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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16894 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34683/2023, promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Crescenzio n. 20 Roma presso lo studio dell'avv. Cinzia
Buraglia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
- appellante;
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ) per fusione ed incorporazione, costituita quale mandataria, in forza di P.IVA_1
mandato irrevocabile di cui alla Convenzione , della Controparte_2
(Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA con sede legale a Bologna, Via P.IVA_2
Stalingrado, nonché in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione del 13.07.2023 rilasciata dal procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Parte_2
Bernardini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Cicerone,
49;
- appellata;
NONCHE'
1 CP_3
legale rappresentante p.t. della società “ con sede legale in Termoli (CB), Via CP_4
Don G. SC – Zona Ind. B4
Controparte_5
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, al V.le Giuseppe Mazzini n. 120, presso e nello studio dell'avv. Alessandro De Luca, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nardacchione del foro di Foggia che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- appellati;
OGGETTO: giudizio di appello avverso la sentenza n. 2482/2023, r.g.n. 65493/2018 pubblicata il 1/2/2023 del Giudice di Pace di Roma (sinistro stradale)
CONCLUSIONI: come precisate per l'udienza del 17/9/2025 e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
e per ivi sentire accertare, in riforma della sentenza CP_4 Controparte_5
n.2482/23 del Giudice di Pace di Roma, l'esistenza di un concorso di colpa tra le parti del sinistro oggetto di causa ex art. 2054 cc., con consequenziali statuizioni risarcitorie in suo favore e vittoria di spese.
Ha premesso l'appellante che con la gravata sentenza il Giudice di Pace di Roma aveva respinto la richiesta di accertare la totale responsabilità di , quale Controparte_5
conducente dell'autoarticolato di proprietà di nel sinistro verificatosi il CP_4
24/11/2017, alle ore 20,30 circa, allorquando la vettura OPEL MERIVA, tg. ED021FV, di proprietà e condotta dall'attrice, proveniente da via San Paolo di Civitate, percorreva la strada 32 con direzione lato APRICENA in Foggia e giunta all'intersezione con la statale 16,
2 dopo essersi arrestata al segnale di Stop, impegnava l'incrocio finendo per essere urtata dall'autoarticolato proveniente da destra, guidato dal . CP_5
Con un primo motivo di appello ha censurato la sentenza in oggetto nella parte in cui aveva escluso il concorso di colpa ex art. 2054 cc. sul presupposto della raggiunta certezza della prova sulla responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro per non Pt_1
essersi fermata al segnale di STOP, conseguentemente omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno fisico in violazione degli art.li 2697 - 2700 c.c. – 115 e 116
c.p.c. Sotto tale profilo, il conducente dell'autoarticolato aveva superato il limite di velocità di 40 km. orari, come emergeva dai rilievi eseguiti in loco dai verbalizzanti, che avevano rinvenuto tracce di frenata marcata e continua. Quanto al fatto che il verbale di contravvenzione elevato nei confronti del era stato annullato, la mancata risposta del CP_3
Prefetto nei termini di legge non poteva esserle opposto in difetto di sentenza passata in giudicato;
inoltre il preteso annullamento non poteva incidere sulla pubblica fede degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti, contestabili solo con querela di falso.
Con un secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui non aveva liquidato il danno fisico da essa subìto. A tale decisione il primo decidente era giunto con argomentazione che confliggeva con le risultanze istruttorie, in quanto dalle deposizioni testimoniali era emerso che la sig.ra si era fermata allo Stop. Pt_1
Tale approdo era inoltre contrastante con il riconoscimento confessorio della compagnia che aveva riconosciuto il danno materiale, sebbene nella misura del 50%, in ragione di un ritenuto concorso di colpa. La decisione si poneva altresì in contrasto con l'elevazione della contravvenzione all'autoarticolato per omessa adozione della dovuta prudenza nell'impegnare l'incrocio.
----------------
Si costituiva con comparsa la Compagnia di Assicurazioni appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le parti della sentenza da riformare né le modifiche richieste. Nel merito contestava il gravame, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado che attribuiva la responsabilità esclusiva alla per violazione dell'art. 145 C.d.S. (obbligo di Pt_1
arresto e precedenza allo STOP), richiamando orientamenti consolidati della Cassazione.
3 La liquidazione stragiudiziale al 50% del danno materiale non costituiva riconoscimento di responsabilità ma era stata effettuata dalla compagnia solo pro bono pacis. Peraltro, la riparazione del mezzo era antieconomica, sicché l'importo di € 1.750,00 già corrisposto appariva congruo. Non era poi liquidabile il danno da fermo tecnico, stante la necessità di prova rigorosa del danno, nella fattispecie non fornita.
Quanto alle lesioni, il rigetto della domanda principale comportava il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria;
in ogni caso difettavano riscontri clinici strumentali, come richiesto dall'art. 139 C.d.A. e dalla normativa vigente, escludendosi la risarcibilità di lesioni di lieve entità e del danno morale.
Conclusivamente la chiedeva dichiararsi l'improponibilità e/o improcedibilità CP_1
dell'appello e, nel merito, il suo rigetto, con vittoria di spese.
CP_4
in persona del legale rappresentante, e si costituivano in
[...] Controparte_5
giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato.
Premettevano che la domanda dell'appellante introduceva elementi nuovi in violazione dell'art. 345 c.p.c., poiché il riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c. mutava i termini della controversia rispetto alla richiesta originaria di responsabilità esclusiva.
In via subordinata, contestavano nel merito la ricostruzione del sinistro, in quanto la dinamica confermava la responsabilità esclusiva della . Infatti il , alla guida Pt_1 CP_5
dell'autoarticolato Scania tg. EV413ML, percorreva la S.S. 16 quando la , proveniente Pt_1
dalla S.P. 32, impegnava l'incrocio senza rispettare lo STOP, così causando l'urto. D'altro canto, sia i rilievi della Polizia Stradale che le dichiarazioni testimoniali - in particolare quella del teste , da preferirsi rispetto alla deposizione meno precisa resa dal teste - Tes_1 Tes_2
confermavano tale ricostruzione. Inoltre, la domanda era assolutamente generica e indeterminata nel quantum, non consentendo una adeguata difesa sul punto.
Conclusivamente chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il suo rigetto, con conferma integrale della sentenza n. 2482/2023 del Giudice di Pace di Roma e con vittoria di spese.
4 -------------------
L'appello è infondato e va respinto.
Appare anzitutto priva di pregio l'eccezione preliminare sollevata dagli appellati CP_4
e , i quali assumono che la domanda dell'appellante sarebbe inammissibile Controparte_5
in quanto nuova. Sostengono infatti costoro che avendo la chiesto in primo grado Pt_1
l'accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, un gravame volto all'accertamento di una responsabilità concorsuale – come quello odierno – si risolverebbe in una domanda nuova e quindi inammissibile.
Occorre sul punto rammentare che secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza, una modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. SS.UU. sent. n.
12310/2015). Nel caso di specie, non solo la vicenda sostanziale concerne il medesimo sinistro stradale, ma occorre anche osservare che la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, avanzata dalla in prime cure, non Pt_1
esclude la possibilità di accertamento della responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti nell'incidente (anche sulla base del semplice principio logico secondo cui la domanda più ampia comprende in sé quella più contenuta).
Infatti, è pacifico che il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione (Cass. Ord.
n. 11138/2025). Sempre sulla stessa linea si è evidenziato in giurisprudenza che la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma
2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di
5 responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. Ord. n. 31971/2024).
Sgombrato il campo dall'eccezione preliminare, si può ora passare all'esame del merito della vicenda.
Il Giudice di Pace, dopo aver richiamato gli esiti della fase istruttoria e segnatamente la relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto e l'audizione dei due testimoni escussi, ha respinto la domanda della ritenendo che Pt_1
costei non avesse fornito idonea prova della responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro. Segnatamente, il primo decidente, premesso che i verbali di accertamento elevati dalla Polizia nei confronti di entrambi i conducenti dei veicoli erano stati opposti e annullati, ha (implicitamente) giudicato più attendibile la deposizione del teste Tes_3
rispetto a quella resa dal teste e ritenuto pertanto che l'attrice, non
[...] Testimone_4
rispettando il segnale di Stop, avesse impegnato l'incrocio senza concedere la dovuta precedenza al veicolo di parte convenuta.
Ora, seppure presenti un apparato motivazionale parzialmente carente, la decisione del giudice di pace non si espone alle censure sollevate dalla odierna appellante e va confermata.
Le doglianze della si concentrano sostanzialmente su una pretesa erronea valutazione, Pt_1
da parte del giudice di pace, delle risultanze istruttorie (verbale di accertamento elevato nei confronti del , valore fidefacente della relazione di sinistro stradale, deposizioni CP_5
testimoniali, pagamento del danno materiale da parte della compagnia assicuratrice), che avrebbero dovuto condurre, secondo tale tesi, ad un accertamento di pari responsabilità dei conducenti.
Ebbene, quanto anzitutto al verbale di accertamento, occorre evidenziare che gli agenti hanno contestato al la violazione dell'art. 145 co. 10 CdS per non aver usato la CP_5
massima prudenza al fine di evitare incidenti, essendo rimasto coinvolto nel sinistro stradale di cui si discute. Risulta che il verbale è stato impugnato e che il Prefetto non ha adottato provvedimenti nei termini di legge. Al riguardo, osserva il Tribunale che – diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla difesa della - non è questione di opponibilità o Pt_1
6 meno della mancata pronuncia del Prefetto alla stessa, quanto piuttosto di valutazione di tale circostanza da parte del giudice deputato all'accertamento della responsabilità del sinistro. Sotto tale profilo, seppur manchi una pronuncia giudiziale che accerti la mancata pronuncia del Prefetto e pertanto l'estinzione della sanzione, si rileva che la contestazione di mancato uso della massima prudenza sembra abbastanza generica e non idonea a comprovare un concorso di responsabilità del mezzo nel determinismo del sinistro. Né la censura di imprudenza può trovare supporto nella mera circostanza che un sinistro sia avvenuto.
Passando all'esame delle prove orali, giova sottolineare che il teste , sentito Testimone_3
dagli agenti nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di aver visto il veicolo della Pt_1
impegnare l'incrocio senza arrestarsi al segnale di Stop mentre arrivava il camion, e che a seguito di tale manovra il mezzo pesante aveva urtato la macchina dell'attrice nella sua parte posteriore. Ora, è vero che nel corso della fase istruttoria è stato ascoltato anche il teste che ha riferito di aver visto la vettura della fermarsi all'incrocio, ma Testimone_4 Pt_1
questo teste va ritenuto ben poco attendibile, in quanto non rinvenuto dalla Polizia Stradale sul luogo del sinistro. Inoltre, la sua deposizione appare più generica di quella del , Tes_1
assumendo il di non ricordare se il segnale posto all'incrocio fosse di Stop o di Tes_2
semplice dare la precedenza. A riprova del fatto che va preferita la deposizione del , Tes_1
vanno anche richiamate le dichiarazioni rese alla Polizia dalla stessa , la quale ha Pt_1
affermato che giunta all'intersezione con via San Paolo, ha attraversato l'incrocio seguendo le indicazioni del navigatore e ha rallentato quando aveva già superato l'intersezione, avvertendo quindi una “gran botta”. In altri termini, è la stessa a dichiarare di non Pt_1
essersi fermata all'intersezione, ma di aver rallentato solo dopo il suo superamento. Ciò coincide anche con quanto riferito dal che ha dichiarato alla Polizia di aver visto Tes_5
spuntare alla sua sinistra una autovettura che senza rallentare la marcia impegnava l'incrocio tagliandogli la strada.
In tale contesto, l'indicazione, contenuta nella relazione di sinistro stradale, in merito alla riscontrata presenza sull'asfalto di una traccia di frenata “marcata e continua” relativa al camion condotto dal non appare dirimente ai fini della individuazione di un Tes_5
eventuale concorso di colpa, poiché l'improvvisa immissione sulla strada da parte della Opel
Meriva della ha comportato la necessità, da parte del conducente dell'autoarticolato, Pt_1
7 di eseguire una frenata altrettanto improvvisa nel tentativo di porre in essere una manovra di emergenza volta ad evitare l'impatto.
Quanto poi al pagamento del danno materiale da parte dell'assicurazione, tale circostanza non appare significativa e non assume connotati di natura confessoria, avendo la compagnia pagato tale importo “pro bono pacis”.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata, non essendo emersi univoci elementi di un concorso di colpa del el determinismo del sinistro, a fronte invece di Tes_5
una condotta di guida della gravemente imprudente e non rispettosa delle regole più Pt_1
elementari della circolazione stradale.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in oggetto del Giudice di Pace di Roma disattesa ogni diversa e contraria istanza, conclusione ed eccezione:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
- condanna alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, Parte_1
che liquida in euro 1500,00 per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge.
Roma li, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
8 9
IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34683/2023, promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Crescenzio n. 20 Roma presso lo studio dell'avv. Cinzia
Buraglia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
- appellante;
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ) per fusione ed incorporazione, costituita quale mandataria, in forza di P.IVA_1
mandato irrevocabile di cui alla Convenzione , della Controparte_2
(Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA con sede legale a Bologna, Via P.IVA_2
Stalingrado, nonché in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione del 13.07.2023 rilasciata dal procuratore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Parte_2
Bernardini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Cicerone,
49;
- appellata;
NONCHE'
1 CP_3
legale rappresentante p.t. della società “ con sede legale in Termoli (CB), Via CP_4
Don G. SC – Zona Ind. B4
Controparte_5
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, al V.le Giuseppe Mazzini n. 120, presso e nello studio dell'avv. Alessandro De Luca, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nardacchione del foro di Foggia che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- appellati;
OGGETTO: giudizio di appello avverso la sentenza n. 2482/2023, r.g.n. 65493/2018 pubblicata il 1/2/2023 del Giudice di Pace di Roma (sinistro stradale)
CONCLUSIONI: come precisate per l'udienza del 17/9/2025 e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
e per ivi sentire accertare, in riforma della sentenza CP_4 Controparte_5
n.2482/23 del Giudice di Pace di Roma, l'esistenza di un concorso di colpa tra le parti del sinistro oggetto di causa ex art. 2054 cc., con consequenziali statuizioni risarcitorie in suo favore e vittoria di spese.
Ha premesso l'appellante che con la gravata sentenza il Giudice di Pace di Roma aveva respinto la richiesta di accertare la totale responsabilità di , quale Controparte_5
conducente dell'autoarticolato di proprietà di nel sinistro verificatosi il CP_4
24/11/2017, alle ore 20,30 circa, allorquando la vettura OPEL MERIVA, tg. ED021FV, di proprietà e condotta dall'attrice, proveniente da via San Paolo di Civitate, percorreva la strada 32 con direzione lato APRICENA in Foggia e giunta all'intersezione con la statale 16,
2 dopo essersi arrestata al segnale di Stop, impegnava l'incrocio finendo per essere urtata dall'autoarticolato proveniente da destra, guidato dal . CP_5
Con un primo motivo di appello ha censurato la sentenza in oggetto nella parte in cui aveva escluso il concorso di colpa ex art. 2054 cc. sul presupposto della raggiunta certezza della prova sulla responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro per non Pt_1
essersi fermata al segnale di STOP, conseguentemente omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno fisico in violazione degli art.li 2697 - 2700 c.c. – 115 e 116
c.p.c. Sotto tale profilo, il conducente dell'autoarticolato aveva superato il limite di velocità di 40 km. orari, come emergeva dai rilievi eseguiti in loco dai verbalizzanti, che avevano rinvenuto tracce di frenata marcata e continua. Quanto al fatto che il verbale di contravvenzione elevato nei confronti del era stato annullato, la mancata risposta del CP_3
Prefetto nei termini di legge non poteva esserle opposto in difetto di sentenza passata in giudicato;
inoltre il preteso annullamento non poteva incidere sulla pubblica fede degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti, contestabili solo con querela di falso.
Con un secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui non aveva liquidato il danno fisico da essa subìto. A tale decisione il primo decidente era giunto con argomentazione che confliggeva con le risultanze istruttorie, in quanto dalle deposizioni testimoniali era emerso che la sig.ra si era fermata allo Stop. Pt_1
Tale approdo era inoltre contrastante con il riconoscimento confessorio della compagnia che aveva riconosciuto il danno materiale, sebbene nella misura del 50%, in ragione di un ritenuto concorso di colpa. La decisione si poneva altresì in contrasto con l'elevazione della contravvenzione all'autoarticolato per omessa adozione della dovuta prudenza nell'impegnare l'incrocio.
----------------
Si costituiva con comparsa la Compagnia di Assicurazioni appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le parti della sentenza da riformare né le modifiche richieste. Nel merito contestava il gravame, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado che attribuiva la responsabilità esclusiva alla per violazione dell'art. 145 C.d.S. (obbligo di Pt_1
arresto e precedenza allo STOP), richiamando orientamenti consolidati della Cassazione.
3 La liquidazione stragiudiziale al 50% del danno materiale non costituiva riconoscimento di responsabilità ma era stata effettuata dalla compagnia solo pro bono pacis. Peraltro, la riparazione del mezzo era antieconomica, sicché l'importo di € 1.750,00 già corrisposto appariva congruo. Non era poi liquidabile il danno da fermo tecnico, stante la necessità di prova rigorosa del danno, nella fattispecie non fornita.
Quanto alle lesioni, il rigetto della domanda principale comportava il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria;
in ogni caso difettavano riscontri clinici strumentali, come richiesto dall'art. 139 C.d.A. e dalla normativa vigente, escludendosi la risarcibilità di lesioni di lieve entità e del danno morale.
Conclusivamente la chiedeva dichiararsi l'improponibilità e/o improcedibilità CP_1
dell'appello e, nel merito, il suo rigetto, con vittoria di spese.
CP_4
in persona del legale rappresentante, e si costituivano in
[...] Controparte_5
giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato.
Premettevano che la domanda dell'appellante introduceva elementi nuovi in violazione dell'art. 345 c.p.c., poiché il riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c. mutava i termini della controversia rispetto alla richiesta originaria di responsabilità esclusiva.
In via subordinata, contestavano nel merito la ricostruzione del sinistro, in quanto la dinamica confermava la responsabilità esclusiva della . Infatti il , alla guida Pt_1 CP_5
dell'autoarticolato Scania tg. EV413ML, percorreva la S.S. 16 quando la , proveniente Pt_1
dalla S.P. 32, impegnava l'incrocio senza rispettare lo STOP, così causando l'urto. D'altro canto, sia i rilievi della Polizia Stradale che le dichiarazioni testimoniali - in particolare quella del teste , da preferirsi rispetto alla deposizione meno precisa resa dal teste - Tes_1 Tes_2
confermavano tale ricostruzione. Inoltre, la domanda era assolutamente generica e indeterminata nel quantum, non consentendo una adeguata difesa sul punto.
Conclusivamente chiedevano dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il suo rigetto, con conferma integrale della sentenza n. 2482/2023 del Giudice di Pace di Roma e con vittoria di spese.
4 -------------------
L'appello è infondato e va respinto.
Appare anzitutto priva di pregio l'eccezione preliminare sollevata dagli appellati CP_4
e , i quali assumono che la domanda dell'appellante sarebbe inammissibile Controparte_5
in quanto nuova. Sostengono infatti costoro che avendo la chiesto in primo grado Pt_1
l'accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, un gravame volto all'accertamento di una responsabilità concorsuale – come quello odierno – si risolverebbe in una domanda nuova e quindi inammissibile.
Occorre sul punto rammentare che secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza, una modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. SS.UU. sent. n.
12310/2015). Nel caso di specie, non solo la vicenda sostanziale concerne il medesimo sinistro stradale, ma occorre anche osservare che la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, avanzata dalla in prime cure, non Pt_1
esclude la possibilità di accertamento della responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti nell'incidente (anche sulla base del semplice principio logico secondo cui la domanda più ampia comprende in sé quella più contenuta).
Infatti, è pacifico che il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione (Cass. Ord.
n. 11138/2025). Sempre sulla stessa linea si è evidenziato in giurisprudenza che la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma
2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di
5 responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. Ord. n. 31971/2024).
Sgombrato il campo dall'eccezione preliminare, si può ora passare all'esame del merito della vicenda.
Il Giudice di Pace, dopo aver richiamato gli esiti della fase istruttoria e segnatamente la relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto e l'audizione dei due testimoni escussi, ha respinto la domanda della ritenendo che Pt_1
costei non avesse fornito idonea prova della responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro. Segnatamente, il primo decidente, premesso che i verbali di accertamento elevati dalla Polizia nei confronti di entrambi i conducenti dei veicoli erano stati opposti e annullati, ha (implicitamente) giudicato più attendibile la deposizione del teste Tes_3
rispetto a quella resa dal teste e ritenuto pertanto che l'attrice, non
[...] Testimone_4
rispettando il segnale di Stop, avesse impegnato l'incrocio senza concedere la dovuta precedenza al veicolo di parte convenuta.
Ora, seppure presenti un apparato motivazionale parzialmente carente, la decisione del giudice di pace non si espone alle censure sollevate dalla odierna appellante e va confermata.
Le doglianze della si concentrano sostanzialmente su una pretesa erronea valutazione, Pt_1
da parte del giudice di pace, delle risultanze istruttorie (verbale di accertamento elevato nei confronti del , valore fidefacente della relazione di sinistro stradale, deposizioni CP_5
testimoniali, pagamento del danno materiale da parte della compagnia assicuratrice), che avrebbero dovuto condurre, secondo tale tesi, ad un accertamento di pari responsabilità dei conducenti.
Ebbene, quanto anzitutto al verbale di accertamento, occorre evidenziare che gli agenti hanno contestato al la violazione dell'art. 145 co. 10 CdS per non aver usato la CP_5
massima prudenza al fine di evitare incidenti, essendo rimasto coinvolto nel sinistro stradale di cui si discute. Risulta che il verbale è stato impugnato e che il Prefetto non ha adottato provvedimenti nei termini di legge. Al riguardo, osserva il Tribunale che – diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla difesa della - non è questione di opponibilità o Pt_1
6 meno della mancata pronuncia del Prefetto alla stessa, quanto piuttosto di valutazione di tale circostanza da parte del giudice deputato all'accertamento della responsabilità del sinistro. Sotto tale profilo, seppur manchi una pronuncia giudiziale che accerti la mancata pronuncia del Prefetto e pertanto l'estinzione della sanzione, si rileva che la contestazione di mancato uso della massima prudenza sembra abbastanza generica e non idonea a comprovare un concorso di responsabilità del mezzo nel determinismo del sinistro. Né la censura di imprudenza può trovare supporto nella mera circostanza che un sinistro sia avvenuto.
Passando all'esame delle prove orali, giova sottolineare che il teste , sentito Testimone_3
dagli agenti nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di aver visto il veicolo della Pt_1
impegnare l'incrocio senza arrestarsi al segnale di Stop mentre arrivava il camion, e che a seguito di tale manovra il mezzo pesante aveva urtato la macchina dell'attrice nella sua parte posteriore. Ora, è vero che nel corso della fase istruttoria è stato ascoltato anche il teste che ha riferito di aver visto la vettura della fermarsi all'incrocio, ma Testimone_4 Pt_1
questo teste va ritenuto ben poco attendibile, in quanto non rinvenuto dalla Polizia Stradale sul luogo del sinistro. Inoltre, la sua deposizione appare più generica di quella del , Tes_1
assumendo il di non ricordare se il segnale posto all'incrocio fosse di Stop o di Tes_2
semplice dare la precedenza. A riprova del fatto che va preferita la deposizione del , Tes_1
vanno anche richiamate le dichiarazioni rese alla Polizia dalla stessa , la quale ha Pt_1
affermato che giunta all'intersezione con via San Paolo, ha attraversato l'incrocio seguendo le indicazioni del navigatore e ha rallentato quando aveva già superato l'intersezione, avvertendo quindi una “gran botta”. In altri termini, è la stessa a dichiarare di non Pt_1
essersi fermata all'intersezione, ma di aver rallentato solo dopo il suo superamento. Ciò coincide anche con quanto riferito dal che ha dichiarato alla Polizia di aver visto Tes_5
spuntare alla sua sinistra una autovettura che senza rallentare la marcia impegnava l'incrocio tagliandogli la strada.
In tale contesto, l'indicazione, contenuta nella relazione di sinistro stradale, in merito alla riscontrata presenza sull'asfalto di una traccia di frenata “marcata e continua” relativa al camion condotto dal non appare dirimente ai fini della individuazione di un Tes_5
eventuale concorso di colpa, poiché l'improvvisa immissione sulla strada da parte della Opel
Meriva della ha comportato la necessità, da parte del conducente dell'autoarticolato, Pt_1
7 di eseguire una frenata altrettanto improvvisa nel tentativo di porre in essere una manovra di emergenza volta ad evitare l'impatto.
Quanto poi al pagamento del danno materiale da parte dell'assicurazione, tale circostanza non appare significativa e non assume connotati di natura confessoria, avendo la compagnia pagato tale importo “pro bono pacis”.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata, non essendo emersi univoci elementi di un concorso di colpa del el determinismo del sinistro, a fronte invece di Tes_5
una condotta di guida della gravemente imprudente e non rispettosa delle regole più Pt_1
elementari della circolazione stradale.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in oggetto del Giudice di Pace di Roma disattesa ogni diversa e contraria istanza, conclusione ed eccezione:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
- condanna alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, Parte_1
che liquida in euro 1500,00 per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge.
Roma li, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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