (dall'a.s. 1987/1988 ad a.s. 1990/1991) sia computato ai fini del calcolo del TFS e che quindi lo stesso sia ricalcolato in 35 anni di anzianità contributiva, nonché al pagamento della differenza di TFG fra quanto risultante in base a 35 anni di lavoro rispetto alla somma già percepita a tale titolo;
condanna conseguentemente il
[...]
e l' al pagamento in favore di della differenza Controparte_4 CP_1 Parte_1
dovuta come innanzi determinata, conn rivalutazione o interessi dalla data del pensionamento al soddisfo;
condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante e con distrazione ai suoi procuratori costituiti, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per il primo grado e in €
1.600,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi