Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 30/05/2025, n. 10540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10540 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5047 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso De Grandis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) e previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 60 del 10.03.2022 del Ministero dell'Istruzione;
b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato decreto n. 60/2022;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2022/2025, provvisorie e definitive e i conseguenti contratti di lavoro conferiti;
d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/7/2022:
L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', E/O PER L'ANNULLAMENTO,
a) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 60 del 10.03.2022 del Ministero dell’Istruzione;
b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del decreto n. 60/2022;
c) dei decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento (da ora GAE), relative alle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado di cui alla citato decreto n.60/2022, relative al triennio 2022/25 ed alle province di: Agrigento n. 7353 del 21.06.2022; Avellino, n. 2491 del 31.05.2022; Benevento n.3282 del 3.06.2022; Caserta n. 8663 del 31.05.2022; Catanzaro n.4815 del 13.07.2022; Latina n. 5963 dell'8.06.2022; Milano n. 9931 del 15.06.2022; Napoli n.8269 del 30.05.2022; Palermo n.10990 dell'8.06.2022; Salerno n. 10162 del 6.06.2022 e Trapani n. 7723 del 15.07.2022 e tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi compresi i conseguenti contratti di lavoro, a tempo determinato ed indeterminato, nelle more conferiti e da esse discendenti;
d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
e) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TUEF, la seguente questione pregiudiziale sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: "Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004, e 296/2006, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 dell'allegato 2 al D.M. n. 60/2022, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III fascia, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con le Clausole 1,2 e 4 dell'Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto applicabile anche alla categoria degli attuali ricorrenti, come statuito ai pp. 70 e 71 della sentenza della CGUE del 13.01.2022, relativa al procedimento iscritto al C-282/2019, con particolare riferimento all'omessa valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della stessa CGUE";
f) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al d.m. n. 60/2022, inizialmente pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004 e 296/2006, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 60/2022, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico nelle graduatorie GAE di III fascia, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, avente lo stesso "status" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "servizio specifico"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalle Clausole 1 e 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;
g) disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo unificato oltre IVA e Cap, come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario;
h) in via istruttoria, si chiede di disporre la notificazione, agli eventuali contro interessati, secondo le modalità di cui all'art. 151 c.p.c. e 41 c.p.a., come in calce al presente ricorso meglio argomentato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la memoria del 9.05.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 9.05.2025 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO, quindi, che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO