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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 263/2023 + R.G. 828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 263/2023 R.G. sez. lav. a cui è stata riunita la causa iscritta al n° 828/2023 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. S. Arciuolo, come da procura in atti
APPELLANTE E
, Controparte_1
rapp.te e difeso dall'Avv. B. Franchino, come da procura in atti
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
rappr. e difesa dall'Avv. B. Franchino, come da procura in atti
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.2.2023,
[...] proponeva appello parziale avverso la Parte_2 sentenza n. 5367/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, non notificata, pubblicata il 27.10.2022, con la quale - in accoglimento parziale della domanda proposta dalla stessa -
, in qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale, veniva condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 76.877,52, di cui € 5.071,31 a titolo di TFR.
L'odierna appellante, in primo grado, chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta , asseritamente intercorso dal 1.3.2016 Controparte_1 all'11.1.2019, nonché accertarsi e dichiararsi l'intervenuta cessione occulta d'azienda tra la medesima ditta , asserita cedente, e P_ la società asserita cessionaria;
per l'effetto, chiedeva CP_2 condannarsi le resistenti, in solido, al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, in via principale, ai sensi dell'art. 2560 c.c., ed in via gradata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché al pagamento del TFR non riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la
[...]
e la ditta con riconoscimento delle Pt_2 Controparte_1 spettanze retributive reclamate, nonché del TFR;
rigettava, invece, per assenza di prove, la domanda relativa all'accertamento della cessione occulta d'azienda.
Con il gravame proposto l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata riconosciuta la sussistenza di una cessione occulta d'azienda, lamentando un'errata valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado. Per tale ragione chiedeva riformarsi parzialmente la sentenza gravata con accertamento dell'avvenuta cessione d'azienda e relativa condanna, in solido, a carico delle parti appellate al pagamento delle spettanze retributive e del TFR, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio le parti e Controparte_1 CP_2 le quali deducevano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedevano il rigetto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
, in data 14.4.2023, proponeva a sua volta appello Controparte_1 parziale – riunito al primo - avverso la medesima sentenza con il quale censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui riconosceva la sussistenza del rapporto di lavoro reclamato dalla ricorrente;
il lamentava un'errata valutazione delle P_ risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime grado;
inoltre, lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui recepiva integralmente i conteggi elaborati in ricorso dalla ricorrente, nonostante questi ricomprendessero anche spettanze non afferenti alla retribuzione. Per tali ragioni, chiedeva riformarsi parzialmente la sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la quale deduceva Parte_2
l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
La Corte, rilevata la pendenza dei suesposti appelli avverso la medesima sentenza disponeva la riunione dei relativi procedimenti.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti sono entrambi parzialmente fondati per i motivi che saranno di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre osservare che in virtù dei motivi d'appello formulati, è devoluta innanzi a questa Corte la cognizione dell'intera vicenda, ovvero, sia la valutazione circa la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto dall'originaria ricorrente – con relativo accertamento delle eventuali spettanze retributive reclamate - sia la questione relativa alla sussistenza di una cessione d'azienda occulta tra le originarie resistenti, con relativo e conseguente accertamento di un eventuale obbligo solidale in capo alle stesse in ordine ai crediti di lavoro reclamati dalla ricorrente.
Tanto premesso, è necessario ripercorrere brevemente quelli che sono i fatti oggetto del giudizio, così come dedotti dalle parti.
esponeva di aver lavorato alle Parte_2 dipendenze della dal 1.3.2016 all'11.1.2019 Parte_3 con mansioni di impiegata addetta alla contabilità; di aver prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita sito in Marcianise, all'interno del centro orafo “Il Tarì”, dove la ditta datrice di lavoro esercitava l'attività di vendita all'ingrosso di articoli di gioielleria e argenteria;
esponeva di avere sempre ricevuto le direttive, oltre che dal , anche dai suoi Controparte_1 figli, , e Parte_4 Parte_5 Persona_1
; deduceva di aver osservato sempre il medesimo Parte_6 orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì e, soltanto in occasione degli eventi fieristici dei mesi di maggio, ottobre e novembre, di aver lavorato dalle 9:00 alle 20:30; di aver ricevuto per tutta la durata del rapporto una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00, corrisposta in contanti;
di essere stata licenziata oralmente in data 11.1.2019, senza ricevere il trattamento di fine rapporto;
deduceva poi, che la ditta era stata di Controparte_1 fatto ceduta, senza alcuna formalizzazione, alla neocostituita società la quale, di fatto, era subentrata nell'attività CP_2 svolta dalla prima, proseguendola senza soluzione di continuità. Sulla scorta di tali deduzioni, reclamava l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di P_
, con riconoscimento delle spettanze retributive a vario
[...] titolo maturate e del TFR;
chiedeva, altresì, l'accertamento della cessione occulta d'azienda tra le resistenti e per l'effetto la condanna, in solido, a carico delle stesse al pagamento delle spettanze reclamate.
In primo grado, si costituivano sia che la società Controparte_1
il primo deduceva l'insussistenza del rapporto di CP_2 lavoro reclamato, sostenendo che la ricorrente, in realtà, fosse soltanto una collaboratrice del dr. , contabile Controparte_3 esterno della ditta;
entrambe le resistenti negavano fosse mai intervenuta alcuna cessione d'azienda tra le stesse;
sostenevano soltanto che il , avendo deciso di cessare l'attività, Controparte_1 aveva ceduto alla i seguenti beni: le proprietà CP_2 immobiliari site all'interno dell'area industriale di Marcianise, le azioni ordinarie della società il Tarì, nonché la merce invenduta. Pertanto, la in via preliminare, chiedeva di essere CP_2 estromessa dal giudizio;
entrambe chiedevano il rigetto delle domande.
Ripercorso il quadro fattuale così come prospettato dalle parti occorre esaminare le doglianze proposte dagli appellanti nei rispettivi atti.
In primo luogo, per ragioni di ordine logico, si impone di esaminare la questione relativa all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e , atteso che Controparte_1 quest'ultimo, con il gravame proposto censurava il relativo capo della sentenza sostenendo l'erroneità della pronuncia per errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il contestava il giudizio di attendibilità dei testi compiuto P_ dal Giudice di prime cure, il quale, pur rilevando il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni indicati da ambo due le parti, aveva attribuito, senza esporre alcuna motivazione, maggior valore alle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte ricorrente, giungendo, sulla base delle stesse ad accogliere la domanda relativa all'accertamento del rapporto di lavoro. In particolare, veniva posta l'attenzione sulla testimonianza resa da , ritenuto Testimone_1 inattendibile in quanto, al momento della deposizione, aveva un contenzioso in corso con il . Controparte_1
La doglianza non si ritiene fondata.
Preliminarmente, in ordine alle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
, deve rilevarsi che la sussistenza di un contenzioso in
[...] corso tra una delle parti ed il teste non rappresenta, di per sé, un elemento tale da imporre al giudice di disattendere la testimonianza né tantomeno può considerarsi elemento idoneo a suffragare un giudizio di inattendibilità del testimone. Invero, l'attendibilità, infatti, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (Cass. ord. 1547/2015; Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005, n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529).
A giudizio della Corte, il teste deve ritenersi Testimone_1 attendibile in relazione alla disamina del complesso delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi in primo grado.
Infatti, dalle dichiarazioni acquisite è emerso che il aveva Tes_1 lavorato per la ditta di , ed in tal senso convergono Controparte_1 le dichiarazioni rese proprio da uno dei testi indicati dalle originarie resistenti, ovvero , ex dipendente prima di Testimone_2 P_
– dal 2006 al 2019 - e poi della il quale
[...] CP_2 dichiarava che: “conosco il sig. , faceva il ragioniere, era Tes_1 sempre presente;
ha lavorato solo per la ditta ”. P_ Dunque, posto ciò, sono di particolare rilevanza le dichiarazioni rese dal , il quale ha potuto riferire dei fatti di causa per Tes_1 averne avuto percezione diretta. Egli, infatti, dichiarava di lavorare nella stessa stanza della ricorrente: “ho conosciuto la ricorrente a febbraio, inizio marzo 2016, al Tarì presso la sede operativa della società ;“la ricorrente aveva una scrivania con pc, CP_2 condividevamo la stessa stanza”;
Sia le dichiarazioni rese dal teste che quelle rese Testimone_1 dal teste depongono a favore della sussistenza del Testimone_3 rapporto di lavoro dedotto dalla originaria ricorrente.
Infatti, anche il confermava quanto dedotto dalla Tes_3 ricorrente, ovvero che era stato lui stesso a presentare la Parte_2 al e che il rapporto era iniziato nel mese di marzo del 2016; P_ infatti, egli affermava che: “il sig. mi chiese di Controparte_1 indicargli una ragioniera da affiancare a quella già esistente e siccome conoscevo la ricorrente la presentai io al , a marzo P_
2016; la accompagnai, le prime volte”;
Sulla prosecuzione del rapporto alle dipendenze del e sulle P_ mansioni ricoperte dalla depongono le seguenti Parte_2 dichiarazioni rese dal “era con lei che mi interfacciavo Tes_3 nel corso del rapporto di consulenza”; la ricorrente fu inizialmente affiancata dal sig. , che era l'altro ragioniere”; la Testimone_1 ricorrente aveva una scrivania personale con strumentazione varia (pc, telefono e altro) in una stanza condivisa con il collega e dove anche io mi appoggiavo quando mi recavo lì”; la ricorrente si occupava della contabilità interna del punto vendita di Marcianise”;
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 il quale affermava: “la ricorrente venne per svolgere compiti di carattere amministrativo, in sostanza faceva la ragioniera;
non c'erano ruoli fissi quindi poteva capitare che facesse anche altro, tipo dare una mano ad imbustare la merce”; la ricorrente aveva una scrivania con pc, condividevamo la stessa stanza”; “la ricorrente si occupava della contabilità del punto vendita di Marcianise”;
Entrambi i testi confermavano che la gestione dell'attività era svolta dal insieme ai figli e che lo stesso impartiva P_ P_ le direttive alla infatti, il teste Parte_2 Testimone_3 dichiarava che: “i punti vendita erano due, entrambi riconducibili alla ditta individuale;
la gestione era demandata al P_
e ai figli, uno dei quali gestiva il punto vendita di Napoli,
[...] si trattava di ”; adr: “suppongo che la ricorrente Parte_6 nella gestione del proprio rapporto facesse capo al ma non P_ posso riferire con precisione”; adr: “in ogni caso ho avuto modo di vedere che sia il che i di lui figli impartivano Controparte_1 direttive alla ricorrente sul da farsi”.
Il teste dichiarava: “era il a dare direttive Testimone_1 P_ alla ricorrente ed al sottoscritto”; “a gestire il lavoro nel punto vendita era , quando lui non c'era ero io ad Controparte_1 impartire direttive o i figli del , comunque si faceva capo P_ sempre a ”; P_
In merito all'orario di lavoro le deduzioni dell'originaria ricorrente trovavano conferme nelle deposizioni dei testi;
Testimone_1 affermava: “la ricorrente lavorava tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30 circa”; dichiarava: “mi recavo presso la ditta Testimone_3 sempre di giovedì pomeriggio intorno alle ore 15,30 e restavo fino alle ore 19,30; la ricorrente c'era sempre”.
Diversamente, non appaiono utili ai fini del decidere le dichiarazioni rese da teste , atteso la loro genericità e Testimone_4 rilevato anche che lo stesso ha potuto riferire solo per un ridotto periodo rispetto a quello oggetto di causa – ovvero solo da gennaio
2018 a marzo 2019 – svolgendo, tra l'altro, mansioni di magazziniere per le quali raramente poteva entrare in contatto con chi si trovava negli uffici amministrativi.
Per quanto concerne la durata del rapporto di lavoro è emerso che questi era iniziato nel mese di marzo del 2016 (in tale senso convergono le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Tes_1
come sopra riportato); in merito alla cessazione del
[...] rapporto, invece, si rileva che l'istruttoria non ha restituito conferme in ordine alla data precisa né tantomeno in ordine alla causa di cessazione. Tuttavia, essendo comunque emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra la ricorrente e , la Controparte_1 data di cessazione dello stesso può ricondursi a quella indicata in ricorso dalla lavoratrice, in considerazione del fatto che la stessa, mediante il proprio difensore, reclamava i diritti relativi al rapporto in argomento con lettera raccomandata datata 19.1.2019 avverso la quale non v'è prova di riscontro e/o presa di posizione da parte del resistente . Controparte_1
Dunque, valutato il materiale probatorio nella sua completezza, in mancanza di elementi o prove contrarie prodotte dalle controparti, può dirsi che il rapporto di lavoro in argomento iniziava in data
1.3.2016 e cessava in data 11.1.2019, così come dedotto dalla ricorrente in ricorso.
Pertanto, ad avviso del Collegio non è meritevole di accoglimento il motivo di censura proposta dal;
invero, l'intercorrenza di P_ un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra la e la ditta Parte_2
ha rinvenuto sufficienti elementi di supporto Controparte_1 nell'istruttoria espletata in primo grado. Infatti, come ben valutato dal Giudice di prime cure, gli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi confermano l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro.
In merito alle spettanze retributive reclamate dall'appellante, il Giudice di prime cure, accoglieva integralmente la domanda recependo i conteggi formulati dalla ricorrente.
Con altro motivo di censura, avverso tale capo della sentenza, il proponeva appello, lamentando l'erroneità di tale P_ statuizione, in quanto, in detti conteggi era ricompreso anche l'importo dell'indennità di Naspi, non percepita dalla ricorrente in virtù della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro (e dunque del mancato versamento dei relativi contributi previdenziali) e, pertanto, reclamata dalla stessa a titolo di risarcimento danni;
secondo il , tale importo non poteva P_ essere riconosciuto non essendo una voce afferente alla retribuzione e peraltro, nemmeno analiticamente indicata nel conteggio di parte.
Orbene, sul punto, il gravame proposto dal può ritenersi P_ fondato, in quanto, in effetti, nel conteggio elaborato e recepito dal Tribunale, parte ricorrente reclamava anche il riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalla mancata formalizzazione del rapporto di lavoro, commisurato al mancato godimento di una prestazione di natura previdenziale (indennità di Naspi); tale voce non può essere riconosciuta alla ricorrente solo sulla base della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro in argomento.
Infatti, deve rilevarsi che per l'accesso alla sono necessari Pt_7 plurimi requisiti che non solo non erano provati dalla ricorrente, ma nemmeno dedotti in ricorso.
Tra l'altro, deve evidenziarsi che la causa di cessazione di un rapporto di lavoro è una circostanza rilevante ai fini dell'accesso alla Naspi in quanto, tale prestazione tutela il lavoratore soltanto in occasione della perdita involontaria dell'occupazione; al contrario, la stessa non copre i lavoratori che perdono l'occupazione a seguito di dimissioni (salvo l'ipotesi della giusta causa), in quanto atto di natura volontaria. Nel caso in esame, come detto sopra, non è emerso alcuno elemento a conferma del fatto che il rapporto cessava per licenziamento.
Dunque, posto ciò, si rileva che dagli esiti istruttori veniva confermata la durata del rapporto di lavoro, dall'1.3.2016 all'11.1.2019; veniva provato l'orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 18,30; infine, veniva provata la mansione, ovvero quella di addetta alla contabilità riconducibile nel livello III del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, applicabile al rapporto di lavoro in via parametrica ai fini del riconoscimento delle differenze retributive.
Pertanto, in considerazione della fondatezza del motivo di gravame proposto dal , si rendeva necessario provvedere alla P_ quantificazione delle spettanze retributive maturate dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro, nonché del TFR spettante alla stessa.
Per tal motivo la Corte provvedeva alla nomina di CTU contabile, al quale veniva richiesto di calcolare le differenze retributive maturate dalla lavoratrice con orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 18,30; con inquadramento nel livello III del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, applicabile in via parametrica.
All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico nominato quantificava le differenze retributive spettanti alla lavoratrice in € 46.694,92, mentre il TFR spettante veniva quantificato in € 6.202,16. I conteggi elaborati dal consulente possono recepirsi integralmente in quanto adeguatamente analitici e rispondenti ai quesiti posti dalla Corte.
Dunque, in riforma parziale della sentenza gravata deve riconoscersi in favore della il diritto a Parte_2 percepire differenze retributive pari ad € 46.694,92, nonché € 6.202,16 a titolo di TFR.
Posto ciò, occorre ora esaminare il gravame proposto dalla
[...] con il quale ella contestava la statuizione di primo grado Pt_2 nella parte in cui aveva ritenuto non provata la dedotta cessione occulta d'azienda. In particolare, lamentava un'errata valutazione delle evidenze documentali;
inoltre, riteneva che il Giudice di prime cure non avesse tenuto debitamente conto delle deduzioni delle resistenti, che secondo l'appellante avrebbero avuto finanche valore confessorio.
Ebbene, la doglianza proposta dalla appare fondata. Parte_2
Si osserva che, secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass. 4 agosto 2021, n. 22249), la cessione d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (articolo 1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE,
è l'individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25 novembre 2019, n. 30663).
Così individuato l'oggetto necessario della cessione, l'ordinamento ex art. 2556 c.c. richiede per la stessa il requisito della forma scritta non “ad substantiam” ma solo “ad probationem”.
Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova.
La giurisprudenza in merito, tuttavia, precisa che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite […]” (Cass. n. 6071/1987). Ciò rilevato, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (cfr. Cass. n. 6071/1987).
Ebbene, posti tali principi, nel caso prospettato innanzi a questa Corte, si rileva che sono emersi elementi che inducono a ritenere realizzata la dedotta cessione d'azienda tra la ditta Controparte_1
e la e/o comunque la prosecuzione dell'attività da CP_2 parte di quest'ultima, con conservazione, di fatto della gestione familiare della stessa.
Invero, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale emerge: la perfetta identità tra le attività svolte dalle resistenti;
l'identità tra le sedi in cui veniva esercitata tale attività; l'identità sostanziale della compagine sociale;
l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici;
l'impiego di dipendenti già in forza alla cedente ditta , assunti Controparte_1 formalmente poi dalla CP_2
Sull'attività svolta: è documentalmente provato dalle visure camerali versate in atti, che le originarie resistenti esercitavano la medesima attività, ovvero quella di commercio al dettaglio e all'ingrosso di orologi ed articoli di gioielleria.
Sull'identità delle sedi: la ditta esercitava tale Controparte_1 attività in distinte sedi, una sita in Napoli, alla Via Fratelli Ruggi 29 e l'altra sita in Marcianise presso la zona industriale ASI all'interno del centro orafo “Il Tarì”. La esercitava l'attività nei CP_2 medesimi locali ovvero: svolgeva l'attività di commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria presso la sede di Napoli, mentre quella di commercio all'ingrosso presso la zona industriale di Marcianise, così come risulta dalla visura camerale.
Sull'impiego di dipendenti già in forza alla ditta : Controparte_1 dall'istruttoria orale è emerso che sia il teste Testimone_5 sia erano stati dipendenti della
[...] Testimone_2 P_
poi assunti formalmente dalla
[...] Controparte_2
Sulla identità tra le compagini sociali: la ditta individuale P_
, com'è emerso anche dalle dichiarazioni testimoniali, era
[...] una ditta gestita sostanzialmente dall'intera famiglia . Come P_ indicato sopra, infatti, i testi hanno dichiarato che oltre al P_
, l'attività era gestita anche dai suoi figli ,
[...] Controparte_4
, e , nonché dal fratello Tes_1 Pt_5 Per_1 Pt_6 Per_2
. Ebbene, sempre dalla visura camerale risulta che la proprietà
[...] della faceva capo proprio ai figli del . CP_2 Controparte_1 Ciò rappresenta un chiaro indice di continuità gestionale delle aziende con prosecuzione dell'attività originariamente svolta dalla ditta individuale. Del tutto irrilevante la circostanza che il non Controparte_1 comparisse nella nuova società, attesa la sussistenza di plurimi e concordanti elementi atti dimostrare l'identità tra le due entità giuridiche.
Un altro elemento da cui si desume la continuità tra le due attività è rappresentato dall'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di fax, così come risulta dal raffronto tra il documento n. 16 di parte ricorrente (fattura emessa dalla ) ed il documento Controparte_1
n. 17 di parte ricorrente (sito web del Tarì), dai quali si evince per l'appunto che i recapiti telefonici e di fax sono i medesimi.
Tra l'altro appare inverosimile quanto dedotto dalla resistente in ordine al fatto che la società era una distinta ed CP_2 autonoma entità giuridica, anche in considerazione del fatto che la società stessa veniva costituita nel dicembre del 2018, ovvero solo pochi mesi prima della formale cessazione dell'attività del P_
. Si evidenzia che l'attività svolta da quest'ultima, solo
[...] formalmente, risultava cessata in data 31.5.2019 con cancellazione avvenuta in data 11.7.2019; la invece, veniva CP_2 costituita in data 12.12.2018.
Proprio in considerazione della rilevata identità della compagine sociale, deve evidenziarsi che, in realtà, l'operatività della CP_2
a prescindere dal compimento degli atti formali di cessione
[...] dei beni immobili e/o della merce, può ricondursi già alla data di costituzione della stessa risalente al 12.12.2018, così come emerge dalla visura camerale versata in atti.
Dunque, dalle risultanze documentali appare evidente che vi sia stata, di fatto, la dedotta operazione di cessione d'azienda e che questa più che volta ad una dismissione dell'attività del , P_ mirava ad una continuazione della stessa, sebbene con altra ragione giuridica, con conservazione della gestione da parte della famiglia
. Del resto, le stesse parti resistenti affermavano nelle P_ rispettive difese che sia i beni immobili siti a Marcianise, sia la merce invenduta della ditta era stata trasferita alla Controparte_1 società sicché, a prescindere dalle date in cui CP_2 venivano compiuti tali atti traslativi, alla luce del quadro probatorio è evidente il disegno preordinato da parte delle resistenti volto a dare continuità all'attività di famiglia. Pertanto, rilevata l'esistenza della cessione occulta d'azienda può ritenersi sussistere il vincolo di solidarietà tra la cedente e la cessionaria in ordine ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro reclamati dalla lavoratrice, in applicazione dell'art. 2560 c.c.
Infatti, sulla questione dei debiti relativi alla precedente gestione, recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio: “In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà tra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560, secondo comma c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato da una parte un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.” (Cass. Civile Ordinanza n. 32134/2019).
Nel caso in esame, alla luce dei suesposti motivi, può trovare applicazione l'art. 2560 c.c., secondo la lettura fornita dalla suesposta giurisprudenza, in considerazione della ratio della disposizione, individuata nell'esigenza di tutelare il terzo creditore, di fronte ad una operazione posta in essere dalle resistenti, che, di fatto, era volta a comprimere il diritto di credito della lavoratrice.
Per quanto concerne il TFR, questo deve porsi a carico della sola cessionaria già operante di fatto alla data del CP_2
12.12.2018, ovvero prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, per i motivi esposti, gli appelli proposti vengono parzialmente accolti con conseguente parziale riforma della sentenza gravata, con condanna delle società appellate P_
e in solido, al pagamento in favore di parte
[...] CP_2 appellante, della somma di € 46.694,92 Parte_2 per differenze retributive, nonché la società appellata CP_2 al pagamento della somma di € 6.202,16 a titolo di t.fr., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun diritto fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale della domanda proposta dalla nonché la Parte_2 reciproca soccombenza in sede di gravame tra le parti, vengono compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico delle società appellate, liquidata come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In parziale accoglimento degli appelli, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna le società appellate in solido al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 46.694,92 per differenze retributive nonché la società appellata al pagamento della somma di € 6.202,16 a titolo di CP_2
t.fr., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun diritto fino al soddisfo.
- Condanna le società appellate al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo, già ridotto l'importo, in € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali e per il secondo, già ridotto l'importo, in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, il tutto con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. S. Arciuolo.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la restante metà
- Liquida come da separato decreto le spese di CTU.
Napoli 24.10.2024 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 263/2023 R.G. sez. lav. a cui è stata riunita la causa iscritta al n° 828/2023 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. S. Arciuolo, come da procura in atti
APPELLANTE E
, Controparte_1
rapp.te e difeso dall'Avv. B. Franchino, come da procura in atti
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., CP_2
rappr. e difesa dall'Avv. B. Franchino, come da procura in atti
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.2.2023,
[...] proponeva appello parziale avverso la Parte_2 sentenza n. 5367/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, non notificata, pubblicata il 27.10.2022, con la quale - in accoglimento parziale della domanda proposta dalla stessa -
, in qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale, veniva condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 76.877,52, di cui € 5.071,31 a titolo di TFR.
L'odierna appellante, in primo grado, chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta , asseritamente intercorso dal 1.3.2016 Controparte_1 all'11.1.2019, nonché accertarsi e dichiararsi l'intervenuta cessione occulta d'azienda tra la medesima ditta , asserita cedente, e P_ la società asserita cessionaria;
per l'effetto, chiedeva CP_2 condannarsi le resistenti, in solido, al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, in via principale, ai sensi dell'art. 2560 c.c., ed in via gradata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché al pagamento del TFR non riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la
[...]
e la ditta con riconoscimento delle Pt_2 Controparte_1 spettanze retributive reclamate, nonché del TFR;
rigettava, invece, per assenza di prove, la domanda relativa all'accertamento della cessione occulta d'azienda.
Con il gravame proposto l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata riconosciuta la sussistenza di una cessione occulta d'azienda, lamentando un'errata valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado. Per tale ragione chiedeva riformarsi parzialmente la sentenza gravata con accertamento dell'avvenuta cessione d'azienda e relativa condanna, in solido, a carico delle parti appellate al pagamento delle spettanze retributive e del TFR, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio le parti e Controparte_1 CP_2 le quali deducevano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedevano il rigetto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
, in data 14.4.2023, proponeva a sua volta appello Controparte_1 parziale – riunito al primo - avverso la medesima sentenza con il quale censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui riconosceva la sussistenza del rapporto di lavoro reclamato dalla ricorrente;
il lamentava un'errata valutazione delle P_ risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime grado;
inoltre, lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui recepiva integralmente i conteggi elaborati in ricorso dalla ricorrente, nonostante questi ricomprendessero anche spettanze non afferenti alla retribuzione. Per tali ragioni, chiedeva riformarsi parzialmente la sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la quale deduceva Parte_2
l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
La Corte, rilevata la pendenza dei suesposti appelli avverso la medesima sentenza disponeva la riunione dei relativi procedimenti.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti sono entrambi parzialmente fondati per i motivi che saranno di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre osservare che in virtù dei motivi d'appello formulati, è devoluta innanzi a questa Corte la cognizione dell'intera vicenda, ovvero, sia la valutazione circa la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto dall'originaria ricorrente – con relativo accertamento delle eventuali spettanze retributive reclamate - sia la questione relativa alla sussistenza di una cessione d'azienda occulta tra le originarie resistenti, con relativo e conseguente accertamento di un eventuale obbligo solidale in capo alle stesse in ordine ai crediti di lavoro reclamati dalla ricorrente.
Tanto premesso, è necessario ripercorrere brevemente quelli che sono i fatti oggetto del giudizio, così come dedotti dalle parti.
esponeva di aver lavorato alle Parte_2 dipendenze della dal 1.3.2016 all'11.1.2019 Parte_3 con mansioni di impiegata addetta alla contabilità; di aver prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita sito in Marcianise, all'interno del centro orafo “Il Tarì”, dove la ditta datrice di lavoro esercitava l'attività di vendita all'ingrosso di articoli di gioielleria e argenteria;
esponeva di avere sempre ricevuto le direttive, oltre che dal , anche dai suoi Controparte_1 figli, , e Parte_4 Parte_5 Persona_1
; deduceva di aver osservato sempre il medesimo Parte_6 orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì e, soltanto in occasione degli eventi fieristici dei mesi di maggio, ottobre e novembre, di aver lavorato dalle 9:00 alle 20:30; di aver ricevuto per tutta la durata del rapporto una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00, corrisposta in contanti;
di essere stata licenziata oralmente in data 11.1.2019, senza ricevere il trattamento di fine rapporto;
deduceva poi, che la ditta era stata di Controparte_1 fatto ceduta, senza alcuna formalizzazione, alla neocostituita società la quale, di fatto, era subentrata nell'attività CP_2 svolta dalla prima, proseguendola senza soluzione di continuità. Sulla scorta di tali deduzioni, reclamava l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di P_
, con riconoscimento delle spettanze retributive a vario
[...] titolo maturate e del TFR;
chiedeva, altresì, l'accertamento della cessione occulta d'azienda tra le resistenti e per l'effetto la condanna, in solido, a carico delle stesse al pagamento delle spettanze reclamate.
In primo grado, si costituivano sia che la società Controparte_1
il primo deduceva l'insussistenza del rapporto di CP_2 lavoro reclamato, sostenendo che la ricorrente, in realtà, fosse soltanto una collaboratrice del dr. , contabile Controparte_3 esterno della ditta;
entrambe le resistenti negavano fosse mai intervenuta alcuna cessione d'azienda tra le stesse;
sostenevano soltanto che il , avendo deciso di cessare l'attività, Controparte_1 aveva ceduto alla i seguenti beni: le proprietà CP_2 immobiliari site all'interno dell'area industriale di Marcianise, le azioni ordinarie della società il Tarì, nonché la merce invenduta. Pertanto, la in via preliminare, chiedeva di essere CP_2 estromessa dal giudizio;
entrambe chiedevano il rigetto delle domande.
Ripercorso il quadro fattuale così come prospettato dalle parti occorre esaminare le doglianze proposte dagli appellanti nei rispettivi atti.
In primo luogo, per ragioni di ordine logico, si impone di esaminare la questione relativa all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e , atteso che Controparte_1 quest'ultimo, con il gravame proposto censurava il relativo capo della sentenza sostenendo l'erroneità della pronuncia per errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il contestava il giudizio di attendibilità dei testi compiuto P_ dal Giudice di prime cure, il quale, pur rilevando il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni indicati da ambo due le parti, aveva attribuito, senza esporre alcuna motivazione, maggior valore alle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte ricorrente, giungendo, sulla base delle stesse ad accogliere la domanda relativa all'accertamento del rapporto di lavoro. In particolare, veniva posta l'attenzione sulla testimonianza resa da , ritenuto Testimone_1 inattendibile in quanto, al momento della deposizione, aveva un contenzioso in corso con il . Controparte_1
La doglianza non si ritiene fondata.
Preliminarmente, in ordine alle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
, deve rilevarsi che la sussistenza di un contenzioso in
[...] corso tra una delle parti ed il teste non rappresenta, di per sé, un elemento tale da imporre al giudice di disattendere la testimonianza né tantomeno può considerarsi elemento idoneo a suffragare un giudizio di inattendibilità del testimone. Invero, l'attendibilità, infatti, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (Cass. ord. 1547/2015; Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005, n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529).
A giudizio della Corte, il teste deve ritenersi Testimone_1 attendibile in relazione alla disamina del complesso delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi in primo grado.
Infatti, dalle dichiarazioni acquisite è emerso che il aveva Tes_1 lavorato per la ditta di , ed in tal senso convergono Controparte_1 le dichiarazioni rese proprio da uno dei testi indicati dalle originarie resistenti, ovvero , ex dipendente prima di Testimone_2 P_
– dal 2006 al 2019 - e poi della il quale
[...] CP_2 dichiarava che: “conosco il sig. , faceva il ragioniere, era Tes_1 sempre presente;
ha lavorato solo per la ditta ”. P_ Dunque, posto ciò, sono di particolare rilevanza le dichiarazioni rese dal , il quale ha potuto riferire dei fatti di causa per Tes_1 averne avuto percezione diretta. Egli, infatti, dichiarava di lavorare nella stessa stanza della ricorrente: “ho conosciuto la ricorrente a febbraio, inizio marzo 2016, al Tarì presso la sede operativa della società ;“la ricorrente aveva una scrivania con pc, CP_2 condividevamo la stessa stanza”;
Sia le dichiarazioni rese dal teste che quelle rese Testimone_1 dal teste depongono a favore della sussistenza del Testimone_3 rapporto di lavoro dedotto dalla originaria ricorrente.
Infatti, anche il confermava quanto dedotto dalla Tes_3 ricorrente, ovvero che era stato lui stesso a presentare la Parte_2 al e che il rapporto era iniziato nel mese di marzo del 2016; P_ infatti, egli affermava che: “il sig. mi chiese di Controparte_1 indicargli una ragioniera da affiancare a quella già esistente e siccome conoscevo la ricorrente la presentai io al , a marzo P_
2016; la accompagnai, le prime volte”;
Sulla prosecuzione del rapporto alle dipendenze del e sulle P_ mansioni ricoperte dalla depongono le seguenti Parte_2 dichiarazioni rese dal “era con lei che mi interfacciavo Tes_3 nel corso del rapporto di consulenza”; la ricorrente fu inizialmente affiancata dal sig. , che era l'altro ragioniere”; la Testimone_1 ricorrente aveva una scrivania personale con strumentazione varia (pc, telefono e altro) in una stanza condivisa con il collega e dove anche io mi appoggiavo quando mi recavo lì”; la ricorrente si occupava della contabilità interna del punto vendita di Marcianise”;
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 il quale affermava: “la ricorrente venne per svolgere compiti di carattere amministrativo, in sostanza faceva la ragioniera;
non c'erano ruoli fissi quindi poteva capitare che facesse anche altro, tipo dare una mano ad imbustare la merce”; la ricorrente aveva una scrivania con pc, condividevamo la stessa stanza”; “la ricorrente si occupava della contabilità del punto vendita di Marcianise”;
Entrambi i testi confermavano che la gestione dell'attività era svolta dal insieme ai figli e che lo stesso impartiva P_ P_ le direttive alla infatti, il teste Parte_2 Testimone_3 dichiarava che: “i punti vendita erano due, entrambi riconducibili alla ditta individuale;
la gestione era demandata al P_
e ai figli, uno dei quali gestiva il punto vendita di Napoli,
[...] si trattava di ”; adr: “suppongo che la ricorrente Parte_6 nella gestione del proprio rapporto facesse capo al ma non P_ posso riferire con precisione”; adr: “in ogni caso ho avuto modo di vedere che sia il che i di lui figli impartivano Controparte_1 direttive alla ricorrente sul da farsi”.
Il teste dichiarava: “era il a dare direttive Testimone_1 P_ alla ricorrente ed al sottoscritto”; “a gestire il lavoro nel punto vendita era , quando lui non c'era ero io ad Controparte_1 impartire direttive o i figli del , comunque si faceva capo P_ sempre a ”; P_
In merito all'orario di lavoro le deduzioni dell'originaria ricorrente trovavano conferme nelle deposizioni dei testi;
Testimone_1 affermava: “la ricorrente lavorava tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30 circa”; dichiarava: “mi recavo presso la ditta Testimone_3 sempre di giovedì pomeriggio intorno alle ore 15,30 e restavo fino alle ore 19,30; la ricorrente c'era sempre”.
Diversamente, non appaiono utili ai fini del decidere le dichiarazioni rese da teste , atteso la loro genericità e Testimone_4 rilevato anche che lo stesso ha potuto riferire solo per un ridotto periodo rispetto a quello oggetto di causa – ovvero solo da gennaio
2018 a marzo 2019 – svolgendo, tra l'altro, mansioni di magazziniere per le quali raramente poteva entrare in contatto con chi si trovava negli uffici amministrativi.
Per quanto concerne la durata del rapporto di lavoro è emerso che questi era iniziato nel mese di marzo del 2016 (in tale senso convergono le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 Tes_1
come sopra riportato); in merito alla cessazione del
[...] rapporto, invece, si rileva che l'istruttoria non ha restituito conferme in ordine alla data precisa né tantomeno in ordine alla causa di cessazione. Tuttavia, essendo comunque emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra la ricorrente e , la Controparte_1 data di cessazione dello stesso può ricondursi a quella indicata in ricorso dalla lavoratrice, in considerazione del fatto che la stessa, mediante il proprio difensore, reclamava i diritti relativi al rapporto in argomento con lettera raccomandata datata 19.1.2019 avverso la quale non v'è prova di riscontro e/o presa di posizione da parte del resistente . Controparte_1
Dunque, valutato il materiale probatorio nella sua completezza, in mancanza di elementi o prove contrarie prodotte dalle controparti, può dirsi che il rapporto di lavoro in argomento iniziava in data
1.3.2016 e cessava in data 11.1.2019, così come dedotto dalla ricorrente in ricorso.
Pertanto, ad avviso del Collegio non è meritevole di accoglimento il motivo di censura proposta dal;
invero, l'intercorrenza di P_ un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra la e la ditta Parte_2
ha rinvenuto sufficienti elementi di supporto Controparte_1 nell'istruttoria espletata in primo grado. Infatti, come ben valutato dal Giudice di prime cure, gli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi confermano l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro.
In merito alle spettanze retributive reclamate dall'appellante, il Giudice di prime cure, accoglieva integralmente la domanda recependo i conteggi formulati dalla ricorrente.
Con altro motivo di censura, avverso tale capo della sentenza, il proponeva appello, lamentando l'erroneità di tale P_ statuizione, in quanto, in detti conteggi era ricompreso anche l'importo dell'indennità di Naspi, non percepita dalla ricorrente in virtù della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro (e dunque del mancato versamento dei relativi contributi previdenziali) e, pertanto, reclamata dalla stessa a titolo di risarcimento danni;
secondo il , tale importo non poteva P_ essere riconosciuto non essendo una voce afferente alla retribuzione e peraltro, nemmeno analiticamente indicata nel conteggio di parte.
Orbene, sul punto, il gravame proposto dal può ritenersi P_ fondato, in quanto, in effetti, nel conteggio elaborato e recepito dal Tribunale, parte ricorrente reclamava anche il riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalla mancata formalizzazione del rapporto di lavoro, commisurato al mancato godimento di una prestazione di natura previdenziale (indennità di Naspi); tale voce non può essere riconosciuta alla ricorrente solo sulla base della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro in argomento.
Infatti, deve rilevarsi che per l'accesso alla sono necessari Pt_7 plurimi requisiti che non solo non erano provati dalla ricorrente, ma nemmeno dedotti in ricorso.
Tra l'altro, deve evidenziarsi che la causa di cessazione di un rapporto di lavoro è una circostanza rilevante ai fini dell'accesso alla Naspi in quanto, tale prestazione tutela il lavoratore soltanto in occasione della perdita involontaria dell'occupazione; al contrario, la stessa non copre i lavoratori che perdono l'occupazione a seguito di dimissioni (salvo l'ipotesi della giusta causa), in quanto atto di natura volontaria. Nel caso in esame, come detto sopra, non è emerso alcuno elemento a conferma del fatto che il rapporto cessava per licenziamento.
Dunque, posto ciò, si rileva che dagli esiti istruttori veniva confermata la durata del rapporto di lavoro, dall'1.3.2016 all'11.1.2019; veniva provato l'orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 18,30; infine, veniva provata la mansione, ovvero quella di addetta alla contabilità riconducibile nel livello III del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, applicabile al rapporto di lavoro in via parametrica ai fini del riconoscimento delle differenze retributive.
Pertanto, in considerazione della fondatezza del motivo di gravame proposto dal , si rendeva necessario provvedere alla P_ quantificazione delle spettanze retributive maturate dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro, nonché del TFR spettante alla stessa.
Per tal motivo la Corte provvedeva alla nomina di CTU contabile, al quale veniva richiesto di calcolare le differenze retributive maturate dalla lavoratrice con orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 18,30; con inquadramento nel livello III del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, applicabile in via parametrica.
All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico nominato quantificava le differenze retributive spettanti alla lavoratrice in € 46.694,92, mentre il TFR spettante veniva quantificato in € 6.202,16. I conteggi elaborati dal consulente possono recepirsi integralmente in quanto adeguatamente analitici e rispondenti ai quesiti posti dalla Corte.
Dunque, in riforma parziale della sentenza gravata deve riconoscersi in favore della il diritto a Parte_2 percepire differenze retributive pari ad € 46.694,92, nonché € 6.202,16 a titolo di TFR.
Posto ciò, occorre ora esaminare il gravame proposto dalla
[...] con il quale ella contestava la statuizione di primo grado Pt_2 nella parte in cui aveva ritenuto non provata la dedotta cessione occulta d'azienda. In particolare, lamentava un'errata valutazione delle evidenze documentali;
inoltre, riteneva che il Giudice di prime cure non avesse tenuto debitamente conto delle deduzioni delle resistenti, che secondo l'appellante avrebbero avuto finanche valore confessorio.
Ebbene, la doglianza proposta dalla appare fondata. Parte_2
Si osserva che, secondo un risalente principio di legittimità (più recentemente ribadito da Cass. 4 agosto 2021, n. 22249), la cessione d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (articolo 1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE,
è l'individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (Cass. 25 novembre 2019, n. 30663).
Così individuato l'oggetto necessario della cessione, l'ordinamento ex art. 2556 c.c. richiede per la stessa il requisito della forma scritta non “ad substantiam” ma solo “ad probationem”.
Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova.
La giurisprudenza in merito, tuttavia, precisa che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite […]” (Cass. n. 6071/1987). Ciò rilevato, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (cfr. Cass. n. 6071/1987).
Ebbene, posti tali principi, nel caso prospettato innanzi a questa Corte, si rileva che sono emersi elementi che inducono a ritenere realizzata la dedotta cessione d'azienda tra la ditta Controparte_1
e la e/o comunque la prosecuzione dell'attività da CP_2 parte di quest'ultima, con conservazione, di fatto della gestione familiare della stessa.
Invero, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale emerge: la perfetta identità tra le attività svolte dalle resistenti;
l'identità tra le sedi in cui veniva esercitata tale attività; l'identità sostanziale della compagine sociale;
l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici;
l'impiego di dipendenti già in forza alla cedente ditta , assunti Controparte_1 formalmente poi dalla CP_2
Sull'attività svolta: è documentalmente provato dalle visure camerali versate in atti, che le originarie resistenti esercitavano la medesima attività, ovvero quella di commercio al dettaglio e all'ingrosso di orologi ed articoli di gioielleria.
Sull'identità delle sedi: la ditta esercitava tale Controparte_1 attività in distinte sedi, una sita in Napoli, alla Via Fratelli Ruggi 29 e l'altra sita in Marcianise presso la zona industriale ASI all'interno del centro orafo “Il Tarì”. La esercitava l'attività nei CP_2 medesimi locali ovvero: svolgeva l'attività di commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria presso la sede di Napoli, mentre quella di commercio all'ingrosso presso la zona industriale di Marcianise, così come risulta dalla visura camerale.
Sull'impiego di dipendenti già in forza alla ditta : Controparte_1 dall'istruttoria orale è emerso che sia il teste Testimone_5 sia erano stati dipendenti della
[...] Testimone_2 P_
poi assunti formalmente dalla
[...] Controparte_2
Sulla identità tra le compagini sociali: la ditta individuale P_
, com'è emerso anche dalle dichiarazioni testimoniali, era
[...] una ditta gestita sostanzialmente dall'intera famiglia . Come P_ indicato sopra, infatti, i testi hanno dichiarato che oltre al P_
, l'attività era gestita anche dai suoi figli ,
[...] Controparte_4
, e , nonché dal fratello Tes_1 Pt_5 Per_1 Pt_6 Per_2
. Ebbene, sempre dalla visura camerale risulta che la proprietà
[...] della faceva capo proprio ai figli del . CP_2 Controparte_1 Ciò rappresenta un chiaro indice di continuità gestionale delle aziende con prosecuzione dell'attività originariamente svolta dalla ditta individuale. Del tutto irrilevante la circostanza che il non Controparte_1 comparisse nella nuova società, attesa la sussistenza di plurimi e concordanti elementi atti dimostrare l'identità tra le due entità giuridiche.
Un altro elemento da cui si desume la continuità tra le due attività è rappresentato dall'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di fax, così come risulta dal raffronto tra il documento n. 16 di parte ricorrente (fattura emessa dalla ) ed il documento Controparte_1
n. 17 di parte ricorrente (sito web del Tarì), dai quali si evince per l'appunto che i recapiti telefonici e di fax sono i medesimi.
Tra l'altro appare inverosimile quanto dedotto dalla resistente in ordine al fatto che la società era una distinta ed CP_2 autonoma entità giuridica, anche in considerazione del fatto che la società stessa veniva costituita nel dicembre del 2018, ovvero solo pochi mesi prima della formale cessazione dell'attività del P_
. Si evidenzia che l'attività svolta da quest'ultima, solo
[...] formalmente, risultava cessata in data 31.5.2019 con cancellazione avvenuta in data 11.7.2019; la invece, veniva CP_2 costituita in data 12.12.2018.
Proprio in considerazione della rilevata identità della compagine sociale, deve evidenziarsi che, in realtà, l'operatività della CP_2
a prescindere dal compimento degli atti formali di cessione
[...] dei beni immobili e/o della merce, può ricondursi già alla data di costituzione della stessa risalente al 12.12.2018, così come emerge dalla visura camerale versata in atti.
Dunque, dalle risultanze documentali appare evidente che vi sia stata, di fatto, la dedotta operazione di cessione d'azienda e che questa più che volta ad una dismissione dell'attività del , P_ mirava ad una continuazione della stessa, sebbene con altra ragione giuridica, con conservazione della gestione da parte della famiglia
. Del resto, le stesse parti resistenti affermavano nelle P_ rispettive difese che sia i beni immobili siti a Marcianise, sia la merce invenduta della ditta era stata trasferita alla Controparte_1 società sicché, a prescindere dalle date in cui CP_2 venivano compiuti tali atti traslativi, alla luce del quadro probatorio è evidente il disegno preordinato da parte delle resistenti volto a dare continuità all'attività di famiglia. Pertanto, rilevata l'esistenza della cessione occulta d'azienda può ritenersi sussistere il vincolo di solidarietà tra la cedente e la cessionaria in ordine ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro reclamati dalla lavoratrice, in applicazione dell'art. 2560 c.c.
Infatti, sulla questione dei debiti relativi alla precedente gestione, recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio: “In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà tra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560, secondo comma c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato da una parte un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.” (Cass. Civile Ordinanza n. 32134/2019).
Nel caso in esame, alla luce dei suesposti motivi, può trovare applicazione l'art. 2560 c.c., secondo la lettura fornita dalla suesposta giurisprudenza, in considerazione della ratio della disposizione, individuata nell'esigenza di tutelare il terzo creditore, di fronte ad una operazione posta in essere dalle resistenti, che, di fatto, era volta a comprimere il diritto di credito della lavoratrice.
Per quanto concerne il TFR, questo deve porsi a carico della sola cessionaria già operante di fatto alla data del CP_2
12.12.2018, ovvero prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, per i motivi esposti, gli appelli proposti vengono parzialmente accolti con conseguente parziale riforma della sentenza gravata, con condanna delle società appellate P_
e in solido, al pagamento in favore di parte
[...] CP_2 appellante, della somma di € 46.694,92 Parte_2 per differenze retributive, nonché la società appellata CP_2 al pagamento della somma di € 6.202,16 a titolo di t.fr., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun diritto fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale della domanda proposta dalla nonché la Parte_2 reciproca soccombenza in sede di gravame tra le parti, vengono compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico delle società appellate, liquidata come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In parziale accoglimento degli appelli, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna le società appellate in solido al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 46.694,92 per differenze retributive nonché la società appellata al pagamento della somma di € 6.202,16 a titolo di CP_2
t.fr., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascun diritto fino al soddisfo.
- Condanna le società appellate al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo, già ridotto l'importo, in € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali e per il secondo, già ridotto l'importo, in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, il tutto con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. S. Arciuolo.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la restante metà
- Liquida come da separato decreto le spese di CTU.
Napoli 24.10.2024 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro