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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 28.05.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2060 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 2060/2022
È presente per l'avv. Angela Navarra. Parte_1
È presente per l'avv. Maria Concetta Consiglio in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Giuseppe Di Liberto.
Nessuno è presente per RA e RE AN.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 1 2 0 6 0 / 2 0 2 2 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Termini Imerese, via R. Inguaggiato n. 29/31, presso lo studio dell'avv. Angela Navarra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
con sede in Milano, piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., ed elettivamente domiciliata in Cefalù, Piazza Bellipanni n.32, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Di Chiara, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Liberto, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
P.I. in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_1
PR AN (C.F. ); C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI oggetto: risarcimento danni da circolazione veicoli
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio (d'ora in avanti solo Parte_1 CP_2
), (d'ora in avanti solo RA) e RE AN per sentirli CP_1 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni da lui patiti in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in data 14.06.2016.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio veniva dedotto da : Parte_1
- che, in data 14.06.2016, intorno alle ore 06:50, percorreva, a bordo dell'autovettura BMW targata CG402TL di sua proprietà, la SS113, proveniente da Cerda in direzione Campofelice di Roccella;
- che, giunto in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello, notava un trattore stradale VOLVO targato EL282KV (assicurato con e di proprietà di RA), CP_1
proveniente dalla direzione opposta alla sua;
- che, il trattore sopracitato, giunto allo svincolo per immettersi in autostrada, anziché rallentare e fermarsi al segnale di “stop”, accelerava la sua corsa finendo per immettersi nella corsia di marcia opposta, causando così lo scontro tra le due vetture in esame;
- che, immediatamente soccorso sia dal conducente del trattore, RE AN, sia da altri passanti, veniva trasportato con l'ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale “Giglio” di
Cefalù, dove gli veniva diagnosticato: “politrauma contusivo della strada con trauma cranico minimo, frattura astragalo e Il metatarso piede dx, infrazione malleolo peroneale
e tibiale post caviglia dx, lussazione dorsale destra metacarpo falange prossimale I dito piede dx cervicalgia. Escoriazioni multiple”; (cfr. documentazione medica allegata all' atto di citazione);
- che, nei mesi a seguire si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche come documentato dal materiale probatorio in atti;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia stradale di Palermo sottosezione di Buonfornello, i quali, redigevano il relativo rapporto di intervento;
- che, a seguito del sinistro di cui sopra, si sottoponeva a visita medico legale presso il proprio fiduciario, il quale “determinava la percentuale di danno biologico nella misura del 20%, una ITA di giorni 30 ed una ITP di giorni 45 al 75% e 30 al 50%” (cfr. perizia di parte allegata);
- che, nel periodo successivo al sinistro in esame, affrontava delle spese per un totale di €
772,36;
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag.
3 - che con due raccomandate, entrambe del 28.12.2016, chiedeva alle assicurazioni dei veicoli coinvolti ( e ) il risarcimento per tutti i danni da lui patiti a seguito Controparte_4 CP_1
del sinistro;
- che, non ricevendo alcuna risposta, procedeva all'invio dell'istanza per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita nei confronti di , RE Controparte_4 CP_1
AN ed RA;
- che, in data 11.11.2021, , comunicava di non aderire all'istanza di negoziazione CP_1
assistita.
Alla luce dei fatti rappresentati, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di RE AN, quale conducente del trattore stradale sopramenzionato, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo, in solido, unitamente a
RA e , quali rispettivamente proprietario e compagnia assicurativa del trattore stradale CP_1
appena citato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti, per un totale complessivo di
€ 80.457,36, “e/o di quell'altro maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni dal dì del sinistro sino al pieno soddisfo ”; con vittoria delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'eccezione di giudicato formatosi CP_1
a seguito della sentenza n. 952/2021, emessa in data 29.09.2021 dal Tribunale di Termini Imerese e avente ad oggetto le stesse parti, nonché il medesimo “petitum” e la medesima “causa petendi”.
In ragione di ciò, e in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui una rinnovata cognizione del rapporto giuridico dedotto dall'attore, al fine di ottenere la riparazione del pregiudizio asseritamente subito, si configurerebbe quale inammissibile violazione del divieto di “ne bis in idem”, principio di ordine pubblico processuale (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 1153/2003), chiedeva il rigetto delle pretese risarcitorie spiegate dall'attore.
Nel merito, contestava la dinamica del sinistro nonché il “quantum debeatur” e concludeva chiedendo, in subordine di “addebitare in via concorsuale ex art.2054 c.c. la responsabilità del sinistro al medesimo attore, nella misura non inferiore al 50%; Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata da liquidarsi anche d'Ufficio ex art.96 c.p.c.; Con vittoria delle spese di lite”.
Nessuno si costituiva per RE AN ed RA, di cui va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.10.2023, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 4 all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con provvedimento dell'01.11.2024, questo giudice non ammetteva i mezzi di prova chiesti da parte attrice in quanto ritenuti superflui al fine del decidere e rinviava la causa per decisione e discussione orale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Ciò premesso, deve statuirsi l'inammissibilità della domanda attorea, in ragione del giudicato formatosi sulle questioni dedotte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Ed infatti, parte attrice pone a fondamento della propria domanda una questione che è stata già al centro della decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 952/2021, passata in giudicato, come risultante da documentazione depositata dalla . CP_1
Sul punto si osserva “che l'accertamento dell'esistenza del giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”
(Cass. n. 8379/2009). Pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 226/2001).
Dunque, la proposizione di una ulteriore e identica domanda non può che scontrarsi con il limite evidente che quella domanda stessa è già stata sconfessata da una sentenza passata in giudicato.
È evidente che il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità, sopra riportato, trova applicazione nella fattispecie di cui è causa, presentando questo giudizio il medesimo “petitum” e la medesima “causa petendi” di cui al procedimento definito con sentenza n. 952/2021; ciò in quanto esso ha ad oggetto una richiesta risarcitoria fondata sul medesimo fatto illecito, così come dedotto nel procedimento predetto (già definito), nonché vertendo entrambe le cause tra le medesime parti processuali.
Si precisa a riguardo che la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5138/2019, ha ribadito il principio secondo cui: “il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 5 fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. sez. lav. 2.3.1988, n. 2217; Cass. sez. un. 14.6.1995, n.
6689)”.
Inoltre, non è sufficiente a superare il limite del giudicato la difesa sul punto prospettata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., 1° termine, secondo cui il giudice, nella sentenza n. 952/2021, non sarebbe entrato nel merito della questione, essendosi limitato ad emettere
“una pronuncia che ha carattere meramente processuale, che non pregiudica la riproposizione della domanda”.
Giova premettere, al riguardo, che le sentenze che si limitano a statuire in ordine ai presupposti processuali di ammissibilità o meno delle domande formulate hanno un effetto meramente interno al processo in cui vengono pronunciate, precludendo che sulla questione possa riaprirsi la discussione, ma non ostano alla riproponibilità della domanda in un successivo giudizio: in altre parole, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (al riguardo cfr. Cass. n. 23130/2020; Cass. n. 26377/2014; Cass. n. 1682/91).
Orbene, tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, parte attrice nel procedimento iscritto al numero di RG 284/2018, aveva agito chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro avvenuto in data 14.06.2016, in capo a RE AN e pertanto, chiedeva la condanna in solido degli odierni convenuti al pagamento in suo favore della somma pari ad € 80.457,36 a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti in seguito del sinistro in esame.
Con la sentenza n. 952/2021 in atti, il giudice è pervenuto al rigetto della domanda attorea “
[…] a causa della insufficienza del compendio probatorio fornito da parte attrice […]” ed infatti dalla lettura della sentenza “de qua“ si legge che: “[…] l'esame degli atti processuali non consente di potere ritenere assolto dal tale onere probatorio, risultando meramente labiale e priva di Pt_1 riscontri la ricostruzione del sinistro offerta dal medesimo […] In conclusione, l'assenza di prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa impone il rigetto della domanda […].” (cfr. pagg.
3 e 4, sent. n. 952/2021 in atti).
Ebbene, come è facilmente evincibile dalla formula utilizzata dal primo giudice adito, si tratta di pronuncia che ha esaminato nel merito la proposta domanda risarcitoria, e che l'ha rigettata per
“l'assenza di prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa”.
In altre parole, la prima richiesta di risarcimento del danno per l'illegittimità della condotta n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 6 tenuta da RE AN è stata rigettata perché parte attrice non ha assolto all'onere probatorio, espressamente previsto dall'art. 2697 c.c., il quale pone in capo a chi intende far valere un diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Del resto, giova rammentare che, in materia di azioni risarcitorie, l'onere probatorio relativo al pregiudizio patito grava integralmente sulla parte istante, la quale non solo è tenuta ad allegarne l'esistenza, ma altresì a fornirne idonea dimostrazione, con la conseguenza che, la mancata assoluzione di tale onere equivale, sul piano sostanziale e con riferimento alla disamina nel merito operata dal giudice adito, ad un esito probatorio negativo in ordine alla sussistenza del diritto al risarcimento dei danni lamentati.
Occorre, in via conclusiva, rammentare che: “[…] la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione […]” (Cass. n. 6868/2022).
Orbene, con riguardo al caso in esame, si osserva come ha pienamente assolto all'onere CP_1
probatorio gravante sulla medesima. Difatti, agli atti del presente giudizio risulta ritualmente depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Termini imerese in data 29.09.2021, n. 952/2021 (RG
284/2018) munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, ex art.124 comma 2 dip .att. c.p.c.. (cfr. allegato memoria ex art. 183 co. 6, n.1 c.p.c.).
Pertanto, non può non ritenersi che sui fatti alla base della presente domanda e sulla loro qualificazione sia intervenuto un giudicato che ne preclude un nuovo esame da parte di questo Giudice ai sensi dell'art. 2909 c.c..
La domanda va, in definitiva, rigettata, restando assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di giudicato tutte le domande dell'attore e le altre eccezioni sollevate dalla odierna parte convenuta.
Quanto alle spese di lite tra l'attore e esse seguono la soccombenza dovendo parte CP_1
attrice essere condannata al pagamento nei confronti della compagnia assicurativa, seppur ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. nn. 10053/2012, 22381/2012, 25295/2013).
Importo quantificato secondo i valori di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della concreta attività svolta, da parametrarsi secondo i valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate (valore causa indeterminabile complessità bassa;
in merito cfr. Cass. n. 11213/2022 che richiamando precedenti orientamenti ha ribadito che: “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 7 equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018)”.
Deve, altresì, parte attrice essere condannata per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623/2017).
Ebbene, in ragione della domanda giudiziale avanzata, deve ritenersi configurata una forma di abuso del processo.
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass. n. 21570/2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie, secondo appunto un criterio di ragionevolezza, ritiene lo scrivente di quantificare la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. a partire dall'importo dovuto a titolo di spese di lite ridotto di un terzo.
Quanto alle spese di lite tra parte attrice e RA e RE AN esse devono dichiararsi non ripetibili stante la mancata costituzione dei due predetti convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
a) dichiara la contumacia di di RE AN;
Controparte_3 CP_3
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_2 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 8 professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e
Cpa, come per legge;
d) condanna, altresì, al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 CP_2
importo di € 2.539,33 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
e) dichiara non ripetibili le spese di lite tra e RE AN e Parte_1 Controparte_3
A.R.L.
[...]
Termini Imerese, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 9
VERBALE DI UDIENZA DEL 28.05.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2060 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 2060/2022
È presente per l'avv. Angela Navarra. Parte_1
È presente per l'avv. Maria Concetta Consiglio in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Giuseppe Di Liberto.
Nessuno è presente per RA e RE AN.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 1 2 0 6 0 / 2 0 2 2 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Termini Imerese, via R. Inguaggiato n. 29/31, presso lo studio dell'avv. Angela Navarra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
con sede in Milano, piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., ed elettivamente domiciliata in Cefalù, Piazza Bellipanni n.32, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Di Chiara, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Liberto, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
P.I. in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_1
PR AN (C.F. ); C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI oggetto: risarcimento danni da circolazione veicoli
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio (d'ora in avanti solo Parte_1 CP_2
), (d'ora in avanti solo RA) e RE AN per sentirli CP_1 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni da lui patiti in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in data 14.06.2016.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio veniva dedotto da : Parte_1
- che, in data 14.06.2016, intorno alle ore 06:50, percorreva, a bordo dell'autovettura BMW targata CG402TL di sua proprietà, la SS113, proveniente da Cerda in direzione Campofelice di Roccella;
- che, giunto in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello, notava un trattore stradale VOLVO targato EL282KV (assicurato con e di proprietà di RA), CP_1
proveniente dalla direzione opposta alla sua;
- che, il trattore sopracitato, giunto allo svincolo per immettersi in autostrada, anziché rallentare e fermarsi al segnale di “stop”, accelerava la sua corsa finendo per immettersi nella corsia di marcia opposta, causando così lo scontro tra le due vetture in esame;
- che, immediatamente soccorso sia dal conducente del trattore, RE AN, sia da altri passanti, veniva trasportato con l'ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale “Giglio” di
Cefalù, dove gli veniva diagnosticato: “politrauma contusivo della strada con trauma cranico minimo, frattura astragalo e Il metatarso piede dx, infrazione malleolo peroneale
e tibiale post caviglia dx, lussazione dorsale destra metacarpo falange prossimale I dito piede dx cervicalgia. Escoriazioni multiple”; (cfr. documentazione medica allegata all' atto di citazione);
- che, nei mesi a seguire si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche come documentato dal materiale probatorio in atti;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia stradale di Palermo sottosezione di Buonfornello, i quali, redigevano il relativo rapporto di intervento;
- che, a seguito del sinistro di cui sopra, si sottoponeva a visita medico legale presso il proprio fiduciario, il quale “determinava la percentuale di danno biologico nella misura del 20%, una ITA di giorni 30 ed una ITP di giorni 45 al 75% e 30 al 50%” (cfr. perizia di parte allegata);
- che, nel periodo successivo al sinistro in esame, affrontava delle spese per un totale di €
772,36;
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag.
3 - che con due raccomandate, entrambe del 28.12.2016, chiedeva alle assicurazioni dei veicoli coinvolti ( e ) il risarcimento per tutti i danni da lui patiti a seguito Controparte_4 CP_1
del sinistro;
- che, non ricevendo alcuna risposta, procedeva all'invio dell'istanza per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita nei confronti di , RE Controparte_4 CP_1
AN ed RA;
- che, in data 11.11.2021, , comunicava di non aderire all'istanza di negoziazione CP_1
assistita.
Alla luce dei fatti rappresentati, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di RE AN, quale conducente del trattore stradale sopramenzionato, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo, in solido, unitamente a
RA e , quali rispettivamente proprietario e compagnia assicurativa del trattore stradale CP_1
appena citato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti, per un totale complessivo di
€ 80.457,36, “e/o di quell'altro maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni dal dì del sinistro sino al pieno soddisfo ”; con vittoria delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'eccezione di giudicato formatosi CP_1
a seguito della sentenza n. 952/2021, emessa in data 29.09.2021 dal Tribunale di Termini Imerese e avente ad oggetto le stesse parti, nonché il medesimo “petitum” e la medesima “causa petendi”.
In ragione di ciò, e in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui una rinnovata cognizione del rapporto giuridico dedotto dall'attore, al fine di ottenere la riparazione del pregiudizio asseritamente subito, si configurerebbe quale inammissibile violazione del divieto di “ne bis in idem”, principio di ordine pubblico processuale (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 1153/2003), chiedeva il rigetto delle pretese risarcitorie spiegate dall'attore.
Nel merito, contestava la dinamica del sinistro nonché il “quantum debeatur” e concludeva chiedendo, in subordine di “addebitare in via concorsuale ex art.2054 c.c. la responsabilità del sinistro al medesimo attore, nella misura non inferiore al 50%; Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata da liquidarsi anche d'Ufficio ex art.96 c.p.c.; Con vittoria delle spese di lite”.
Nessuno si costituiva per RE AN ed RA, di cui va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.10.2023, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 4 all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con provvedimento dell'01.11.2024, questo giudice non ammetteva i mezzi di prova chiesti da parte attrice in quanto ritenuti superflui al fine del decidere e rinviava la causa per decisione e discussione orale.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Ciò premesso, deve statuirsi l'inammissibilità della domanda attorea, in ragione del giudicato formatosi sulle questioni dedotte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Ed infatti, parte attrice pone a fondamento della propria domanda una questione che è stata già al centro della decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 952/2021, passata in giudicato, come risultante da documentazione depositata dalla . CP_1
Sul punto si osserva “che l'accertamento dell'esistenza del giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”
(Cass. n. 8379/2009). Pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 226/2001).
Dunque, la proposizione di una ulteriore e identica domanda non può che scontrarsi con il limite evidente che quella domanda stessa è già stata sconfessata da una sentenza passata in giudicato.
È evidente che il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità, sopra riportato, trova applicazione nella fattispecie di cui è causa, presentando questo giudizio il medesimo “petitum” e la medesima “causa petendi” di cui al procedimento definito con sentenza n. 952/2021; ciò in quanto esso ha ad oggetto una richiesta risarcitoria fondata sul medesimo fatto illecito, così come dedotto nel procedimento predetto (già definito), nonché vertendo entrambe le cause tra le medesime parti processuali.
Si precisa a riguardo che la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5138/2019, ha ribadito il principio secondo cui: “il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 5 fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. sez. lav. 2.3.1988, n. 2217; Cass. sez. un. 14.6.1995, n.
6689)”.
Inoltre, non è sufficiente a superare il limite del giudicato la difesa sul punto prospettata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., 1° termine, secondo cui il giudice, nella sentenza n. 952/2021, non sarebbe entrato nel merito della questione, essendosi limitato ad emettere
“una pronuncia che ha carattere meramente processuale, che non pregiudica la riproposizione della domanda”.
Giova premettere, al riguardo, che le sentenze che si limitano a statuire in ordine ai presupposti processuali di ammissibilità o meno delle domande formulate hanno un effetto meramente interno al processo in cui vengono pronunciate, precludendo che sulla questione possa riaprirsi la discussione, ma non ostano alla riproponibilità della domanda in un successivo giudizio: in altre parole, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (al riguardo cfr. Cass. n. 23130/2020; Cass. n. 26377/2014; Cass. n. 1682/91).
Orbene, tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, parte attrice nel procedimento iscritto al numero di RG 284/2018, aveva agito chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro avvenuto in data 14.06.2016, in capo a RE AN e pertanto, chiedeva la condanna in solido degli odierni convenuti al pagamento in suo favore della somma pari ad € 80.457,36 a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti in seguito del sinistro in esame.
Con la sentenza n. 952/2021 in atti, il giudice è pervenuto al rigetto della domanda attorea “
[…] a causa della insufficienza del compendio probatorio fornito da parte attrice […]” ed infatti dalla lettura della sentenza “de qua“ si legge che: “[…] l'esame degli atti processuali non consente di potere ritenere assolto dal tale onere probatorio, risultando meramente labiale e priva di Pt_1 riscontri la ricostruzione del sinistro offerta dal medesimo […] In conclusione, l'assenza di prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa impone il rigetto della domanda […].” (cfr. pagg.
3 e 4, sent. n. 952/2021 in atti).
Ebbene, come è facilmente evincibile dalla formula utilizzata dal primo giudice adito, si tratta di pronuncia che ha esaminato nel merito la proposta domanda risarcitoria, e che l'ha rigettata per
“l'assenza di prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa”.
In altre parole, la prima richiesta di risarcimento del danno per l'illegittimità della condotta n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 6 tenuta da RE AN è stata rigettata perché parte attrice non ha assolto all'onere probatorio, espressamente previsto dall'art. 2697 c.c., il quale pone in capo a chi intende far valere un diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Del resto, giova rammentare che, in materia di azioni risarcitorie, l'onere probatorio relativo al pregiudizio patito grava integralmente sulla parte istante, la quale non solo è tenuta ad allegarne l'esistenza, ma altresì a fornirne idonea dimostrazione, con la conseguenza che, la mancata assoluzione di tale onere equivale, sul piano sostanziale e con riferimento alla disamina nel merito operata dal giudice adito, ad un esito probatorio negativo in ordine alla sussistenza del diritto al risarcimento dei danni lamentati.
Occorre, in via conclusiva, rammentare che: “[…] la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione […]” (Cass. n. 6868/2022).
Orbene, con riguardo al caso in esame, si osserva come ha pienamente assolto all'onere CP_1
probatorio gravante sulla medesima. Difatti, agli atti del presente giudizio risulta ritualmente depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Termini imerese in data 29.09.2021, n. 952/2021 (RG
284/2018) munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, ex art.124 comma 2 dip .att. c.p.c.. (cfr. allegato memoria ex art. 183 co. 6, n.1 c.p.c.).
Pertanto, non può non ritenersi che sui fatti alla base della presente domanda e sulla loro qualificazione sia intervenuto un giudicato che ne preclude un nuovo esame da parte di questo Giudice ai sensi dell'art. 2909 c.c..
La domanda va, in definitiva, rigettata, restando assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di giudicato tutte le domande dell'attore e le altre eccezioni sollevate dalla odierna parte convenuta.
Quanto alle spese di lite tra l'attore e esse seguono la soccombenza dovendo parte CP_1
attrice essere condannata al pagamento nei confronti della compagnia assicurativa, seppur ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. nn. 10053/2012, 22381/2012, 25295/2013).
Importo quantificato secondo i valori di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della concreta attività svolta, da parametrarsi secondo i valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate (valore causa indeterminabile complessità bassa;
in merito cfr. Cass. n. 11213/2022 che richiamando precedenti orientamenti ha ribadito che: “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 7 equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018)”.
Deve, altresì, parte attrice essere condannata per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623/2017).
Ebbene, in ragione della domanda giudiziale avanzata, deve ritenersi configurata una forma di abuso del processo.
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass. n. 21570/2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie, secondo appunto un criterio di ragionevolezza, ritiene lo scrivente di quantificare la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. a partire dall'importo dovuto a titolo di spese di lite ridotto di un terzo.
Quanto alle spese di lite tra parte attrice e RA e RE AN esse devono dichiararsi non ripetibili stante la mancata costituzione dei due predetti convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
a) dichiara la contumacia di di RE AN;
Controparte_3 CP_3
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_2 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 8 professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e
Cpa, come per legge;
d) condanna, altresì, al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 CP_2
importo di € 2.539,33 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
e) dichiara non ripetibili le spese di lite tra e RE AN e Parte_1 Controparte_3
A.R.L.
[...]
Termini Imerese, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 2060/2022 r.g.a.c. Pag. 9