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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 17853/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. ZANOTELLI ERIC. Parte_1
Per 'avv. VERDOLIN MARCO. CP_1
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANOTELLI ERIC e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZANOTELLI LAURA;
elettivamente domiciliata in CORSO PLEBISCITI 3 20129 MILANO, presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERDOLIN CP_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliata in V.LE VERDI 21 31100 TREVISO, presso il difensore avv. VERDOLIN MARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso per procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1
conveniva in giudizio titolare dell'impresa individuale “BAR CP_1
LIBERAMENTE di Pozzobon Meri, allegando, ai fini che qui rilevano: che in data 14 novembre 2022 stipulava con , titolare dell'impresa individuale CP_1
“BAR LIBERAMENTE di Pozzobon Meri”, un contratto per l'installazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S (cfr. doc. 2); che in data 25 ottobre 2023 riceveva comunicazione da parte della SI.ra Parte_1 Parte_2
la quale la informava di aver acquistato il bar ““LIBERA…MENTE” e la invitava ad
[...] asportare gli apparecchi entro 10 giorni (cfr. doc. 4); che solo in tale occasione, apprendeva che la resistente esercitava la propria attività Pt_1
nel bar ove erano stati installati i propri apparecchi di intrattenimento in forza di contratto di affitto di azienda stipulato in data 2 febbraio 2015 con (cfr. doc. 5), Controparte_2
contratto che la SI.ra aveva consensualmente risolto con scrittura privata CP_1
autenticata dal Notaio dott. di Treviso del 25 ottobre 2023 (doc. 6), così consentendo al Per_1 proprietario dell'azienda di procedere alla contestuale cessione dell'azienda in favore di
[...]
; Pt_2 che, più precisamente, all'art. 1 dell'atto i SIg.ri e pattuivano la CP_2 CP_1
risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda, e agli artt. 2 e ss. i SIg.ri e convenivano la cessione dell'azienda, con subentro della cessionaria nei CP_2 Pt_2 soli contratti relativi alla locazione dell'immobile ed alle utenze, mentre nulla veniva pattuito circa gli apparecchi da gioco;
che pertanto in data 7 novembre 2023, non avendo titolo per imporre alla Parte_1 cessionaria la prosecuzione del rapporto intercorso con la , procedeva all'asporto CP_1
delle tre newslot (doc. 7); che con comunicazione del 19 gennaio 2024 dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 5 del Contratto, intimando alla resistente il pagamento della penale per l'importo complessivo di € 25.000,00, precisando che suddetto importo era stato già ridotto spontaneamente di 2/3 da a fini conciliativi, essendo in realtà Parte_1
dovuta la maggior somma di € 61.470,00 (€ 30,00/die x 3 apparecchi x 682 giorni, ossia dalla data di risoluzione (02/01/24) alla data di scadenza del Contratto (14/11/25), calcolata ai
3 sensi dell'art. 10 del contratto.
Chiedeva, pertanto “Nel merito ed in via principale: -Accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui agli artt. 2, 3 e 10 del contratto di installazione, nonché l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, condannare la convenuta a risarcire il danno patito da nella misura Parte_1 derivante dall'applicazione della clausola penale di cui all'art. 10 del Contratto, ridotta e contenuta nella misura di € 25.000,00 (o nel diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi legali ex art.
1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
In via subordinata: -Accertato il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte in contratto, dichiarare la risoluzione per inadempimento del medesimo e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire il danno patito da nella misura derivante dall'applicazione della Parte_1 clausola penale di cui all'art. 10 del Contratto ridotta e contenuta nella misura di € 25.000,00 (o nel diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo”.
In data 20 settembre 2024 si costituiva la quale chiedeva, nel merito, il rigetto CP_1
delle domande proposte dalla ricorrente, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e la riduzione della penale secondo equità e/o giustizia, deducendo: che a seguito della diminuzione della clientela del proprio bar, l'attività incominciava a riportare ingenti perdite d'esercizio e che per tale motivo dal febbraio 2023 risultava morosa nel pagamento al dei canoni di affitto d'azienda (cfr. doc. 2 resistente); CP_2
che al fine di evitare un'azione giudiziaria, si era vista costretta a risolvere consensualmente il contratto d'affitto d'azienda con il sig. , il quale contestualmente la cedeva Controparte_2
a (doc. 3); Parte_2 che la risoluzione del contratto d'affitto d'azienda aveva comportato, altresì, “la irrealizzabilità della causa concreta del contratto stipulato con la , atteso che il contratto di noleggio Parte_1
di slot machine era, seppur autonomo, strettamente collegato a quello d'affitto d'azienda, ricorrendo il fenomeno del c.d. “collegamento negoziale”; che, anche a non voler condividere tale qualificazione giuridica, il contratto doveva ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c., essendo divenuta impossibile la prestazione;
che le ingenti perdite subite dall'attività e la conseguente risoluzione del contratto d'affitto d'azienda avevano, in ogni caso, determinato un significativo squilibrio del sinallagma
4 contrattuale e che, dunque, vi erano tutti i requisiti necessari per dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
che, infine, la somma richiesta a titolo di penale risultava eccessiva non solo in quanto la ricorrente aveva spostato le macchine presso un nuovo cliente, dunque, ottenendo un guadagno immediato, ma anche in quanto l'inadempimento non era avvenuto per volontà o dolo, ma per cause legate alle perdite prodotte dall'attività, tenuto anche conto che la stessa si era sempre comportata secondo i canoni di correttezza e di buona fede, impegnandosi affinché il nuovo acquirente subentrasse nel contratto di noleggio.
Chiedeva, pertanto, “NEL MERITO: Per i motivi di cui in narrativa, respingersi ogni domanda formulata dalla nei confronti della sig.ra . Parte_1 CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la risoluzione del contratto stipulato in data 14.11.2022 tra la sig.ra e la per CP_1 Parte_1 eccessiva onerosità sopravvenuta.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Ridursi, per i motivi di cui in narrativa, la penale secondo equità e/o giustizia”.
Ritiene questo Giudice che le domande proposte dalla ricorrente meritino Parte_1
accoglimento.
Per quanto qui rileva, il contratto stipulato in data 14 novembre 2022 tra la ricorrente e
[...]
, all'epoca titolare dell'impresa individuale “BAR LIBERAMENTE di Pozzobon CP_1
Meri”, prevedeva:
a) l'obbligo per l'esercente di assicurare la connessione degli apparecchi alla rete telematica e di garantire il regolare svolgimento delle attività di gioco in ogni circostanza (art. 2);
c) una durata triennale del contratto sino al 14 novembre 2025, con tacito rinnovo salvo disdetta (art. 4);
d) una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione da parte dell'esercente di taluni obblighi sanciti dal contratto a suo carico, ed in particolare per il caso di violazione degli obblighi di custodia e mantenimento in esercizio degli apparecchi (art. 5);
e) una penale giornaliera di € 30,00 per ciascun apparecchio installato, dalla data di risoluzione alla naturale scadenza del contratto, prevista, inter alia, per il caso di interruzione
5 anticipata del rapporto, anche in ipotesi di cessione dell'attività a terzi effettuata senza procurare il subentro del cessionario nel contratto (art. 10).
Come è noto, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto di ottenere unilateralmente e in via stragiudiziale la risoluzione del contratto, a fronte di un determinato inadempimento della controparte descritto nella clausola.
Con tale clausola, dunque, le parti, al momento della conclusione del contratto, convengono che qualora si verificherà un determinato comportamento inadempiente, opererà la risoluzione di diritto, tale da dispensare la parte che doveva ricevere l'adempimento dall'onere di provare l'importanza dell'inadempimento.
Ciò premesso, deve osservarsi che il punto n. 5 delle condizioni generali del regolamento negoziale contempla una clausola risolutiva espressa a favore della ricorrente in caso di violazione da parte dell'esercente delle obbligazioni di cui al punto n. 2 del regolamento, il quale contiene la previsione per cui "ogni apparecchio dovrà essere mantenuto acceso e collegato con la Rete telematica come per legge;
all'esercente è fatto espresso divieto di spostare, scollegare, manomettere, rimuovere gli apparecchi ... ".
Sul punto, deve evidenziarsi che si è resa inadempiente alle obbligazioni CP_1
contrattuali, essendo circostanze incontestate e documentali:
- che la resistente esercitava la propria attività in forza di contratto di affitto di azienda stipulato nel 2015 con (cfr. doc. 5), contratto che la SI.ra Controparte_2 CP_1
aveva consensualmente risolto con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Per_1 di Treviso del 25 ottobre 2023 (doc. 6), così consentendo al proprietario dell'azienda di procedere alla contestuale cessione dell'azienda in favore della SI.ra ; Parte_2
- che all'art. 1 di tale atto, e pattuivano la risoluzione consensuale CP_2 CP_1
del contratto di affitto di azienda, e agli artt. 2 e ss. i SIg.ri e CP_2 Pt_2
convenivano la cessione a quest'ultima dell'azienda, con subentro della cessionaria nei soli contratti relativi alla locazione dell'immobile ed alle utenze;
- che nulla veniva pattuito tra cedente e cessionaria per quanto riguarda gli apparecchi da gioco, dei quali appunto veniva intimato l'asporto con comunicazione del 25 ottobre 2023 da parte di , la quale informava la ricorrente di aver Parte_2
6 acquistato quello stesso 25 ottobre 2023 il bar “LIBERAMENTE”, invitandola ad asportare gli apparecchi entro 10 giorni (cfr. doc. 4).
L'inadempimento della resistente emerge chiaramente dalla disamina della documentazione sopra citata, che comprova l'arbitraria decisione della convenuta di recedere arbitrariamente dal contratto stipulato con in data 14 novembre 2022, prima della naturale Parte_1
scadenza dello stesso.
Il testo contrattuale non attribuiva alla alcuna facoltà di sciogliersi anticipatamente CP_1
dal vincolo contrattuale e conseguentemente, la decisione della stessa di richiedere l'immediato ritiro delle apparecchiature da gioco e successivamente, di provvedere alla restituzione delle stesse (cfr.doc.7 ricorrente) costituisce grave inadempienza.
Acclarato, pertanto, l'inadempimento di all'obbligazione prevista dall'art. 2.1 CP_1 del contratto, non avendo la resistente contestato lo scollegamento delle slot alla rete telematica, sia dall'art. 3 del medesimo, avendo la resistente interrotto anticipatamente il contratto, ne deriva l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto alla data del 19 gennaio 2024, data in cui ha comunicato alla resistente di volersi avvalere della Parte_1
clausola risolutiva espressa.
Non valgono, infatti, a scalfire la fondatezza delle argomentazioni sottese alle domande svolte dalla ricorrente quelle dedotte dalla difesa della resistente, considerato:
- che va esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto per l'installazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, lett. a) del concluso con Parte_3
ed il contratto di affitto di azienda stipulato nel 2015 con , Parte_1 Controparte_2
essendo il contratto per cui è causa stato stipulato ben sette anni dopo;
- che a nulla rileva l'impossibilità della prestazione derivante da causa imputabile alla debitrice, essendo stata la resistente a decidere di risolvere il contratto di affitto di azienda ed avendo, dunque, lei stessa causato il proprio inadempimento;
- che è parimenti infondata l'eccezione relativa alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. in quanto non derivante da evento non imputabile e, comunque, trattandosi di evento non imprevedibile quello relativo alle sopravvenute - e solo genericamente dedotte - “perdite di esercizio”.
7 Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di condanna della resistente al risarcimento del danno dedotto nella clausola penale di cui al punto n.10 del contratto, danno che la ricorrente ha ridotto di 2/3 limitandolo nella sua richiesta ad € 25.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Tale norma prevede infatti che “L'Esercente da atto e riconosce espressamente che le condizioni indicate sul frontespizio sono state concordate sul presupposto che il contratto abbia regolare e scrupolosa esecuzione per tutta la sua durata;
alla luce di ciò le parti convengono che qualora il contratto sia risolto per inadempimento dell'Esercente, questi sarà tenuto al pagamento di una penale convenuta forfetariamente in € 30,00 al giorno per ogni apparecchio installato, dalla data di risoluzione alla data di scadenza del contratto (…).
E', infatti, infondata la domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., proposta dalla resistente.
Il punto 10 del contratto, invero, prevede che la penale sia convenuta forfetariamente in “€
30,00 (trenta/00) al giorno per ogni apparecchio installato, dalla data di risoluzione sino alla data di scadenza del contratto (…), oltre al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.”.
Anzitutto, la previsione nel contratto della clausola penale esonera il danneggiato dalla prova del danno, circostanza che rende inconferente il richiamo da parte della difesa della resistente all'aliunde perceptum, peraltro del tutto indimostrato.
Deve, poi, rilevarsi che la ricorrente non chiede la condanna della resistente all'importo della penale così come risultante dalla previsione negoziale, ma limita la richiesta di risarcimento all'importo di euro 25.000,00 in luogo del maggior importo di euro 61.470,00 risultante dall'applicazione del rigoroso criterio dedotto in contratto (euro 30,00 al giorno x 3 apparecchi x 682 giorni).
Sarebbe stato, dunque, onere della resistente fornire la prova o, quantomeno, allegare che l'importo di euro 25.000,00 richiesto dalla ricorrente fosse manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse da quest'ultima avuto all'adempimento della prestazione, come prevede l'art. 1384 c.c.
Accertata, per quanto detto, la sussistenza delle circostanze fondanti la richiesta di pagamento della penale nella misura richiesta, deve, pertanto, essere CP_1
8 condannata al pagamento a favore di della somma pari ad € 25.000,00, oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
La condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. alla data 19 gennaio 2024 del contratto per l'installazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. sottoscritto in data 14 novembre 2022 tra e;
Parte_1 CP_1
2. condanna al pagamento in favore di della somma pari ad CP_1 Parte_1
euro 25.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
3. condanna alla rifusione a favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che si liquidano in € 118,50 per spese documentate ed € 3.235,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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