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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2014/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
Andrea Chiamenti del Foro di Verona;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: occupazione sine titulo di immobile.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 11.07-31.07.2024, con cui l'odierno ricorrente Parte_2
:
[...]
- ha premesso di essere comproprietario (insieme a ) Controparte_2
dell'immobile sito in San Vittore di Colognola ai Colli (Vr), via Ghiaia n. 7/A, catastalmente censito al foglio 23, n. 431, subalterni da 1 a 4, per successione mortis
1 causa di apertasi il 10.09.2023, in forza di testamento olografo Persona_1
Per datato 12.07.2023, pubblicato l'1.02.2024 dal notaio di Lonigo ai numeri 154.138 di repertorio e 42.113 di raccolta;
- ha rappresentato in fatto di avere diffidato – previa esecuzione delle formalità di trascrizione e volturazione – l'odierno resistente , il quale aveva aiutato la CP_1
de cuius nel corso dell'ultimo anno di vita a prendersi cura dell'immobile de quo, a rilasciarlo in proprio favore, senza esito alcuno;
- ha dedotto in diritto circa la propria legittimazione attiva al recupero del bene, allo stato occupato in assenza di titolo dal resistente;
- ha chiesto quindi condannare quest'ultimo al rilascio in proprio favore del predetto immobile insieme ai mobili che lo corredano, il tutto libero da persone anche interposte, con vittoria di spese processuali;
§.II. Preso atto che nessuno si è costituito per il resistente, a fronte di rituale notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e perfezionatasi in data 11.07-31.07.2024, essendone stata dichiarata la contumacia in corso di causa (cfr. il verbale d'udienza del
15.10.2024);
§.III. Osservato che il giudizio è stato istruito tramite le produzioni documentali del ricorrente, oltre che con l'assunzione di due testimonianze (cfr. i verbali delle udienze tenutesi il 3.12.2024 ed il 12.06.2025), dopo di che è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, allorché è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
§.IV. Ritenuto, nel merito, che le pretese del ricorrente siano fondate e debbano trovare accoglimento;
2
Considerato che
emergono ex actis le seguenti circostanze: - la titolarità in capo al ricorrente dell'immobile di cui si discute (cfr. i documenti prodotti sub nn. da 2 a 4); -
l'occupazione dell'immobile da parte del resistente, rimasto contumace (cfr. le testimonianze, sufficientemente circoscritte e coerenti, di e di Controparte_3
, assunte all'udienza del 12.06.2025); Controparte_4
Ritenuto che, a fronte delle allegazioni attoree circa l'insussistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte del resistente, sarebbe stato onere di quest'ultimo allegare e provare in concreto l'esistenza di un contratto fondante il godimento del bene, dal che l'accoglimento della domanda condannatoria al rilascio del bene, in applicazione del generale criterio di riparto dell'onere probatorio, con la precisazione quanto al termine per il rilascio che, in assenza di gravi motivi allegati e provati, si stima equo fissarlo in giorni 45 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
§.V. Ritenuto che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, vadano poste a carico del resistente soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata o assorbita:
- condanna il resistente a rilasciare in favore del ricorrente, libero da persone anche interposte, l'immobile, con i mobili che lo corredano, sito in San Vittore di Colognola ai
Colli (Vr), via Ghiaia n. 7/A, catastalmente censito al foglio 23, n. 431, subalterni da 1 a
4;
3 - fissa per il rilascio il termine di giorni 45 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.387,00 per compensi ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 12.11.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2014/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
Andrea Chiamenti del Foro di Verona;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: occupazione sine titulo di immobile.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 11.07-31.07.2024, con cui l'odierno ricorrente Parte_2
:
[...]
- ha premesso di essere comproprietario (insieme a ) Controparte_2
dell'immobile sito in San Vittore di Colognola ai Colli (Vr), via Ghiaia n. 7/A, catastalmente censito al foglio 23, n. 431, subalterni da 1 a 4, per successione mortis
1 causa di apertasi il 10.09.2023, in forza di testamento olografo Persona_1
Per datato 12.07.2023, pubblicato l'1.02.2024 dal notaio di Lonigo ai numeri 154.138 di repertorio e 42.113 di raccolta;
- ha rappresentato in fatto di avere diffidato – previa esecuzione delle formalità di trascrizione e volturazione – l'odierno resistente , il quale aveva aiutato la CP_1
de cuius nel corso dell'ultimo anno di vita a prendersi cura dell'immobile de quo, a rilasciarlo in proprio favore, senza esito alcuno;
- ha dedotto in diritto circa la propria legittimazione attiva al recupero del bene, allo stato occupato in assenza di titolo dal resistente;
- ha chiesto quindi condannare quest'ultimo al rilascio in proprio favore del predetto immobile insieme ai mobili che lo corredano, il tutto libero da persone anche interposte, con vittoria di spese processuali;
§.II. Preso atto che nessuno si è costituito per il resistente, a fronte di rituale notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e perfezionatasi in data 11.07-31.07.2024, essendone stata dichiarata la contumacia in corso di causa (cfr. il verbale d'udienza del
15.10.2024);
§.III. Osservato che il giudizio è stato istruito tramite le produzioni documentali del ricorrente, oltre che con l'assunzione di due testimonianze (cfr. i verbali delle udienze tenutesi il 3.12.2024 ed il 12.06.2025), dopo di che è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, allorché è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
§.IV. Ritenuto, nel merito, che le pretese del ricorrente siano fondate e debbano trovare accoglimento;
2
Considerato che
emergono ex actis le seguenti circostanze: - la titolarità in capo al ricorrente dell'immobile di cui si discute (cfr. i documenti prodotti sub nn. da 2 a 4); -
l'occupazione dell'immobile da parte del resistente, rimasto contumace (cfr. le testimonianze, sufficientemente circoscritte e coerenti, di e di Controparte_3
, assunte all'udienza del 12.06.2025); Controparte_4
Ritenuto che, a fronte delle allegazioni attoree circa l'insussistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte del resistente, sarebbe stato onere di quest'ultimo allegare e provare in concreto l'esistenza di un contratto fondante il godimento del bene, dal che l'accoglimento della domanda condannatoria al rilascio del bene, in applicazione del generale criterio di riparto dell'onere probatorio, con la precisazione quanto al termine per il rilascio che, in assenza di gravi motivi allegati e provati, si stima equo fissarlo in giorni 45 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
§.V. Ritenuto che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, vadano poste a carico del resistente soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata o assorbita:
- condanna il resistente a rilasciare in favore del ricorrente, libero da persone anche interposte, l'immobile, con i mobili che lo corredano, sito in San Vittore di Colognola ai
Colli (Vr), via Ghiaia n. 7/A, catastalmente censito al foglio 23, n. 431, subalterni da 1 a
4;
3 - fissa per il rilascio il termine di giorni 45 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.387,00 per compensi ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 12.11.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
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