Articolo 7 della Legge 5 novembre 1990, n. 320
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 novembre 1990
Art. 7. 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 e' applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 27 novembre 1990