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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/08/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1827/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 1827/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: commessa terzo livello CCNL reddito: euro 27.041,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegato reddito: euro 27.850,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Rita Sofia Tiengo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 18-10-2014 (anno 2014, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 5)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia l'11-4-2013. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) avrà residenza presso la madre , genitore collocatario, in Per_1 Parte_1
Rovigo Via Livello n. 12/D. 4) La casa familiare, sita in Rovigo, Via Livello n. 12/D, è assegnata alla SI.ra
, proprietaria al 50% con tutti gli arredi ivi contenuti. Parte_1
5) Il SInor potrà vedere la figlia e tenere con sé la figlia Parte_2 Per_1 nei tempi e con le modalità più ampie, nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi della figlia, e comunque due pomeriggi alla settimana da concordare tra le parti (in caso di disaccordo da individuarsi nel martedì e nel giovedì dall'uscita di scuola, alle ore 20,30 in periodo scolastico, durante il periodo feriale ed estivo permarrà presso il padre sino alle 22,00), inoltre a fine settimana alternati, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 22,00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà presso la residenza materna. Per_1
6) inoltre starà con il padre – per 7 giorni consecutivi nel periodo natalizio, Per_1 secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- Per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua, o dal lunedi in albis al mercoledì successivo;
- Per 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto, da concordarsi ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con i genitori il Suo compleanno, compatibilmente con i loro Per_1 impegni lavorativi. 7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e concordano che il SInor corrisponda alla SInora , quale genitore Parte_2 Parte_1 affidatario, il contributo al mantenimento per la minore pari ad Euro 400,00 Per_1 mensili. Il SInor concorrerà inoltre a pagare il 50% delle spese Parte_2 straordinarie, come di seguito specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il previo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extra scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo
2 estivo;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di baby sitter;
c) viaggi e vacanze e campi estivi. Le spese verranno pagate previa presentazione da parte della SInora Pt_1
della ricevuta della spesa sostenuta e previo aver concordato la spesa, se
[...] non urgente. Disporsi che l'assegno universale unico relativo ad corrisposto dall , Per_1 CP_1 venga percepito per l'intero da . Parte_1
8) Le parti dichiarano che nessun assegno di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro coniuge.
9) Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione.
10) Spese legali compensate.
11) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di goni altro documento valido per l'espatrio relativo alla figlia minore e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore Per_1 d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1827/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 18-10-2014, e Parte_2 li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 21 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 1827/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: commessa terzo livello CCNL reddito: euro 27.041,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegato reddito: euro 27.850,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Rita Sofia Tiengo presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 18-10-2014 (anno 2014, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 5)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia l'11-4-2013. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) avrà residenza presso la madre , genitore collocatario, in Per_1 Parte_1
Rovigo Via Livello n. 12/D. 4) La casa familiare, sita in Rovigo, Via Livello n. 12/D, è assegnata alla SI.ra
, proprietaria al 50% con tutti gli arredi ivi contenuti. Parte_1
5) Il SInor potrà vedere la figlia e tenere con sé la figlia Parte_2 Per_1 nei tempi e con le modalità più ampie, nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi della figlia, e comunque due pomeriggi alla settimana da concordare tra le parti (in caso di disaccordo da individuarsi nel martedì e nel giovedì dall'uscita di scuola, alle ore 20,30 in periodo scolastico, durante il periodo feriale ed estivo permarrà presso il padre sino alle 22,00), inoltre a fine settimana alternati, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 22,00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà presso la residenza materna. Per_1
6) inoltre starà con il padre – per 7 giorni consecutivi nel periodo natalizio, Per_1 secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- Per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua, o dal lunedi in albis al mercoledì successivo;
- Per 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto, da concordarsi ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con i genitori il Suo compleanno, compatibilmente con i loro Per_1 impegni lavorativi. 7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e concordano che il SInor corrisponda alla SInora , quale genitore Parte_2 Parte_1 affidatario, il contributo al mantenimento per la minore pari ad Euro 400,00 Per_1 mensili. Il SInor concorrerà inoltre a pagare il 50% delle spese Parte_2 straordinarie, come di seguito specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il previo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extra scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo
2 estivo;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di baby sitter;
c) viaggi e vacanze e campi estivi. Le spese verranno pagate previa presentazione da parte della SInora Pt_1
della ricevuta della spesa sostenuta e previo aver concordato la spesa, se
[...] non urgente. Disporsi che l'assegno universale unico relativo ad corrisposto dall , Per_1 CP_1 venga percepito per l'intero da . Parte_1
8) Le parti dichiarano che nessun assegno di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro coniuge.
9) Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione.
10) Spese legali compensate.
11) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di goni altro documento valido per l'espatrio relativo alla figlia minore e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore Per_1 d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1827/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 18-10-2014, e Parte_2 li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 21 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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