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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte in secondo grado al n. 79/2021 R.G. C.A. e al n. 80/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto Appelli avverso la sentenza n.
97/2021 emessa dal Tribunale civile di NN in data 16.02.2021 e depositata in pari data
PROMOSSE
La n. 79/2021 R.G.C.A.
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.09.1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Castelli per procura speciale in Notaio del 15.11.2016 rep. n.28163 allegata al Persona_1
fascicolo di 1° grado
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.02.1971, rappresentato e difeso dall'Avv. OR La DA per
1 procura speciale rilasciata su supporto cartaceo - foglio separato e congiunto alla Comparsa di costituzione in appello
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
ivi residente in [...].
La n. 80/2021 R.G.C.A.
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Castelli per procura allegata al fascicolo di 1° grado
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.02.1971 rappresentato e difeso dall'Avv. OR La DA per procura speciale rilasciata su supporto cartaceo - foglio separato e congiunto alla
Comparsa di costituzione in appello
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...].
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti e : “Si insiste nelle Parte_1 Controparte_2
formulate delle conclusioni depositate”.
Per l'appellato: “Nell'interesse dell'appellato si CP_1
rassegnano le conclusioni come da rispettive comparse di costituzione nei due giudizi riuniti e si chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello adita voglia trattenere la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali anche di replica”.
2 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il
18.11.2015, l'attore ha esposto:
- di essere creditore nei confronti di della somma di € Parte_1
75.000,00, da corrispondersi entro il mese di febbraio 2013, in ragione del recesso dal contratto di associazione in partecipazione comunicato al convenuto in data 13.08.2012;
- che al sorgere dell'obbligazione contrattuale tra i coniugi convenuti e vigeva il regime della comunione legale dei Parte_1 Controparte_2
beni, modificato in quello della separazione in data 27.12.2011, con annotazione effettuata in data 25.01.2012;
- che, nella stessa data del 27.12.2011 ed immediatamente dopo la stipula della modifica del regime patrimoniale della famiglia, ha Controparte_2
acquistato dalla sorella (o ) l'immobile, Pt_2 Parte_3 CP_2
sito in IS alla via Ilardi con ingresso dai civici nn.20 e 22, in catasto al fg 47, part 1636 1637 e 1563 sub 2 per il prezzo di € 25.000,00;
- che in rogito le parti hanno dichiarato che la corresponsione del prezzo della compravendita è avvenuto nel periodo in cui i coniugi erano legati dal regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Ciò premesso, ha domandato: “- in via principale, ritenere e dichiarare che l'acquisto del diritto proprietà sull'immobile, sito in IS alla via Ilardi
con ingresso civici nn.20 e 22, formalmente costituito da tre fondi distinti in catasto al fg 47, part. 1636, 1637 e 1563 sub.2, da parte di via è un CP_2
acquisto simulato che dissimula l'acquisto anche da parte in Parte_1
quanto trattasi di acquisto avvenuto in costanza di matrimonio con il coniuge
3 e quanto acquistato è da considerarsi bene rientrante nella Parte_1
comunione legale tra i coniugi vigente quantomeno fino al 27.12.2011. Per
l'effetto, dichiarare, ad ogni effetto di legge, che la titolarità del diritto di proprietà sul predetto immobile, sito in IS (En) alla via Ilardi con ingresso dai civici nn. 20 e 22, formalmente costituito da tre fondi distinti in catasto al fg. 47, part 1636, 1637 e 1563 sub 2, appartiene per 1/2 indiviso a , nato a [...] il 2909 1969 e residente in [...]
(En) alla via Ilardi n.20 – cf , e per il residuo 1/2 C.F._1
indiviso alla moglie , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2
residente a[...] – cf . in via subordinata, C.F._3
ritenere e dichiarare che l'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile, sito in IS alla via Ilardi con ingresso dai civici nn 20 e 22, formalmente costituito da tre fondi distinti in catasto al fg. 47, part 1636, 1637 e 1563 sub
2, da parte di presuppone il prodromico acquisto anche da Controparte_2
parte del coniuge e che il successivo atto di donazione del Parte_1
marito in favore della moglie e suscettibile Parte_1 Controparte_2
di azione revocatoria perché la liberalità viola e lede le garanzie patrimoniali dei creditori del Per l'effetto, dichiarare Parte_1
inefficace ovvero revocare la donazione e ripristinare la pregressa e presupposta titolarità del diritto di proprietà sul predetto immobile, sito in
IS (En) alla via Ilardi con ingresso dai civici nn 20 e 22, formalmente costituito da tre fondi distinti in catasto al fg. 47, part. 1636, 1637 e 1563
sub. 2, con dichiarazione che lo stesso si appartiene per 1/2 indiviso a
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...](En) Parte_1
alla via Ilardi n.20 - c.f , e per il residuo 112 indiviso C.F._1
alla moglie , nata a [...] 1131.07.1974 ed ivi Controparte_2
residente a[...] - c.f . In via ulteriormente C.F._3
4 subordinata, ritenere e dichiarare che vanta un diritto di Parte_1
credito nei confronti della moglie pari a 1/2 del valore attuale Controparte_2
dell'immobile, sito in IS alla via Ilardi con ingresso dai civici nn. 20 e
22, formalmente costituito da fondi distinti in catasto al fg.47, pan. 1636,
1637 e 1563 sub.
2. Per l'effetto, condannare a corrispondere Controparte_2
a , invece e per surrogazione a , metà del CP_1 Parte_1
valore attuale del predetto immobile, sito in IS alla via Ilardi con ingresso dai civici nn. 20 e 22, formalmente costituito da tre fondi distinti al fg.47, pan. 1636, 1637 e 1563 sub.
2. In estremo subordine, ritenere e dichiarare che vanta nei confronti del coniuge Parte_1 CP_2
un diritto di credito pari a metà del prezzo, pari ad e 25.000,00, al
[...]
tempo corrisposto per dell'immobile, sito in IS alla via Ilardi con ingresso dai nn.20 e 22, formalmente costituito da tre fondi distint i in catasto
47, part 1636, 1637 e 1563 sub Z attualizzato attraverso la rivalutazione monetaria delle somme e/o maggiorato dei frutti civili astrattamente producibili quali interessi legali. Per l'effetto, condannare a Controparte_2
corrispondere a , in vece e per surrogazione a CP_1 [...]
, la gomma di € 12.500,00, pari a metà del prezzo al tempo Parte_1
corrisposto per l'acquisto del predetto immobile, sito in IS alla via
Ilardi con ingresso dai civici nn. 20 e 22, formalmente costituito da tre fondi distinti in catasto al fg 47, part 1636, 1637 e 1563 sub 2, attualizzato attraverso ra rivalutazione monetaria delle somme e/o maggiorato dei frutti civili astrattamente producibili quali interessi legali fino al soddisfo. Il tutto con vitto ria di spese e competenze del giudizio.
Con separate comparse depositate in data 19.02.2016 si sono costituiti i convenuti, contestando le allegazioni attoree e chiedendo dichiarare
5 l'inammissibilità delle domande di cui in atto introduttivo e, in ogni caso, pronunziarsi il loro rigetto.
All'udienza del 14.03.2016, il G.I. allora assegnatario ha concesso i richiesti termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, depositate memorie, con ordinanza del
29.06.2016 ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e ha disposto la produzione in originale delle procure rilasciate dai convenuti al difensore e depositate in via telematica.
Prodotti i documenti, il G.I. ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
Riassegnato il fascicolo, all'udienza le parti hanno concluso come da verbale di udienza e il giudizio è stato assunto in decisione con l'assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per memorie di replica”.
Il Tribunale di NN definiva il giudizio con la sentenza n. 97/2021 con dispositivo del seguente tenore: “il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1581/2015 R.G., disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di della convenzione CP_1
matrimoniale di separazione dei beni stipulata tra e Parte_1 [...]
in data 27.12.2011 ai rogiti del notaio in NN rep. CP_2 Persona_1
n. 23646 e racc. n. 9426, e annotata presso il Comune di IS in data 2
5. 01. 2012.
Spese compensate”.
2. Per la riforma di detta sentenza e hanno Parte_1 Controparte_2
interposto tempestivo gravame con i rispettivi atti di appello, fondandolo entrambi su un unico articolato motivo, rubricato “VIOLAZIONE
DELL'ART.112 C.P.C. – OMESSA, INSUFFICIENTE E
6 CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE A QUANTO
DEDOTTO ED ECCEPITO DALLA CONVENUTA”, con cui hanno lamentato: a) l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla eccezione sollevata all'atto di costituzione di nullità del rapporto di associazione in partecipazione intercorrente tra e , in CP_1 Parte_1
ragione del fatto che il con detto rapporto non aveva assunto il CP_1
rischio d'impresa ed in quanto si trattava di “rapporto simulato volto a dissimularne un altro”; b) l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla eccepita circostanza che , essendo avvocato iscritto al foro CP_1
del Tribunale di NN, non avrebbe potuto assumere la veste di socio in società di persone, nemmeno quale socio occulto, né la qualifica di associato in partecipazione;
c) la statuizione ultra petita con cui il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia nei confronti di della convenzione CP_1
matrimoniale di separazione dei beni stipulata tra e Parte_1 [...]
sostenendo che il mai aveva formulato alcuna richiesta di CP_2 CP_1
revocatoria di detta convenzione matrimoniale .
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande: “Si chiede che la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, voglia riformare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando inammissibile l'azione di revocazione ordinaria in quanto mai richiesta in primo grado, né esplicitamente né implicitamente, e, conseguentemente, ritenere e dichiarare l'esclusione del bene immobile sito in IS, via
Ilardi nn.20 e 22, in NCEU al fg. n. 47, partt.1636, 1637 e 1938 sub.2,
oggetto del rogito del 27.12.2011, dal regime patrimoniale della comunione dei beni e l'esclusione della comproprietà in capo al e per Parte_1
l'effetto ordinare la cancellazione dell'atto di citazione trascritto nei pubblici registri;
in accoglimento delle eccezioni e difese spiegate in primo
7 grado, voglia ritenere e dichiarare simulato il contratto di associazione in partecipazione per la carenza accertata del requisito della partecipazione al rischio d'impresa, e dissimulato un contratto usurario, da considerarsi nullo,
ovvero, in subordine, dissimulato un rapporto di partecipazione in società
quale socio occulto;
ritenere e dichiarare che vi è stata violazione del TUIR,
trasmettendo gli atti alla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'importo evaso;
ritenere e dichiarare che vi è stata violazione degli obblighi professionali con la partecipazione in società di persone, trasmettendo gli atti al Consiglio dell'Ordine di NN per l'attivazione del procedimento disciplinare ed alla per le sanzioni Parte_4
conseguenti alla violazione;
ove ritenuti sussistenti gli estremi, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di NN perché proceda per il reato di cui all'art.644 c.p.. Ai fini istruttori si reiterano le richieste di prova formulate in primo grado ed in special modo nella richiesta di interrogatorio formale dell'appellato e della prova testimoniale di cui alla memoria ex art.183 c.6 n.2 depositata in primo grado, da intendersi qui integralmente trascritta. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
, costituitosi in entrambi i giudizi, ha contestato i gravami CP_1
chiedendone il rigetto ed eccependone l'inammissibilità di quello proposto da . Parte_1
Con ordinanza del 06.10.2021 resa nel giudizio n. 79/2021 R.G., la Corte
dichiarava inammissibili l'istanza di inibitoria e le istanze istruttorie avanzate dall'appellante . Parte_1
Disposta la riunione dei due giudizi, la Corte con Ordinanza riservata del
06.04.2022 ordinava l'integrazione del contraddittorio nel giudizio n.
8 79/2021 R.G.. nei confronti di e nel giudizio n. 80/2021 R.G.. Controparte_2
nei confronti di . Parte_1
La Corte all'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Le doglianze degli appellanti sono parzialmente fondate nei termini in appresso indicati.
Il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di della CP_1
convenzione matrimoniale di separazione dei beni stipulata tra Parte_1
e in data 27.12.2011 ai rogiti del notaio
[...] Controparte_2 Persona_1
in NN, rep. n. 23646 e racc. n. 9426, e annotata presso il Comune di IS
in data 25.01.2012.
Come fondatamente lamentato dagli appellanti, il non ha mai CP_1
chiesto la revocatoria ordinaria della convenzione matrimoniale e nemmeno ha qualificato tale atto come donazione indiretta.
La sentenza è perciò nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c..
Non potendo, tuttavia, rimettersi la causa al giudice di primo grado, stante che l'ipotesi in esame non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati all'art. 354 cpc, questa Corte è tenuta a trattare la causa nel merito,
comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado (Cass. 19 agosto 2021
n. 23132).
La domanda di simulazione del contratto di compravendita intercorso tra e , spiegata da sul Controparte_2 Controparte_3 CP_1
presupposto che “Dalle risultanze emergenti dallo stesso rogito notarile, il prezzo sarebbe stato corrisposto tra il 27.07.1999, data di acquisto del bene da parte del dante causa e venditrice (o e Parte_5 CP_2 Parte_3
), ed il 03/07/2006 ovvero nel periodo in cui i coniugi erano legati
[...]
9 dal regime patrimoniale della comunione legale dei beni”, deve essere rigettata.
L'effetto traslativo della proprietà dell'immobile, infatti, si è realizzato solo il 27 dicembre 2011 con la stipula del contratto con la forma richiesta ad substantiam e quindi già in vigenza del regime di separazione dei beni fra coniugi. Il pagamento in epoca anteriore del prezzo costituisce, sotto questo aspetto, una circostanza irrilevante in quanto inidonea, di per sé, a determinare l'effetto giuridico anzidetto. Pertanto, unica acquirente e (nuova) proprietaria era la CP_2
La convenzione matrimoniale ex art. 163 cod. civ. con cui i coniugi – Pt_6
avevano appunto optato per il regime di separazione dei beni non CP_2
implica di per sé alcun atto dispositivo da parte del debitore Pt_6
certamente non in relazione ai beni di futuro acquisto, e dunque non è qualificabile come donazione indiretta di quest'ultimo in favore della moglie, fermo restando che, come detto, tale qualificazione non è stata operata neppure dall'attore.
La donazione indiretta, dunque, non si sarebbe potuta realizzare se non con consegna di denaro da parte del alla moglie acquirente o direttamente Pt_6
alla parte venditrice degli immobili.
Ma di un tale versamento non esiste traccia, come non esiste traccia del credito del verso la moglie per il quale il ha agito in Pt_6 CP_1
surrogatoria. Fra l'altro, il credito sarebbe incompatibile con l'asserito intento liberale del versamento che si assume il avrebbe effettuato per Pt_6
consentire alla moglie l'acquisto dell'immobile.
Gli appellanti lamentano inoltre, pure fondatamente, l'omessa decisione sulle domande volte alla declaratoria di nullità del contratto di associazione in
10 partecipazione da cui si era originato il credito del credito che CP_1
perciò sarebbe inesistente.
Tali domande, pur non essendo state espressamente qualificate in comparsa come riconvenzionali, sostanzialmente lo sono: i convenuti in primo grado,
infatti, non hanno dedotto queste circostanze al solo fine di ottenere il rigetto dell'azione avversaria (eccezione riconvenzionale), ma chiesto una pronuncia giudiziale su di esse.
Le stesse, tuttavia, devono essere rigettate, non avendo avuto alcun riscontro probatorio. Gli appellanti, infatti, si sono limitati a produrre le dichiarazioni reddituali del per gli anni 2011, 2012 e 2013, irrilevanti rispetto al Pt_1
profilo della sussistenza delle ragioni di credito vantate dal e, come CP_1
evidenziato nell'ordinanza di questa Corte del 6 ottobre 2021, non avevano riproposto, in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) ivi non ammesse.
Vanno pertanto rigettate le domande spiegate dal con l'atto CP_1
introduttivo del giudizio e quelle riconvenzionali spiegate da Parte_1
e , con riforma sul punto della sentenza appellata. Controparte_2
4. Le spese dei due gradi di giudizio vengono integralmente compensate,
vista la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da e avverso la sentenza del Tribunale di NN Parte_1 Controparte_2
n. 97/2021 del 16.02.2021, così provvede:
- Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di NN n. 97/2021 del
16.02.2021;
- Rigetta le domande presentate da con l'atto di citazione CP_1
introduttivo della lite;
11 - Rigetta le domande riconvenzionali formulate da e Parte_1 CP_2
;
[...]
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado.
Così deciso a Caltanissetta, il 19 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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