Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962.