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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/10/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 575/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 575/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale ), nata l'[...] in Parte_1 C.F._1
AN ed ivi residente in [...] e (codice fiscale Parte_2
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
16/c, entrambi elettivamente domiciliati in Via Oslavia al n°6 di AN presso lo Studio dell'avv. Paolo Porrini che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
4613/2014 emesso da questo Tribunale in data 02.07.2014 nel procedimento R.G. 590/2014, ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28 giugno 1987 in AN e iscritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di AN (atto n. 76 parte 2 serie
A - anno 1987), con richiesta di trasmissione dell'emananda decisione all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di cui sopra per le annotazioni di rito a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare, per quanto concerne il mantenimento del figlio , Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, le condizioni di separazione stabilite nella convenzione omologata in data 2 luglio 2014, confermando, pertanto, la misura del contributo per il mantenimento nell'importo di € 300,00 mensili a carico del Sig. oltre al Pt_2 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30.07.2025, e Parte_1 Parte_2 ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_ contratto in data 28.06.1987 in AN (AQ) dal quale sono nati i figli , nata l'[...] (c.f.: ), maggiorenne ed indipendente, e C.F._3 Persona_1
, nato il [...] (c.f.: ) maggiorenne ma non ancora
[...] C.F._4
economicamente indipendente.
Il Tribunale di AN ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto emesso da questo Tribunale in data 02.07.2014 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che, per quanto concerne il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il Sig. Persona_1
si impegna a versare l'importo mensile di euro 300,00#, oltre rivalutazione Parte_2
ISTAT annuale, oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 02.07.2014, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
E in data 28.06.1987 in AN (AQ), trascritto presso il
[...] Parte_2
detto comune al n. 76 parte 2 serie A - anno 1987;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento per il figlio maggiorenne:
“Confermare, per quanto concerne il mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente, le condizioni di separazione stabilite nella convenzione omologata in data 2 luglio 2014, confermando, pertanto, la misura del contributo per il mantenimento nell'importo di € 300,00 mensili a carico del Sig. oltre rivalutazione Istat annuale, oltre al Pt_2 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede. DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AN il 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 575/2025 V.G. promosso da:
(codice fiscale ), nata l'[...] in Parte_1 C.F._1
AN ed ivi residente in [...] e (codice fiscale Parte_2
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
16/c, entrambi elettivamente domiciliati in Via Oslavia al n°6 di AN presso lo Studio dell'avv. Paolo Porrini che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
4613/2014 emesso da questo Tribunale in data 02.07.2014 nel procedimento R.G. 590/2014, ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28 giugno 1987 in AN e iscritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di AN (atto n. 76 parte 2 serie
A - anno 1987), con richiesta di trasmissione dell'emananda decisione all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di cui sopra per le annotazioni di rito a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare, per quanto concerne il mantenimento del figlio , Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, le condizioni di separazione stabilite nella convenzione omologata in data 2 luglio 2014, confermando, pertanto, la misura del contributo per il mantenimento nell'importo di € 300,00 mensili a carico del Sig. oltre al Pt_2 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30.07.2025, e Parte_1 Parte_2 ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_ contratto in data 28.06.1987 in AN (AQ) dal quale sono nati i figli , nata l'[...] (c.f.: ), maggiorenne ed indipendente, e C.F._3 Persona_1
, nato il [...] (c.f.: ) maggiorenne ma non ancora
[...] C.F._4
economicamente indipendente.
Il Tribunale di AN ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto emesso da questo Tribunale in data 02.07.2014 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che, per quanto concerne il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il Sig. Persona_1
si impegna a versare l'importo mensile di euro 300,00#, oltre rivalutazione Parte_2
ISTAT annuale, oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 02.07.2014, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
E in data 28.06.1987 in AN (AQ), trascritto presso il
[...] Parte_2
detto comune al n. 76 parte 2 serie A - anno 1987;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento per il figlio maggiorenne:
“Confermare, per quanto concerne il mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente autosufficiente, le condizioni di separazione stabilite nella convenzione omologata in data 2 luglio 2014, confermando, pertanto, la misura del contributo per il mantenimento nell'importo di € 300,00 mensili a carico del Sig. oltre rivalutazione Istat annuale, oltre al Pt_2 contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede. DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AN il 15 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo