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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 891/2019 pronunciata in data 22 maggio 2019 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
( ), con sede in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Piazza Municipio c/o la in persona del legale rappresentante Parte_2
pro-tempore Avv. Giuseppe Ferraro, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Parisi ed elettivamente domiciliata in Benevento c/o l'avvocato Rosanna Russo alla Via Francesco Flora 24 appellante
E
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Augusto Guerriero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ernesto Piscopo in Napoli in via Genova, n.11 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.4.2014 Controparte_1
proponeva opposizione al precetto intimatogli dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in base al decreto
[...] ingiuntivo n.9/2013 emesso dal Giudice di Pace di per l'importo di € Pt_1
3.029,90 (pari al 50% dell'intero), incluse spese e accessori, eccependo l'illegittimità del precetto e l'inesistenza dell'obbligazione avendo rinunciato alla eredità del genitore, , onde la propria carenza di Parte_3
legittimazione ad “essere esposto a procedimenti esecutivi” rispetto a tutte le somme da questi dovute (in qualità di socio) alla Parte_1
[...]
Si costituiva la che eccepiva che il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di n.9/2013 era stato notificato Pt_1
all'opponente in data 29/5/2013 per cui il termine per proporre eventuale opposizione era scaduto in data 8/7/2013 e la comunicazione dell'Avv.
Augusto Guerriero, con la quale si era eccepita la rinuncia all'eredità, era giunta in data 16/7/2013 ovvero in ritardo rispetto al termine per la formazione del giudicato onde l'infondatezza della proposta opposizione a precetto fondata su fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo;
inoltre, deduceva la strumentalità e dilatorietà dell'azione per essere stata finanche duplicata, poiché, come riconosciuto dall'opponente, lo stesso aveva già spiegato analoga opposizione ad altro e diverso precetto.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività del decreto giusta ordinanza del 17.11.2014 e acquisita documentazione varia, il Tribunale, in data 22 maggio 2019, pronunciava la sentenza n. 891/2019 con cui, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava efficace il precetto nei limiti di €
1.090,31, oltre alla corrispondente quota di spese liquidate nel decreto ingiuntivo, e, compensava per metà le spese di lite, condannando l'opposta a rifondere la residua metà liquidata in € 1.100,00.
In particolare, il Tribunale, premesso che il precetto era stato intimato sulla base di un decreto ingiuntivo irrevocabile per cui non potevano farsi valere le ragioni che avrebbero potuto essere fatte valere mediante opposizione al
- 2 - decreto ingiuntivo e che occorreva, tuttavia, esaminare e stabilire esattamente il contenuto del giudicato, rilevava che l'ingiunzione era stata “richiesta a carico di tutti gli aventi diritto all'eredità di ( , , Parte_3 CP_2 Controparte_3
e qualificati eredi. Esattamente, si legge nel ricorso: "tutti nella CP_4 CP_1 qualità di eredi ab intestato del sig. ., ciascuno a proprio titolo e Parte_3 ragione"” per il “pagamento della somma di euro 4906,42, senza alcuna precisazione di vincolo solidale o pro quota” e che l'ingiunzione era stata emessa “nei confronti di
“nella qualità di erede ab intestato di sig. ...a proprio Controparte_1 Parte_3
titolo e ragione".”. Di poi, sulla premessa che “l'art. 752 c.c. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non è pertanto invocabile dai creditori del "de cuius", per i quali trova viceversa applicazione l'art. 754 c.c., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, norma che fa eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c.”, il Tribunale riteneva che “ Controparte_1
è stato condannato al pagamento nella qualità di erede nell'ambito di una dichiarata
"successione ab intestato" e quindi per la quota a lui spettante e cioè di un terzo dei due terzi spettanti ai tre figli (debito ereditario euro 4.906,42- quota della moglie euro
1.635,47; quota dei figli: euro 3.270,94; quota di ciascun figlio: euro 1.090,31), con la conseguenza che, in base al giudicato è obbligato al pagamento solo della Controparte_1
predetta quota”. Aggiungeva, altresì, che “La quota del 50% indicata dall'opposta deriva dall'intervenuto accertamento, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e di opposizione da parte di altri coeredi, che la moglie ed uno dei figli avevano rinunziato all'eredità. Infatti, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo la moglie ed uno dei figli proponevano opposizione al decreto ingiuntivo allegando l'intervenuta rinunzia all'eredità, ed in quella sede la creditrice rinunziava all'ingiunzione nei confronti dei medesimi, con la conseguenza che l'esecutività del decreto ingiuntivo veniva richiesta e concessa nei confronti dei soli e ma è anche vero che il Controparte_1 CP_4 giudicato, rispetto a questi ultimi ed in particolare, per quanto interessa in questa sede rispetto a , si formava su quella che era la statuizione originaria, emessa Controparte_1 sulla base di quel ricorso e l'ingiunzione veniva emessa nei confronti di tutti gli eredi, in numero di quattro, qualificati quali successori ab intestato. L'intervenuta modifica in ordine al numero degli eredi e quindi anche relativamente all'entità della quota, non
- 3 - può avere rilievo, nè è opponibile a perchè il giudicato cristallizza la Controparte_1 situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda e della conseguente pronunzia giudiziale e così come l'ingiunto non può far valere eventuali fatti preesistenti o successivi al formarsi del giudicato e in questo caso addirittura non può far valere la precedente intervenuta rinunzia Controparte_1 all'eredità con la conseguente esclusione dell'obbligo di pagamento dei debiti ereditari, così pure l'ingiungente non può far valere le modificazioni successive al formarsi del giudicato stesso e ciò soprattutto se esse comportano una diversa e più grave responsabilità dell'erede, che per di più non lo era, ma tale si deve ritenere solo per
l'intangibilità del giudicato”.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, invocandone l'integrale riforma e deducendo a sostegno: - che nel termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, posto a base del precetto, solo e se ne erano CP_2 Controparte_3
avvalsi facendo valere la loro pregressa rinuncia all'eredità, e pertanto, la carenza di legittimazione passiva a cui faceva seguito un formale atto di rinuncia agli effetti del decreto ingiuntivo da parte del creditore nei loro esclusivi confronti;
- che in data 4/11/2013 il predetto decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo con efficacia da valere solo nei confronti di CP_1
e , unici eredi di;
- che in data
[...] Parte_4 Parte_3
20.11.2013 era stato notificato l'atto di precetto al fine di intimare il pagamento solo nei confronti di entrambi i predetti debitori;
- che soltanto Controparte_1
con atto di citazione del 10.12.2013 aveva proposto opposizione al precetto eccependo la propria rinuncia all'eredità di già in data Parte_3
anteriore (4.5.2012) al formarsi del giudicato portato dal decreto ingiuntivo n.
9/2013 (8.7.2013); - che il giudizio era stato definito con la pronuncia della sentenza n.1875/2015 con cui il Tribunale di Benevento adito, accogliendo l'opposizione a precetto, dichiarava insussistente il titolo esecutivo nei confronti di , compensando le spese di lite tra le parti;
- che la predetta Controparte_1
decisione era stata impugnata e la Corte di Appello di Napoli adita
- 4 - pronunciava, in data 19.10.2016, la sentenza n. 3712/2016 con cui, in accoglimento del gravame, dichiarava inammissibile l'opposizione a precetto avanzata da;
- che detta sentenza era passata in giudicato;
- che, Controparte_1 successivamente a tale giudicato, era stata riservata in decisione la causa di opposizione a precetto, notificato a in data 8.4.2014, definita con Controparte_1
la sentenza impugnata.
L'appellante deduceva, quindi, a fondamento del gravame: 1) l'intervenuto giudicato su una delle due opposizioni a precetto, inizialmente non riunite;
2
l'errore per violazione degli artt. 324 e 647 c.p.c.; 3) l'errore e falsa applicazione degli artt. 752 e 754 c.c.; 4) la violazione dei limiti processuali e sostanziali di cui all'art. 615 c.p.c.; 5) l'erroneita' e/o illogicita' della motivazione con riferimento alla rilevata inesistenza del titolo e, infine, chiedeva la condanna ex art.96 c.p.c. di parte appellata.
si costituiva e chiedeva che l'appello venisse dichiarato Controparte_1 inammissibile e, comunque, rigettato perché privo di ogni fondamento giuridico, con conseguente condanna dell'appellante, all'integrale refusione delle spese e competenze di giudizio a nulla rilevando che il titolo era divenuto esecutivo non potendosi formare il giudicato nei confronti di chi non aveva la legittimazione per una eredità non accettata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla
Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte
d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa
200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 1.2.2025, la causa veniva riservata in decisione
- 5 - all'udienza del 13.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello non può che essere accolto in ragione della preliminare valutazione del giudicato intervenuto in ordine a identica opposizione a precetto avanzata dall'appellato , conclusasi con la sentenza della Corte di Appello Controparte_1
di Napoli n. 3712/2016 del 19.10.2016 che, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza con cui “il Tribunale di Benevento aveva accolto l'opposizione a precetto proposta da sulla base della ritenuta inopponibilità a lui del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 9/13del Giudice di pace di sul quale l'esecuzione minacciata si Pt_1 fondava. L'accoglimento era stato determinato dal fatto che il predetto , CP_1 qualificato nel ricorso per ingiuzione erede di , aveva rinunciato Parte_3
all'eredità di quest'ultimo prima dell'emissione del decreto ingiuntivo”, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto proposta con atto notificato in data
13.12.2013. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che “l'avvenuta rinuncia all'eredità, lungi dal consentire di ritenere che il titolo si fosse formato nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario del precetto opposto, poteva semmai legittimare il rinunciante a far valere il proprio difetto di legittimazione passiva mediante l'opposizione di cui all'art.645 c.p.c.”, non essendovi dubbio che “chiunque si ritenga estraneo alla pretesa fatta valere giudizialmente nei proprio confronti abbia
l'onere di contestarla per evitare la formazione di un giudicato o di una preclusione pro iudicato, e ciò anche quando neghi la propria legittimatio ad causam” sicchè “vi è perfetta coincidenza tra il soggetto destinatario del provvedimento monitorio ed il soggetto al quale è stato notificato il precetto opposto, il quale non poteva pertanto far valere il proprio asserito difetto di legittimazione sostanziale passiva se non mediante il rimedio di cui all'art645 c.p.c.”.
Anche nel primo grado del presente giudizio ha proposto Controparte_1 opposizione a precetto intimatogli dalla sulla Parte_1
base del medesimo decreto ingiuntivo n.9/2013, pronunciato dal Giudice di
Pace di , e i motivi di opposizione sono parimenti fondati sulla rinuncia Pt_1
- 6 - all'eredità e sulla carenza di legittimazione rispetto a un debito facente capo al de cuius, . Parte_3
Conseguentemente non può che prendersi atto dell'intervenuto giudicato e, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto avanzata da Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2014.
Invero, una volta sceso il giudicato sull'impossibilità di proporre opposizione al precetto e, quindi, al titolo ad esso sotteso, costituito dal decreto ingiuntivo n.9/2013, pronunciato dal Giudice di Pace di , è venuta meno la Pt_1
possibilità di considerare diversamente le medesime ragioni fatte valere, sempre mediante lo strumento dell'opposizione a precetto, in una nuova procedura esecutiva in quanto il precedente giudicato deve giocoforza riverberare i suoi effetti anche nel presente giudizio;
ossia deve qui prendersi atto che sia venuta meno irrimediabilmente la possibilità per di Controparte_1 far valere la rinuncia all'eredità del proprio genitore, , Parte_3
originario debitore del credito fatto valere dalla Parte_1
L'accertamento contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
3712/2016, divenuta irrevocabile, assorbe ogni questione sulla validità o meno del titolo azionato, precludendo ogni decisione sull'argomento di segno contrario basato sugli stessi elementi di fatto. Invero, la totale coincidenza delle causae petendi delle due opposizioni fa derivare che la decisione della Corte di
Appello di Napoli, divenuta definitiva, spiega effetti di giudicato sull'opposizione a precetto, definita con la sentenza impugnata nel presente giudizio (cfr., in tal senso, Cass. Sez. III, sent. 4 aprile 2019, n. 9316).
Va, infine, disattesa la richiesta dell'appellante di condanna dell'appellato ai sensi dell'art.96 c.p.c. posto che emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti da parte appellante, né nell'atto di appello, né nel corso del giudizio.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della
- 7 - sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del
15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 23/6/2022).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso, come quello all'esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e di rigetto dell'appello non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e il valore della causa, da determinarsi in base alla somma precettata.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei Parte_1 confronti di , avverso avverso la sentenza n. 891/2019 Controparte_1
pronunciata in data 22 maggio 2019 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta con atto di citazione notificato in data 18.4.2014;
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado in Controparte_1 favore della che si liquidano, per il primo Parte_1
grado, in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
- 8 - IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 4.321,50, di cui €
3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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