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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/10/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE RR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 21/11/2023 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MADREPERLA SILVIA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. CP_1 C.F._2
OB RO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 09/10/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/05/2024, e genitori Parte_1 CP_1 di (nata a [...] il [...]), rappresentavano di aver intrapreso Persona_1 un percorso di supporto alla genitorialità e di voler attendere gli esiti di questo percorso con l'auspicio di raggiungere nuove intese nell'interesse della figlia minore, al fine di preservare il benessere della bambina.
In corso di causa, vista l'evoluzione positiva dello stato di benessere psico-emotivo della figlia, entrambi i genitori manifestavano impegno e senso di responsabilità nel voler intraprendere un percorso di mediazione familiare per essere supportati nell'accompagnamento della minore verso il consolidamento di un Per_1 assetto che prevedeva un ampliamento dei tempi di permanenza presso il domicilio paterno, come richiesto da Il percorso proseguiva con la specialista Parte_1 privata dr.ssa la quale redigeva una relazione datata 07/10/2025 in Persona_2 cui rappresentava come il lavoro clinico svolto con la coppia genitoriale avesse avuto l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra i genitori e, in particolare la Per_ condivisione dei vissuti di ansia della bambina con il papà verso il quale pareva aprirsi meno nell'esprimere le sue apprensioni. Rispetto a i dava atto Per_1 che, per una serie di fattori protettivi quali il cambio di ciclo scolastico, maggiore comunicazione serena, diretta e mediata tra i genitori, maggiore verbalizzazione delle paure in maniera reciproca, la minore aveva avuto un miglioramento di gestione emotiva risultando, nel complesso, una bambina sostanzialmente serena.
Quanto al nuovo assetto, a parere della madre, residuavano delle resistenze su richieste di adattamento sugli spostamenti lontano dalla madre, ma, in generale, rispetto al prolungamento delle due domeniche mensili dal padre, dopo una iniziale resistenza della minore, si segnalava che rascorre in sostanziale serenità i due Per_1 pernottamenti domenicali mensili con il papá e che pure le occasioni di incontro in compresenza di entrambi i genitori sono accettate e vissute comunque tranquillamente da tutto il gruppo familiare (v. relazione in atti).
Ebbene, le condizioni concordate dalla coppia genitoriale a parziale modifica di quelle tra loro vigenti, meritano integrale accoglimento posto che madre e padre, nonostante il clima di diffidenza e le iniziali difficoltà di comunicazione tra loro emerse anche nel corso del libero interrogatorio, hanno mostrato disponibilità ad 2 intraprendere un percorso di mediazione familiare e a collaborare fattivamente nell'interesse della figlioletta al fine di raggiungere intese che tengono prioritariamente conto delle attuali esigenze di vita della minore.
L'ascolto diretto da parte del Tribunale deve ritenersi manifestamente superfluo, considerato che gli accordi raggiunti dai genitori paiono pienamente conformi ai bisogni e agli interessi attuali della minore.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, accoglie integralmente le condizioni precisate congiuntamente dalle parti a parziale modifica e integrazione delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale
n.4998/2020 del 28/09/2020 (rg.1227/2020), nei termini di seguito riportati:
1. fermo l'affidamento condiviso della minore (n. a Chiari, il Persona_1
14/11/2014) e il collocamento prevalente presso il domicilio materno, anche per la residenza anagrafica, il padre terrà con sé la minore secondo il seguente calendario:
- la prima settimana da lunedì ore 15.30 (o dall'uscita da scuola) al martedì con riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre entro le ore
15.30 in periodo non scolastico, nonché dal venerdì alle ore 15.30 (o dall'uscita da scuola) al lunedì mattino con riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre entro le ore 15.30 in periodo non scolastico
- la seconda settimana da mercoledì alle ore 15.30 (o dall'uscita da scuola) al venerdì con riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre entro le ore 15.30 in periodo non scolastico;
- così, con questa alternanza per le settimane successive, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori;
fatto salvo quanto già statuito in merito alle festività Natalizie, Pasquali ed alle vacanze estive;
- durante il periodo estivo il padre e la madre potranno tenere con sé la minore per almeno 2 settimane, anche non consecutive, con impegno delle parti a comunicarsi vicendevolmente il periodo di vacanza prescelto entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e, in ogni caso, con congruo anticipo;
3 - i genitori trascorreranno con la minore 7 giorni ciascuno durante il periodo delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno della
Vigilia di Natale e il giorno di Natale, il Capodanno con il giorno dell'Epifania, salvo diversi e migliori accordi;
- i genitori trascorreranno con la minore 3 giorni ciascuno durante il periodo delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua con quello di Pasquetta;
2. dà atto che madre e padre si dichiarano disponibili a proseguire il percorso di mediazione genitoriale e/o supporto alla genitorialità con la dott.ssa Persona_2 per il tempo che si riterrà necessario al fine di facilitare ulteriormente la comunicazione in seno alla coppia genitoriale e preservare il benessere della figlia minore nell'ottica di accompagnarla nel percorso di crescita e maturazione con serenità e senso di responsabilità; gli oneri di questo percorso verranno ripartita al
50% tra i genitori;
3. conferma gli oneri di mantenimento ordinario e straordinario a carico delle parti così come già stabiliti nel decreto di questo Tribunale n.4998/2020 del 28/09/2020 rg.1227/2020;
4. dichiara compensate le spese di lite della presente procedura.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
VE RR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE RR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 21/11/2023 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MADREPERLA SILVIA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. CP_1 C.F._2
OB RO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 09/10/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/05/2024, e genitori Parte_1 CP_1 di (nata a [...] il [...]), rappresentavano di aver intrapreso Persona_1 un percorso di supporto alla genitorialità e di voler attendere gli esiti di questo percorso con l'auspicio di raggiungere nuove intese nell'interesse della figlia minore, al fine di preservare il benessere della bambina.
In corso di causa, vista l'evoluzione positiva dello stato di benessere psico-emotivo della figlia, entrambi i genitori manifestavano impegno e senso di responsabilità nel voler intraprendere un percorso di mediazione familiare per essere supportati nell'accompagnamento della minore verso il consolidamento di un Per_1 assetto che prevedeva un ampliamento dei tempi di permanenza presso il domicilio paterno, come richiesto da Il percorso proseguiva con la specialista Parte_1 privata dr.ssa la quale redigeva una relazione datata 07/10/2025 in Persona_2 cui rappresentava come il lavoro clinico svolto con la coppia genitoriale avesse avuto l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra i genitori e, in particolare la Per_ condivisione dei vissuti di ansia della bambina con il papà verso il quale pareva aprirsi meno nell'esprimere le sue apprensioni. Rispetto a i dava atto Per_1 che, per una serie di fattori protettivi quali il cambio di ciclo scolastico, maggiore comunicazione serena, diretta e mediata tra i genitori, maggiore verbalizzazione delle paure in maniera reciproca, la minore aveva avuto un miglioramento di gestione emotiva risultando, nel complesso, una bambina sostanzialmente serena.
Quanto al nuovo assetto, a parere della madre, residuavano delle resistenze su richieste di adattamento sugli spostamenti lontano dalla madre, ma, in generale, rispetto al prolungamento delle due domeniche mensili dal padre, dopo una iniziale resistenza della minore, si segnalava che rascorre in sostanziale serenità i due Per_1 pernottamenti domenicali mensili con il papá e che pure le occasioni di incontro in compresenza di entrambi i genitori sono accettate e vissute comunque tranquillamente da tutto il gruppo familiare (v. relazione in atti).
Ebbene, le condizioni concordate dalla coppia genitoriale a parziale modifica di quelle tra loro vigenti, meritano integrale accoglimento posto che madre e padre, nonostante il clima di diffidenza e le iniziali difficoltà di comunicazione tra loro emerse anche nel corso del libero interrogatorio, hanno mostrato disponibilità ad 2 intraprendere un percorso di mediazione familiare e a collaborare fattivamente nell'interesse della figlioletta al fine di raggiungere intese che tengono prioritariamente conto delle attuali esigenze di vita della minore.
L'ascolto diretto da parte del Tribunale deve ritenersi manifestamente superfluo, considerato che gli accordi raggiunti dai genitori paiono pienamente conformi ai bisogni e agli interessi attuali della minore.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, accoglie integralmente le condizioni precisate congiuntamente dalle parti a parziale modifica e integrazione delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale
n.4998/2020 del 28/09/2020 (rg.1227/2020), nei termini di seguito riportati:
1. fermo l'affidamento condiviso della minore (n. a Chiari, il Persona_1
14/11/2014) e il collocamento prevalente presso il domicilio materno, anche per la residenza anagrafica, il padre terrà con sé la minore secondo il seguente calendario:
- la prima settimana da lunedì ore 15.30 (o dall'uscita da scuola) al martedì con riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre entro le ore
15.30 in periodo non scolastico, nonché dal venerdì alle ore 15.30 (o dall'uscita da scuola) al lunedì mattino con riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre entro le ore 15.30 in periodo non scolastico
- la seconda settimana da mercoledì alle ore 15.30 (o dall'uscita da scuola) al venerdì con riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre entro le ore 15.30 in periodo non scolastico;
- così, con questa alternanza per le settimane successive, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori;
fatto salvo quanto già statuito in merito alle festività Natalizie, Pasquali ed alle vacanze estive;
- durante il periodo estivo il padre e la madre potranno tenere con sé la minore per almeno 2 settimane, anche non consecutive, con impegno delle parti a comunicarsi vicendevolmente il periodo di vacanza prescelto entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e, in ogni caso, con congruo anticipo;
3 - i genitori trascorreranno con la minore 7 giorni ciascuno durante il periodo delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno della
Vigilia di Natale e il giorno di Natale, il Capodanno con il giorno dell'Epifania, salvo diversi e migliori accordi;
- i genitori trascorreranno con la minore 3 giorni ciascuno durante il periodo delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua con quello di Pasquetta;
2. dà atto che madre e padre si dichiarano disponibili a proseguire il percorso di mediazione genitoriale e/o supporto alla genitorialità con la dott.ssa Persona_2 per il tempo che si riterrà necessario al fine di facilitare ulteriormente la comunicazione in seno alla coppia genitoriale e preservare il benessere della figlia minore nell'ottica di accompagnarla nel percorso di crescita e maturazione con serenità e senso di responsabilità; gli oneri di questo percorso verranno ripartita al
50% tra i genitori;
3. conferma gli oneri di mantenimento ordinario e straordinario a carico delle parti così come già stabiliti nel decreto di questo Tribunale n.4998/2020 del 28/09/2020 rg.1227/2020;
4. dichiara compensate le spese di lite della presente procedura.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
VE RR
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