Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026REG.PROV.COLL.
N. 06239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6239 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Demasi, con domicilio eletto presso lo studio RM EN in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Ministero della Difesa, Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 628/2025, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento: a) del decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 20.02.2024, portante divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi notificato al ricorrente in data 23.02.2024, unitamente ad ogni atto preparatorio, presupposto connesso e consequenziale, tra cui -in particolare- la proposta di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 18.12.2023, sebbene non conosciuta, nonché la nota di riscontro della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 23.11.2023 di rigetto delle deduzioni difensive formulate dal ricorrente e il verbale di ritiro cautelare di armi adottato dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data 8.10.2023 (ricorso introduttivo); b) del decreto della Prefettura Vibo Valentia - Area 1 - Ordine e Sicurezza pubblica prot. n. -OMISSIS- del 15/11/2024, con il quale è stato rigettato il procedimento di riesame del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni prot. n. -OMISSIS- in data 20/01/2024, comunicato a mezzo posta certificata in data 15/11/2024, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra cui -in particolare- la comunicazione di avvio del procedimento di riesame prot. n. -OMISSIS- del 19.08.2024 e il decreto della Questura di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del 22/11/2024, portante la revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia n. -OMISSIS-, atto quest'ultimo notificato al ricorrente in data 22/11/2024 (motivi aggiunti);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, dell’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IN RL e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza, in epigrafe meglio indicata, che ha respinto il ricorso promosso dall’odierno appellante avverso il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, pure in epigrafe specificato, unitamente alla conferma del divieto stesso adottata all’esito del riesame disposto da questa Sezione in sede cautelare. La contestazione è che il sig. -OMISSIS- abbia ceduto le armi al -OMISSIS- e non lo abbia comunicato nelle 72 ore successive alla locale stazione dei carabinieri; ovvero alla stazione di -OMISSIS-.
Riferisce tuttavia l’appellante -e la circostanza non è contestata- che tale cessione sia stata in ogni caso oggetto di comunicazione congiunta da parte del padre (cedente) e del figlio (cessionario) alla stazione dei carabinieri di -OMISSIS-, luogo di residenza del figlio stesso, giusta dichiarazione del 20.8.2022 agli atti di causa (cfr. produzione documentale allegata all’atto di appello); sicché in sede cautelare, come su anticipato, è stato disposto il riesame del divieto gravato, valorizzando la funzionalità di tale comunicazione: “ Considerato, sotto il profilo del periculum, che possa darsi prevalenza all’interesse dell’appellante ad evitare la confisca delle armi, dovendosi, nelle more, disporre che l’Amministrazione appellata proceda al riesame del provvedimento impugnato in prime cure alla luce della documentazione disponibile, con particolare riguardo alla dichiarazione di cessione di armi tra privati sottoscritta tra il signor -OMISSIS- e il signor -OMISSIS- il 20 agosto 2022 ” (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 2919/24).
All’esito del riesame, tuttavia, il divieto è stato confermato con decreto del Prefetto di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del 15 novembre 2024 senza alcun riferimento alla comunicazione effettuata presso la stazione dei Carabinieri del luogo di residenza del cessionario e in totale assenza di una sua valutazione; in conseguenza, è stata altresì revocata la licenza di porto d’armi (cfr. decreto del Questore di Vibo Valentia prot. n.-OMISSIS- del 22 novembre 2024).
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame il Ministero della Difesa, l’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell'Interno, con atto in data 21 agosto 2025.
All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello, incentrato su tre motivi, va accolto.
2.1.- I motivi sono connessi e, pertanto, scrutinabili congiuntamente.
Con il primo motivo, parte appellante contesta la violazione degli artt. 38 e 39 del R.D. n.773/1931 (TULPS) e dell’art. 58 del R.D. n. 635/1940 in ragione del fatto che gli interessati abbiano effettivamente provveduto alla comunicazione della cessione delle armi mediante dichiarazione congiunta del padre e del figlio, sebbene presso la stazione dei carabinieri del luogo di residenza del cessionario e non del cedente; con il secondo motivo, in ragione di quanto precede, parte appellante stessa esclude che nella fattispecie possa esserci spazio per alcuna valutazione amministrativa discrezionale, in quanto tale sottratta al sindacato giurisdizionale, non ricorrendo alcuna situazione di “oggettiva incertezza” circa la custodia e il luogo di detenzione delle armi; infine, con il terzo ed ultimo motivo, lamenta che la conferma del diniego non avrebbe tenuto conto proprio degli elementi istruttori sui quali si sarebbe dovuto fondare il riesame disposto da questa Sezione.
Orbene, i rilievi appaiono fondati. E’ incontroverso -in punto di fatto- che la comunicazione della cessione sia stata tempestivamente effettuata attraverso una dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario presso la stazione dei carabinieri del luogo di residenza del cessionario; e che la stazione dei carabinieri del luogo di residenza del cedente ne sia venuta a conoscenza a seguito della trasmissione d’ufficio. In punto di diritto, pertanto, non può ritenersi sostanzialmente violata la disciplina risultante dal combinato disposto delle norme su richiamate, la cui ratio è evidentemente quella di tenere costantemente edotta l’Autorità di pubblica sicurezza dei trasferimenti di armi e munizioni per ragioni di sicurezza, di talché sia in grado di effettuare i controlli di competenza ed eventualmente intervenire in caso di urgenza; né, in particolare, può ritenersi aggirata la disciplina di cui all’art.38 del TULPS nella parte in cui fa gravare l’onere della comunicazione in questione sul privato, atteso che l’atto di impulso -a monte- è riconducibile ai soggetti interessati.
Peraltro, la disposizione in esame non appare sul punto tassativa giacché contempla possibilità alternative sia quanto al soggetto cui la comunicazione deve essere indirizzata sia quanto alle modalità di trasmissione (“ all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata” ).
Infine, né la Prefettura in sede di riesame, né il giudice di prime cure hanno esplicitato le ragioni per le quali la dichiarazione effettuata congiuntamente dagli interessati alla stazione dei carabinieri del luogo di residenza del cessionario non possa ritenersi sufficiente ad assolvere l’onere di comunicazione di cui si tratta; tanto più che, ricorrendo un’ipotesi di comunicazione irregolare e non già di mancata comunicazione, non si sarebbe dovuto escludere a priori il ricorso al soccorso istruttorio, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione che -nella più recente evoluzione del nostro ordinamento- devono presiedere ai rapporti tra cittadino e pubblica Amministrazione.
3.- In conclusione, il gravame va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annullati i provvedimenti gravati. Considerata tuttavia la controversia nel suo complesso, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De NI, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
IN RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RL | AN De NI |
IL SEGRETARIO