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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Liborio Fazzi -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. est. dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2288 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.05.2025, vertente tra
(cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
VIOLI LIDIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA P. PELLICANO 18, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(TUNISIA) l'01/10/1978), rappresentato e difeso dall'avv. NUCERA ALBINA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, alla VIA DEL GELSOMINO N. 37, ha eletto domicilio.
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -vista la richiesta congiunta formulata con istanza depositata in data 28.01.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SO (Tunisia) il
[...]
05.06.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria;
-considerato che con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.05.2025 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale e la causa è stata riservata alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
SO (Tunisia) il 05.06.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria;
b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(22.03.2017) e (24.05.2019), entrambi minorenni;
b) con sentenza n. Per_2
1707/2023 pubbl. il 18.12.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.10.2024 il quale ha espresso il relativo parere in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata il 28.01.2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SO (Tunisia) il
05.06.2017 tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 230, parte 2, Serie C, u. 1, anno 2017, alle seguenti condizioni: “a) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) i minori sono collocati presso la madre via Sbarre Superiori Dir. Lombardo n. 62
Reggio Calabria.
c) Il padre potrà vedere e frequentare i figli nei seguenti modi: CP_1
-durante la settimana: un pomeriggio alla settimana, e precisamente lunedì, dalle ore
17,00 alle ore 19,00;
-una domenica al mese;
-le principali festività dell'anno, intendendovi in esse il Natale, il Capodanno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo con le rispettive vigilie, i minori trascorreranno alternativamente con l'uno e l'altro dei genitori rispettivamente la vigilia e la relativa festività, alternando annualmente detti periodi fra i due genitori, o gli interi periodi di “ponte” previo accordo fra i coniugi, e tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago dei minori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli;
d) il signor contribuisce al mantenimento dei figli con il versamento CP_1
della somma mensile di € 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte da SSN nonché quelle sportive concordate. Tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici Istat costo vita. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendente.
e) l'assegno unico è riconosciuto al 100% alla signora Parte_1 Parte_1
”;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, 05.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Elena Manuela Aurora Luppino dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Liborio Fazzi -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. est. dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2288 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.05.2025, vertente tra
(cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
VIOLI LIDIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA P. PELLICANO 18, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(TUNISIA) l'01/10/1978), rappresentato e difeso dall'avv. NUCERA ALBINA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, alla VIA DEL GELSOMINO N. 37, ha eletto domicilio.
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -vista la richiesta congiunta formulata con istanza depositata in data 28.01.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SO (Tunisia) il
[...]
05.06.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria;
-considerato che con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.05.2025 è stata disposta la trasformazione del rito da contenzioso in consensuale e la causa è stata riservata alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
SO (Tunisia) il 05.06.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria;
b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(22.03.2017) e (24.05.2019), entrambi minorenni;
b) con sentenza n. Per_2
1707/2023 pubbl. il 18.12.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.10.2024 il quale ha espresso il relativo parere in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata il 28.01.2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SO (Tunisia) il
05.06.2017 tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 230, parte 2, Serie C, u. 1, anno 2017, alle seguenti condizioni: “a) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) i minori sono collocati presso la madre via Sbarre Superiori Dir. Lombardo n. 62
Reggio Calabria.
c) Il padre potrà vedere e frequentare i figli nei seguenti modi: CP_1
-durante la settimana: un pomeriggio alla settimana, e precisamente lunedì, dalle ore
17,00 alle ore 19,00;
-una domenica al mese;
-le principali festività dell'anno, intendendovi in esse il Natale, il Capodanno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo con le rispettive vigilie, i minori trascorreranno alternativamente con l'uno e l'altro dei genitori rispettivamente la vigilia e la relativa festività, alternando annualmente detti periodi fra i due genitori, o gli interi periodi di “ponte” previo accordo fra i coniugi, e tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago dei minori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli;
d) il signor contribuisce al mantenimento dei figli con il versamento CP_1
della somma mensile di € 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte da SSN nonché quelle sportive concordate. Tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici Istat costo vita. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendente.
e) l'assegno unico è riconosciuto al 100% alla signora Parte_1 Parte_1
”;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, 05.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Elena Manuela Aurora Luppino dott. Liborio Fazzi