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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/08/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
14923 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 14923/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dalla società attrice Parte_1
ora società , in data 8 maggio 2019 un autista, dipendente della Parte_2
società di , si recava presso l'immobile dell'attrice per CP_1 CP_2
caricare della merce e per entrare nello stabilimento, nell'intento di aprire il cancello, dapprima rompeva il vetro a protezione dell'allarme antincendio e successivamente spingeva il pulsante attivando l'impianto di sicurezza e causando l'apertura immediata degli evacuatori di fumo (abbaini) (cfr. doc. 2 di parte attrice); rilevato che l'8 maggio 2019, sempre secondo quanto dedotto dall'attrice, era in corso a Brescia un significativo evento atmosferico (cfr. doc. 3 di parte attrice) e 1 quindi l'apertura degli abbaini causava l'entrata massiva di acqua nella zona produttiva dello stabilimento di proprietà della stessa, il tutto a causa e per colpa della grave imperizia ed imprudenza del dipendente della società Controparte_3
, che fra l'altro riconosceva la propria responsabilità fornendo la
[...]
documentazione relativa alla copertura assicurativa RCA e copia della patente
(cfr. doc. 6 di parte attrice); rilevato che l'attrice nell'immediatezza dei fatti effettuava la denuncia di quanto accaduto alla società con raccomandata a/r (cfr. Controparte_3
doc. 7 di parte attrice), senza ottenere però alcun risarcimento, nemmeno dalla compagnia assicurativa che copriva il rischio al momento del sinistro, motivo per cui citava quindi in giudizio la società chiedendo in Controparte_3
via principale e nel merito, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della società in ordine al sinistro dell' 8 maggio 2019 e Controparte_3
previo accertamento della reale entità dei danni patiti dalla società
[...]
che la convenuta fosse condannata a corrispondere all'attrice la Parte_1
somma di euro 29.565,30 a titolo di risarcimento del danno o dell'importo ritenuto di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
rilevato che si costituiva in giudizio la società Controparte_3
chiedendo in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e quindi preliminarmente che fosse assegnato il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla procedura, nel merito ed in via principale il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta sussistente una qualche forma di responsabilità in capo alla convenuta, che la stessa fosse graduata in ragione del
2 concorso di colpa della società nella causazione dell'evento Parte_1
lesivo; rilevato che il giudice istruttore con ordinanza a verbale del 30 gennaio 2020 invitava le parti all'esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 4
D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, procedimento che aveva esito negativo poiché entrambe le società rimanevano ferme sulle rispettive posizioni, per cui il giudice procedeva all'istruzione della causa;
rilevato quindi che successivamente interveniva volontariamente in giudizio la società in qualità di società incorporante la società Parte_2 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, la quale richiamava e Parte_1
ratificava tutte le ragioni e difese già espresse negli atti depositati in giudizio dalla società facendone propri i relativi contenuti;
Parte_1
rilevato infine che il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, all'esito della discussione ex art 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto al fatto storico che la stessa società convenuta nel proprio atto di costituzione in giudizio riconosce che in data 8 maggio 2019 il proprio dipendente “si recava per la prima volta Controparte_4
presso lo stabilimento della per effettuare un carico merce ” Parte_1
e una volta giunto sul posto, non trovando nessun dipendente cui potersi rivolgere
“si avvicinava al primo portone dello stabilimento ove, per farsi aprire, schiacciava un pulsante, ritenendolo un campanello, perché lo stesso riportava sotto indicata la scritta
“ ”” e, non appena sentiva suonare l'allarme, si attivava Parte_3
per avvisare dell'accaduto spostandosi all'interno del cortile dove incontrava alcuni operai che informava di quanto successo e “spostandosi nuovamente all'interno del cortile trovava l'ingresso di carico e scarico merce”; (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta della società ); Controparte_3
3 rilevato che quanto dedotto poi dall'attrice in ordine alle conseguenze del fatto imputabile all'autista della convenuta, è stato confermato dai testi escussi, in particolare il signor già dipendente della società attrice, Testimone_1
riferiva che “il giorno in cui è accaduto il fatto ero nel reparto di produzione e a un certo punto ho sentito come uno scoppio e si sono aperti gli abbaini come previsto nel caso di incendio ed è cominciato a piovere dentro, perché quel giorno diluviava” e quando si recava nell'altro reparto per chiedere aiuto era presente “questo autista e
i colleghi mi dissero che era stato lui che con il camion era andato contro il pulsante antincendio. Io andai fuori preoccupato per la mia auto (…) ma vidi che era stato rotto il vetro che proteggeva il pulsante antincendio, tornai dentro e (…) l'autista mi disse che era stato lui a pigiare il tasto pensando che fosse il campanello” (cfr. verbale udienza datato 23 febbraio 2022); rilevato che anche il signor , direttore dello stabilimento, riferiva Persona_1
che venne chiamato dopo il fatto e giunto presso lo stabilimento trovava il dipendente della società che “scusandosi disse che Controparte_3
aveva pigiato quel bottone convinto che fosse un campanello” precisando che “i campanelli dello stabilimento sono circa 5 mt prima a fianco del cancello di entrata
(…)” e che “ci sono tre pulsanti protetti da un vetro con un cartello con scritto
“ALLARME”” (cfr. verbale udienza 23 febbraio 2022); ritenuto che non sussistono motivi per non ritenere attendibili queste dichiarazioni, che non sono state specificamente contestate neppure dalla società convenuta;
ritenuto pertanto che, alla luce degli elementi di cui sopra e della documentazione fotografica prodotta dalla parte convenuta (cfr. doc. 1 di parte convenuta) da cui si evince chiaramente che trattasi di pulsante antincendio e con elementi distintivi che lo rendono facilmente individuabile quali: il colore rosso, la presenza di
4 pittogrammi specifici e la posizione strategica in modo da essere facilmente raggiungibile in caso di emergenza, la condotta dell'autista dipendente della società , che attivava senza giustificato motivo il Controparte_3 CP_2
dispositivo antincendio mediante la pressione del pulsante di emergenza, integra gli estremi della responsabilità di cui all'art. 2043 cc in quanto lo stesso non ha osservato i generali doveri di diligenza e attenzione richiesti nell'esercizio della sua attività lavorativa ed in particolare risulta aver agito con leggerezza, senza compiere alcuna verifica, ricerca o consultazione del personale addetto e dunque, in violazione di elementari regole di prudenza;
rilevato quindi che per detto comportamento del dipendente, caratterizzato da colpa per negligenza e imprudenza, la società convenuta deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2049 cc che sancisce la responsabilità dei "padroni" e
"committenti" per i danni causati dal fatto illecito dei loro "domestici" e
"commessi" nell'esercizio delle loro incombenze;
rilevato che sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in tema di fatto illecito,la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.”
(cfr. Cass. n. 22058/2017); ritenuto che nel caso in esame risulta all'evidenza il nesso di occasionalità tra il fatto illecito e il rapporto di dipendenza dell'autista con la Controparte_4
società atteso che quel giorno questi si recava Controparte_3
presso la società per caricare della merce per conto del Pt_1 Parte_1
proprio datore di lavoro e non per perseguire finalità proprie o diverse;
5 ritenuto quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società attrice per l'evento occorso in data 8 maggio 2019, che essa non può trovare pieno accoglimento per difetto di prova in ordine alla sussistenza e consistenza del danno lamentato, in quanto l'attrice ha allegato di aver subito dei danni materiali in conseguenza del fatto dedotto in giudizio e ha chiesto il risarcimento della somma corrispondente al valore della merce che sarebbe andata distrutta nello stabilimento, limitandosi a produrre a sostegno di tale richiesta alcune fatture di acquisto relative alla fornitura di materiali risalenti a diversi mesi prima dell'evento dannoso, non accompagnate da alcuna documentazione che possa attestare, con sufficiente certezza, che i materiali fatturati si trovassero effettivamente all'interno dello stabilimento al momento del fatto, né in quale quantità o stato di conservazione;
rilevato invece quanto al danno lamentato dall'attrice relativo al ripristino dell'impianto antincendio, che essa ha prodotto agli atti il preventivo di
“ripristino degli attuatori evacuatori di fumo a seguito di azionamento da parte di terzi” datato 16 maggio (cfr. doc. 4 di parte attrice), contenente la descrizione dei costi necessari al ripristino dello stato anteriore all'evento dannoso seguito dalla relativa fattura (cfr. doc. 9 di parte attrice); rilevato che la fattura prodotta dall'attrice prova l'effettiva esecuzione dei lavori e pertanto la domanda di parte attrice può essere accolta limitatamente a tale voce di risarcimento del danno ammontante ad euro 3.932,50 (IVA esclusa) somma che con rivalutazione ed interessi dal fatto ad oggi ammonta ad euro 5.100,00; ritenuto pertanto che la società va condannata a Controparte_3
pagare alla società ora società , la somma di Parte_1 Parte_2
euro 5.100,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
6 rilevato infine che le spese seguono la soccombenza, per cui la società
[...]
va condannata a rimborsare all'attrice le spese del presente Controparte_3
giudizio, che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accerta e dichiara la responsabilità della società Controparte_3
nella causazione dell'evento lesivo dell'8 maggio 2019 per cui è causa;
[...]
b) per l'effetto condanna la società a pagare Controparte_3
alla società ora società , la somma di Parte_1 Parte_2
euro 5.100,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi sino al saldo effettivo;
c) condanna la società a rimborsare alla società Controparte_3
ora società , le spese legali del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Brescia il 1° agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 14923/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dalla società attrice Parte_1
ora società , in data 8 maggio 2019 un autista, dipendente della Parte_2
società di , si recava presso l'immobile dell'attrice per CP_1 CP_2
caricare della merce e per entrare nello stabilimento, nell'intento di aprire il cancello, dapprima rompeva il vetro a protezione dell'allarme antincendio e successivamente spingeva il pulsante attivando l'impianto di sicurezza e causando l'apertura immediata degli evacuatori di fumo (abbaini) (cfr. doc. 2 di parte attrice); rilevato che l'8 maggio 2019, sempre secondo quanto dedotto dall'attrice, era in corso a Brescia un significativo evento atmosferico (cfr. doc. 3 di parte attrice) e 1 quindi l'apertura degli abbaini causava l'entrata massiva di acqua nella zona produttiva dello stabilimento di proprietà della stessa, il tutto a causa e per colpa della grave imperizia ed imprudenza del dipendente della società Controparte_3
, che fra l'altro riconosceva la propria responsabilità fornendo la
[...]
documentazione relativa alla copertura assicurativa RCA e copia della patente
(cfr. doc. 6 di parte attrice); rilevato che l'attrice nell'immediatezza dei fatti effettuava la denuncia di quanto accaduto alla società con raccomandata a/r (cfr. Controparte_3
doc. 7 di parte attrice), senza ottenere però alcun risarcimento, nemmeno dalla compagnia assicurativa che copriva il rischio al momento del sinistro, motivo per cui citava quindi in giudizio la società chiedendo in Controparte_3
via principale e nel merito, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della società in ordine al sinistro dell' 8 maggio 2019 e Controparte_3
previo accertamento della reale entità dei danni patiti dalla società
[...]
che la convenuta fosse condannata a corrispondere all'attrice la Parte_1
somma di euro 29.565,30 a titolo di risarcimento del danno o dell'importo ritenuto di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
rilevato che si costituiva in giudizio la società Controparte_3
chiedendo in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e quindi preliminarmente che fosse assegnato il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla procedura, nel merito ed in via principale il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta sussistente una qualche forma di responsabilità in capo alla convenuta, che la stessa fosse graduata in ragione del
2 concorso di colpa della società nella causazione dell'evento Parte_1
lesivo; rilevato che il giudice istruttore con ordinanza a verbale del 30 gennaio 2020 invitava le parti all'esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 4
D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, procedimento che aveva esito negativo poiché entrambe le società rimanevano ferme sulle rispettive posizioni, per cui il giudice procedeva all'istruzione della causa;
rilevato quindi che successivamente interveniva volontariamente in giudizio la società in qualità di società incorporante la società Parte_2 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, la quale richiamava e Parte_1
ratificava tutte le ragioni e difese già espresse negli atti depositati in giudizio dalla società facendone propri i relativi contenuti;
Parte_1
rilevato infine che il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, all'esito della discussione ex art 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto quanto al fatto storico che la stessa società convenuta nel proprio atto di costituzione in giudizio riconosce che in data 8 maggio 2019 il proprio dipendente “si recava per la prima volta Controparte_4
presso lo stabilimento della per effettuare un carico merce ” Parte_1
e una volta giunto sul posto, non trovando nessun dipendente cui potersi rivolgere
“si avvicinava al primo portone dello stabilimento ove, per farsi aprire, schiacciava un pulsante, ritenendolo un campanello, perché lo stesso riportava sotto indicata la scritta
“ ”” e, non appena sentiva suonare l'allarme, si attivava Parte_3
per avvisare dell'accaduto spostandosi all'interno del cortile dove incontrava alcuni operai che informava di quanto successo e “spostandosi nuovamente all'interno del cortile trovava l'ingresso di carico e scarico merce”; (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta della società ); Controparte_3
3 rilevato che quanto dedotto poi dall'attrice in ordine alle conseguenze del fatto imputabile all'autista della convenuta, è stato confermato dai testi escussi, in particolare il signor già dipendente della società attrice, Testimone_1
riferiva che “il giorno in cui è accaduto il fatto ero nel reparto di produzione e a un certo punto ho sentito come uno scoppio e si sono aperti gli abbaini come previsto nel caso di incendio ed è cominciato a piovere dentro, perché quel giorno diluviava” e quando si recava nell'altro reparto per chiedere aiuto era presente “questo autista e
i colleghi mi dissero che era stato lui che con il camion era andato contro il pulsante antincendio. Io andai fuori preoccupato per la mia auto (…) ma vidi che era stato rotto il vetro che proteggeva il pulsante antincendio, tornai dentro e (…) l'autista mi disse che era stato lui a pigiare il tasto pensando che fosse il campanello” (cfr. verbale udienza datato 23 febbraio 2022); rilevato che anche il signor , direttore dello stabilimento, riferiva Persona_1
che venne chiamato dopo il fatto e giunto presso lo stabilimento trovava il dipendente della società che “scusandosi disse che Controparte_3
aveva pigiato quel bottone convinto che fosse un campanello” precisando che “i campanelli dello stabilimento sono circa 5 mt prima a fianco del cancello di entrata
(…)” e che “ci sono tre pulsanti protetti da un vetro con un cartello con scritto
“ALLARME”” (cfr. verbale udienza 23 febbraio 2022); ritenuto che non sussistono motivi per non ritenere attendibili queste dichiarazioni, che non sono state specificamente contestate neppure dalla società convenuta;
ritenuto pertanto che, alla luce degli elementi di cui sopra e della documentazione fotografica prodotta dalla parte convenuta (cfr. doc. 1 di parte convenuta) da cui si evince chiaramente che trattasi di pulsante antincendio e con elementi distintivi che lo rendono facilmente individuabile quali: il colore rosso, la presenza di
4 pittogrammi specifici e la posizione strategica in modo da essere facilmente raggiungibile in caso di emergenza, la condotta dell'autista dipendente della società , che attivava senza giustificato motivo il Controparte_3 CP_2
dispositivo antincendio mediante la pressione del pulsante di emergenza, integra gli estremi della responsabilità di cui all'art. 2043 cc in quanto lo stesso non ha osservato i generali doveri di diligenza e attenzione richiesti nell'esercizio della sua attività lavorativa ed in particolare risulta aver agito con leggerezza, senza compiere alcuna verifica, ricerca o consultazione del personale addetto e dunque, in violazione di elementari regole di prudenza;
rilevato quindi che per detto comportamento del dipendente, caratterizzato da colpa per negligenza e imprudenza, la società convenuta deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2049 cc che sancisce la responsabilità dei "padroni" e
"committenti" per i danni causati dal fatto illecito dei loro "domestici" e
"commessi" nell'esercizio delle loro incombenze;
rilevato che sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in tema di fatto illecito,la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.”
(cfr. Cass. n. 22058/2017); ritenuto che nel caso in esame risulta all'evidenza il nesso di occasionalità tra il fatto illecito e il rapporto di dipendenza dell'autista con la Controparte_4
società atteso che quel giorno questi si recava Controparte_3
presso la società per caricare della merce per conto del Pt_1 Parte_1
proprio datore di lavoro e non per perseguire finalità proprie o diverse;
5 ritenuto quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società attrice per l'evento occorso in data 8 maggio 2019, che essa non può trovare pieno accoglimento per difetto di prova in ordine alla sussistenza e consistenza del danno lamentato, in quanto l'attrice ha allegato di aver subito dei danni materiali in conseguenza del fatto dedotto in giudizio e ha chiesto il risarcimento della somma corrispondente al valore della merce che sarebbe andata distrutta nello stabilimento, limitandosi a produrre a sostegno di tale richiesta alcune fatture di acquisto relative alla fornitura di materiali risalenti a diversi mesi prima dell'evento dannoso, non accompagnate da alcuna documentazione che possa attestare, con sufficiente certezza, che i materiali fatturati si trovassero effettivamente all'interno dello stabilimento al momento del fatto, né in quale quantità o stato di conservazione;
rilevato invece quanto al danno lamentato dall'attrice relativo al ripristino dell'impianto antincendio, che essa ha prodotto agli atti il preventivo di
“ripristino degli attuatori evacuatori di fumo a seguito di azionamento da parte di terzi” datato 16 maggio (cfr. doc. 4 di parte attrice), contenente la descrizione dei costi necessari al ripristino dello stato anteriore all'evento dannoso seguito dalla relativa fattura (cfr. doc. 9 di parte attrice); rilevato che la fattura prodotta dall'attrice prova l'effettiva esecuzione dei lavori e pertanto la domanda di parte attrice può essere accolta limitatamente a tale voce di risarcimento del danno ammontante ad euro 3.932,50 (IVA esclusa) somma che con rivalutazione ed interessi dal fatto ad oggi ammonta ad euro 5.100,00; ritenuto pertanto che la società va condannata a Controparte_3
pagare alla società ora società , la somma di Parte_1 Parte_2
euro 5.100,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
6 rilevato infine che le spese seguono la soccombenza, per cui la società
[...]
va condannata a rimborsare all'attrice le spese del presente Controparte_3
giudizio, che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accerta e dichiara la responsabilità della società Controparte_3
nella causazione dell'evento lesivo dell'8 maggio 2019 per cui è causa;
[...]
b) per l'effetto condanna la società a pagare Controparte_3
alla società ora società , la somma di Parte_1 Parte_2
euro 5.100,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi sino al saldo effettivo;
c) condanna la società a rimborsare alla società Controparte_3
ora società , le spese legali del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Brescia il 1° agosto 2025
Il giudice
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