Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2546/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2546/2020 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Pietro Di
Girolamo, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania, alla via Cavour n. 4, sono elettivamente domiciliati
PARTE ATTRICE
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 CP_2
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giulio Craus, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 29, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Annamaria
Abbruzzese, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 55/5, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
E
1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Laura Perrella, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 3, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 30.9.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e esponevano: che era proprietaria
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_5
esclusiva della porzione di fabbricato posta al primo ed al secondo piano dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via Verdi n. 30, distinto in catasto al foglio 44, particella 368, subalterni 101 e 102, immobile per il quale era stata emessa dal Comune di Giugliano in Campania concessione edilizia in sanatoria in data 20.12.2006; che, invece, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
avevano la proprietà comune della pilastratura del porticato (su cui risultavano
[...]
edificati due piani superiori di proprietà di , dell'area di sedime sottostante Parte_5
al piano terra e della porzione di fabbricato posto al primo piano ed adibito ad ingresso per la scala comune, area censita in catasto al subalterno 103; che, nel periodo tra ottobre e dicembre 2015, a causa di segnalate carenze idriche, il aveva Controparte_1
incaricato una ditta specializzata dell'esecuzione di interventi di riparazione e ripristino della rete idrica e fognaria lungo via Verdi, proprio nel tratto prospiciente al loro fabbricato;
che le carenze idriche erano state determinate dal crollo dell'allaccio fognario e di un pozzetto, da cui erano scaturite infiltrazioni d'acqua che avevano provocato uno sprofondamento del manto stradale;
che nel dicembre 2015, a seguito di una ulteriore
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rottura della conduttura idrica nella stessa area, erano state effettuate ulteriori opere di ripristino;
che le copiose fuoriuscite che ne erano derivate avevano provocato dapprima una saturazione del terreno circostante e, quindi, il suo cedimento;
che anche i lavori riparatori che erano stati realizzati, in ragione delle forti vibrazioni meccaniche e di pompaggio dell'acqua, prolungatisi per periodi significativi, avevano messo in discussione la stabilità del fabbricato, che aveva riportato gravi danni;
che tali danni si erano prodotti sia sulla superficie interna che in quella esterna dell'immobile ed erano consistiti in “rotture del rivestimento esterno, profonde crepe, fessure, distacco di intonaco, ed una generale lesione delle strutture e tamponature perimetrali interne ed esterne, indebolimento e lesioni delle strutture portanti dell'immobile, delle travi di collegamento dei blindi di fondazione, causati dai vuoti e dalle erosioni per l'ingente infiltrazione di acqua e liquami, il tutto conforme ai rilievi fotografici versati agli atti”; che si era prontamente attivata per l'esecuzione di lavori urgenti per la Parte_5
messa in sicurezza dell'immobile, opere per le quali aveva sostenuto un esborso di €
35.000,00 come da fatture in atti;
che, ritenuto responsabile il Controparte_1
lo aveva diffidato a risarcirle il danno provocatole;
che era stato promosso un
[...]
procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli Nord, nel corso del quale il C.T.U. incaricato, ing. aveva riscontrato l'esistenza Persona_1
dei danni lamentati e li aveva posti in relazione con le problematiche della rete idrica e fognaria, ritenuti causali rispetto all'alterazione dello stato tensionale dell'immobile; che la rimozione integrale dei danni avrebbe comportato l'esecuzione di lavori del valore di €
130.000,00 oltre IVA, importo comprensivo dei costi di riparazione strutturale, dei costi di progettazione, trasloco, pulizia, affitto ponteggio e del danno da mancato godimento dell'immobile.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché il Controparte_1
fosse condannato al risarcimento quantificato come sopra o nella diversa misura provata in corso di causa, nonché al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP e delle spese di lite del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio il che, contestando la Controparte_1
fondatezza della domanda, assumeva: la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
che, sulla base di quanto emerso dalla relazione di C.T.U. svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, doveva ritenersi che le cause che
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avevano provocato le problematiche al fabbricato fossero da attribuirsi ai lavori posti in esecuzione dalla società preposta alla manutenzione della rete fognaria idrica, nonché al carattere abusivo dell'immobile edificato in assenza di titolo edilizio, circostanza quest'ultima che doveva far escludere il diritto degli istanti al risarcimento per i danni lamentati;
che, inoltre, la somma pretesa era nettamente superiore rispetto al valore delle opere di ripristino calcolata dal C.T.U. in € 60.000,00.
Ciò posto, concludeva per il rigetto della domanda e, in caso di suo accoglimento, chiedeva fosse condannata direttamente al pagamento del risarcimento la società
[...]
, incaricata della manutenzione della rete idrica, di cui si Parte_6
richiedeva autorizzarsi la chiamata in causa;
in via gradata chiedeva che tale società fosse tenuta a manlevare il degli effetti pregiudizievoli del giudizio. CP_1
All'udienza dell'8.6.2020 veniva rilevata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini comparizione ed era quindi disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, regolarmente poi effettuata nei termini di legge.
Autorizzata quindi la sua chiamata in causa, si costituiva la Controparte_3
la quale deduceva: l'inopponibilità nei propri riguardi della C.T.U. espletata
[...]
nel corso del procedimento instaurato da ex art. 696 bis c.p.c., nel quale Parte_5
non era mai stata convenuta;
che infondata era la domanda di manleva proposta dal dal momento che le condizioni previste dal contratto Controparte_1
di appalto sottoscritto con l'Ente non prevedevano che quest'ultimo dismettesse la proprietà o la materiale disponibilità della rete idrica comunale, atteso che l'attività di monitoraggio veniva compiuta secondo un preciso calendario organizzato dal Servizio di
Manutenzione del settore OO.PP del e che era imposto alla la quale CP_1 CP_3
svolgeva la propria attività manutentiva sempre dietro specifiche indicazioni e direttive provenienti dagli uffici dell'Ente comunale;
che, pertanto, il conservando un CP_1
dovere di controllo e vigilanza, era l'unico soggetto a dover rispondere della pretesa risarcitoria azionata dagli attori, laddove ritenuta meritevole di accoglimento;
che, peraltro, dalle schede di intervento in atti emergeva un'attenta puntuale attività di monitoraggio svolta dalla la quale era stata poi incaricata dal che aveva CP_3 CP_1
conservato la direzione dei lavori, di eseguire gli interventi riparatori della rottura idrica di via Verdi, segnalata proprio dalla che andava altresì considerato che i danni di CP_3
cui gli attori chiedevano il ristoro si riferivano ad un immobile abusivo e che
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l'accoglimento della domanda avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento.
Concludeva per il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei propri riguardi;
in caso di suo accoglimento chiedeva di essere manlevata dalla Controparte_4
società con cui aveva sottoscritto una polizza assicurativa comprensiva di responsabilità civile verso i terzi e di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4
la quale assumeva: il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla domanda
[...]
di garanzia proposta dalla in relazione alla polizza n. 103511763 dal Controparte_3
momento che la società contraente non aveva mai denunciato il sinistro, né aveva mai comunicato eventuali richieste di danni ricevute;
che, pertanto, accertata la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., doveva ritenersi estinto qualsivoglia diritto scaturente dalla polizza e, quindi, andava rigettata la domanda di garanzia;
che, in ogni caso, rispetto ai danni allegati dagli attori, non poteva ritenersi operante la copertura assicurativa dal momento che la polizza era cessata l'11.9.2016 e il sinistro ed i danni erano stati denunciati alla solo il 17.1.2022 con la notifica dell'atto di chiamata CP_4
in causa nel presente giudizio e, dunque, ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 16 delle C.G.A.; che, inoltre, l'assicurazione non garantiva copertura per i danni a cose dovuti a vibrazioni, a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, né per danni conseguenti a deperimento, logoramento o usura graduale;
che, in ogni caso, la polizza prevedeva uno scoperto del 20% con il minimo di
€ 5.000,00, destinato a rimanere a carico dell'assicurato; di non essere tenuta a fare fronte alle spese processuali dell'assicurato che non si era avvalso del patto di gestione lite;
che era inopponibile alla così come alla l'elaborato peritale CP_4 Controparte_3
redatto in sede di ATP;
che, rispetto ai danni riportati dal fabbricato, non poteva escludersi una responsabilità del che aveva mantenuto un potere Controparte_1
di controllo sulla rete idrica comunale.
Tanto premesso, concludeva affinché fosse accertata l'inoperatività della polizza assicurativa o che, comunque, fossero rigettate tutte le domande proposte nei confronti della In via subordinata, in caso di condanna di quest'ultima e di Controparte_3
accoglimento della domanda di garanzia, chiedeva che il diritto all'indennizzo fosse accolto nei limiti previsti dalla polizza, con applicazione dello scoperto del 20% e che fosse rigettata la richiesta di condanna alle spese processuali formulata dalla CP_3
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CP_3
Acquisiti gli atti relativi al procedimento di ATP (R.G. 3852/2016), la causa veniva istruita mediante audizione di due testi indicati da parte attrice e l'espletamento di una
C.T.U. volta ad accertare la portata dei danni lamentati dagli attori ed a risalire alle relative cause. Tale attività istruttoria si rendeva necessaria in considerazione dell'ambito di accertamento solo parziale svolto dal C.T.U. in sede di ATP (che aveva interessato la sola porzione immobiliare di proprietà esclusiva di e non anche quella Parte_5
comune di tutti gli odierni attori) e dell'inopponibilità degli esiti di tale accertamento tecnico nei confronti anche delle parti terze chiamate in causa, non convenute nel procedimento di ATP e che avevano, di contro, nel presente giudizio sollevato contestazioni specifiche e puntuali alla metodologia seguita dall'ausiliario incaricato ed alle valutazioni tecniche conclusive cui era pervenuto
All'esito dell'espletamento dell'indicata attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con ordinanza del 3.10.2024.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
La vicenda in esame è inquadrabile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, ciò in quanto la sussistenza dei danni al fabbricato di proprietà degli attori è riconducibile, quanto alla provenienza, al dissesto idrico verificatosi in corrispondenza dell'area occupata dall'immobile.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
In tal senso tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il proprietario del medesimo, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa;
a tale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, ovvero di vigilare e mantenerne il controllo affinché non provochi danni a terzi (cfr. Cass. 23.10.1990 n. 10277).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è incentrata dunque sull'accertamento del
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nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso
(cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n.
5910).
Relativamente alla specifica questione oggetto di causa, corre obbligo evidenziare che gli impianti fognari (discorso certamente estendibile agli impianti della rete idrica), da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico o dell'ente che, per legge o contrattualmente, sia chiamato a gestirli (cfr., in tal senso vedasi Cass. Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665, per cui “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito”).
Con riferimento alla presente vicenda, deve affermarsi preliminarmente la legittimazione attiva degli attori i quali, nell'ordinanza sindacale n. 87 del 13.10.2016 emessa dal
Comune di Giugliano in Campania (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo) risultano indicati quali proprietari dell'immobile sito in via Verdi n. 30, censito in catasto al foglio 44, p.lla 368, sub. 101, 102 e 103.
Ulteriore riscontro alla titolarità immobiliare è rinvenibile nelle risultanze delle visure catastali e della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune a Parte_5
Orbene, la prospettazione attorea, ossia che i danni alle fondamenta e alle pareti interne ed esterne al fabbricato siano stati causati da perdite della rete idrica comunale, ha trovato conferma nelle emergenze istruttorie.
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Innanzitutto, quanto all'effettiva sussistenza del pregiudizio in questione, i danni strutturali subiti dall'immobile di proprietà degli attori risultano comprovati sulla base di una serie di elementi precisi e concordanti, in primis dall'ordinanza n. 87 del 13.10.2016 con cui il ritenendo strettamente necessario un piano Controparte_1
per la messa in sicurezza dell'immobile de quo, ha ordinato agli odierni attori l'esecuzione delle opere necessarie a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza ed eliminazione dello stato di pericolo.
Dalla C.T.U. espletata nell'ambito del presente procedimento in punto di descrizione dello stato dei luoghi di causa è emerso quanto segue.
L'immobile, di forma a “C” con l'apertura verso la Via Verdi, è dotato di una corte interna scoperta per buona parte del suo sviluppo. La porzione di esclusiva proprietà di Pt_5
è collocata sull'ala sinistra del fabbricato, rispetto all'ingresso di Via Verdi.
[...]
Trattasi di una struttura che si sviluppa in un piano terra, ovvero porticato, un primo piano adibito a civili abitazioni e un piano secondo, adibito a terrazzo in parte coperto. La struttura del solaio è latero-cementizia e l'intero stabile è dotato di travi e pilastri in cemento armato
Il C.T.U. ing. , nel corso degli accessi effettuati ha potuto verificare che Persona_2
“l'immobile mostra evidenti danni sia alle aree interne che a quelle esterne” - come dimostrato dalla copiosa documentazione fotografica riportata nell'elaborato – e presenta
“un complesso ed ingente quadro fessurativo ai danni del fabbricato. Trattasi di lesioni in parte superficiali ed in parte passanti, con inequivocabili danni alle strutture in genere”
(cfr. pag. 70 della C.T.U.).
Occorre premettere che il C.T.U. nominato dal Tribunale ha effettuato le proprie verifiche essenzialmente sulla base delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti e dell'osservazione dell'attuale stato dei luoghi, irreversibilmente modificato alla luce delle documentate lavorazioni ordinate dal in occasione Controparte_1 CP_1
degli episodi di cedimento della rete idrica e fognaria e dello sprofondamento verificatosi in via Verdi.
La realizzazione di tali interventi ha chiaramente determinato la trasformazione dello stato dei luoghi e la rimozione delle cause che hanno determinato i danni al fabbricato attoreo.
E' allora di chiara evidenza come del tutto privo di senso sarebbe stato il tentativo di
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risalire alle cause del dissesto attraverso saggi tecnici effettuati su aree ormai incontrovertibilmente modificate e non più associabili alle condizioni in cui versavano nell'ottobre del 2015.
Dunque, ciò premesso, sulla base della documentazione acquisita, in particolare di quella fotografica, l'ausiliario, con argomentazioni logiche, esaustive e convincenti, non sconfessate da risultanze di segno contrario, con riferimento all'origine delle problematiche riscontrate sull'immobile, ha del tutto chiaramente individuato la causa del quadro fessurativo e delle lesioni che hanno riguardato le le mura del fabbricato degli attori nelle problematiche della rete idrica comunale (“il ctu, a valle di una attenta lettura degli atti di causa, ritiene inconfutabile il nesso eziologico tra quanto accaduto alle condotte comunali e i danni concretizzatisi al fabbricato. Si individuano lesioni con
“freccia” in direzione del punto ove si è scaturita l'avaria impiantistica, ovvero verso il punto di dissesto all'impianto comunale. Nello specifico, come riportato in atti, nel 2015,
i interveniva, mediante ditte incaricate, sia su impianto di adduzione idrica che CP_1
sul sistema fognario, pertanto è conclamato che entrambi gli impianti fossero danneggiati.
L'evolversi della situazione ha determinato cedimenti fondali per effetto, presumibilmente, di liquefazione dei terreni fondali, causando cedimenti e rotazioni dello stabile, la cui struttura ha risposto con l'insorgenza di lesioni e/o fessure di varia entità”).
Il consulente quindi ha spiegato che “la fuoriuscita di acqua sugli strati fondali ha verosimilmente ingenerato un fenomeno di liquefazione dei terreni sottostanti, facendo scaturire un calo di portata degli stessi, e facendo pertanto “ruotare” il fabbricato, che per tali movimenti ha risposto in maniera plastica, ovvero con l'insorgenza di lesioni, crepe e/o fessure su pareti di tompagno e tramezzi interni” (cfr. pag. 73 della C.T.U.).
Sul punto non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno
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ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Pertanto, sulla base degli accertamenti svolti dal consulente nominato dal Tribunale – risultate del tutto coerenti anche con quelle cui perveniva il C.T.U. nominato in sede di
ATP - può dirsi provato che il dissesto idrico abbia generato un progressivo indebolimento delle fondamenta, con crepe e fessurazioni nelle mura del fabbricato, tale da comprometterne la sicurezza, con pericolo per l'integrità delle persone occupanti lo stesso.
Tale corredo probatorio, confortato anche dalla documentazione fotografica versata in atti, consente di affermare con ragionevole certezza che il danno patrimoniale lamentato dagli attori sia eziologicamente riconducibile alla perdita della rete idrica comunale.
Risulta quindi dimostrato - in assenza di fattori causali preesistenti, concomitanti o sopravvenuti, neppure compiutamente dedotti e dimostrati dal convenuto - il CP_1
legame causale tra la cosa in custodia (la rete idrica sottostante l'immobile dei sigg.
ed il danno-conseguenza (le lesioni subite dall'immobile), potendosi escludere Pt_5
ogni forma di corresponsabilità nella sua produzione, anche ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. a carico della attrice.
La circostanza che i danni possano essere stati provocati, o quanto meno favoriti, da eventuali deficit costruttivi del fabbricato – originariamente costruito in assenza di valido titolo edilizio - non ha trovato alcun riscontro dagli esiti dell'istruttoria; in particolare, il
C.T.U. ha escluso che “l'insorgenza dei danni descritti possa ritenersi in qualche modo collegata ad un deficit costruttivo. Basti pensare che lo stabile è collocato su una strada a intenso scorrimento, e pertanto, qualora vi fossero state delle deficienze costruttive, le sollecitazioni del traffico veicolare, ad esempio dei mezzi pesanti, avrebbero determinato già dei danni, e probabilmente ben più gravi. Sulla medesima base, il ctu conferma che non sussiste una concausa per i danni subiti dall'immobile, trattandosi comunque di una struttura non molto datata”.
Con riferimento ai profili di responsabilità, attribuiti dagli attori al Controparte_1
e da quest'ultimo invece ascritti alla preposta
[...] Controparte_3
all'attività di manutenzione idrica e fognaria, non possono in questa sede non condividersi
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le valutazioni operate dalla Corte d'Appello di Napoli che, con la sentenza n. 1842/2024,
è stata chiamata a pronunciarsi su una vicenda processuale del tutto analoga a quella in esame, originata dal danneggiamento di un fabbricato limitrofo a quello dei sigg. Pt_5
prodottosi nei mesi di gennaio e febbraio 2015 a causa di dispersione idrica delle condutture comunali.
In base al capitolato allegato al contratto di appalto stipulato con il Controparte_1
la era incaricata, oltre che della manutenzione ordinaria e
[...] CP_3
straordinaria delle reti fognaria ed idrica comunale, anche di “un servizio di monitoraggio dello stato di conservazione ed esercizio della rete fognaria e della rete idrica e della rete fognaria”, nel quale rientrava l'“Effettuazione di un servizio controllo continuo sull'intera rete fognaria e sull'intera rete idrica comunale tesa alla individuazione ed alla prevenzione di avarie, dispersioni, perdite, disfunzioni, allacci abusivi e atti vandalici, mirata alla prevenzione ed alla mitigazione di danni alle infrastrutture tutte ed alla pubblica incolumità” (cfr. art. 2, pag. 7 del capitolato).
L'art. 3, rubricato “Descrizione del servizio di monitoraggio dello stato di conservazione ed esercizio delle reti idriche e fognarie e descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”, prevedeva, altresì, che “Il servizio oggetto dell'appalto comprende:
3.1.1 Monitoraggio continuo della intera rete fognaria insistente sul territorio comunale e delle opere d'arte accessorie (pozzetti, caditoie, stazioni di sollevamento), e della intera rete idrica comunale, teso alla individuazione di avarie di qualsiasi natura
(rotture, occlusioni, dispersioni, esecuzione di atti vandalici ecc.), alla individuazione di allacci e di immissioni abusive, effettuata al fine di prevenire danni di qualsiasi natura
(dissesti, allagamenti, sprofondamenti, rotture ecc.) alle pubbliche infrastrutture ed alla proprietà privata e fatta attraverso la continua vigilanza sul territorio, l'ispezione sistematica programmata di tutti i manufatti e la videoispezione con periscopio inverso delle condotte fognarie o altra strumentazione, con obbligo alla ditta appaltatrice di informare tempestivamente (tramite l'invio di rapporti via fax entro le successive 24 ore) la Direzione Lavori ed il Servizio di Manutenzione del settore OO.LL.PP. de in CP_1
caso di riscontro di anomalie e/o di condizioni di potenziale pericolo” (cfr. pag. 9 del capitolato).
Tale regolamentazione in alcun modo subordinava l'esecuzione del servizio di monitoraggio alle indicazioni e direttive del , dal momento che Controparte_1
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alcuna specifica indicazione era in tal senso prevista.
Deve, quindi, ritenersi che siccome, con il contratto di appalto, la assumeva CP_3
l'obbligo di svolgere un servizio continuo di monitoraggio della rete idrica, finalizzato precipuamente ad evitare il prodursi di danni “di qualsiasi natura (dissesti, allagamenti, sprofondamenti, rotture ecc.) alle pubbliche infrastrutture ed alla proprietà privata”, la stessa debba rispondere di quelli subiti dagli attori, essendosi, nella specie, il descritto danneggiamento del fabbricato prodotto in conseguenza di una perdita della condotta idrica comunale, pacificamente rientrante nell'oggetto della citata prestazione.
Ed invero, il non avere per tempo rilevato e rimosso la citata perdita fonda, di per sé, la responsabilità della nei confronti dei terzi. CP_3
Infatti, sebbene i danni in questione non siano conseguenti ad interventi o lavori svolti dall'appaltatrice nell'esecuzione del contratto, quanto, piuttosto, all'omissione di una prestazione contrattualmente pattuita (il servizio di monitoraggio continuo della rete idrica), è evidente che tale condotta inadempiente giustifichi, comunque, la responsabilità della verso i terzi danneggiati, in applicazione del principio in forza del quale CP_3
“L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività, nell'esecuzione dell'opera assunta, con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7755 del 29/03/2007).
Con riguardo alla posizione del , come di recente ritenuto dalla Controparte_1
Suprema Corte in relazione ad una fattispecie analoga, nella quale veniva in rilievo una domanda di risarcimento dei danni causati ad un immobile da un'opera pubblica oggetto di appalto di lavori, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo
(esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7553 del 2021; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021).
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Dunque, la mera conclusione del contratto di appalto per la manutenzione ed il monitoraggio della rete idrica, di per sé, non ha implicato per il la perdita del CP_1
potere di custodia degli impianti, perché, come detto, secondo i più recenti approdi del giudice di legittimità, in caso di affidamento del bene in appalto a terzi, il proprietario dello stesso ne resta custode.
Né può ritenersi che il fatto che il si sia prontamente attivato per porre rimedio CP_1
alla perdita idrica, una volta che questa era stata segnalata, consenta di ravvisare, nella specie, gli estremi del caso fortuito, che, a norma dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del custode.
Invero, secondo la sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione, nel caso di appalto, il concetto di caso fortuito “... non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata. «L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori”.
In applicazione dei richiamati principi deve, quindi, escludersi che, nella specie, la sola conclusione del contratto di appalto possa consentire di mandare esente da responsabilità il poiché, diversamente opinando, si consentirebbe al Controparte_1
proprietario/custode di eludere la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., rendendo vincolante anche per i terzi, ad esso estranei, in spregio dell'art. 1372 c.c., gli effetti di quella che resta pur sempre una convenzione tra le parti (nella specie, intercorsa tra il detto CP_1
e la . CP_3
Né, per altro verso, l'essere il intervenuto tempestivamente, sollecitando la CP_1
riparazione della rete idrica a mezzo della dopo che la lesione della medesima CP_3
veniva accertata, può valere ad integrare la prova del fortuito, essendo evidente come si tratti di una condotta successiva al verificarsi del danno.
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Del resto, il non ha offerto in giudizio alcuna prova del fatto che, ad onta del CP_1
continuo controllo da essa esercitato, durante la vigenza della convenzione, rispetto all'operato della non potesse avvedersi delle conseguenze dell'inadempimento CP_3
dell'appaltatore.
A titolo esemplificativo, non risulta che il avesse richiesto alla di CP_1 CP_3
comunicargli periodicamente gli esiti del monitoraggio della rete idrica, né che avesse sollecitato l'adempimento dell'attività di monitoraggio e che, nonostante tali stringenti richieste, la presenza della rottura della rete idrica, nel tratto prossimo all'abitazione degli attori, era ad esso incolpevolmente sfuggita.
Da tale ragionamento consegue che il e la Controparte_1 CP_3
vadano entrambi condannati in solido al risarcimento dei danni lamentati dagli attori.
Tuttavia, va accolta la domanda di manleva proposta in via subordinata dal CP_1
(“venga condannata l , in persona del legale Parte_7
rappresentante pro tempore, a rimborsare, all'odierno comparente qualsivoglia importo fosse tenuto a corrispondere in dipendenza del presente giudizio” – cfr. pag. 9 comparsa del ). Controparte_1
Invero, come dinanzi chiarito, sussisteva l'obbligo contrattuale della di eseguire il CP_3
monitoraggio continuo della rete idrica e, considerato che il danno sofferto dai sigg.
è conseguenza di una non rilevata perdita della conduttura acquedottistica Pt_5
comunale, consegue che la vada condannata a tenere indenne il CP_3 CP_1
di quanto quest'ultimo sia tenuto a versare, agli attori a titolo di risarcimento
[...]
danni (per sorta capitale ed interessi), spese di ATP e spese processuali.
Con riferimento ai danni di natura patrimoniale, in ordine al quantum debeatur, è opportuno fare ricorso alle conclusioni della C.T.U. dell'ing. , che ha elaborato Per_2
un computo metrico relativo a tutte le opere necessarie alla remissione in pristino dell'immobile, opere del valore complessivo di € 118.020,98, a cui va aggiunto un 10% per compenso progettista e direttore dei lavori, per un importo di € 11.802,09; si giunge quindi ad un totale di € 129.823,07.
Tale importo è stato correttamente quantificato dal consulente facendo riferimento al tariffario OO.PP del 2024 e, per le lavorazioni già eseguite da a quello del Parte_5
2017 (epoca della loro esecuzione).
Come chiarito dal Tribunale nella formulazione dei quesiti oggetto dell'incarico peritale,
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tali danni fanno esclusivamente riferimento ai costi di ripristino necessari ad eliminare la situazione di danneggiamento verificatasi nel 2015, atteso che gli ulteriori danni allegati per la prima volta nella memoria depositata dagli attori ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., per fatti verificatisi nel 2022 (ben sette anni dopo), non possono farsi chiaramente rientrare nel perimetro del petitum del presente giudizio.
Nemmeno è accoglibile la domanda relativa al risarcimento per mancato godimento dell'immobile, non essendo emerso chiaramente dall'istruttoria che i lavori già eseguiti abbiano imposto a di allontanarsi dall'immobile per un determinato e Parte_5
significativo periodo.
In conclusione, il e la vanno Controparte_1 Controparte_3
condannati in solido al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 129.823,07 oltre Iva se dovuta come per legge.
Sulla somma così determinata, che rappresenta un debito di valore – trattandosi di posta risarcitoria – deve essere computata la rivalutazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), a far data dalla data del fatto
(dicembre 2015); sulla somma di anno in anno rivalutata devono altresì calcolarsi gli interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c., al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio subito per il ritardato pagamento (v. Cass. SSUU 1712/95).
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Vanno poi definitivamente poste a carico della le spese di C.T.U. Controparte_3
espletata nel presente procedimento.
Vanno invece poste a carico del quelle relative al procedimento di Controparte_1
ATP, già separatamente liquidate.
Va infine rigettata la domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della CP_3
compagnia assicurativa Controparte_4
Invero, la polizza n. 103511763 risulta stipulata a copertura dei danni cagionati in occasione di attività manutentive e durante l'esecuzione delle opere (cfr. clausole relative alla Sezione A ed alla Sezione B delle Condizioni Generali di Assicurazione). Di contro, la garanzia risulterebbe allora esclusa in relazione a danni connessi “alla mancata vigilanza, al mancato o tardivo intervento” (cfr. precisazione rinvenibile alla pag. 9 del documento di polizza all. n. 1 della comparsa di risposta della . CP_4
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Pertanto, considerato che gli esiti dell'istruttoria hanno chiarito che il danneggiamento del fabbricato attoreo sia scaturito dalla dispersione idrica delle condutture comunali, legata evidentemente non ad una cattiva esecuzione di opere manutentive, bensì ad una omessa attività di vigilanza e monitoraggio, deve escludersi allora che rispetto a tali danni possa reputarsi operante la garanzia assicurativa invocata dalla Pertanto, la domanda di CP_3
manleva va reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo al valore della controversia e della concreta attività svolta da ciascun difensore delle diverse parti risultate vittoriose.
Nei rapporti tra il e la società le spese di lite, avuto riguardo ai profili Controparte_1 CP_3 di responsabilità solidale, possono essere compensate per la metà e, per la restante metà, seguono la soccombenza della in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva proposta CP_3 dal CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna in solido il
[...]
, in persona del p.t., e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, e a titolo di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 129.823,07 oltre Iva come per legge, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• pone definitivamente a carico del le spese relative Controparte_1
al procedimento di ATP;
• condanna in solido il in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
e la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e delle spese processuali, che si liquidano in € 550,00 per Pt_4 Parte_5
esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario
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delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Pietro Di Girolamo, dichiaratosi antistatario;
• pone a carico della le spese di C.T.U. espletata nel Controparte_3
presente giudizio;
• accoglie la domanda di manleva proposta dal e, Controparte_1
per l'effetto, condanna la a tenere indenne, il Controparte_3 [...]
, di quanto dallo stesso pagato, in favore degli attori - a titolo Controparte_1
di sorta capitale, interessi, rivalutazione, spese di lite e di A.T.P. - in esecuzione della presente sentenza;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1
processuali, che si liquidano in € 4.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, compensando le spese per la restante metà;
• rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_3
confronti della Controparte_4
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento, in favore della delle spese processuali, Controparte_4
che si liquidano in € 7.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 18.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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