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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45840/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1
Nata il 20/03/1983 a Mosca (Russia) cittadina: russa
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nadia Bassilana presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nato il 25/02/1974 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Mara Arienti e Giovanna Elisa Teso presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Seregno (MB) in data 08 luglio 2006
(anno 2006 atto n. 29 parte I Ufficio 1)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 11183/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data
04 dicembre 2019 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Pt_3
, nato a [...] il [...] Parte_4
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 la Sig.ra ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 11183/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 04 dicembre 2019.
Con atto depositato in data 03.04.2025 si è costituito in giudizio il Sig. . Parte_2
Le parti, all'udienza tenutasi il 12 maggio 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e restano affidati in via condivisa al padre e alla madre con Pt_3 Parte_4 collocamento prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé con come previsto nella sentenza di scioglimento Parte_4 del matrimonio del Tribunale di Milano n. 11183/2019, mentre le frequentazioni del padre con
verranno concordate di volta in volta in considerazione dell'età della stessa;
Pt_3
3. il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile complessivo dei figli l'importo di € 400,00, con decorrenza dal mese di giugno 2025, importo da versare entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutata annualmente secondo indici Istat;
4. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Miano reso in data 14.11.2017, dando atto che i genitori hanno già concordato che contribuiranno per entrambi i ragazzi nella misura del 50% ciascuno agli stage/viaggi di istruzione previsi dalla scuola;
5. il padre rinuncia all'Assegno Unico universale che verrà trattenuto al 100% dalla madre;
6. il padre riconosce alla madre a titolo di arretri maturati alla data odierna per Istat non versato la somma di € 2.000,00, importo che verrà versato in 4 rate mensili con decorrenza dal mese di giugno 2025 fino all'estinzione dell'importo;
7. i genitori prestano sin da ora il consenso per le frequentazioni da parte dei ragazzi dello sportello psicologico della scuola;
8. i genitori si impegnano, entro il mese di giugno 2025, a rivolgersi al consultorio/struttura pubblica per la presa in carico di un sostengo alla genitorialità o per un percorso di mediazione familiare;
9. confermare nel resto quanto di ragione.
10. Le parti danno atto altresì di rinunciare altresì all'impugnazione della emananda sentenza.
11. Spese legali interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.”
Con ordinanza emessa in data 14.05.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 11183/2019 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 04 dicembre 2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1
Nata il 20/03/1983 a Mosca (Russia) cittadina: russa
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nadia Bassilana presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nato il 25/02/1974 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Mara Arienti e Giovanna Elisa Teso presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Seregno (MB) in data 08 luglio 2006
(anno 2006 atto n. 29 parte I Ufficio 1)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 11183/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data
04 dicembre 2019 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Pt_3
, nato a [...] il [...] Parte_4
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 la Sig.ra ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 11183/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 04 dicembre 2019.
Con atto depositato in data 03.04.2025 si è costituito in giudizio il Sig. . Parte_2
Le parti, all'udienza tenutasi il 12 maggio 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e restano affidati in via condivisa al padre e alla madre con Pt_3 Parte_4 collocamento prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé con come previsto nella sentenza di scioglimento Parte_4 del matrimonio del Tribunale di Milano n. 11183/2019, mentre le frequentazioni del padre con
verranno concordate di volta in volta in considerazione dell'età della stessa;
Pt_3
3. il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile complessivo dei figli l'importo di € 400,00, con decorrenza dal mese di giugno 2025, importo da versare entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutata annualmente secondo indici Istat;
4. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Miano reso in data 14.11.2017, dando atto che i genitori hanno già concordato che contribuiranno per entrambi i ragazzi nella misura del 50% ciascuno agli stage/viaggi di istruzione previsi dalla scuola;
5. il padre rinuncia all'Assegno Unico universale che verrà trattenuto al 100% dalla madre;
6. il padre riconosce alla madre a titolo di arretri maturati alla data odierna per Istat non versato la somma di € 2.000,00, importo che verrà versato in 4 rate mensili con decorrenza dal mese di giugno 2025 fino all'estinzione dell'importo;
7. i genitori prestano sin da ora il consenso per le frequentazioni da parte dei ragazzi dello sportello psicologico della scuola;
8. i genitori si impegnano, entro il mese di giugno 2025, a rivolgersi al consultorio/struttura pubblica per la presa in carico di un sostengo alla genitorialità o per un percorso di mediazione familiare;
9. confermare nel resto quanto di ragione.
10. Le parti danno atto altresì di rinunciare altresì all'impugnazione della emananda sentenza.
11. Spese legali interamente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.”
Con ordinanza emessa in data 14.05.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 11183/2019 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 04 dicembre 2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai