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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4 del 2024 R.G.L., su ricorso depositato il 3 gennaio 2024,
avente ad oggetto:
Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.,
promossa da:
c.f. e p. I.V.A. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sedente in La Spezia (SP), rappresentata e difesa dall'avv. Michele
TAVAZZI (indirizzo p.e.c. ed elettivamente Email_1
domiciliata come in atti,
RICORRENTE
contro
: , c.f. , res.te alla Spezia, rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea MARIOTTI (indirizzo p.e.c. ed Email_2
elettivamente domiciliato come in atti,
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato e poi ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 310 del 2023 R.G.L., concesso provvisoriamente esecutivo da questo Tribunale-giudice del lavoro, in favore dell'ex subagente, odierno convenuto, e rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
«in via preliminare/pregiudiziale:
-sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 310/2023 – R.G. n. 1134/2023 reso dal Tribunale di La Spezia – Sezione Lavoro;
in via principale:
-accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
-revocare il decreto ingiuntivo n. 310/2023 – R.G. 1134/2023 reso dal Tribunale di La Spezia – Sezione Lavoro;
in via subordinata:
- ridurre il quantum delle avverse pretese, alla luce di quanto esposto in narrativa, documentato e che risulterà dovuto all'esito del giudizio» (ric., p.8, formato non orig.),
con vittoria di spese e competenze.
Il convenuto si costituiva e resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto, siccome infondato in fatto e diritto, con conferma del decreto e condanna dell'opponente alle spese, anche del procedimento monitorio, da distrarsi al difensore.
2. Cosí radicatosi il contraddittorio, provvedutosi sulla sospensiva, non riuscita la conciliazione nonostante diversi tentativi, seguivano alfine la discussione dei difensori e la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
3. Va rammentato che, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che,
«in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio» (sul principio, v. Cass., ord., 23 gen. 2023, n. 1892, in motivaz. p. 4).
Nel caso di specie, fin dalla domanda monitoria, l'odierno opposto ha allegato il contratto di subagenzia intercorso con l'odierna opponente (cessato, in sua tesi, al 5 giu.
2023) e rivendicato il pagamento dell'indennità di fine rapporto [prevista dall'art. 20 del ridetto contratto: v. doc. n. 2), ric.] pari al 4% delle provvigioni maturate (queste ultime ricavabili dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione)
4. L'odierna ricorrente, nell'avanzare l'opposizione, osserva che difetta il presupposto dello scioglimento del contratto subagenziale con l'opposto.
In sintesi: il rapporto inter partes era insorto per la gestione del portafoglio della
Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (UNIPOLSAI), che era stato affidato solo temporaneamente ad essa opponente [cfr. docc. nn. 3) ss., ric.], fino alla cessazione del medesimo in data 5 giugno 2023; il portafoglio era quindi trasferito ad altra agenzia (facente capo alla ditta cod. UNIPOLSAI 39750) e, poi, ulteriormente ripartito ed in parte CP_1
assegnato alla e deinde CP_2 Controparte_3 CP_4
(cod. 65000).
Sempre per la ricorrente, dal momento che anche la parte di portafoglio gestita dall'opposto era stata oggetto del passaggio fin dal 5 giugno 2023, si deve ritenere che tutti i diritti e gli obblighi inerenti al rapporto subagenziale si siano trasferiti in capo alle nuove agenzie UNIPOLSAI, di talché non sussisterebbe il presupposto della fine del rapporto, che legittima il pagamento della reclamata indennità.
In subordine, l'opponente contesta l'avverso diritto in quanto difetta il presupposto di cui all'art. 20 del contratto di subagenzia, il quale espressamente prevede che l'indennità di fine rapporto sia dovuta solo se il subagente abbia procurato nuovi clienti ed aumentato sensibilmente gli affari dell'agenzia e quest'ultima tragga ancora vantaggi da tali affari.
5. In questo giudizio, il convenuto opposto sostiene le proprie ragioni - che già fondavano l'azione monitoria - sull'assunto per cui si sarebbe, invece, al cospetto di una fine del rapporto subagenziale, col maturarsi, cosí, del diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 20; e ciò anche considerando che egli non è incorso in alcuna delle cause di esclusione dell'indennità previste dall'art. 1751, commi 3° e ss., c.c., vale a dire:
«quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può piú essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtú del contratto di agenzia».
Il convenuto espone inoltre la circostanza per cui, nei diversi incarichi intercorsi nel tempo con le varie agenzie con le quali ha collaborato, egli ha sempre percepito, alla cessazione del rapporto, la relativa indennità [cfr. doc. n. 6), conv.].
Aggiunge, infine, che all'inizio del nuovo rapporto è stato attribuito a lui subagente un nuovo e diverso codice (c.d. “cip”), che contraddistingue il suo portafoglio clienti.
6. Cosí inquadrate nei termini generali le posizioni delle parti, va brevemente considerato che il contratto di subagenzia è un contratto atipico, non direttamente disciplinato nel nostro ordinamento;
come affermato anche dalla suprema Corte (Cass. 22 mag. 2020, n. 9489, in motivaz., capi 7.1 ss.),
«n via generale … il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest'ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non anche di un'impresa assicuratrice (cfr. Cass. n. 15645 del 2017). La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742 e 1753 cod. civ., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale (cfr. Cass. 15190 del 2004)».
8. Si reputa ora necessario riassumere brevemente la cronologia dei rapporti afferenti ai vari contratti succedutisi nel tempo.
In data 26 febbraio 2019 la ricorrente società stipulava con la mandante UNIPOLSAI contratto di agenzia avente ad oggetto la gestione temporanea del portafoglio costituito dai contratti precedentemente affidati all'agenzia della Spezia cod. 788 [doc. n. 3), ric., cit.; v. pure i docc. nn. 4) ss., citt.]; contestualmente, nella medesima data, la ricorrente stipulava con il convenuto, in qualità di titolare di omonima ditta individuale, contratto di subagenzia per la promozione dei prodotti identificati a mezzo “cip” 138 [cfr. doc. 2), ric., cit., p. 3].
Successivamente, come già anticipato, in data 5 giugno 2023 cessava il rapporto tra la ricorrente e UNIPOLSAI e quest'ultima provvedeva, in un momento successivo, su impulso della al trasferimento pro-quota, alla , del portafoglio prodotti CP_1 CP_4 identificato con “cip” 138, 328 e 638 e con decorrenza dal 15 dicembre 2023 [doc. n. 8), ric.].
9. In questo contesto, va rilevato che, nel contratto tra UNIPOLSAI e l'odierna ricorrente [docc. nn. 3)-4), ric., citt.], presupposto di tutta la vicenda, non si rinvengono norme specifiche di interesse.
Devesi tuttavia registrare che non vi è stato un passaggio diretto del portafoglio (già temporaneamente affidato alla ricorrente) alle nuove agenzie ( prima e poi CP_1
anche ), ma una sua riconsegna alla Compagnia [doc. n. 7), ric., cit.], che, dapprima, CP_4 l'ha dato a e, poi, ne ha scorporato una parte per affidarla a [doc. n. 8), CP_1 CP_4
cit.].
Nemmeno nel contratto inter partes [doc. n. 2), ric., cit.] vi è una regolamentazione circa il trasferimento del vincolo dall'agenzia sub mandante ad altro soggetto.
10. Occorre quindi esaminare gli ulteriori documenti di causa, dai quali non si rinvengono elementi atti a qualificare, nei termini della cessione del contratto (nella specie, quello di subagente del convenuto), la vicenda che interessa l'odierno contenzioso.
Infatti, in primo luogo, a seguito della riconsegna del portafoglio ad UNIPOLSAI e del suo trasferimento a e, poi (in parte) a , si sono avute: CP_1 CP_4
• nei confronti di S.G.R., l'elaborazione di una bozza di nuovo contratto subagenziale col convenuto, che poi non risulta essersi perfezionato [doc. n.
4), conv.],
• nei confronti di , con decorrenza 1° ottobre 2023, la stipula di specifico CP_4 contratto di subagenzia, avente ad oggetto i prodotti identificati dal diverso “cip”
238 [doc. n. 5), conv.].
11. Il contratto con si è generato ex novo (nel senso, che è autonomo e CP_4
specifico) rispetto a quello che vigeva tra le odierne parti, poiché si osserva, in primo luogo, che esso è intervenuto in un momento successivo e non contestuale alla cessazione del contratto per cui è causa.
Il contratto decorre infatti dal 1° ottobre 2023 e non fa riferimento a pregressi vincoli con la ricorrente, né li conserva o ne riconosce gli effetti.
In secondo luogo, è vero che l'oggetto del contratto è sempre incentrato sulla promozione, il mantenimento e lo sviluppo di «affari di assicurazione» [doc. n. 2), ric., cit.,
p. 5; doc. n. 5), ric., p. 1], ma quello con verte su prodotti con codifica diversa (“cip” CP_4
238) rispetto a quelli trattati a suo tempo con la ricorrente (“cip” 138).
Questa considerazione è rafforzata dal rilievo che, quando il convenuto ha concluso il contratto con , a quest'ultima società non era stata ancora conferita (per scorporo CP_4
da la gestione del portafoglio 138. CP_1
12. I documenti comprovano dunque della cessazione – e non trasferimento verso terzi
– del rapporto subagenziale tra le odierne parti nel momento in cui la ricorrente ha dismesso la gestione del portafoglio UNIPOLSAI, riconsegnandolo alla mandante.
Pertanto, alla data del 5 giugno 2023, si era maturato il presupposto voluto dall'art. 20 del contratto inter partes, ossia la cessazione del rapporto di subagenzia. 13. L'art. 20 richiama poi, quali condizioni per il riconoscimento dell'indennità, quanto previsto dall'art. 1751, c.c., in particolare ponendo la condizione dell'incremento di clientela o del sensibile sviluppo degli affari, nonché del mantenimento, in capo alla mandante, dei vantaggi dall'attività del subagente.
La prima condizione si precisa, tuttavia, nel successivo capoverso, ove l'indennità è pari, in quota fissa, al 4% non degli incrementi di clientela o degli sviluppi degli affari, ma del «totale delle provvigioni percepite nello svolgimento della … attività di Subagente».
Si deve quindi far riferimento al totale provvigionale.
14. Resta dunque il requisito del mantenimento dei vantaggi in capo alla mandante (da intendersi, giusto quanto sopra, come effetti in favore della mandante dell'attività del subagente).
Al riguardo, la giurisprudenza, intervenendo sull'art. 1751, c.c., ha affermato che il riconoscimento dell'indennità di cui a questa norma non è impedito dal fatto del preponente, il quale, esercitando la sua autonomia imprenditoriale, potrebbe decidere di cedere o chiudere l'attività e, quindi, di precludersi la conservazione dei vantaggi procuratigli dall'agente.
E' stato infatti scritto (Cass. 5 nov. 2013, n. 24776) che «resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, per l'avvenuta cessione dell'azienda)»; in altro precedente, lo stesso insegnamento è stato reso in caso di liquidazione volontaria (Cass.
26 giu. 2022, n. 9317).
15. Riconosciuta dunque la spettanza sull'an della reclamata indennità, il quantum è sufficientemente determinato col richiamo alla certificazione prodotta in sede monitoria e dal riscontro con le certificazioni uniche emesse nel corso degli anni dalla ricorrente verso il convenuto [v. docc. nn. 8) ss., conv.].
16. La domanda spiegata in via monitoria appare pertanto meritevole di essere accolta e confermata.
Ne conseguono il rigetto dell'opposizione e la conferma de decreto ingiuntivo opposto.
17.Venendo infine alla definizione delle spese di questo giudizio di opposizione, le stesse seguono la soccombenza della ricorrente (art. 91 c.p.c.), considerando preminente, al di là della condotta in sede conciliativa, l'integrale accoglimento della domanda.
Ai fini liquidatorî, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 1.100,01=, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (v. art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014) del 25%. 18.La particolarità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente alle spese di lite di questo giudizio di opposizione, che liquida in Euro 1.544,25= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 16/01/2025
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)