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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1653/2023 del R.G.A.C. pendente TRA
Parte_1
(C.F.-P.IVA in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rapp.ta e difesa, dall' avv.to Giordano Balossi (C.F. ), come da procura C.F._1 su foglio separato;
APPELLANTE E
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.05.1960 (C.F. ) nata a [...] Controparte_2 C.F._3
ES (NA) il 26.09.1936 e (C.F. ) nato a [...] CP_3 C.F._4
PP ES (NA) l'8.03.1932, tutti rappresentati e difesi giusta, dagli Avv.ti
[...]
(C.F. ) e Francesco Ambrosio (C.F. CP_3 C.F._5
), come da procura su foglio separato;
C.F._6
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di LA, I Sez., n. 696/2023 del 13/03/2023.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1
in persona del suo legale rappresentate p.t., ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...]
696/2023, pubblicata in data 13/03/2023 dal Tribunale di LA con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2017, emesso il 31 dicembre 2016, in favore di , e CP_3 Controparte_2 CP_1
, per il pagamento della somma di Euro 5.500,00 oltre ad interessi ed alle spese del
[...] procedimento monitorio. La società appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di: “accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il
1 Dott. rigettato la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della Persona_1 definizione del giudizio di appello tuttora pendente avanti codesta Ill.ma Corte di Appello di Napoli ed avente R.G. 1885/2020 (cfr. sentenza impugnata pagg. 2 e 3); - accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Dott. Persona_1 qualificato come subentro contrattuale il contratto di compravendita di impianto fotovoltaico oggetto di contratto di locazione finanziaria del 12 agosto 2014 avente Rep. 14685 intercorso tra Parte_2
e (cfr. sentenza impugnata pagg. 3 e 4); - accertare e Controparte_4 Controparte_5 dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Dott. ritenuto sussistente la necessaria prova della fonte negoziale o legale del diritto Persona_1 di credito in capo ai Sigg.ri (cfr. sentenza impugnata pag. 4); - per l'effetto, e come già chiesto da CP_3 ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in uno con le note di trattazione scritta in data 11 luglio 2022, in via preliminare e/o pregiudiziale: sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza che verrà emessa da codesta Ill.ma Corte d'Appello di Napoli nel giudizio avente R.G. 1885/2020 (con prossima udienza 09 novembre 2023), essendo il predetto giudizio pregiudiziale al presente come meglio dedotto in atti;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in uno con le note di trattazione scritta in data 11 luglio 2022, revocarsi e/o dichiararsi nullo, annullabile, inefficace ed inammissibile il decreto ingiuntivo telematico n. 51/2017, Rg. 8669/2016 emesso dal Tribunale di LA (in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Paduano) in data 31 dicembre 2016, perché inefficace, infondato, illegittimo ed ingiusto per le causali di cui in narrativa, assolvendo l'odierna appellante da ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto e diritto per le causali di cui in atti;
- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto assolvere la odierna appellante da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e condanna;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata al rimborso in favore della parte appellante delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado ovvero della condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in Euro 3.397,00 per competenze, oltre Iva e cap ed art. 2 DM/55/2014. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.” Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
e contestando la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il
[...] CP_3 rigetto. La prima udienza di trattazione del 13.09.2023 è stata differita al 27.09.2023; all'udienza del 27.09.2023 la causa è stata rinviata al 18.06.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.; all'udienza del 18.06.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex artt. 309 e 350 bis c.p.c. senza termini davanti al Collegio al 25.06.2025; all'udienza del 25.06.2025, di cui è stata, nuovamente, data regolare comunicazione alla parte appellante, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 18.06.2025 ed alla successiva udienza del 25.06.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n.
2 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2023), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede: 1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c; 2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 25.06.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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