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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 459 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2020, avverso la sentenza n. 1747/2020(RG 4641/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di conversione contratti a termine, promossa da:
Parte_1
rappr. e difesa dall' avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante - contro
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappr. e difesa dall'avv. E. C. SHIAVONE
-Appellata-
OGGETTO: “nullità e conversione contratti a termine”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente depositato il 25/11/2020 ha impugnato la Parte_1
sentenza che ha rigettato la sua domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato intercorsi dal 2/10/12 al 31/12/2012; dal 12/7/2013 al 31/12/2013, dal 31/1/2014 al 31/3/2014, dal 22/5/2014 al 30/6/2015; dal 13/1/2016 al 4/3/2016; dal 25/5/2016 al
28/2/2017, fondando il ricorso su varie censure di legittimità, indicate nel ricorso introduttivo(il superamento dei 36 mesi di durata complessiva, il superamento con i lavoratori assunti a termine del 20% dell'organico complessivo), nonchè nelle note conclusionali (il superamento del numero legale di proroghe consentito).
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'ultimo dei motivi di censura, ossia quello relativo al numero delle proroghe massime consentite, pari a cinque, mentre il suo contratto era stato prorogato per dieci volte. Il rigetto era stato basato sulla mancata prova delle proroghe, risultandone solo 4 agli atti, ma egli aveva domandato di ordinare alla società di esibire tutta la documentazione contrattuale, non avendo disponibilità della documentazione afferente le proroghe. Chiedeva pertanto alla Corte adita di accogliere l'ultimo motivo di doglianza, integrando l'istruttoria per acquisire prova delle proroghe contrattuali.
Si è costituita l'appellata rilevando l'inammissibilità dell'appello, tenuto conto che il motivo di doglianza concernente il superamento del limite massimo di proroghe non era stato sollevato tempestivamente in sede di ricorso, ma solo nelle note conclusive prima della discussione e la richiesta di esibizione della documentazione afferente il rapporto di lavoro, era stata formulata genericamente in ricorso senza che se ne ravvisasse la necessità alla luce dei motivi di doglianza tempestivamente sollevati. L'appellata ha spiegato appello incidentale innanzitutto per contestare la parte della decisione in cui il giudice, pur dando atto della tardività del motivo di ricorso, lo ha esaminato nel merito pur rigettandolo, mentre avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. Poi per contestare il superamento dell'eccezione di decadenza in ordine ai contratti a termine, in quanto non impugnati nel termine di decadenza di 60 giorni introdotto dalla legge 183/2010 art 32.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.
L'appello principale è infondato. In effetti il motivo su cui l'appellante fonda l'appello è stato tardivamente sollevato in primo grado, solo nelle note conclusive che precedevano l'ultima udienza di discussione e decisione del 23/7/2020, tre anni dopo l'instaurazione del giudizio(con ricorso del
19/5/2017) e dopo la conclusione dell'istruttoria. Insomma il ricorso di primo grado si fondava unicamente sui motivi del superamento del limite temporale dei 36 mesi complessivi, del limite numerico del 20% degli addetti, con un cenno all'omessa valutazione dei rischi. Null'altro il ricorrente ha sostenuto in ricorso, per cui le difese della controparte e l'istruttoria si sono concentrate su questi unici motivi. Alla fine del giudizio e dopo la conclusione dell'istruttoria non era più possibile, né è consentito nel rito del lavoro improntato all'immediatezza e concentrazione, ampliare la causa petendi, tra l'altro su un motivo non oggetto di contraddittorio, avendo categoricamente la controparte rifiutato tale ampliamento dei motivi di ricorso e non essendosi svolta l'istruttoria sullo stesso motivo.
Il giudice ha dato atto di tale inammissibilità del motivo, ma ha voluto comunque entrare nel merito, in ciò errando, perché non avrebbe dovuto esaminarlo non essendo stato oggetto di contraddittorio tra le parti. Il giudice ha ritenuto che la palese infondatezza anche di quest'ultimo motivo di appello emergesse dagli atti, non esistendo una prova in atti della circostanza dedotta, ossia del numero di proroghe in misura superiore a cinque. L'appellante oggi vorrebbe riaprire ex novo un'istruttoria sul punto, invocando l'ammissibilità di quell'ordine di esibizione dei contratti a termine, che egli aveva fatto in via del tutto generica nel ricorso di primo grado, chiaramente ad altri fini, visto che tale motivo non era stato sollevato. Ed invoca l'uso di un potere istruttorio d'ufficio, che però è solo integrativo, relativamente a fatti indispensabili per la decisione e a circostanze ritualmente dedotte. Non può, invece, essere utilizzato per ammettere fatti nuovi che vanno a mutare la causa petendi su cui si è svolto il contraddittorio in primo grado.
E' fondato allora l'appello incidentale, anche con riguardo al secondo motivo di appello.
Come è evidente dalla sequenza degli stessi contratti, i contratti si sono succeduti negli anni con ampie soluzioni di continuità, senza potersi compiere alcun affidamento da parte del ricorrente sulla rinnovazione dello stesso contratto nell'anno successivo. Già questo elemento fattuale depone per la conclusione, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ciascun contratto alla sua cessazione nel rispetto del termine di legge(60 per l'impugnativa stragiudiziale e 180 per quella giudiziale), non essendo possibile compiere una valutazione di unicità dei contratti a termine ex ante.
Peraltro la Cassazione è ferma nel ritenere che la valutazione di unicità della causa che sorregge una sequenza di contratti a termine, può valutarsi solo ex post in sede giudiziale, ragion per cui intanto il lavoratore è tenuto ad impugnare ogni singolo contratto nei termini di legge, tanto più nel caso di specie in cui i contratti non si sono succeduti senza soluzione di continuità.
Sul punto si riporta l'ultimo orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui “Ritiene il
Collegio che anche nell'ambito della specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 per i contratti a termine valgano i principi già affermati da questa Corte in numerose sentenze rese nell'ambito dei contratti di somministrazione a tempo determinato nelle quali si è già avuto occasione di confrontarsi con il tema della capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine anche a quelli che lo hanno preceduto proprio con riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per
l'impugnazione stragiudiziale (cfr. Cass. 25/02/2020 n. 5037). In quella sede, nel richiamare altre pronunce (Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422, 2283 e 24356 del 2019) si è ribadito il principio secondo cui: «in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa». In particolare, va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza 08/02/2020 n. 2420 con la quale era stato affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita.
8.2. In quella sede si specificò che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte dei contratti di somministrazione, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizzava di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento tale da rendere necessaria una comunicazione del datore di lavoro. Nel confermare tale statuizione anche con riguardo ai contratti a termine, sembra opportuno chiarire che, al di fuori dei casi specifici previsti dall'art. 5 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 per i quali la reiterazione del contratto a termine comporta per legge che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato ovvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto ( è questo il caso della successione di assunzioni a termine senza soluzione di continuità) (cfr. 11/03/2022 n. 8038), la mera reiterazione dei contratti a termine non può ingenerare alcun affidamento del lavoratore. In continuità con quanto già affermato nell'ambito della somministrazione a termine va ribadito allora che, al di fuori dei casi su richiamati, la singolarità dei contratti e l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti alla loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata”1.
Deve allora ritenersi che egli fosse decaduto dall'impugnare tutti i contratti a termine intervenuti dal 2012 al 4/3/2016, mentre fosse ancora in tempo per impugnare il contratto intervenuto in data
25/5/2016 e successivamente prorogato fino al 2017 secondo la sua prospettazione.
Tale contratto è stato ritenuto legittimo in primo grado in relazione ai motivi ritualmente proposti, con motivazione non contestata in appello. Per quanto argomentato invece il motivo aggiunto nelle note conclusive è inammissibile.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, mentre restano compensate le spese del primo stanti le incertezze giurisprudenziali sul tema della impugnabilità dei singoli contratti evidenziate dal giudice, che qui si condividono.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'appello principale. Accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità del motivo di ricorso concernente il superamento del limite legale delle proroghe;
dichiara la decadenza del ricorrente dall'impugnativa dei contratti a termine intercorsi fino al 4/3/2016. Conferma per il resto la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Taranto, 26/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15226 del 30/05/2023