Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1400 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. ROTUNNO FLORIANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
RAUCCIO CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
Il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun
dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(CE), e nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marcianise (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 205, parte II, serie A, vol.0, anno 1999);
3) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore, con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 18/06/2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso