Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6054/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6054/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] tivamente domiciliata in Eboli (SA), alla via Luigi Imp C.F._1
o dell'avv. Carmela Landi dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...] amente domiciliato in Eboli (SA), alla via Talete n. C.F._2
'avv. Carlo Conte dal quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, , premesso Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario co in data 3 Controparte_1 dicembre 1989 nel Comune di Battipaglia (SA) e che dall' unione coniugale era nato un figlio, oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non piu convivente con i genitori, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'assegnazione della casa familiare a se e dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il suo mantenimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva la regol porti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, dando atto dell'accordo raggiunto con la controparte.
2. In data 14 gennaio 2025 il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
3. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione (accordo depositato il 13.01.2025), che sono ritenute eque dal Tribunale che qui si richiamano integralmente. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] C.F._1
e , nato ad [...]
[...] Controparte_1
e hanno contratto matrimonio concordatario CodiceFiscale_2 in d l Comune di Battipaglia (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 1989, Atto n. 230, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi