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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott.ssa Carolina Elia - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 461 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. M. Raffella Parte_1 CodiceFiscale_1
Giannotti ed lettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
Reclamante in riassunzione
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
Reclamata in riassunzione
nonché
P.G.
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti costituite hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 14.1.2025.
**********
MOTIVAZIONE
1.Il Tribunale di Lecce con provvedimento depositato il 1° febbraio 2021 rigettò il ricorso per la modifica delle condizioni stabilite nel giudizio di divorzio, proposto ex art. 710 cpc da , con cui Parte_1 questi aveva chiesto, in parziale modifica della statuizioni contenute nella sentenza n. 628/2015 del 17 aprile 2015, la revoca dell'assegno divorzile di € 125 mensili, previsto in favore dell'ex coniuge
[...]
CP_1
2. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2021 il propose reclamo ex art. 739 c.p.c. innanzi alla Pt_1
Corte di Appello di Lecce avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, censurando l'affermazione del Tribunale secondo cui la stipula da parte del di un finanziamento per l'acquisto della quota di Pt_1 proprietà della della casa coniugale non avesse modificato la situazione economica di CP_1 quest'ultimo. con memoria di costituzione e risposta del 16 giugno 2021 chiese il rigetto del Controparte_1 reclamo.
Il P.G. espresse parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
3. Con decreto n. 961/2022 del 1.8.2022 la Corte d'Appello di Lecce rigettava il reclamo, condannando il ricorrente alle spese di lite, in quanto non erano sopravvenute circostanze nuove, incidenti sulla situazione economica degli ex coniugi, tali da modificare le precedenti statuizioni in punto di assegno divorzile.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione deducendo la << violazione Parte_1
e falsa applicazione in relazione agli artt. 5 e 9 legge 898-1970 ex art 360, 1° comma n. 3) e 5)
c.p.c.>>, in quanto la Corte di Appello aveva ritenuto l'inesistenza di fatti nuovi sopravvenuti, che giustificassero la revoca o revisione dell'assegno, e non aveva tenuto conto dell'aggravio della situazione economica e patrimoniale del ricorrente, connessa al mutuo.
La non ha svolto difese in quel giudizio. CP_1
5. La Suprema Corte, con ordinanza n. 6627 in data 12 marzo 2024, accoglieva il ricorso, in quanto effettivamente la Corte d'appello non aveva tenuto conto del mutuo, acceso dal ricorrente, ai fini della C valutazione di una modifica della situazione economica delle arti. Affermava quindi la << La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è
2 indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. 354/2023). Nel caso in esame la Corte di merito non ha adeguatamente ed esaurientemente valutato i singoli elementi e la situazione complessiva.
Infatti, nel caso concreto, la Corte d'appello, sebbene abbia fatto riferimento all'avvenuta stipula di un finanziamento, da parte del marito, per l'acquisto della quota di comproprietà della casa coniugale della moglie, non ha tenuto conto di tale sopravvenienza ai fini della comparazione tra le situazioni economiche delle parti>>. Inoltre << non appare invece rilevante la questione dell'acquisto della casa da parte della moglie, atteso che di tale circostanza non si fa menzione alcuna nella sentenza impugnata, nella quale - anzi - il dava espressamente atto che la aveva "l'onere della locazione della casa di Pt_1 CP_1 abitazione". Si tratta dunque, di una questione nuova. Orbene, il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30-11-2006, n. 25546; Cass. 22-04-2016, n. 8206)>>.
Il ricorso era quindi accolto, perché la Corte d'appello non aveva tenuto conto del mutuo acceso dal ricorrente, quale sopravvenienza da valutare nell'ottica della comparazione tra le situazioni economiche delle parti.
->>>
6. Il giudizio era quindi riassunto da dinanzi a questa Corte con ricorso del 22.5.2024. Parte_1
Si costituiva che concludeva per il rigetto della domanda di revoca e/o riduzione Controparte_1 confermando la decisione del tribunale.
Acquisito il parere del P.G., favorevole all'accoglimento del ricorso, la causa, sulle conclusioni come precisate in atti, è stata riservata in decisione all'udienza del 14.1.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
->>
7. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, a seguito della pronuncia della
Suprema Corte n. 6627 del 12.3.2024. La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza del ricorrente, ha evidenziato che la decisione impugnata, nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini della revoca e/o modifica dell'assegno divorzile, non aveva tenuto conto del mutuo contratto dal per acquistare la quota della casa coniugale di proprietà della ex Pt_1 moglie, quale dato sopravvenuto che poteva incidere sul preesistente equilibrio delle condizioni economiche delle parti. Conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, il giudizio è rimesso a questa
Corte, per procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto fissati nella predetta ordinanza.
3 Giova ricordare che la Corte preliminarmente evidenzia come "la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. (Cass. 354/2023)".>>
Ciò posto la Corte di appello non aveva nel provvedimento cassato adeguatamente ed esaurientemente valutato i singoli elementi e la situazione complessiva con peculiare riguardo al mutuo acceso dal . Pt_1
Entro questo perimetro va riportato, quindi, il dovere per questa Corte – ribadito dalla Cassazione - di pronunciare nel merito della controversia, onde verificare la perduranza o meno del diritto della CP_1
a percepire l'assegno divorzile, anche dopo che il ha assunto l'impegno economico del mutuo. Pt_1
7.1. Va precisato ancora che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi, quindi, soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di reclamo, al fine di verificare se effettivamente sussistano o meno le condizioni per il mantenimento di un assegno divorziale in funzione meramente perequativa- compensativa, delle differenti situazioni patrimoniali, ove modificatesi a seguito della contrazione del mutuo, che incide con una rata di circa € 430 mensili sul reddito del . Pt_1
Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute fra le parti nei precedenti gradi, sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, definito dai motivi di gravame, e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso inammissibili, con esonero per il Collegio da ogni disamina.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella pronuncia di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa
(Cass. n. 327/2010).
In tale ottica, quindi non potrà essere valutata la circostanza relativa all'acquisto, da parte della , CP_1 di un'abitazione, pure già dedotta innanzi alla Corte di cassazione, che l'ha reputata questione nuova, perché < impugnata>>, nella quale - come già rilevato dal giudice di legittimità, anzi - il dava Pt_1
4 espressamente atto che la aveva "l'onere della locazione della casa di abitazione" - e CP_1 ciononostante riprodotta nell'atto di riassunzione, sicché si tratta questione nuova.
Parimenti va segnalato che ultroneo è anche l'assunto, ribadito ancora nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, quale dato di valutazione utile per la revoca, secondo cui, cioè, la previsione dell'assegno di € 125 in favore della era conseguenza del fatto che la casa di abitazione fosse stata assegnata CP_1 interamente al , sicché, essendo venuto meno, con l'acquisito della quota della ex moglie, tale Pt_1 presupposto, l'assegno doveva essere revocato: in disparte la considerazione che nella sentenza di divorzio del 2015 l'assegno divorzile qui scrutinato risulta frutto di un accordo fra i coniugi, non giustificato in alcun modo né collegato alla mancata assegnazione della casa coniugale alle moglie, tale che detto assunto è privo di pregio, in ogni caso tale prospettazione difensiva fu già disattesa, con pronuncia ormai definitiva, dal tribunale, perché l'assegno era invece legato alle diverse condizioni economiche dei coniugi in funzione perequativa di un divario reddituale, esistente fra le parti sicché la questione non può essere oggetto di nuova valutazione in questa sede.
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8. Ciò posto, il Collegio, sulla base del principio affermato dalla Cassazione, è chiamato a stabilire se la domanda di riduzione e/o di revoca dell'assegno divorzile di € 125,00 sia giustificata dall'intervenuta modifica delle originarie condizioni reddituali, per effetto dell'accensione del mutuo da parte del , Pt_1 che incide sulla sua capacità reddituale per € 430 mensili.
8.1. Va ricordato che in generale il riconoscimento e/o il mantenimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, e si fonda sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale ed economico tra gli ex coniugi - precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, -. L'assegno divorzile ha, invero, natura composita, sia assistenziale, che perequativo-compensativa: esso, infatti, non è volto a far conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo, che parte dalla comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e che tiene conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica, tale da garantire l'autosufficienza, in astratto ma considera, in concreto, un livello reddituale adeguato anche al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, valutando in particolare le aspettative professionali sacrificate, ed il ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi.
8.2. L'iniziativa giudiziaria assunta dal con il ricorso ex art. 710 cpc in scrutinio è volta a Pt_1 sottoporre all'attenzione del giudicante quale circostanza che integra “fatti nuovi”, il mutuo, atteso che l'art. 710 cpp prevede, invero, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione e/o di divorzio, alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi, rispetto alle
5 circostanze valutate in sede di emissione dei detti provvedimenti, essendo tale conclusione fondata su quanto previsto dall'art. 156 ultimo comma c.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi", ove una siffatta modificazione concretamente incida sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, determinandone uno squilibrio profondo.
->>
9-Nella specie emerge che a fronte di una iniziale differenza reddituale dei coniugi, per un diverso livello retributivo del reddito da lavoro da ciascuno percepito, entrambi erano comproprietari al 50% della casa coniugale, ma assegnata interamente al : tale iniziale assetto reddituale e patrimoniale era riportato Pt_1 in equilibrio con il versamento della somma di € 125 mensili a favore della ex moglie a titolo di assegno divorzile.
Per effetto di accordi successivi, fermi ed invariati i diversi livelli reddituali di ciascuno degli ex coniugi, su cui nulla è stato mai detto e provato nel corso del giudizio, è intervenuta certamente una modifica della situazione patrimoniale delle parti, perché il , acquistando la quota di casa della moglie, è divenuto Pt_1 proprietario dell'intero bene immobile, a fronte dall'onere del pagamento delle rate di un mutuo, finalizzato proprio all'acquisto del bene. La da parte sua è rimasta priva del cespite, ma a fronte CP_1 della percezione della somma di € 39.000.
Nella misura in cui il mutuo copre esattamente il valore dell'incremento patrimoniale pari alla metà dell'abitazione, deve ritenersi che le condizioni patrimoniali non si siano modificate in modo significativo.
E' però indubbio che mentre le condizioni economiche complessive della non sono né CP_1 migliorate né peggiorate, perché la stessa – che godeva di redditi propri e dell'assegno divorzile di € 125- non è più proprietaria della metà dell' immobile, ma in cambio ha avuto la disponibilità della somma di
€ 39.000, diversamente il , mantenendo il reddito, se ha visto incrementare del 50% il suo Pt_1 patrimonio immobiliare, è comunque tenuto ad un ulteriore esborso mensile, per pagare le rate del finanziamento, circostanza che riduce la sua capacità reddituale.
L'assetto non resta quindi, a parere del Collegio, immutato a fronte dell'accensione del mutuo.
Deve ritenersi – ne è dedotto il contrario - che il prezzo concordato per il trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile ( 39.000€ ) corrisponda al valore di mercato della quota di proprietà trasferita e che anche il mutuo sia stato contratto per il medesimo importo, sicché tale trasferimento e le conseguenze economiche che ne sono derivate alle parti non assumono valenza significativa ai fini della dissimmetria reddituale. Tali considerazioni, se rendono condivisibile la soluzione adottata dal Tribunale, che ha ritenuto - in presenza di una situazione economica rimasta sostanzialmente equivalente – di rigettare la domanda di revoca dell'assegno, tuttavia impongono al Collegio, nel rivalutare il corredo probatorio acquisito in primo grado, di tener conto che è intervenuta una dissimmetria delle originarie condizioni economiche dei coniugi, per la contrazione della capacità reddituale del , a causa del Pt_1
6 finanziamento contratto, rappresentando questo un “fatto nuovo” che ha prodotto una modifica dell'assetto patrimoniale fra i coniugi, che può giustificare quantomeno una riduzione dell'assegno.
Il reddito in godimento del marito all'epoca del divorzio si è infatti contratto per effetto dell'onere del pagamento del mutuo, che se in parte è compensato dall'incremento patrimoniale derivato dall'acquisto della proprietà della quota dell'immobile dalla moglie, in parte comporta comunque una riduzione del reddito a sua disposizione.
Deve concludersi che effettivamente è intervenuta una modifica dell'assetto patrimoniale fra i coniugi.
Pertanto, la domanda proposta per ottenere quantomeno la riduzione dell'assegno a suo carico – che si fonda sostanzialmente, sul peggioramento della sua situazione economica - merita accoglimento, essendo dimostrata per effetto del mutuo una modifica in peius delle condizioni reddituali del , rispetto a Pt_1 quanto già ritenuto nella sentenza di divorzio, anche tenuto conto che la valutazione delle condizioni reddituali dei coniugi è avvenuta su base consensuale.
Deve dunque disporsi la riduzione dell'assegno divorzile. All'esito di una valutazione comparativa delle rispettive posizioni, tale assegno può essere equitativamente determinato nella misura di € 100,00 mensili, in luogo di quella originaria di € 125,00. Detta modifica avrà decorrenza dal primo rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Il provvedimento di primo grado va, dunque, in detti termini riformato.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
La decisione comporta, sulla base dei principi di causalità e soccombenza, una ridefinizione delle spese di lite relative all'intero giudizio in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016,
n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
La regolamentazione delle spese delle precedenti fasi del giudizio, nonché di quelle della fase innanzi alla Corte di Cassazione-e di questo giudizio, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto,
l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per metà, stante la parziale reciproca soccombenza e vanno poste nel resto a carico della , quale parte prevalentemente soccombente. CP_1
Le stesse sono liquidate in dispositivo, temuto conto che le spese di lite relative alla domanda riguardante l'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c. ( Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14365).
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza, n. 6627 in data 12.3.2024, a seguito di riassunzione, effettuata con atto di citazione in data 22.5.2024 da nei confronti di e del PG presso la Parte_1 Controparte_1
Corte d'Appello, avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 3/2021 del 1.2.2021, così provvede:
1. Accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, riduce l'assegno divorzile in favore di ad € 100,00 mensili, con decorrenza dal primo rateo Controparte_1 successivo alla presente sentenza;
2. Compensa per metà le spese di lite dell'intero giudizio e condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della restante parte delle spese, che per l'intero si Parte_1 liquidano:
- per il giudizio di primo grado in € 1400,00 per compensi;
- Per il giudizio di reclamo in € 1900,00 per compensi;
- per il giudizio di cassazione in € 2000,00 per compensi;
- per il presente grado in € 1900,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura di legge ovvero del 15%
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott.ssa Carolina Elia - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 461 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. M. Raffella Parte_1 CodiceFiscale_1
Giannotti ed lettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
Reclamante in riassunzione
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
Reclamata in riassunzione
nonché
P.G.
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CONCLUSIONI
1 Le parti costituite hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 14.1.2025.
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MOTIVAZIONE
1.Il Tribunale di Lecce con provvedimento depositato il 1° febbraio 2021 rigettò il ricorso per la modifica delle condizioni stabilite nel giudizio di divorzio, proposto ex art. 710 cpc da , con cui Parte_1 questi aveva chiesto, in parziale modifica della statuizioni contenute nella sentenza n. 628/2015 del 17 aprile 2015, la revoca dell'assegno divorzile di € 125 mensili, previsto in favore dell'ex coniuge
[...]
CP_1
2. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2021 il propose reclamo ex art. 739 c.p.c. innanzi alla Pt_1
Corte di Appello di Lecce avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, censurando l'affermazione del Tribunale secondo cui la stipula da parte del di un finanziamento per l'acquisto della quota di Pt_1 proprietà della della casa coniugale non avesse modificato la situazione economica di CP_1 quest'ultimo. con memoria di costituzione e risposta del 16 giugno 2021 chiese il rigetto del Controparte_1 reclamo.
Il P.G. espresse parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
3. Con decreto n. 961/2022 del 1.8.2022 la Corte d'Appello di Lecce rigettava il reclamo, condannando il ricorrente alle spese di lite, in quanto non erano sopravvenute circostanze nuove, incidenti sulla situazione economica degli ex coniugi, tali da modificare le precedenti statuizioni in punto di assegno divorzile.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione deducendo la << violazione Parte_1
e falsa applicazione in relazione agli artt. 5 e 9 legge 898-1970 ex art 360, 1° comma n. 3) e 5)
c.p.c.>>, in quanto la Corte di Appello aveva ritenuto l'inesistenza di fatti nuovi sopravvenuti, che giustificassero la revoca o revisione dell'assegno, e non aveva tenuto conto dell'aggravio della situazione economica e patrimoniale del ricorrente, connessa al mutuo.
La non ha svolto difese in quel giudizio. CP_1
5. La Suprema Corte, con ordinanza n. 6627 in data 12 marzo 2024, accoglieva il ricorso, in quanto effettivamente la Corte d'appello non aveva tenuto conto del mutuo, acceso dal ricorrente, ai fini della C valutazione di una modifica della situazione economica delle arti. Affermava quindi la << La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è
2 indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. 354/2023). Nel caso in esame la Corte di merito non ha adeguatamente ed esaurientemente valutato i singoli elementi e la situazione complessiva.
Infatti, nel caso concreto, la Corte d'appello, sebbene abbia fatto riferimento all'avvenuta stipula di un finanziamento, da parte del marito, per l'acquisto della quota di comproprietà della casa coniugale della moglie, non ha tenuto conto di tale sopravvenienza ai fini della comparazione tra le situazioni economiche delle parti>>. Inoltre << non appare invece rilevante la questione dell'acquisto della casa da parte della moglie, atteso che di tale circostanza non si fa menzione alcuna nella sentenza impugnata, nella quale - anzi - il dava espressamente atto che la aveva "l'onere della locazione della casa di Pt_1 CP_1 abitazione". Si tratta dunque, di una questione nuova. Orbene, il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30-11-2006, n. 25546; Cass. 22-04-2016, n. 8206)>>.
Il ricorso era quindi accolto, perché la Corte d'appello non aveva tenuto conto del mutuo acceso dal ricorrente, quale sopravvenienza da valutare nell'ottica della comparazione tra le situazioni economiche delle parti.
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6. Il giudizio era quindi riassunto da dinanzi a questa Corte con ricorso del 22.5.2024. Parte_1
Si costituiva che concludeva per il rigetto della domanda di revoca e/o riduzione Controparte_1 confermando la decisione del tribunale.
Acquisito il parere del P.G., favorevole all'accoglimento del ricorso, la causa, sulle conclusioni come precisate in atti, è stata riservata in decisione all'udienza del 14.1.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
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7. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, a seguito della pronuncia della
Suprema Corte n. 6627 del 12.3.2024. La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza del ricorrente, ha evidenziato che la decisione impugnata, nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini della revoca e/o modifica dell'assegno divorzile, non aveva tenuto conto del mutuo contratto dal per acquistare la quota della casa coniugale di proprietà della ex Pt_1 moglie, quale dato sopravvenuto che poteva incidere sul preesistente equilibrio delle condizioni economiche delle parti. Conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, il giudizio è rimesso a questa
Corte, per procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto fissati nella predetta ordinanza.
3 Giova ricordare che la Corte preliminarmente evidenzia come "la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. (Cass. 354/2023)".>>
Ciò posto la Corte di appello non aveva nel provvedimento cassato adeguatamente ed esaurientemente valutato i singoli elementi e la situazione complessiva con peculiare riguardo al mutuo acceso dal . Pt_1
Entro questo perimetro va riportato, quindi, il dovere per questa Corte – ribadito dalla Cassazione - di pronunciare nel merito della controversia, onde verificare la perduranza o meno del diritto della CP_1
a percepire l'assegno divorzile, anche dopo che il ha assunto l'impegno economico del mutuo. Pt_1
7.1. Va precisato ancora che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi, quindi, soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di reclamo, al fine di verificare se effettivamente sussistano o meno le condizioni per il mantenimento di un assegno divorziale in funzione meramente perequativa- compensativa, delle differenti situazioni patrimoniali, ove modificatesi a seguito della contrazione del mutuo, che incide con una rata di circa € 430 mensili sul reddito del . Pt_1
Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute fra le parti nei precedenti gradi, sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, definito dai motivi di gravame, e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso inammissibili, con esonero per il Collegio da ogni disamina.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella pronuncia di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa
(Cass. n. 327/2010).
In tale ottica, quindi non potrà essere valutata la circostanza relativa all'acquisto, da parte della , CP_1 di un'abitazione, pure già dedotta innanzi alla Corte di cassazione, che l'ha reputata questione nuova, perché < impugnata>>, nella quale - come già rilevato dal giudice di legittimità, anzi - il dava Pt_1
4 espressamente atto che la aveva "l'onere della locazione della casa di abitazione" - e CP_1 ciononostante riprodotta nell'atto di riassunzione, sicché si tratta questione nuova.
Parimenti va segnalato che ultroneo è anche l'assunto, ribadito ancora nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, quale dato di valutazione utile per la revoca, secondo cui, cioè, la previsione dell'assegno di € 125 in favore della era conseguenza del fatto che la casa di abitazione fosse stata assegnata CP_1 interamente al , sicché, essendo venuto meno, con l'acquisito della quota della ex moglie, tale Pt_1 presupposto, l'assegno doveva essere revocato: in disparte la considerazione che nella sentenza di divorzio del 2015 l'assegno divorzile qui scrutinato risulta frutto di un accordo fra i coniugi, non giustificato in alcun modo né collegato alla mancata assegnazione della casa coniugale alle moglie, tale che detto assunto è privo di pregio, in ogni caso tale prospettazione difensiva fu già disattesa, con pronuncia ormai definitiva, dal tribunale, perché l'assegno era invece legato alle diverse condizioni economiche dei coniugi in funzione perequativa di un divario reddituale, esistente fra le parti sicché la questione non può essere oggetto di nuova valutazione in questa sede.
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8. Ciò posto, il Collegio, sulla base del principio affermato dalla Cassazione, è chiamato a stabilire se la domanda di riduzione e/o di revoca dell'assegno divorzile di € 125,00 sia giustificata dall'intervenuta modifica delle originarie condizioni reddituali, per effetto dell'accensione del mutuo da parte del , Pt_1 che incide sulla sua capacità reddituale per € 430 mensili.
8.1. Va ricordato che in generale il riconoscimento e/o il mantenimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, e si fonda sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale ed economico tra gli ex coniugi - precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, -. L'assegno divorzile ha, invero, natura composita, sia assistenziale, che perequativo-compensativa: esso, infatti, non è volto a far conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo, che parte dalla comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e che tiene conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica, tale da garantire l'autosufficienza, in astratto ma considera, in concreto, un livello reddituale adeguato anche al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, valutando in particolare le aspettative professionali sacrificate, ed il ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi.
8.2. L'iniziativa giudiziaria assunta dal con il ricorso ex art. 710 cpc in scrutinio è volta a Pt_1 sottoporre all'attenzione del giudicante quale circostanza che integra “fatti nuovi”, il mutuo, atteso che l'art. 710 cpp prevede, invero, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione e/o di divorzio, alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi, rispetto alle
5 circostanze valutate in sede di emissione dei detti provvedimenti, essendo tale conclusione fondata su quanto previsto dall'art. 156 ultimo comma c.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi", ove una siffatta modificazione concretamente incida sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, determinandone uno squilibrio profondo.
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9-Nella specie emerge che a fronte di una iniziale differenza reddituale dei coniugi, per un diverso livello retributivo del reddito da lavoro da ciascuno percepito, entrambi erano comproprietari al 50% della casa coniugale, ma assegnata interamente al : tale iniziale assetto reddituale e patrimoniale era riportato Pt_1 in equilibrio con il versamento della somma di € 125 mensili a favore della ex moglie a titolo di assegno divorzile.
Per effetto di accordi successivi, fermi ed invariati i diversi livelli reddituali di ciascuno degli ex coniugi, su cui nulla è stato mai detto e provato nel corso del giudizio, è intervenuta certamente una modifica della situazione patrimoniale delle parti, perché il , acquistando la quota di casa della moglie, è divenuto Pt_1 proprietario dell'intero bene immobile, a fronte dall'onere del pagamento delle rate di un mutuo, finalizzato proprio all'acquisto del bene. La da parte sua è rimasta priva del cespite, ma a fronte CP_1 della percezione della somma di € 39.000.
Nella misura in cui il mutuo copre esattamente il valore dell'incremento patrimoniale pari alla metà dell'abitazione, deve ritenersi che le condizioni patrimoniali non si siano modificate in modo significativo.
E' però indubbio che mentre le condizioni economiche complessive della non sono né CP_1 migliorate né peggiorate, perché la stessa – che godeva di redditi propri e dell'assegno divorzile di € 125- non è più proprietaria della metà dell' immobile, ma in cambio ha avuto la disponibilità della somma di
€ 39.000, diversamente il , mantenendo il reddito, se ha visto incrementare del 50% il suo Pt_1 patrimonio immobiliare, è comunque tenuto ad un ulteriore esborso mensile, per pagare le rate del finanziamento, circostanza che riduce la sua capacità reddituale.
L'assetto non resta quindi, a parere del Collegio, immutato a fronte dell'accensione del mutuo.
Deve ritenersi – ne è dedotto il contrario - che il prezzo concordato per il trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile ( 39.000€ ) corrisponda al valore di mercato della quota di proprietà trasferita e che anche il mutuo sia stato contratto per il medesimo importo, sicché tale trasferimento e le conseguenze economiche che ne sono derivate alle parti non assumono valenza significativa ai fini della dissimmetria reddituale. Tali considerazioni, se rendono condivisibile la soluzione adottata dal Tribunale, che ha ritenuto - in presenza di una situazione economica rimasta sostanzialmente equivalente – di rigettare la domanda di revoca dell'assegno, tuttavia impongono al Collegio, nel rivalutare il corredo probatorio acquisito in primo grado, di tener conto che è intervenuta una dissimmetria delle originarie condizioni economiche dei coniugi, per la contrazione della capacità reddituale del , a causa del Pt_1
6 finanziamento contratto, rappresentando questo un “fatto nuovo” che ha prodotto una modifica dell'assetto patrimoniale fra i coniugi, che può giustificare quantomeno una riduzione dell'assegno.
Il reddito in godimento del marito all'epoca del divorzio si è infatti contratto per effetto dell'onere del pagamento del mutuo, che se in parte è compensato dall'incremento patrimoniale derivato dall'acquisto della proprietà della quota dell'immobile dalla moglie, in parte comporta comunque una riduzione del reddito a sua disposizione.
Deve concludersi che effettivamente è intervenuta una modifica dell'assetto patrimoniale fra i coniugi.
Pertanto, la domanda proposta per ottenere quantomeno la riduzione dell'assegno a suo carico – che si fonda sostanzialmente, sul peggioramento della sua situazione economica - merita accoglimento, essendo dimostrata per effetto del mutuo una modifica in peius delle condizioni reddituali del , rispetto a Pt_1 quanto già ritenuto nella sentenza di divorzio, anche tenuto conto che la valutazione delle condizioni reddituali dei coniugi è avvenuta su base consensuale.
Deve dunque disporsi la riduzione dell'assegno divorzile. All'esito di una valutazione comparativa delle rispettive posizioni, tale assegno può essere equitativamente determinato nella misura di € 100,00 mensili, in luogo di quella originaria di € 125,00. Detta modifica avrà decorrenza dal primo rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Il provvedimento di primo grado va, dunque, in detti termini riformato.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
La decisione comporta, sulla base dei principi di causalità e soccombenza, una ridefinizione delle spese di lite relative all'intero giudizio in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016,
n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
La regolamentazione delle spese delle precedenti fasi del giudizio, nonché di quelle della fase innanzi alla Corte di Cassazione-e di questo giudizio, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto,
l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per metà, stante la parziale reciproca soccombenza e vanno poste nel resto a carico della , quale parte prevalentemente soccombente. CP_1
Le stesse sono liquidate in dispositivo, temuto conto che le spese di lite relative alla domanda riguardante l'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c. ( Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14365).
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza, n. 6627 in data 12.3.2024, a seguito di riassunzione, effettuata con atto di citazione in data 22.5.2024 da nei confronti di e del PG presso la Parte_1 Controparte_1
Corte d'Appello, avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 3/2021 del 1.2.2021, così provvede:
1. Accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, riduce l'assegno divorzile in favore di ad € 100,00 mensili, con decorrenza dal primo rateo Controparte_1 successivo alla presente sentenza;
2. Compensa per metà le spese di lite dell'intero giudizio e condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della restante parte delle spese, che per l'intero si Parte_1 liquidano:
- per il giudizio di primo grado in € 1400,00 per compensi;
- Per il giudizio di reclamo in € 1900,00 per compensi;
- per il giudizio di cassazione in € 2000,00 per compensi;
- per il presente grado in € 1900,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura di legge ovvero del 15%
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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