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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CC
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 227/2025 R.G. tra in persona del socio Sig. P.I. con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Civitavecchia rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._1
Civitavecchia alla via P. Gobetti n.11, indirizzo PEC: come da Email_1
delega in atti
- ATTORE - OPPONENTE
E
, P. IVA , con sede legale in Roma Via G. Controparte_1 P.IVA_2
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Salvatore Liguori (CF:
, conferita dal Sig. in qualita' di Responsabile Atti C.F._2 Parte_3
Introduttivi del Giudizio Lazio, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_1
rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar Controparte_2
n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), con studio in Rose alla C.da P.IVA_2
Petraro, n. 55
- CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHE' TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
, in persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_4
tempore, contumace
- C
ONVENUTO – OPPOSTO –
E
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, contumace
- C
ONVENUTO – OPPOSTO –
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede Controparte_6
in Piazza Salimbeni 3, contumace CP_6
CONVENUTA – TERZA PIGNORATA
OGGETTO: opposizione a esecuzione esattoriale
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia adito in dichiarare la illegittimità ed inesistenza di tutti gli atti posti in essere ovvero il p.p.t. e le relative cartelle indicate perché poste in essere da dipendenti illegittimi e con contratto di lavoro nullo e carenti di legittimazione, rappresentando che i crediti sono decaduti e prescritti perché mai richiesti dal creditore nei termini di legge.. Con vittoria di spese e compensi.
Per l'opposta:
In via principale, accertare e dichiarare l'avverso atto inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto e, per l'effetto, rigettare lo stesso, con conseguente accertamento della validità dell'atto di pignoramento impugnato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio l , innanzi Parte_4 Controparte_1
a questo Tribunale proponendo opposizione avverso pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/73, per l'importo di Euro 471.297,15.
Si è costituita in giudizio l' convenuta, impugnando e contestando quanto sostenuto CP_1 da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, la parte opponente ha introdotto la fase di merito della opposizione ed ha insistito per l'illegittimità del procedimento esecutivo.
Si e costituiva in giudizio l' impugnando e contestando l'opposizione e chiedendone il CP_7
rigetto.
All'udienza del 22 gennaio 2025 questo Giudice disponeva la separazione dell'opposizione all'esecuzione relativa alle cartelle esattoriali per crediti previdenziali, si è operata la conversione del rito e sono state chiamate in giudizio l' e l' che non si sono CP_3 CP_5
costituite e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza questo Giudice all'esito della discussione orale ha deciso la causa con dispositivo di cui si è data lettura in udienza.
Con il ricorso introduttivo la società opponente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi contestando la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento e la regolarità dell'atto di pignoramento perché privo di indicazioni sulla sua provenienza, della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto e del contenuto minimo richiesto dalla legge. Inoltre si è dedotto che l'atto era stato redatto da soggetto che non era legittimato a farlo non avendo la qualifica di “Dirigente dello Stato seconda fascia” necessaria per manifestare la volontà dell'ente pubblico CP_7
Quest'ultima eccezione deve ritenersi infondata.
L è un ente pubblico economico, parte integrante Controparte_8 dell'amministrazione finanziaria dello Stato.
La qualificazione quale ente strumentale dovrebbe comportare che l'ente in esame, pur perseguendo fini propri ed esclusivi, è strettamente collegato da vincoli di soggezione
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
all' , la quale, a sua volta, è succeduta allo Stato nella gestione delle CP_1 CP_2
funzioni in precedenza esercitate dal dipartimento ministeriale delle entrate.
Il nuovo ente, pertanto, ha natura ibrida poiché, da un lato, ha la finalità di garantire la continuità e la funzionalità dell'attività di riscossione per conto dello Stato e, dall'altro, dovendo acquistare le azioni di TA s.p.a. e di TA Giustizia s.p.a., come previsto dal comma 11 del citato art.1 del D.L. n.193/2016 e dovendo stipulare un proprio atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del Dlgs n. 300/1999, come previsto al successivo comma 13, ha rilevanti caratteristiche di natura non pubblicistica.
Il predetto ente ha, infatti, una disciplina molto simile all' che anch'essa, Controparte_9
con il d. lgs n. 173/2003, è stata trasformata in ente pubblico economico e, come tale, è stato dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione i dipendenti delle Agenzie fiscali sono da considerare dipendenti pubblici, soggetti, peraltro, ad un regime delle “incompatibilità” e del “cumulo di impieghi” più rigoroso rispetto a quello generale dei dipendenti pubblici contrattualizzati in quanto le Agenzie fiscali rappresentano lo Stato nell'esercizio di una delle sue funzioni più autoritative – ovverosia il prelievo fiscale – sicché i loro dipendenti devono operare in modo da essere ed apparire “impermeabili” rispetto ad ogni possibile condizionamento dell'attività di servizio.
Specificamente la Corte di Cassazione (Cass. 14 febbraio 2018 n. 3632) sezione lavoro, ha chiarito la peculiare connotazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Agenzie fiscali e, in particolare, dell' . Controparte_2
L , istituita ai sensi dell'art. 57 del citato DLGS n. 300/1999, la quale, Controparte_2
anche in coerenza con quanto disposto dal proprio Statuto (approvato con delibera del
Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 e, da ultimo, aggiornato alla delibera del
Comitato di gestione n. 7 dell'8 febbraio 2018) è preposta ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla normativa vigente in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi.
A decorrere dal 1° dicembre 2012, in virtù di quanto disposto dall'art. 23-quater del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L 7 agosto 2012, n. 135, l' ha Controparte_2
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
incorporato l' , succedendo a quest'ultimo nello svolgimento delle Controparte_10
relative attività.
Ai sensi dell'art. 1 del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L 1° dicembre 2016, n. 225, l' è altresì titolare “ex lege” delle funzioni Controparte_2 relative alla riscossione nazionale dei tributi (cd. “prelievo fiscale”), servizio di primario interesse pubblico che svolge per il tramite del proprio ente strumentale, denominato
“ ”, ente pubblico economico che, dal 1° luglio 2017, che è Controparte_1
subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo TA (TA PA ed ), Controparte_11 assumendo la qualifica di “Agente della riscossione”.
L'art. 4 del DPR 16 gennaio 2002, n. 18 (“Regolamento recante disposizioni per garantire
l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del
DLGS 30 luglio 1999, n. 300”) al co. 1, chiarisce che “fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi”, il personale delle agenzie fiscali “non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario
e comunque connesse ai propri compiti istituzionali”.
Il successivo co. 2 prevede un'elencazione delle attività precluse al personale dipendente delle
Agenzie fiscali, disponendo che allo stesso “è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche
o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale”.
Secondo la citata sentenza (Cass. 14 febbraio 2018 n. 3632) che offre una lettura complessiva del DPR n. 18/2002, tutta la disciplina in materia di indipendenza e autonomia tecnica dettata
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
per i dipendenti delle Agenzie fiscali è più rigorosa rispetto a quella ordinaria dei pubblici dipendenti, specialmente con riguardo all'incompatibilità e al cumulo di impieghi e da ciò si deduce la natura di pubblico dipendente del dipendente della . Controparte_2
Pertanto gli atti posti in essere dalla nella procedura esecutiva devono Controparte_2
ritenersi corretti.
Gli altri motivi di opposizione agli atti esecutivi sono infondati per le ragioni già prospettate dal Giudice dell'esecuzione:
“- l'atto di pignoramento notificato presenta la forma del documento informatico, reca
l'indicazione e la sottoscrizione digitale del responsabile del procedimento, oltre a quella del dipendente di delegato per la notifica, sicché non ne è revocabile in dubbio la CP_7 provenienza dall'agente della riscossione, di contro non essendone stata neppure astrattamente prospettata la sua difformità (e in quali parti) rispetto all'originale;
- in ogni caso, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“nella riscossione coattiva delle imposte dirette, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 244 del 2007, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore” (Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, n.31604), risultando pertanto inconferenti (oltre che indimostrate) tutte le doglianze svolte in ordine all'assenza di
“autentica attestata da un pubblico ufficiale” delle sottoscrizioni apposte sul pignoramento e sulla carenza di potere del dipendente di la cui sottoscrizione compare sull'atto; CP_7
- l'atto di pignoramento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dall'art. 50
d.P.R. 602/1973, specifica l'importo complessivamente dovuto per capitale, interessi e accessori, individua le cartelle e avvisi di pagamento nonché gli avvisi di addebito e di accertamento allo stesso sottesi (precisando il numero e la data di notifica, per tal via consentendo per relationem di identificare il tributo o comunque la corrispondente entrata pubblica iscritta a ruolo), per cui appare soddisfatto il requisito contenutistico minimo del pignoramento, non essendo invece previsto che il pignoramento debba contenere informazioni su “modalità e termini per fare ricorso al giudice”.
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
Inoltre deve rilevarsi che l'atto di pignoramento risulta regolarmente notificato a mezzo pec all'opponente come risulta dall'atto digitale allegato alla memoria del 6 novembre 2024.
Pertanto l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n. 147/2022 a favore . Controparte_12
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
227/2025 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia della , dell' e dell Controparte_6 CP_3 CP_5
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in Parte_1
euro 1.278,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore della Controparte_2
.
[...]
Civitavecchia 11 giugno 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CC
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 227/2025 R.G. tra in persona del socio Sig. P.I. con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Civitavecchia rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mocci, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._1
Civitavecchia alla via P. Gobetti n.11, indirizzo PEC: come da Email_1
delega in atti
- ATTORE - OPPONENTE
E
, P. IVA , con sede legale in Roma Via G. Controparte_1 P.IVA_2
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Salvatore Liguori (CF:
, conferita dal Sig. in qualita' di Responsabile Atti C.F._2 Parte_3
Introduttivi del Giudizio Lazio, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_1
rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar Controparte_2
n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), con studio in Rose alla C.da P.IVA_2
Petraro, n. 55
- CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHE' TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
, in persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_4
tempore, contumace
- C
ONVENUTO – OPPOSTO –
E
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, contumace
- C
ONVENUTO – OPPOSTO –
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede Controparte_6
in Piazza Salimbeni 3, contumace CP_6
CONVENUTA – TERZA PIGNORATA
OGGETTO: opposizione a esecuzione esattoriale
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia adito in dichiarare la illegittimità ed inesistenza di tutti gli atti posti in essere ovvero il p.p.t. e le relative cartelle indicate perché poste in essere da dipendenti illegittimi e con contratto di lavoro nullo e carenti di legittimazione, rappresentando che i crediti sono decaduti e prescritti perché mai richiesti dal creditore nei termini di legge.. Con vittoria di spese e compensi.
Per l'opposta:
In via principale, accertare e dichiarare l'avverso atto inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto e, per l'effetto, rigettare lo stesso, con conseguente accertamento della validità dell'atto di pignoramento impugnato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio l , innanzi Parte_4 Controparte_1
a questo Tribunale proponendo opposizione avverso pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/73, per l'importo di Euro 471.297,15.
Si è costituita in giudizio l' convenuta, impugnando e contestando quanto sostenuto CP_1 da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2024, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, la parte opponente ha introdotto la fase di merito della opposizione ed ha insistito per l'illegittimità del procedimento esecutivo.
Si e costituiva in giudizio l' impugnando e contestando l'opposizione e chiedendone il CP_7
rigetto.
All'udienza del 22 gennaio 2025 questo Giudice disponeva la separazione dell'opposizione all'esecuzione relativa alle cartelle esattoriali per crediti previdenziali, si è operata la conversione del rito e sono state chiamate in giudizio l' e l' che non si sono CP_3 CP_5
costituite e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza questo Giudice all'esito della discussione orale ha deciso la causa con dispositivo di cui si è data lettura in udienza.
Con il ricorso introduttivo la società opponente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi contestando la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento e la regolarità dell'atto di pignoramento perché privo di indicazioni sulla sua provenienza, della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto e del contenuto minimo richiesto dalla legge. Inoltre si è dedotto che l'atto era stato redatto da soggetto che non era legittimato a farlo non avendo la qualifica di “Dirigente dello Stato seconda fascia” necessaria per manifestare la volontà dell'ente pubblico CP_7
Quest'ultima eccezione deve ritenersi infondata.
L è un ente pubblico economico, parte integrante Controparte_8 dell'amministrazione finanziaria dello Stato.
La qualificazione quale ente strumentale dovrebbe comportare che l'ente in esame, pur perseguendo fini propri ed esclusivi, è strettamente collegato da vincoli di soggezione
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
all' , la quale, a sua volta, è succeduta allo Stato nella gestione delle CP_1 CP_2
funzioni in precedenza esercitate dal dipartimento ministeriale delle entrate.
Il nuovo ente, pertanto, ha natura ibrida poiché, da un lato, ha la finalità di garantire la continuità e la funzionalità dell'attività di riscossione per conto dello Stato e, dall'altro, dovendo acquistare le azioni di TA s.p.a. e di TA Giustizia s.p.a., come previsto dal comma 11 del citato art.1 del D.L. n.193/2016 e dovendo stipulare un proprio atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del Dlgs n. 300/1999, come previsto al successivo comma 13, ha rilevanti caratteristiche di natura non pubblicistica.
Il predetto ente ha, infatti, una disciplina molto simile all' che anch'essa, Controparte_9
con il d. lgs n. 173/2003, è stata trasformata in ente pubblico economico e, come tale, è stato dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione i dipendenti delle Agenzie fiscali sono da considerare dipendenti pubblici, soggetti, peraltro, ad un regime delle “incompatibilità” e del “cumulo di impieghi” più rigoroso rispetto a quello generale dei dipendenti pubblici contrattualizzati in quanto le Agenzie fiscali rappresentano lo Stato nell'esercizio di una delle sue funzioni più autoritative – ovverosia il prelievo fiscale – sicché i loro dipendenti devono operare in modo da essere ed apparire “impermeabili” rispetto ad ogni possibile condizionamento dell'attività di servizio.
Specificamente la Corte di Cassazione (Cass. 14 febbraio 2018 n. 3632) sezione lavoro, ha chiarito la peculiare connotazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Agenzie fiscali e, in particolare, dell' . Controparte_2
L , istituita ai sensi dell'art. 57 del citato DLGS n. 300/1999, la quale, Controparte_2
anche in coerenza con quanto disposto dal proprio Statuto (approvato con delibera del
Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 e, da ultimo, aggiornato alla delibera del
Comitato di gestione n. 7 dell'8 febbraio 2018) è preposta ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla normativa vigente in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi.
A decorrere dal 1° dicembre 2012, in virtù di quanto disposto dall'art. 23-quater del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L 7 agosto 2012, n. 135, l' ha Controparte_2
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
incorporato l' , succedendo a quest'ultimo nello svolgimento delle Controparte_10
relative attività.
Ai sensi dell'art. 1 del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L 1° dicembre 2016, n. 225, l' è altresì titolare “ex lege” delle funzioni Controparte_2 relative alla riscossione nazionale dei tributi (cd. “prelievo fiscale”), servizio di primario interesse pubblico che svolge per il tramite del proprio ente strumentale, denominato
“ ”, ente pubblico economico che, dal 1° luglio 2017, che è Controparte_1
subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo TA (TA PA ed ), Controparte_11 assumendo la qualifica di “Agente della riscossione”.
L'art. 4 del DPR 16 gennaio 2002, n. 18 (“Regolamento recante disposizioni per garantire
l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del
DLGS 30 luglio 1999, n. 300”) al co. 1, chiarisce che “fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi”, il personale delle agenzie fiscali “non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario
e comunque connesse ai propri compiti istituzionali”.
Il successivo co. 2 prevede un'elencazione delle attività precluse al personale dipendente delle
Agenzie fiscali, disponendo che allo stesso “è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche
o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale”.
Secondo la citata sentenza (Cass. 14 febbraio 2018 n. 3632) che offre una lettura complessiva del DPR n. 18/2002, tutta la disciplina in materia di indipendenza e autonomia tecnica dettata
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
per i dipendenti delle Agenzie fiscali è più rigorosa rispetto a quella ordinaria dei pubblici dipendenti, specialmente con riguardo all'incompatibilità e al cumulo di impieghi e da ciò si deduce la natura di pubblico dipendente del dipendente della . Controparte_2
Pertanto gli atti posti in essere dalla nella procedura esecutiva devono Controparte_2
ritenersi corretti.
Gli altri motivi di opposizione agli atti esecutivi sono infondati per le ragioni già prospettate dal Giudice dell'esecuzione:
“- l'atto di pignoramento notificato presenta la forma del documento informatico, reca
l'indicazione e la sottoscrizione digitale del responsabile del procedimento, oltre a quella del dipendente di delegato per la notifica, sicché non ne è revocabile in dubbio la CP_7 provenienza dall'agente della riscossione, di contro non essendone stata neppure astrattamente prospettata la sua difformità (e in quali parti) rispetto all'originale;
- in ogni caso, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“nella riscossione coattiva delle imposte dirette, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 244 del 2007, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore” (Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, n.31604), risultando pertanto inconferenti (oltre che indimostrate) tutte le doglianze svolte in ordine all'assenza di
“autentica attestata da un pubblico ufficiale” delle sottoscrizioni apposte sul pignoramento e sulla carenza di potere del dipendente di la cui sottoscrizione compare sull'atto; CP_7
- l'atto di pignoramento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dall'art. 50
d.P.R. 602/1973, specifica l'importo complessivamente dovuto per capitale, interessi e accessori, individua le cartelle e avvisi di pagamento nonché gli avvisi di addebito e di accertamento allo stesso sottesi (precisando il numero e la data di notifica, per tal via consentendo per relationem di identificare il tributo o comunque la corrispondente entrata pubblica iscritta a ruolo), per cui appare soddisfatto il requisito contenutistico minimo del pignoramento, non essendo invece previsto che il pignoramento debba contenere informazioni su “modalità e termini per fare ricorso al giudice”.
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
Inoltre deve rilevarsi che l'atto di pignoramento risulta regolarmente notificato a mezzo pec all'opponente come risulta dall'atto digitale allegato alla memoria del 6 novembre 2024.
Pertanto l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n. 147/2022 a favore . Controparte_12
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
227/2025 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia della , dell' e dell Controparte_6 CP_3 CP_5
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in Parte_1
euro 1.278,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore della Controparte_2
.
[...]
Civitavecchia 11 giugno 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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