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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 731/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 16/04/2025 al n. 731 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 190 del 2025
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. SEVERI ELISABETTA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio Controparte_1 dell'Avv. ZANICHELLI MONICA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, dato atto di quanto esposto in premessa, rigettata ogni diversa eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/03/2025 dal Tribunale di
Pistoia in composizione collegiale avente n. 190/2025 e pubblicata in data 19/03/2025, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al numero di ruolo 498/2020, così provvedere:
1) quanto all'addebito della separazione: revocare la pronuncia di addebito enunciata nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia.
2) Quanto all'assegno di mantenimento: in ragione dei redditi attuali del
Sig. venga adeguatamente calcolato, disponendo Controparte_1 altresì che l'adeguamento decorra dalla data del deposito del ricorso di separazione.
3) Quanto al monitoraggio dei Servizi Sociali: che non venga attivato sui minori e perché improduttivo e privo di significato. Per_1 Per_2
4) Quanto alle spese di lite: compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio in ragione della soccombenza.
Vittoria di spese e competenze del giudizio di appello” per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejiectis, previa ogni declaratoria del caso,
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 190/2025 del Tribunale di Pistoia pubblicata in data 19/03/2025;
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite” per il Pubblico Ministero interveniente:
“rigetto dei motivi d'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione –
I. Con ricorso in appello la Sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia n. 190/2025, a definizione del giudizio di separazione iscritto con il n. 498/2020 tra la medesima e il coniuge , instaurato per iniziativa di quest'ultimo. Controparte_1
2 Il Tribunale, ad esito di articolata istruttoria svoltasi mediante prova testimoniale e Ctu psicologica, volta ad approfondire le problematiche relative al rapporto tra il padre e i figli nati dall'unione ( , nato il Per_3
03/04/2006, nata il [...], e , nato il [...]), e Per_1 Per_2 dato atto che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 76/2024, aveva accolto la domanda di disconoscimento della paternità per l'ultima figlia nata in [...] matrimonio, (nata nel febbraio 2017), già Per_4 emessa pronuncia sullo status, disponeva nei seguenti termini:
“1) accoglie la domanda di addebito del ricorrente;
2) dispone l'affidamento condiviso di e , con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna;
3) invita le parti ad attivare il percorso di sostegno alla genitorialità di cui alle conclusioni della ctu depositata il 29.6.2023 ed invita le parti a comunicare, quantomeno una volta alla settimana, per messaggi o telefonicamente, affinché la madre possa aggiornare il padre sulla vita dei figli e affinché i genitori possano confrontarsi sulle decisioni da assumere nell'interesse dei minori;
4) dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali della Valdinievole, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare in sede, e con l'incarico di organizzare incontri (liberi o osservati) padre/figli quando ne ricorrano i presupposti;
5) assegna la casa coniugale sita in Monsummano Terme alla via Cesare
Battisti n. 819 a Parte_1
6) dispone l'obbligo di di versare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento dei tre figli, la somma mensile di € 180,00 ciascuno
(€ 540 mensili), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al
50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di
3 ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia
e logopedia
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria
o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
4 - per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) l'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
9) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese Parte_1 di lite in favore di liquidate in € 2.538,66 (1/3) per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10) le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro. “
Il Tribunale rilevava, a fondamento di tale decisione, che nella fattispecie:
- il ricorrente assumeva che il matrimonio era entrato in crisi quando egli, il 21.7.2019, aveva scoperto che la moglie intratteneva da oltre due anni una relazione extraconiugale con un comune collega di lavoro, e che quest'ultimo rivendicava la paternità della figlia più piccola, ; Per_4
- la Sig. dal canto suo, rilevava come il matrimonio fosse già Pt_1 in crisi da tempo e, in particolare, dal maggio 2015, quando, alla notizia della quarta gravidanza, il ricorrente aveva manifestato il proprio disappunto arrivando a compiere atti di violenza contro la moglie (il 29.11.2015 si era verificata una aggressione da parte del medesimo che la aveva presa per il collo).
A fronte di tali contrapposte posizioni, il Tribunale rilevava come fosse pacificamente acquisito che la Sig. aveva intrattenuto la relazione Pt_1 extraconiugale con il collega concependo con questi la figlia , senza Per_4 rivelare al marito di non essere il padre della bambina (circostanza dallo
5 stesso scoperta solo casualmente quando quest'ultima aveva già due anni); riteneva che tali condotte integrassero una grave violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio e, di contro, rilevava che la Pt_1 pur gravata del relativo onere, non avesse fornito prova adeguata della risalente crisi coniugale da essa dedotta (il teste fratello della Pt_1 odierna appellante, aveva riferito della reazione aggressiva del CP_1 alla quarta gravidanza della moglie, nel 2015, poi seguita da aborto, riportando circostanze solo apprese de relato, cosicché non poteva ritenersi raggiunta la prova di un fatto di siffatta gravità); quanto ai fatti risalenti al 2012 (un dissidio tra i coniugi in occasione di una cena riferito dalla teste e problemi coniugali riferiti alla sfera sessuale) Tes_1 si trattava di circostanze episodiche e risalenti che non avevano tuttavia precluso che la coppia rimanesse legata ancora per molti anni, giungendo alla scelta separativa solo dopo la scoperta della relazione extraconiugale della Sig. da individuarsi quale motivo scatenante della crisi Pt_1 irreversibile (evidenziando pure che gli ulteriori testi escussi negavano del resto la crisi coniugale: la teste escludeva in particolare che il Tes_2 non volesse accettare la quarta gravidanza, e riferiva che la CP_1 successiva perdita della bambina era stato un evento drammatico per la coppia che non aveva però indotto alcuna crisi coniugale).
Provvedeva nei termini sopra richiamati quanto al regime di affido e frequentazione dei figli minori, dando atto delle difficoltà manifestate da questi ultimi nei confronti del padre, per gli atteggiamenti di forte risentimento dal medesimo manifestati nei confronti della madre e delle persone a lei vicine - sintomatici dell'attuale incapacità del padre di superare il proprio vissuto - unitamente alla mancanza di collaborazione della madre ad agevolare il rapporto padre/figli.
Riteneva che, in tale quadro complessivo, l'affido condiviso risultava la misura più idonea a non creare un ulteriore ostacolo al coinvolgimento del padre nella educazione dei figli, disponendo il monitoraggio da parte dei servizi sociali.
Quanto ai profili economici evidenziava che: il Sig. avora con CP_1 contratto a tempo indeterminato e full time, presso la Florence
6 Management s.r.l., con la qualifica di responsabile ufficio acquisti, dietro stipendio che egli ha dichiarato pari a circa € 1.900 mensili;
risulta onerato dal pagamento di canone di locazione per euro 600 mensili e corrisponde il 50 per cento del mutuo relativo alla casa in comproprietà con la coniuge, per l'importo di euro 360 mensili;
la Sig. ercepisce Pt_1
1200 euro mensili per attività di impiegata presso la medesima società, ed è gravata anch'essa dal mutuo per pari importo. Sulla scorta di tali elementi stimava pertanto congruo il versamento da parte del padre di un contributo pari a € 180 mensili per ciascun figlio, anche tenuto conto della revoca del contributo già previsto a suo carico per la minore . Per_4
La sig. ha impugnato la sentenza alla stregua dei seguenti motivi: Pt_1
I Addebito della separazione
Assume l'appellante l'insussistenza della prova dell'addebito non avendo controparte dimostrato che la brevissima relazione extraconiugale della moglie nel 2016 (dopo la morte della figlia ) avesse costituito la causa Per_5 esclusiva della crisi coniugale né che essa fosse stata determinata dal concepimento della figlia nell'ambito della suddetta relazione. Per_4
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, quanto al riconoscimento dell'addebito, dell'acquisizione di una serie di elementi comprovanti la risalente crisi coniugale originata dai fatti del 2015 e che aveva comportato il progressivo distacco affettivo della coppia (in parte desumibili anche dalla Ctu psicologica oltre che dalla relazione del centro
Co.Me.Te del 26/05/2020 – quanto alle importanti difficoltà nella regolazione e gestione delle emozioni, presenti in tutti i componenti della famiglia, aspetto che sicuramente ha caratterizzato le relazioni familiari anche prima della separazione” - e dalla relazione 11.4.2022 dello psicologo Dott. SDS Valdinievole, che riportava l'esperienza del CP_2
a una storia di coppia costellata di perdite e lutti e alla CP_1 percezione del medesimo, nel susseguirsi di questi lutti …. di essersi trovato sempre più solo e distante dalla moglie”).
Richiama pure quanto emerso in ordine alle difficoltà sessuali del coniuge che avevano reso sporadici i rapporti intimi già dal 2012 (come comprovato dall'audio depositato in data 11 giugno 2024 e riscontrato
7 dalle dichiarazioni della teste , in merito a Testimone_3 un'occasione in cui, nel medesimo contesto temporale, il Sig. CP_1 aveva dichiarato di essere “praticamente in menopausa” esternando la
Sig.ra con il pianto, la sofferenza causata da tale situazione) ; Pt_1 assume che in tale situazione il rapporto era proseguito sul piano meramente formale, venendo rimandata la scelta separativa a causa della sopravvenuta malattia del padre del e che, nel 2015, in un CP_1 tentativo di riavvicinamento durante gli ultimi mesi di vita del suocero
(deceduto quello stesso anno), era intervenuta la quarta gravidanza, non accettata dal padre.
Secondo la prospettazione dell'appellante, a fronte di tale complesso di risultanze, il Tribunale aveva escluso la sussistenza di risalente crisi coniugale valorizzando le dichiarazioni di testi che non frequentavano il nucleo ma riferivano circostanze eventualmente apprese de relato;
in particolare, i testi e non frequentavano abitualmente la Tes_2 Per_6 coppia né la loro casa, ma esponevano quanto loro riferito dal CP_1
Evidenzia inoltre la contraddittorietà emersa tra le dichiarazioni rese dalla teste circa l'atteggiamento positivo asseritamente Tes_2 manifestato dal rispetto alla quarta gravidanza, e quanto CP_1 raccontato dallo stesso interessato in sede di Ctu oltre che da quanto, a riguardo, accertato nella motivazione della sentenza in ricostruzione dell'episodio (pag. 8).
Sulla scorta di tali elementi, deduce pertanto l'appellante come fosse risultato “evidente che la gravidanza osteggiata dal Sig. Controparte_1 che arriva a prendere per il collo la Sig.ra alla 34^ Parte_1 settimana di gravidanza (il 29/11/2015), il conseguente ricovero della Per_ Sig.ra n ospedale e l'induzione del parto della piccola , morta in Pt_1 utero (01/12/2015), ma risultata completamente sana, sia al controllo ecografico di due settimane prima che al riscontro dell'autopsia, sono
l'evidenza di un contesto familiare ormai disgregato e che la crisi matrimoniale è già irrimediabilmente in atto”.
Assume, infine, che la vicenda coniugale, già compromessa per tali fatti, era stata poi segnata dalla malattia del fratello del Sig. (in CP_1
8 seguito deceduto nel 2018), inserendosi la nascita della piccola in Per_4 tale contesto, in termini coerenti con quanto rilevato nella seconda Ctu del 2023 nel ritenere tale fatto un “evento di indubbia rilevanza che, anch'esso, può essere, ragionevolmente, considerato causa o conseguenza di precedenti e successivi problemi della coppia”.
Assume pertanto la insussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito alla stregua della risalente crisi coniugale comprovata dalle richiamate circostanze.
II. Mancata audizione dei minori , e Per_3 Per_1 Per_7
a riguardo l'appellante la violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 12
[...] della Convenzione sui diritti del fanciullo della Nazioni Unite del 1989, dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996, nonché dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
il mancato ascolto dei minori, previsto a pena di nullità, alla luce degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., nonostante le reiterate richieste di essere ascoltati avanzate dai minori e , non poteva essere comunque giustificato dallo stato di Per_1 Per_2 disagio presumibilmente legato agli approfondimenti istruttori né superato dall'audizione compiuta dagli operatori del Servizio sociale, avente diversa finalità.
III In ordine al monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
Quanto infine al monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, se ne evidenzia l'inutilità e la mancata accettazione da parte dei minori e;
la Per_1 Per_2 prima avrebbe richiesto un supporto psicologico presso il Centro Gli
Specchi d'Acqua, già in precedenza conosciuto in termini positivi, ma il padre avrebbe negato il consenso;
, che ha avuto una diagnosi di Per_2 diabete, non tollera l'intervento dei servizi sociali percepito come una pressione esterna rispetto al suo tentativo di trovare un equilibrio tra le terapie e le esigenze di vita proprie della fase adolescenziale.
IV. Errata valutazione del Tribunale sulla situazione reddituale del Sig.
Controparte_1
Infine, ultimo motivo, la erronea valutazione della condizione economica dell'appellato: evidenzia l'appellante che il Giudice di prime cure
9 assumeva testualmente quanto ai redditi del “Dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi in atti emerge un reddito lordo di € 30.961,00 per
l'anno 2016, di € 30.825,00 per l'anno 2017 e di € 31.194,00 per l'anno
2018”, fermandosi al 2018; la situazione pertanto non tiene conto degli anni successivi, connotati da un mutamento della situazione di fatto (il suddetto non sostiene più un canone di locazione di euro 600 mensili in quanto risiede presso la madre in un attico a Coverciano, e inoltre non sostiene più gli oneri per il trasferimento da Monsummano alla sua sede di lavoro a Firenze); comunque la sentenza impugnata difetta di alcuna valutazione comparativa in ordine alle risorse dei coniugi né affronta la questione dei tempi di permanenza della prole in termini sostanzialmente esclusivi presso la madre.
Pertanto conclude nei seguenti termini:
“1)quanto all'addebito della separazione: revocare la pronuncia di addebito enunciata nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Pistoia.
2) Quanto all'assegno di mantenimento: in ragione dei redditi attuali del
Sig. venga adeguatamente calcolato, disponendo altresì Controparte_1 che l'adeguamento decorra dalla data del deposito del ricorso di separazione
Quanto al monitoraggio dei Servizi Sociali: che non venga attivato sui minori e perché improduttivo e privo di significato. Per_1 Per_2
4) Quanto alle spese di lite: compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio in ragione della soccombenza. Vittoria di spese e competenze del giudizio di appello”
Si è costituito il Sig. il quale ha resistito all'atto avversario CP_1 esponendo quanto segue: quanto all'addebito, contesta la sussistenza di risalente crisi coniugale evidenziando che egli si era avveduto della relazione intrapresa dalla coniuge solo per l'intervento della figlia , che alla fine di luglio 2019, Per_1 gli aveva mostrato una chat intercorsa tra la madre e la persona con cui la stessa intratteneva una relazione amorosa, senza che in precedenza egli si fosse accorto di nulla ((cfr. Doc. 13 Memoria 183 n. 2 cpc
10 Benvenuti); la circostanza trovava conferma anche nelle dichiarazioni rese alla pg dalla sig. coniuge della persona coinvolta nella citata Tes_4 relazione, nell'ottobre 2019 (cfr. Doc. 14 Memoria 183 n. 2 cpc
. CP_1
Inoltre sarebbe infondata la circostanza dedotta circa la breve durata della relazione, essendo essa sorta nel 2016 e risultando tuttora in atto, in quanto sfociata in una convivenza presso la casa familiare.
Evidenzia inoltre l'appellato che le risultanze della Ctu sarebbero state indotte da comportamenti strumentali tenuti dalla tendenti al Pt_1 vittimismo, salvo il fatto che la stessa effettuava le proprie scelte condizionando i figli in senso negativo nei confronti del padre per effetto delle proprie condotte manipolative;
sarebbe inoltre falsa l'accusa relativa all'episodio del novembre 2015, dedotto da controparte quasi a ricollegare a tale preteso atto di violenza la morte della neonata, che avveniva per altre cause legate alla gestazione, come successivamente accertato (il teste correttamente, non era ritenuto attendibile). Pt_1
Quanto al secondo motivo esso risulta privo di rilevanza non essendo formulata alcuna censura in ordine a provvedimenti adottati in tema di affido dei figli minori;
sarebbe inoltre falsa l'affermazione dei comportamenti inadeguati del padre poiché, in occasione delle visite all'Ospedale Meyer, madre e figlio sarebbero soliti cambiare stanza quando il padre giunge nella sala d'aspetto, senza neanche rivolgergli la parola;
l'atteggiamento di rifiuto dei ragazzi risulta comunque evidente sintomo del condizionamento materno (e a tale negativa influenza deve ricollegarsi la richiesta dei minori di essere ascoltati).
Comunque, conclusivamente, richiama quanto affermato dal Tribunale circa la superfluità, e anzi la contrarietà all'interesse dei minori, del relativo ascolto per il loro coinvolgimento nelle vicende familiari, fermo restando che i medesimi sono stati sentiti numerose volte, sia dagli operatori del Servizio Sociale, sia dal consulente per le due relazioni tecniche espletate.
Quanto al monitoraggio evidenzia che la richiesta della rivela Pt_1
l'intento di impedire qualsiasi riavvicinamento padre/figli, osserva di aver
11 negato il consenso al sostegno psicologico per la figlia in quanto nel Per_1 modulo sottoposto per la firma si parlava di possibile somministrazione di psico-farmaci e che solo in seguito, da terzi, egli apprendeva che la minore soffre di attacchi di panico (peraltro il medico di base, sentita successivamente, aveva condiviso la scelta suggerendo il nominativo di altra psicologa, ma la madre, il giorno prima, aveva disdettato l'appuntamento già fissato).
Quanto al figlio rappresenta di non essere in alcun modo coinvolto Per_2 nelle cure del figlio, apprendendo notizie solo dai professionisti incaricati, nonostante l'affido condiviso e gli obblighi di informazione posti dalla sentenza impugnata, normalmente disattesi dalla madre;
evidenzia che pertanto il disposto monitoraggio risulta del tutto opportuno in tale contesto, opponendosi alla riforma della sentenza sul punto.
Chiede peraltro l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno a garantire il diritto alla bigenitorialità.
Infine, quanto alle condizioni economiche, evidenzia che l'attuale assetto era determinato alla luce della richiesta di aumento effettuata da controparte solo in sede di comparsa conclusionale;
ne contesta la incongruità avuto riguardo al fatto che la sperequazione reddituale tra le parti discende anche dalle scelte personali della la quale ha Pt_1 optato per una prestazione lavorativa part-time (svolgendo la propria opera nei giorni dal venerdì alla domenica) e dispone di proprie risorse;
evidenzia che egli inoltre contribuisce anche con la rata del mutuo per la casa familiare ove la Sig. ttualmente vive insieme al compagno, Pt_1
Sig. e corrisponde regolarmente le spese straordinarie Controparte_3 come decise unilateralmente dalla che non lo interpella in alcun Pt_1 modo, con esborsi mensili pari anche a 800/1000 euro mensili;
risulta comunque gravato dagli oneri di contribuzione per la casa in cui vive con la propria madre a Firenze.
Chiede pertanto la conferma della sentenza impugnata anche in relazione alle statuizioni economiche.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al P.G. in sede che ha concluso come in epigrafe, ad esito della discussione la causa è stata
12 trattenuta in decisione, senza assegnazione di termini per memorie risultando applicabile, ratione temporis, il rito camerale.
Ritiene la Corte la infondatezza del primo motivo articolato.
Deve preliminarmente richiamarsi quanto pacificamente acquisito agli atti del giudizio sulla base dell'articolata istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
Risulta incontroverso che il nel luglio 2019 scoprì della CP_1 relazione sentimentale della moglie con un collega di lavoro, e della probabile paternità biologica della piccola , nata due anni prima, Per_4 attraverso dei messaggi presenti sul telefono cellulare della medesima
(quest'ultima confermava, in particolare, in sede di Ctu di avere nel tempo nutrito dubbi in ordine alla paternità di dopo aver riscontrato la Per_4 evidente diversità fisica della bambina rispetto agli altri fratelli).
Risulta decisiva a tale riguardo la deposizione resa dalla Sig. Tes_4 coniuge della persona interessata dalla relazione extraconiugale, la quale, sentita a sommarie informazioni dai CC di Monsummano Terme, in data 9.10.2019, riferiva che il marito circa tre anni prima, le aveva rivelato di avere una relazione con la e che, più di recente, ella Pt_1 aveva ricevuto la visita del il quale aveva appena appreso della CP_1 relazione extraconiugale della moglie (cfr. doc. 14 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente); tale circostanza si salda con quanto riferito dal teste fratello della odierna appellante, Tes_5 in merito all'incontro avuto con il nel luglio 2019 (“io arrivai a CP_1 casa di , e stava piangendo, era evidentemente scosso. CP_1 CP_1
Quello che mi chiese era se io sapevo che lei aveva una relazione con qualcun altro e me lo chiese a lungo, era proprio quello che voleva sapere.
Io non lo sapevo, quindi dissi che non lo sapevo. Dopo ho saputo che questa conversazione era stata registrata”).
Risulta pertanto acquisito che il apprese solo nel luglio 2019, CP_1 con un forte sconcerto emotivo, della relazione extraconiugale intrapresa dalla coniuge e del concepimento, con il nuovo partner, della piccola
(che egli aveva invece sempre ritenuto sua figlia) a fronte del Per_4 silenzio tenuto dalla n ordine ai dubbi in lei emersi sulla paternità Pt_1
13 della piccola , tanto da mantenere una situazione di apparenza Per_4 idonea a determinare l'instaurazione da parte del coniuge di un rapporto affettivo padre/figlia.
Tanto premesso, ritiene la Corte che non possa ritenersi dimostrata la sussistenza di una risalente crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, inserita in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale, rispetto alla quale la violazione dell'obbligo d fedeltà non abbia rivestito una effettiva incidenza causale.
L'odierna appellante ripropone in questa sede, in primo luogo, fatti e comportamenti assai risalenti nel tempo consistenti, nella sostanza, in temporanee difficoltà sessuali del coniuge, collocate nel 2012 – con le negative ricadute sull'armonia della coppia – e nel susseguirsi di vicende familiari fonti di sofferenza che avevano caratterizzato i rispettivi nuclei d'origine, coinvolgendo emotivamente la coppia.
Osserva la Corte che l'atto di gravame non si confronta in alcun modo con le osservazioni, del tutto condivisibili, espresse dal primo Giudice laddove afferma “Anche se il matrimonio delle parti aveva avuto delle complicazioni -che la resistente fa risalire all'anno 2012 -va considerato che lo stesso è proseguito per molti anni ancora (sino al 2019) e che, in questo lasso temporale, la resistente ha portato avanti la gravidanza dell'ultima figlia, concepita con un altro uomo, tenendone all'oscuro il ricorrente. Tale contegno, particolarmente grave quanto al rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio, ha avuto senz'altro una efficacia determinante nella crisi coniugale, che, sino al momento della scoperta del tradimento, non si era ancora manifestata in modo irrimediabile.”
In concreto, deve ritenersi che il sodalizio coniugale, seppure con delle fisiologiche criticità, aveva resistito a momenti difficili legati agli accadimenti normalmente rientranti nelle vicende umane, stante il comune impegno nella crescita dei figli e nella cura della vita familiare, anche mediante la conservazione di relazioni intime tra i coniugi, ancora fino alla scoperta della relazione extraconiugale intrapresa dalla odierna appellante (che, evidentemente, aveva scelto di conservare tale assetto
14 consolidato, ritenendone la validità, nonostante il nuovo interesse sentimentale e i dubbi nutriti circa la effettiva paternità di ). Per_4
Quanto all'episodio del 29 novembre 2015, relativo al dedotto comportamento violento del consistito nel mettere le mani al CP_1 collo della in stato di gravidanza (dal quale sarebbe derivato un Pt_1 forte disagio emotivo della stessa appellante, seguito dal ricovero ospedaliero e dall'esito infausto della gravidanza), l'appellante contesta la ritenuta mancata prova del fatto, richiamando la deposizione del teste il quale, sentito sul capitolo 14 dedotto dall'odierna Tes_5 appellante ( “D.C.V. che il Sig. ammise di aver stretto le Controparte_1 mani intorno al collo della Sig.ra perché non aveva Parte_1 accettato la decisione della moglie di non abortire” ) riferiva “si. Io questa cosa l'avevo saputo da mia sorella perché me lo aveva detto, parlando durante un colloquio che avemmo a casa di e mia sorella. Lo chiesi CP_1
a e lui confermò, mi disse di si, che era successo una sola volta”. CP_1
Assume l'appellante che, a seguito di tale episodio, seguito dalla perdita della bambina che ella aveva in grembo, sarebbe intervenuto il proprio definitivo distacco affettivo dal coniuge, inserendosi in tale contesto la nuova relazione affettiva con altra persona.
Anche su tale punto, tuttavia, risulta condivisibile la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla mancata prova del fatto come rappresentato dall'appellante, non essendo evincibili dalle dichiarazioni del teste il quale si limitava a riferire genericamente le circostanze Pt_1 apprese nel descritto confronto tra i coniugi, concreti elementi circa la effettiva verificazione del fatto come dedotto in sede separativa;
risulta peraltro sintomatica la circostanza per cui, anche in seguito ai contrasti insorti per la quarta gravidanza (non accettata dal che in quel CP_1 momento dichiarava di sentirsi gravato dai problemi legati alla patologia tumorale del padre, sfociata nella morte del genitore in quello stesso anno), la coppia continuò la propria vita coniugale;
a tale riguardo, la stessa riferiva al Ctu come avesse deciso di superare la circostanza affermando “Pensai che con tutti quei bimbi, dopo tanti anni insieme, pensai che questo lutto grosso lo avesse cambiato e un'occasione mi sentii
15 di ridargliela. Però, con il passare del tempo, mi resi conto che la situazione era la stessa”.
D'altro canto, l'effettiva conservazione del sodalizio coniugale emerge dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti al Ctu in ordine all'andamento della gravidanza conclusasi in data 23/2/2017 con la nascita di a Per_4 dimostrazione della comune volontà di mantenere unita la famiglia, arricchita dalla nuova nascita.
Risulta pertanto evidente, alla stregua di quanto sopra, come la disgregazione del nucleo familiare debba essere riferito, in termini causali, alla scoperta da parte del della relazione CP_1 extraconiugale della coniuge e della effettiva paternità della piccola
, a fronte di una condotta della connotata non solamente Per_4 Pt_1 dalla violazione dell'obbligo di fedeltà ma anche dal silenzio tenuto sul concepimento della figlia con un altro uomo, così da ledere irreversibilmente il rapporto di fiducia con il coniuge, indotto in tal modo a fare affidamento sulla sussistenza di un effettivo legame biologico con la piccola . Per_4
Anche il secondo motivo risulta infondato.
Risulta dirimente osservare, quanto all'ascolto dei minori, che tale richiesta viene formulata in assenza di alcuna istanza modificativa del regime di affido comportante la necessità di ascolto dei figli minori Per_1
e , i quali erano peraltro sentiti in sede di Ctu alla stregua di Per_2 espressa delega conferita in sede di formulazione dei quesiti, partecipando attivamente alle operazioni peritali ed esprimendo chiaramente le proprie difficoltà nei confronti della figura paterna.
Risulta pertanto ingiustificata la prospettazione di un nuovo ascolto dei minori, sull'assunto della necessità per i medesimi di riferire in ordine alle proprie problematiche rispetto al rapporto con il padre, già dagli stessi ampiamente illustrate in sede di ascolto da parte del Ctu e valutate dal Tribunale ai fini della adozione delle scelte conformi all'interesse della prole nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Anche il terzo motivo è infondato.
16 Trattasi di censura incentrata sul dedotto difetto di opportunità del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, disposto dal Tribunale con richiesta di relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare in sede,
e con l'incarico di organizzare incontri (liberi o osservati) padre/figli quando ne ricorrano i presupposti .
Il motivo di gravame attiene pertanto non già a statuizione della sentenza ma a disposizione di natura meramente prescrittiva demandando ai
Servizi Sociali compiti di monitoraggio e supporto al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità; ne consegue che spetta eventualmente agli organismi e alle figure competenti, entro tale ambito, il vaglio e la valutazione di eventuali criticità manifestate dai minori rispetto al rapporto con la figura paterna, rispettandone le volontà e, al contempo, vigilando al fine di evitare condizionamenti esterni.
Risulta peraltro già opportunamente espresso dal Tribunale l'invito rivolto ai coniugi a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, come già indicato dal Ctu, in quanto passaggio fondamentale per il superamento della conflittualità tra i genitori e il relativo coinvolgimento dei minori.
Passando alla disamina del quarto – e ultimo – motivo, si osserva che, rimasta incontestata la valutazione comparativa delle situazioni reddituali dei coniugi operata dal Tribunale, la questione prospettata dalla odierna appellante a fini modificativi del quantum del contributo per il mantenimento della prole a carico del padre si fonda sul risparmio perseguito dal che, trasferitosi a Firenze presso l'abitazione CP_1 materna, non sarebbe più gravato dall'onere del canone di locazione per la propria sistemazione abitativa, oltre a non sostenere i costi per gli spostamenti fino alla sede di lavoro fiorentina;
viene pure valorizzata dall'appellante, ai fini dell'incremento del contributo, la sostanziale assenza di tempi di permanenza dei figli presso il padre.
Tali circostanze non assumono significativo rilievo.
Deve in primo luogo rilevarsi come debba tenersi conto della valenza economica propria della contribuzione indiretta prestata dal padre mediante il pagamento della quota di propria competenza del mutuo
17 relativo alla casa coniugale, assegnata alla per un importo di € Pt_1
360,00 mensili, ed ove la stessa risiede con i figli e il proprio compagno
(verosimilmente avvalendosi del contributo economico di quest'ultimo per le relative spese di gestione); tali emolumenti devono pertanto essere valutati ai fini del vaglio di congruità del contributo mensile posto a suo carico per il mantenimento ordinario della prole, fermo restando che non risulta contestato il regolare adempimento del medesimo nel pagamento delle spese straordinarie per la prole, tanto comportando un complesso di esborsi del tutto adeguati tenuto conto delle risorse per il medesimo disponibili.
Peraltro il risparmio derivante al dalla attuale sistemazione CP_1 alloggiativa presso l'abitazione della madre, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per gli spostamenti presso la sede di lavoro, non può costituire ragione fondante l'aumento del contributo risultando ragionevole garantire al suddetto le risorse necessarie per una propria indipendenza di vita, anche sul piano delle comuni esigenze abitative.
Infine, non assume rilievo nella fattispecie, ai fini di detto incremento, la valutazione dei tempi di permanenza della prole presso la madre, in forma pressoché esclusiva, prevedendo coerentemente il Tribunale un percorso di riavvicinamento padre/figli volto a garantire la ricostituzione di un legame e quindi la ripresa di un essenziale regime di frequentazione padre/figli.
Ne consegue, anche sotto tale profilo, la infondatezza dell'appello proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi dei parametri vigenti (valore indeterminabile/complessità media), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, come in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 190/2025, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Pistoia in data 13/03/2025 e pubblicata il 19/03/2025, così provvede:
18 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
2) condanna a rifondere alla controparte le spese del Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 4236,00 oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze 19 settembre 2025
IL CONSIGLIERE Est (Dott.ssa Daniela Lococo)
IL PRESIDENTE (dott.ssa Isabella Mariani)
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 16/04/2025 al n. 731 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 190 del 2025
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. SEVERI ELISABETTA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio Controparte_1 dell'Avv. ZANICHELLI MONICA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, dato atto di quanto esposto in premessa, rigettata ogni diversa eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/03/2025 dal Tribunale di
Pistoia in composizione collegiale avente n. 190/2025 e pubblicata in data 19/03/2025, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al numero di ruolo 498/2020, così provvedere:
1) quanto all'addebito della separazione: revocare la pronuncia di addebito enunciata nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia.
2) Quanto all'assegno di mantenimento: in ragione dei redditi attuali del
Sig. venga adeguatamente calcolato, disponendo Controparte_1 altresì che l'adeguamento decorra dalla data del deposito del ricorso di separazione.
3) Quanto al monitoraggio dei Servizi Sociali: che non venga attivato sui minori e perché improduttivo e privo di significato. Per_1 Per_2
4) Quanto alle spese di lite: compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio in ragione della soccombenza.
Vittoria di spese e competenze del giudizio di appello” per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejiectis, previa ogni declaratoria del caso,
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 190/2025 del Tribunale di Pistoia pubblicata in data 19/03/2025;
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite” per il Pubblico Ministero interveniente:
“rigetto dei motivi d'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione –
I. Con ricorso in appello la Sig. ha impugnato la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia n. 190/2025, a definizione del giudizio di separazione iscritto con il n. 498/2020 tra la medesima e il coniuge , instaurato per iniziativa di quest'ultimo. Controparte_1
2 Il Tribunale, ad esito di articolata istruttoria svoltasi mediante prova testimoniale e Ctu psicologica, volta ad approfondire le problematiche relative al rapporto tra il padre e i figli nati dall'unione ( , nato il Per_3
03/04/2006, nata il [...], e , nato il [...]), e Per_1 Per_2 dato atto che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 76/2024, aveva accolto la domanda di disconoscimento della paternità per l'ultima figlia nata in [...] matrimonio, (nata nel febbraio 2017), già Per_4 emessa pronuncia sullo status, disponeva nei seguenti termini:
“1) accoglie la domanda di addebito del ricorrente;
2) dispone l'affidamento condiviso di e , con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna;
3) invita le parti ad attivare il percorso di sostegno alla genitorialità di cui alle conclusioni della ctu depositata il 29.6.2023 ed invita le parti a comunicare, quantomeno una volta alla settimana, per messaggi o telefonicamente, affinché la madre possa aggiornare il padre sulla vita dei figli e affinché i genitori possano confrontarsi sulle decisioni da assumere nell'interesse dei minori;
4) dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali della Valdinievole, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare in sede, e con l'incarico di organizzare incontri (liberi o osservati) padre/figli quando ne ricorrano i presupposti;
5) assegna la casa coniugale sita in Monsummano Terme alla via Cesare
Battisti n. 819 a Parte_1
6) dispone l'obbligo di di versare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento dei tre figli, la somma mensile di € 180,00 ciascuno
(€ 540 mensili), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al
50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di
3 ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia
e logopedia
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria
o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
4 - per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) l'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
9) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese Parte_1 di lite in favore di liquidate in € 2.538,66 (1/3) per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10) le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro. “
Il Tribunale rilevava, a fondamento di tale decisione, che nella fattispecie:
- il ricorrente assumeva che il matrimonio era entrato in crisi quando egli, il 21.7.2019, aveva scoperto che la moglie intratteneva da oltre due anni una relazione extraconiugale con un comune collega di lavoro, e che quest'ultimo rivendicava la paternità della figlia più piccola, ; Per_4
- la Sig. dal canto suo, rilevava come il matrimonio fosse già Pt_1 in crisi da tempo e, in particolare, dal maggio 2015, quando, alla notizia della quarta gravidanza, il ricorrente aveva manifestato il proprio disappunto arrivando a compiere atti di violenza contro la moglie (il 29.11.2015 si era verificata una aggressione da parte del medesimo che la aveva presa per il collo).
A fronte di tali contrapposte posizioni, il Tribunale rilevava come fosse pacificamente acquisito che la Sig. aveva intrattenuto la relazione Pt_1 extraconiugale con il collega concependo con questi la figlia , senza Per_4 rivelare al marito di non essere il padre della bambina (circostanza dallo
5 stesso scoperta solo casualmente quando quest'ultima aveva già due anni); riteneva che tali condotte integrassero una grave violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio e, di contro, rilevava che la Pt_1 pur gravata del relativo onere, non avesse fornito prova adeguata della risalente crisi coniugale da essa dedotta (il teste fratello della Pt_1 odierna appellante, aveva riferito della reazione aggressiva del CP_1 alla quarta gravidanza della moglie, nel 2015, poi seguita da aborto, riportando circostanze solo apprese de relato, cosicché non poteva ritenersi raggiunta la prova di un fatto di siffatta gravità); quanto ai fatti risalenti al 2012 (un dissidio tra i coniugi in occasione di una cena riferito dalla teste e problemi coniugali riferiti alla sfera sessuale) Tes_1 si trattava di circostanze episodiche e risalenti che non avevano tuttavia precluso che la coppia rimanesse legata ancora per molti anni, giungendo alla scelta separativa solo dopo la scoperta della relazione extraconiugale della Sig. da individuarsi quale motivo scatenante della crisi Pt_1 irreversibile (evidenziando pure che gli ulteriori testi escussi negavano del resto la crisi coniugale: la teste escludeva in particolare che il Tes_2 non volesse accettare la quarta gravidanza, e riferiva che la CP_1 successiva perdita della bambina era stato un evento drammatico per la coppia che non aveva però indotto alcuna crisi coniugale).
Provvedeva nei termini sopra richiamati quanto al regime di affido e frequentazione dei figli minori, dando atto delle difficoltà manifestate da questi ultimi nei confronti del padre, per gli atteggiamenti di forte risentimento dal medesimo manifestati nei confronti della madre e delle persone a lei vicine - sintomatici dell'attuale incapacità del padre di superare il proprio vissuto - unitamente alla mancanza di collaborazione della madre ad agevolare il rapporto padre/figli.
Riteneva che, in tale quadro complessivo, l'affido condiviso risultava la misura più idonea a non creare un ulteriore ostacolo al coinvolgimento del padre nella educazione dei figli, disponendo il monitoraggio da parte dei servizi sociali.
Quanto ai profili economici evidenziava che: il Sig. avora con CP_1 contratto a tempo indeterminato e full time, presso la Florence
6 Management s.r.l., con la qualifica di responsabile ufficio acquisti, dietro stipendio che egli ha dichiarato pari a circa € 1.900 mensili;
risulta onerato dal pagamento di canone di locazione per euro 600 mensili e corrisponde il 50 per cento del mutuo relativo alla casa in comproprietà con la coniuge, per l'importo di euro 360 mensili;
la Sig. ercepisce Pt_1
1200 euro mensili per attività di impiegata presso la medesima società, ed è gravata anch'essa dal mutuo per pari importo. Sulla scorta di tali elementi stimava pertanto congruo il versamento da parte del padre di un contributo pari a € 180 mensili per ciascun figlio, anche tenuto conto della revoca del contributo già previsto a suo carico per la minore . Per_4
La sig. ha impugnato la sentenza alla stregua dei seguenti motivi: Pt_1
I Addebito della separazione
Assume l'appellante l'insussistenza della prova dell'addebito non avendo controparte dimostrato che la brevissima relazione extraconiugale della moglie nel 2016 (dopo la morte della figlia ) avesse costituito la causa Per_5 esclusiva della crisi coniugale né che essa fosse stata determinata dal concepimento della figlia nell'ambito della suddetta relazione. Per_4
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, quanto al riconoscimento dell'addebito, dell'acquisizione di una serie di elementi comprovanti la risalente crisi coniugale originata dai fatti del 2015 e che aveva comportato il progressivo distacco affettivo della coppia (in parte desumibili anche dalla Ctu psicologica oltre che dalla relazione del centro
Co.Me.Te del 26/05/2020 – quanto alle importanti difficoltà nella regolazione e gestione delle emozioni, presenti in tutti i componenti della famiglia, aspetto che sicuramente ha caratterizzato le relazioni familiari anche prima della separazione” - e dalla relazione 11.4.2022 dello psicologo Dott. SDS Valdinievole, che riportava l'esperienza del CP_2
a una storia di coppia costellata di perdite e lutti e alla CP_1 percezione del medesimo, nel susseguirsi di questi lutti …. di essersi trovato sempre più solo e distante dalla moglie”).
Richiama pure quanto emerso in ordine alle difficoltà sessuali del coniuge che avevano reso sporadici i rapporti intimi già dal 2012 (come comprovato dall'audio depositato in data 11 giugno 2024 e riscontrato
7 dalle dichiarazioni della teste , in merito a Testimone_3 un'occasione in cui, nel medesimo contesto temporale, il Sig. CP_1 aveva dichiarato di essere “praticamente in menopausa” esternando la
Sig.ra con il pianto, la sofferenza causata da tale situazione) ; Pt_1 assume che in tale situazione il rapporto era proseguito sul piano meramente formale, venendo rimandata la scelta separativa a causa della sopravvenuta malattia del padre del e che, nel 2015, in un CP_1 tentativo di riavvicinamento durante gli ultimi mesi di vita del suocero
(deceduto quello stesso anno), era intervenuta la quarta gravidanza, non accettata dal padre.
Secondo la prospettazione dell'appellante, a fronte di tale complesso di risultanze, il Tribunale aveva escluso la sussistenza di risalente crisi coniugale valorizzando le dichiarazioni di testi che non frequentavano il nucleo ma riferivano circostanze eventualmente apprese de relato;
in particolare, i testi e non frequentavano abitualmente la Tes_2 Per_6 coppia né la loro casa, ma esponevano quanto loro riferito dal CP_1
Evidenzia inoltre la contraddittorietà emersa tra le dichiarazioni rese dalla teste circa l'atteggiamento positivo asseritamente Tes_2 manifestato dal rispetto alla quarta gravidanza, e quanto CP_1 raccontato dallo stesso interessato in sede di Ctu oltre che da quanto, a riguardo, accertato nella motivazione della sentenza in ricostruzione dell'episodio (pag. 8).
Sulla scorta di tali elementi, deduce pertanto l'appellante come fosse risultato “evidente che la gravidanza osteggiata dal Sig. Controparte_1 che arriva a prendere per il collo la Sig.ra alla 34^ Parte_1 settimana di gravidanza (il 29/11/2015), il conseguente ricovero della Per_ Sig.ra n ospedale e l'induzione del parto della piccola , morta in Pt_1 utero (01/12/2015), ma risultata completamente sana, sia al controllo ecografico di due settimane prima che al riscontro dell'autopsia, sono
l'evidenza di un contesto familiare ormai disgregato e che la crisi matrimoniale è già irrimediabilmente in atto”.
Assume, infine, che la vicenda coniugale, già compromessa per tali fatti, era stata poi segnata dalla malattia del fratello del Sig. (in CP_1
8 seguito deceduto nel 2018), inserendosi la nascita della piccola in Per_4 tale contesto, in termini coerenti con quanto rilevato nella seconda Ctu del 2023 nel ritenere tale fatto un “evento di indubbia rilevanza che, anch'esso, può essere, ragionevolmente, considerato causa o conseguenza di precedenti e successivi problemi della coppia”.
Assume pertanto la insussistenza dei presupposti per la pronuncia di addebito alla stregua della risalente crisi coniugale comprovata dalle richiamate circostanze.
II. Mancata audizione dei minori , e Per_3 Per_1 Per_7
a riguardo l'appellante la violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 12
[...] della Convenzione sui diritti del fanciullo della Nazioni Unite del 1989, dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996, nonché dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
il mancato ascolto dei minori, previsto a pena di nullità, alla luce degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., nonostante le reiterate richieste di essere ascoltati avanzate dai minori e , non poteva essere comunque giustificato dallo stato di Per_1 Per_2 disagio presumibilmente legato agli approfondimenti istruttori né superato dall'audizione compiuta dagli operatori del Servizio sociale, avente diversa finalità.
III In ordine al monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
Quanto infine al monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, se ne evidenzia l'inutilità e la mancata accettazione da parte dei minori e;
la Per_1 Per_2 prima avrebbe richiesto un supporto psicologico presso il Centro Gli
Specchi d'Acqua, già in precedenza conosciuto in termini positivi, ma il padre avrebbe negato il consenso;
, che ha avuto una diagnosi di Per_2 diabete, non tollera l'intervento dei servizi sociali percepito come una pressione esterna rispetto al suo tentativo di trovare un equilibrio tra le terapie e le esigenze di vita proprie della fase adolescenziale.
IV. Errata valutazione del Tribunale sulla situazione reddituale del Sig.
Controparte_1
Infine, ultimo motivo, la erronea valutazione della condizione economica dell'appellato: evidenzia l'appellante che il Giudice di prime cure
9 assumeva testualmente quanto ai redditi del “Dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi in atti emerge un reddito lordo di € 30.961,00 per
l'anno 2016, di € 30.825,00 per l'anno 2017 e di € 31.194,00 per l'anno
2018”, fermandosi al 2018; la situazione pertanto non tiene conto degli anni successivi, connotati da un mutamento della situazione di fatto (il suddetto non sostiene più un canone di locazione di euro 600 mensili in quanto risiede presso la madre in un attico a Coverciano, e inoltre non sostiene più gli oneri per il trasferimento da Monsummano alla sua sede di lavoro a Firenze); comunque la sentenza impugnata difetta di alcuna valutazione comparativa in ordine alle risorse dei coniugi né affronta la questione dei tempi di permanenza della prole in termini sostanzialmente esclusivi presso la madre.
Pertanto conclude nei seguenti termini:
“1)quanto all'addebito della separazione: revocare la pronuncia di addebito enunciata nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Pistoia.
2) Quanto all'assegno di mantenimento: in ragione dei redditi attuali del
Sig. venga adeguatamente calcolato, disponendo altresì Controparte_1 che l'adeguamento decorra dalla data del deposito del ricorso di separazione
Quanto al monitoraggio dei Servizi Sociali: che non venga attivato sui minori e perché improduttivo e privo di significato. Per_1 Per_2
4) Quanto alle spese di lite: compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio in ragione della soccombenza. Vittoria di spese e competenze del giudizio di appello”
Si è costituito il Sig. il quale ha resistito all'atto avversario CP_1 esponendo quanto segue: quanto all'addebito, contesta la sussistenza di risalente crisi coniugale evidenziando che egli si era avveduto della relazione intrapresa dalla coniuge solo per l'intervento della figlia , che alla fine di luglio 2019, Per_1 gli aveva mostrato una chat intercorsa tra la madre e la persona con cui la stessa intratteneva una relazione amorosa, senza che in precedenza egli si fosse accorto di nulla ((cfr. Doc. 13 Memoria 183 n. 2 cpc
10 Benvenuti); la circostanza trovava conferma anche nelle dichiarazioni rese alla pg dalla sig. coniuge della persona coinvolta nella citata Tes_4 relazione, nell'ottobre 2019 (cfr. Doc. 14 Memoria 183 n. 2 cpc
. CP_1
Inoltre sarebbe infondata la circostanza dedotta circa la breve durata della relazione, essendo essa sorta nel 2016 e risultando tuttora in atto, in quanto sfociata in una convivenza presso la casa familiare.
Evidenzia inoltre l'appellato che le risultanze della Ctu sarebbero state indotte da comportamenti strumentali tenuti dalla tendenti al Pt_1 vittimismo, salvo il fatto che la stessa effettuava le proprie scelte condizionando i figli in senso negativo nei confronti del padre per effetto delle proprie condotte manipolative;
sarebbe inoltre falsa l'accusa relativa all'episodio del novembre 2015, dedotto da controparte quasi a ricollegare a tale preteso atto di violenza la morte della neonata, che avveniva per altre cause legate alla gestazione, come successivamente accertato (il teste correttamente, non era ritenuto attendibile). Pt_1
Quanto al secondo motivo esso risulta privo di rilevanza non essendo formulata alcuna censura in ordine a provvedimenti adottati in tema di affido dei figli minori;
sarebbe inoltre falsa l'affermazione dei comportamenti inadeguati del padre poiché, in occasione delle visite all'Ospedale Meyer, madre e figlio sarebbero soliti cambiare stanza quando il padre giunge nella sala d'aspetto, senza neanche rivolgergli la parola;
l'atteggiamento di rifiuto dei ragazzi risulta comunque evidente sintomo del condizionamento materno (e a tale negativa influenza deve ricollegarsi la richiesta dei minori di essere ascoltati).
Comunque, conclusivamente, richiama quanto affermato dal Tribunale circa la superfluità, e anzi la contrarietà all'interesse dei minori, del relativo ascolto per il loro coinvolgimento nelle vicende familiari, fermo restando che i medesimi sono stati sentiti numerose volte, sia dagli operatori del Servizio Sociale, sia dal consulente per le due relazioni tecniche espletate.
Quanto al monitoraggio evidenzia che la richiesta della rivela Pt_1
l'intento di impedire qualsiasi riavvicinamento padre/figli, osserva di aver
11 negato il consenso al sostegno psicologico per la figlia in quanto nel Per_1 modulo sottoposto per la firma si parlava di possibile somministrazione di psico-farmaci e che solo in seguito, da terzi, egli apprendeva che la minore soffre di attacchi di panico (peraltro il medico di base, sentita successivamente, aveva condiviso la scelta suggerendo il nominativo di altra psicologa, ma la madre, il giorno prima, aveva disdettato l'appuntamento già fissato).
Quanto al figlio rappresenta di non essere in alcun modo coinvolto Per_2 nelle cure del figlio, apprendendo notizie solo dai professionisti incaricati, nonostante l'affido condiviso e gli obblighi di informazione posti dalla sentenza impugnata, normalmente disattesi dalla madre;
evidenzia che pertanto il disposto monitoraggio risulta del tutto opportuno in tale contesto, opponendosi alla riforma della sentenza sul punto.
Chiede peraltro l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno a garantire il diritto alla bigenitorialità.
Infine, quanto alle condizioni economiche, evidenzia che l'attuale assetto era determinato alla luce della richiesta di aumento effettuata da controparte solo in sede di comparsa conclusionale;
ne contesta la incongruità avuto riguardo al fatto che la sperequazione reddituale tra le parti discende anche dalle scelte personali della la quale ha Pt_1 optato per una prestazione lavorativa part-time (svolgendo la propria opera nei giorni dal venerdì alla domenica) e dispone di proprie risorse;
evidenzia che egli inoltre contribuisce anche con la rata del mutuo per la casa familiare ove la Sig. ttualmente vive insieme al compagno, Pt_1
Sig. e corrisponde regolarmente le spese straordinarie Controparte_3 come decise unilateralmente dalla che non lo interpella in alcun Pt_1 modo, con esborsi mensili pari anche a 800/1000 euro mensili;
risulta comunque gravato dagli oneri di contribuzione per la casa in cui vive con la propria madre a Firenze.
Chiede pertanto la conferma della sentenza impugnata anche in relazione alle statuizioni economiche.
Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al P.G. in sede che ha concluso come in epigrafe, ad esito della discussione la causa è stata
12 trattenuta in decisione, senza assegnazione di termini per memorie risultando applicabile, ratione temporis, il rito camerale.
Ritiene la Corte la infondatezza del primo motivo articolato.
Deve preliminarmente richiamarsi quanto pacificamente acquisito agli atti del giudizio sulla base dell'articolata istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.
Risulta incontroverso che il nel luglio 2019 scoprì della CP_1 relazione sentimentale della moglie con un collega di lavoro, e della probabile paternità biologica della piccola , nata due anni prima, Per_4 attraverso dei messaggi presenti sul telefono cellulare della medesima
(quest'ultima confermava, in particolare, in sede di Ctu di avere nel tempo nutrito dubbi in ordine alla paternità di dopo aver riscontrato la Per_4 evidente diversità fisica della bambina rispetto agli altri fratelli).
Risulta decisiva a tale riguardo la deposizione resa dalla Sig. Tes_4 coniuge della persona interessata dalla relazione extraconiugale, la quale, sentita a sommarie informazioni dai CC di Monsummano Terme, in data 9.10.2019, riferiva che il marito circa tre anni prima, le aveva rivelato di avere una relazione con la e che, più di recente, ella Pt_1 aveva ricevuto la visita del il quale aveva appena appreso della CP_1 relazione extraconiugale della moglie (cfr. doc. 14 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente); tale circostanza si salda con quanto riferito dal teste fratello della odierna appellante, Tes_5 in merito all'incontro avuto con il nel luglio 2019 (“io arrivai a CP_1 casa di , e stava piangendo, era evidentemente scosso. CP_1 CP_1
Quello che mi chiese era se io sapevo che lei aveva una relazione con qualcun altro e me lo chiese a lungo, era proprio quello che voleva sapere.
Io non lo sapevo, quindi dissi che non lo sapevo. Dopo ho saputo che questa conversazione era stata registrata”).
Risulta pertanto acquisito che il apprese solo nel luglio 2019, CP_1 con un forte sconcerto emotivo, della relazione extraconiugale intrapresa dalla coniuge e del concepimento, con il nuovo partner, della piccola
(che egli aveva invece sempre ritenuto sua figlia) a fronte del Per_4 silenzio tenuto dalla n ordine ai dubbi in lei emersi sulla paternità Pt_1
13 della piccola , tanto da mantenere una situazione di apparenza Per_4 idonea a determinare l'instaurazione da parte del coniuge di un rapporto affettivo padre/figlia.
Tanto premesso, ritiene la Corte che non possa ritenersi dimostrata la sussistenza di una risalente crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, inserita in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale, rispetto alla quale la violazione dell'obbligo d fedeltà non abbia rivestito una effettiva incidenza causale.
L'odierna appellante ripropone in questa sede, in primo luogo, fatti e comportamenti assai risalenti nel tempo consistenti, nella sostanza, in temporanee difficoltà sessuali del coniuge, collocate nel 2012 – con le negative ricadute sull'armonia della coppia – e nel susseguirsi di vicende familiari fonti di sofferenza che avevano caratterizzato i rispettivi nuclei d'origine, coinvolgendo emotivamente la coppia.
Osserva la Corte che l'atto di gravame non si confronta in alcun modo con le osservazioni, del tutto condivisibili, espresse dal primo Giudice laddove afferma “Anche se il matrimonio delle parti aveva avuto delle complicazioni -che la resistente fa risalire all'anno 2012 -va considerato che lo stesso è proseguito per molti anni ancora (sino al 2019) e che, in questo lasso temporale, la resistente ha portato avanti la gravidanza dell'ultima figlia, concepita con un altro uomo, tenendone all'oscuro il ricorrente. Tale contegno, particolarmente grave quanto al rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio, ha avuto senz'altro una efficacia determinante nella crisi coniugale, che, sino al momento della scoperta del tradimento, non si era ancora manifestata in modo irrimediabile.”
In concreto, deve ritenersi che il sodalizio coniugale, seppure con delle fisiologiche criticità, aveva resistito a momenti difficili legati agli accadimenti normalmente rientranti nelle vicende umane, stante il comune impegno nella crescita dei figli e nella cura della vita familiare, anche mediante la conservazione di relazioni intime tra i coniugi, ancora fino alla scoperta della relazione extraconiugale intrapresa dalla odierna appellante (che, evidentemente, aveva scelto di conservare tale assetto
14 consolidato, ritenendone la validità, nonostante il nuovo interesse sentimentale e i dubbi nutriti circa la effettiva paternità di ). Per_4
Quanto all'episodio del 29 novembre 2015, relativo al dedotto comportamento violento del consistito nel mettere le mani al CP_1 collo della in stato di gravidanza (dal quale sarebbe derivato un Pt_1 forte disagio emotivo della stessa appellante, seguito dal ricovero ospedaliero e dall'esito infausto della gravidanza), l'appellante contesta la ritenuta mancata prova del fatto, richiamando la deposizione del teste il quale, sentito sul capitolo 14 dedotto dall'odierna Tes_5 appellante ( “D.C.V. che il Sig. ammise di aver stretto le Controparte_1 mani intorno al collo della Sig.ra perché non aveva Parte_1 accettato la decisione della moglie di non abortire” ) riferiva “si. Io questa cosa l'avevo saputo da mia sorella perché me lo aveva detto, parlando durante un colloquio che avemmo a casa di e mia sorella. Lo chiesi CP_1
a e lui confermò, mi disse di si, che era successo una sola volta”. CP_1
Assume l'appellante che, a seguito di tale episodio, seguito dalla perdita della bambina che ella aveva in grembo, sarebbe intervenuto il proprio definitivo distacco affettivo dal coniuge, inserendosi in tale contesto la nuova relazione affettiva con altra persona.
Anche su tale punto, tuttavia, risulta condivisibile la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla mancata prova del fatto come rappresentato dall'appellante, non essendo evincibili dalle dichiarazioni del teste il quale si limitava a riferire genericamente le circostanze Pt_1 apprese nel descritto confronto tra i coniugi, concreti elementi circa la effettiva verificazione del fatto come dedotto in sede separativa;
risulta peraltro sintomatica la circostanza per cui, anche in seguito ai contrasti insorti per la quarta gravidanza (non accettata dal che in quel CP_1 momento dichiarava di sentirsi gravato dai problemi legati alla patologia tumorale del padre, sfociata nella morte del genitore in quello stesso anno), la coppia continuò la propria vita coniugale;
a tale riguardo, la stessa riferiva al Ctu come avesse deciso di superare la circostanza affermando “Pensai che con tutti quei bimbi, dopo tanti anni insieme, pensai che questo lutto grosso lo avesse cambiato e un'occasione mi sentii
15 di ridargliela. Però, con il passare del tempo, mi resi conto che la situazione era la stessa”.
D'altro canto, l'effettiva conservazione del sodalizio coniugale emerge dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti al Ctu in ordine all'andamento della gravidanza conclusasi in data 23/2/2017 con la nascita di a Per_4 dimostrazione della comune volontà di mantenere unita la famiglia, arricchita dalla nuova nascita.
Risulta pertanto evidente, alla stregua di quanto sopra, come la disgregazione del nucleo familiare debba essere riferito, in termini causali, alla scoperta da parte del della relazione CP_1 extraconiugale della coniuge e della effettiva paternità della piccola
, a fronte di una condotta della connotata non solamente Per_4 Pt_1 dalla violazione dell'obbligo di fedeltà ma anche dal silenzio tenuto sul concepimento della figlia con un altro uomo, così da ledere irreversibilmente il rapporto di fiducia con il coniuge, indotto in tal modo a fare affidamento sulla sussistenza di un effettivo legame biologico con la piccola . Per_4
Anche il secondo motivo risulta infondato.
Risulta dirimente osservare, quanto all'ascolto dei minori, che tale richiesta viene formulata in assenza di alcuna istanza modificativa del regime di affido comportante la necessità di ascolto dei figli minori Per_1
e , i quali erano peraltro sentiti in sede di Ctu alla stregua di Per_2 espressa delega conferita in sede di formulazione dei quesiti, partecipando attivamente alle operazioni peritali ed esprimendo chiaramente le proprie difficoltà nei confronti della figura paterna.
Risulta pertanto ingiustificata la prospettazione di un nuovo ascolto dei minori, sull'assunto della necessità per i medesimi di riferire in ordine alle proprie problematiche rispetto al rapporto con il padre, già dagli stessi ampiamente illustrate in sede di ascolto da parte del Ctu e valutate dal Tribunale ai fini della adozione delle scelte conformi all'interesse della prole nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Anche il terzo motivo è infondato.
16 Trattasi di censura incentrata sul dedotto difetto di opportunità del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, disposto dal Tribunale con richiesta di relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare in sede,
e con l'incarico di organizzare incontri (liberi o osservati) padre/figli quando ne ricorrano i presupposti .
Il motivo di gravame attiene pertanto non già a statuizione della sentenza ma a disposizione di natura meramente prescrittiva demandando ai
Servizi Sociali compiti di monitoraggio e supporto al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità; ne consegue che spetta eventualmente agli organismi e alle figure competenti, entro tale ambito, il vaglio e la valutazione di eventuali criticità manifestate dai minori rispetto al rapporto con la figura paterna, rispettandone le volontà e, al contempo, vigilando al fine di evitare condizionamenti esterni.
Risulta peraltro già opportunamente espresso dal Tribunale l'invito rivolto ai coniugi a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, come già indicato dal Ctu, in quanto passaggio fondamentale per il superamento della conflittualità tra i genitori e il relativo coinvolgimento dei minori.
Passando alla disamina del quarto – e ultimo – motivo, si osserva che, rimasta incontestata la valutazione comparativa delle situazioni reddituali dei coniugi operata dal Tribunale, la questione prospettata dalla odierna appellante a fini modificativi del quantum del contributo per il mantenimento della prole a carico del padre si fonda sul risparmio perseguito dal che, trasferitosi a Firenze presso l'abitazione CP_1 materna, non sarebbe più gravato dall'onere del canone di locazione per la propria sistemazione abitativa, oltre a non sostenere i costi per gli spostamenti fino alla sede di lavoro fiorentina;
viene pure valorizzata dall'appellante, ai fini dell'incremento del contributo, la sostanziale assenza di tempi di permanenza dei figli presso il padre.
Tali circostanze non assumono significativo rilievo.
Deve in primo luogo rilevarsi come debba tenersi conto della valenza economica propria della contribuzione indiretta prestata dal padre mediante il pagamento della quota di propria competenza del mutuo
17 relativo alla casa coniugale, assegnata alla per un importo di € Pt_1
360,00 mensili, ed ove la stessa risiede con i figli e il proprio compagno
(verosimilmente avvalendosi del contributo economico di quest'ultimo per le relative spese di gestione); tali emolumenti devono pertanto essere valutati ai fini del vaglio di congruità del contributo mensile posto a suo carico per il mantenimento ordinario della prole, fermo restando che non risulta contestato il regolare adempimento del medesimo nel pagamento delle spese straordinarie per la prole, tanto comportando un complesso di esborsi del tutto adeguati tenuto conto delle risorse per il medesimo disponibili.
Peraltro il risparmio derivante al dalla attuale sistemazione CP_1 alloggiativa presso l'abitazione della madre, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per gli spostamenti presso la sede di lavoro, non può costituire ragione fondante l'aumento del contributo risultando ragionevole garantire al suddetto le risorse necessarie per una propria indipendenza di vita, anche sul piano delle comuni esigenze abitative.
Infine, non assume rilievo nella fattispecie, ai fini di detto incremento, la valutazione dei tempi di permanenza della prole presso la madre, in forma pressoché esclusiva, prevedendo coerentemente il Tribunale un percorso di riavvicinamento padre/figli volto a garantire la ricostituzione di un legame e quindi la ripresa di un essenziale regime di frequentazione padre/figli.
Ne consegue, anche sotto tale profilo, la infondatezza dell'appello proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi dei parametri vigenti (valore indeterminabile/complessità media), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, come in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 190/2025, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Pistoia in data 13/03/2025 e pubblicata il 19/03/2025, così provvede:
18 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
2) condanna a rifondere alla controparte le spese del Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 4236,00 oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze 19 settembre 2025
IL CONSIGLIERE Est (Dott.ssa Daniela Lococo)
IL PRESIDENTE (dott.ssa Isabella Mariani)
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