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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/10/2024, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 952/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferraioli Giuseppe - Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rapp. p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Chiodo Roberto - CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...] – CONVENUTO CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti.
I FATTI
1 ha evocato in giudizio i convenuti sopra epigrafati e ha chiesto Parte_1 al Tribunale di condannarli al pagamento di € 36.536,87, quale risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso il 12.11.2018 a Laino Borgo (Cs), c.da
. Vinte le spese e le competenze di lite. Pt_2
A sostegno della propria domanda ha dedotto che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite, era stato vittima della guida imprudente della madre , Controparte_3 conducente il trattore -targato PZ031701 – in proprietà di e Controparte_2
assicurato con la (polizza n. 2011/326032). Controparte_4
L'attore ha infatti asserito che la madre, alla guida della macchina trattrice, lo aveva fatto cadere a terra e lo aveva trascinato per alcuni metri, perché i lacci di uno degli scarponi che indossava, erano rimasti impigliati nella fresa posteriore del mezzo.
A seguito di tale evento, il aveva riportato la lesione al ginocchio destro, così Parte_1
come certificata dai referti medici, offerti in produzione (cfr. certificazioni Pronto
1 Soccorso Ospedale San Carlo di Potenza). Era seguito un periodo di malattia, conclusosi il 04.05.2019, con postumi da valutare (cfr. certificato medico dott. Per_1
.
[...]
Dei fatti accaduti veniva notiziata la compagnia assicurativa convenuta, la quale veniva invitata a partecipare alla negoziazione assistita, al fine di provvedere al risarcimento dei danni, in via stragiudiziale. Tuttavia, la richiesta riparatoria non veniva evasa e, pertanto, veniva intrapreso il presente procedimento giudiziario.
2 Con comparsa depositata il 25.05.2021 si è costituita la Controparte_5
la quale, preliminarmente, ha eccepito la nullità della citazione ex art. 164
[...] co. 3 c.p.c. poiché l'attore avrebbe assegnato un termine a comparire inferiore rispetto a quello previsto dalla norma;
il difetto di contraddittorio, posto che dalle indagini dalla stessa condotte, il proprietario del mezzo non sarebbe stato , bensì Controparte_2
verso cui la chiamata in causa avrebbe dovuto essere Persona_2
indirizzata; la carenza di legittimazione passiva perché il sinistro si era verificato in un'area privata e tale circostanza sarebbe stata ostativa all'applicazione delle regole assicurative;
l'eventuale intervento risarcitorio da parte di enti previdenziali;
nel merito, ha invece dedotto che il danneggiato non avrebbe tenuto le precauzioni esigibili dalla situazione concreta, verificatasi attraverso una dinamica rimasta imprecisata;
che nel caso di specie, sarebbe stato ravvisabile, quantomeno, un concorso di colpa ex art. 1227, co. 1 c.c. non avendo usato l'attore l'ordinaria diligenza;
l'esosità del quantum della pretesa risarcitoria formulata.
Tutto quanto eccepito e dedotto, ha chiesto: “A) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 terzo comma c.p.c., e per l'effetto fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge;
B) Accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio e per
l'effetto disporre l'integrazione dello stesso;
c)Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta per i motivi di cui in narrativa, con conseguente estromissione della dal presente Controparte_5
giudizio; d)Accertare, in conseguenza delle riferite circostanze del sinistro, la sussistenza di eventuali risarcimenti da parte di Enti previdenziali, che renderebbero incompetente il Giudice adito per essere competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari;
Nel merito: Rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa; In via subordinata gradata:
Determinare l'effettiva entità del risarcimento riconoscibile in favore dell'odierno attore,
2 tenendo conto del grado di responsabilità imputabile allo stesso.- Il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio.”
3 All'udienza del 14.06.2021, il Giudice, avendo preso atto della mancata costituzione del convenuto e avendo rilevato che la notifica dell'atto di citazione Controparte_2 era stata eseguita senza l'osservanza dei termini a comparire, ha rinviato il procedimento a una successiva udienza, previo onere dell'attore di rinnovare la citazione, osservando i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Benché regolarmente citato,
non si è costituito e, pertanto, la sua contumacia è stata dichiarata Controparte_2 con l'ordinanza del 27.01.2022.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione documentale, la prova orale, nonché
l'espletamento della c.t.u. medico-legale condotta dal dott. sulla Persona_3 persona dell'attore.
All'udienza del 09.09.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e il Giudice ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate e nei limiti esplicitati.
Ragioni di ordine pratico e espositivo suggeriscono a questo Giudice di principiare dall'esame delle eccezioni preliminari, mosse dalla compagnia convenuta. Per quel che concerne la nullità della citazione per violazione del termine a comparire, la stessa deve ritenersi sanata attraverso la fissazione di una nuova udienza (cfr. verb. Ud.
14.06.2021). Pertanto, la difesa della parte convenuta è stata salvaguardata. È emerso, inoltre, in corso di causa che il legittimato a contraddire è effettivamente
[...]
(cfr. libretto di circolazione veicolo) e non altra persona, come sostenuto dalla CP_2
società assicurativa, la quale è tenuta a indennizzare il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro, non rilevando in alcun modo la natura privata o pubblica dei luoghi di causa (cfr. SS.UU. sent. N. 21983/2021; direttiva 72/166/CEE). E infine, la convenuta non ha fornito neppure in via presuntiva e allegatoria elementi tali da ritenere sussistente l'intervento risarcitorio da parte di enti previdenziali. Pertanto, tale eccezione è rimasta generica e, unitamente alle altre eccezioni, sopra esaminate, deve essere rigettata.
5 Tanto ritenuto, reputa il Tribunale che, tenuto conto della prospettazione delle parti e degli elementi istruttori emersi in corso di causa, è stata raggiunta la prova del fatto
3 allegato in citazione e del nesso causale tra la condotta di guida di - Controparte_3 conducente il trattore in proprietà del convenuto - e l'evento dannoso verificatosi in data
12.11.2018, a Laino Borgo, c.da . Pt_2
E invero, sussunta la fattispecie da esaminare sotto l'egida normativa dell'art. 2054 c.c., occorre dare atto che la norma in questione stabilisce il principio di presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, il quale ha l'obbligo di risarcire la vittima di quanto patito in conseguenza della sua circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata, è emerso che Parte_1
è stato trascinato a terra dal trattore condotto dalla madre, subendo la lesione del ginocchio destro.
Quanto appena asserito, trova conforto nelle deposizioni testimoniali, assunte all'udienza del 30.05.2023, dove tutti i testimoni, in modo preciso e concordante, hanno confermato e avvalorato i fatti esposti in citazione, consentendo a questo giudice di addebitare l'esclusiva responsabilità del sinistro in questione alla conducente del trattore, assicurato con la società convenuta (“ricordo che il trattore ha trascinato per qualche metro mio nipote” cfr. testimonianza;
“ho visto che era Tes_1 Parte_1
a terra ancora impigliato alla fresa del trattore ma lo stesso si era fermato … il
lamentava dolori al ginocchio” cfr. testimonianza ). Parte_1 Testimone_2
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi accertato che il sinistro del
12.11.2018 sia stato determinato dalla condotta di guida colpevole della CP_3
.
[...]
6 Tanto accertato e dichiarato, occorre passare alla valutazione delle conseguenze dannose, di cui l'attore ha chiesto il risarcimento.
E infatti, sul danno alla persona, rileva il Giudice che è documentalmente provato che, a seguito dell'incidente, si è recato presso il presidio ospedaliero di Parte_1
Lagonegro e successivamente presso il nosocomio San Carlo di Potenza, dove gli è stata refertata la seguente diagnosi clinica “distorsione ginocchio dx con interessamento del compartimendo interno”.
Sulla base della documentazione sanitaria prodotta e della dinamica del fatto dannoso, per come emersa dagli atti di causa, questo Giudicante ritiene che le lesioni e gli esiti riscontrati dal nominato c.t.u. , siano eziologicamente riconducibili Persona_3 all'evento traumatico subito dall'attore.
4 Ciò detto, procedendo in concreto alla quantificazione del danno non patrimoniale, osserva il Tribunale che il CTU, sulla base della documentazione medica prodotta, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, ha accertato che il , a causa del sinistro, ha Parte_1 riportato “la lesione del legamento collaterale interno e distrazione del leg crociato anteriore”, da cui è derivato un danno biologico permanente valutabile nella misura del
10%, nonché una invalidità temporanea totale di 20 giorni e una invalidità temporanea parziale di 30 giorni valutabile al 75% e infine una invalidità temporanea parziale di 60 giorni valutabile al 50%.
In merito alla quantificazione del danno, osserva il Giudice che in materia di lesioni macro permanenti, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona presuppone l'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Le tabelle del Tribunale meneghino, infatti, orientano, per i parametri, in modo statisticamente più egualitario, rispetto alle tabelle degli altri Tribunali, visto che sono caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale.
Tanto premesso, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (35 anni) e della percentuale di invalidità permanente da lui riportata (10%), il danno non patrimoniale permanente subito dall'attore deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €
21.683,00.
Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 in complessivi € 8337,50 (€
115,00 al giorno;
quindi: €115,00 x20 gg ITT= €2.300,00; € 86,25 x 30 gg ITP = €
2.587,50; € 57,50 x 60 gg ITP = € 3.450,00).
Concludendo, all'attore spetta la complessiva somma di € 30.020,50 di cui € 21.683,00 per danno non patrimoniale permanente ed € 8.337,50 per danno non patrimoniale temporaneo.
7 Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa di al fine di giustificare l'aumento per la personalizzazione del danno Parte_1
previsto dalle predette tabelle;
dunque, in mancanza di prova, non è consentito procedere al suo riconoscimento.
5 8 L 'importo di € 30.020,50 va maggiorato egli interessi legale, da computarsi sulla somma devalutata al tempo del sinistro (ossia € 25.570,00) e annualmente rivalutata, da tale data decorrenti (12.11.2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. n. 1712/1995).
9 Per quanto concerne il regime delle spese, queste ultime seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei convenuti in solido tra loro, come da dispositivo, tenuto conto del decisum e dei valori minimi riportati alle tabelle di cui al d.m. 147/2022, applicabili in ragione dello scarno numero delle questioni giuridiche di fatto trattate, della giurisprudenza maggioritaria in materia.
Sono poste a carico dei convenuti altresì le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1
e al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1
, della somma di € 30.020,50, oltre interessi legali sull' importo di
[...]
€ 25.570,00 annualmente rivalutato dal 12.11.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
2) Condanna i convenuti alla refusione delle spese processuali che si liquidano in €
560,00 per spese vive e € 3.810,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché cassa e
I.V.A.;
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Castrovillari, in data 29/10/2024
Sentenza redatta in collaborazione con il dott. Francesco Cottone, Addetto all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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