Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4489/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta R.G. 4489/2024 avente ad oggetto
“somministrazione” assegnata in decisione all'udienza del 5.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c. e pendente
TRA
, ( C.F./P.IVA ), con sede in Aversa (CE) in Parte_1 P.IVA_1 via Salvo d'Acquisto, 66, in persona dell'amministratore p.t. avv. CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione,
[...] dall'avv. Fabio Roselli, presso il cui studio, sito in Aversa (CE), alla via E. Corcione n. 28, è elettivamente domiciliato;
PARTE attrice E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Pignetti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Aversa, alla Piazza Municipio PARTE convenuta E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Avv. Roberto Russo, presso il cui studio, sito in Caivano (NA), alla via Gramsci n. 35, è elettivamente domiciliata PARTE convenuta
*** CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, e come da comparse conclusionali in atti all'esito della concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
(C.F./P.IVA ), con sede in Aversa (CE) in via Salvo d'Acquisto, P.IVA_1
n. 4489/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 17
66, in persona dell'amministratore p.t. avv. adiva l'intestata CP_1 giustizia deducendo: che, in data 16.01.2024, aveva eseguito un accesso agli atti amministrativi del per conoscere la propria posizione Controparte_2 debitoria relativa ai canoni idrici;
che all'esito aveva ricevuto un estratto conto idrico per il periodo dal 2012 al 2022; che, non avendo mai ricevuto prima alcuna fattura relativa al servizio de quo, aveva richiesto la copia di eventuali solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, nonché copia delle fatture con rispettive relate di notifica e eventuali atti interruttivi della relativa prescrizione;
che dalla presa visione dell'estratto della situazione economica del conto idrico relativo al periodo dal 2012-2014 e 2018-2022, aveva appreso dell'esistenza di una situazione debitoria di euro 18.168,92; che non era mai stata notificata e/o regolarmente consegnata alcuna fattura;
che il credito in questione doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione;
che, inoltre, il contatore a servizio dell'utenza idrica non era stato oggetto di alcun controllo da parte del CP_2
o da altri soggetti da questo delegati ed era inidoneo a registrare i consumi fatturati. Secondo la prospettazione del ricorrente la , invece, in CP_3 riscontro forniva: (all. 4) - la copia del sollecito idrico n. 2023/249 del 05.06.2023 e la copia della correlata relazione di notifica;
- la copia dell'accertamento esecutivo n. 2023/1351 del 10.10.2023, per l'idrico anni 2018/2019/2020/2021 e la copia della correlata relazione di notifica;
- la copia del sollecito n. 2022/2684 del 15.11.2022 per l'idrico anni 2018/2019/2020/2021 e la copia della correlata relazione di notifica del 19.06.2023. Dalla presa visione dell'estratto della situazione economica del conto idrico dal 2012-2014, 2018-2022, il ricorrente apprendeva dell'esistenza di una situazione debitoria di € 18.168,92, di cui alle seguenti fatture:
- n. 5334 del 14.01.2013, riferita al 3° TR. anno 2012, di € 520,52;
- n. 10914 del 19.04.2013, riferita al 4° TR. anno 2012, di € 376,83;
- n. 16517 del 12.12.2013, riferita al 1° TR. anno 2013, di € 371,56;
- n. 5403 del 14.04.2014, riferita al 2° TR. anno 2013, di € 378,66;
- n. 11035 del 17.07.2014, riferita al 3° TR. anno 2013, di € 434,48;
- n. 16679 del 22.10.2014, riferita al 4° TR. anno 2013, di € 426,25;
- n. 20141103797 del 26.07.2016, riferita agli anni 2012-2014, di € 1.425,09;
- n. 20191103590 del 25.09.2019, riferita all'anno 2019, di € 820,69;
- n. 20192103548 del 30.06.2020, riferita agli anni 2018-2019, di € 963,89; - n. 20201103488 del 11.01.2021, riferita ai consumi anno 2020, di € 2.022,35;
- n. 20211103433 del 29.10.2021, riferita all'anno 2021, di € 7.728,75;
- n. 20212103399 del 21.03.2022, riferita all'anno 2021, di € 1.548,53;
- n. 20221103352 del 28.09.2022, riferita all'anno 2022, di € 1.151,32; per un importo di € 18.168,92. Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse dichiarata l'inesigibilità della somma di euro 18.168,92 a titoli di canoni idrici per intervenuta prescrizione dei crediti;
affinché fosse dichiarata l'irregolarità delle tariffe applicate e che fossero quindi dichiarati non dovuti i crediti derivanti dalle n. 4489/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 17 N. 4489/2024 R.G.A.C.
fatture ivi indicate. Il tutto con vittoria di spese di lite. Testualmente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “ NEL MERITO 1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), l'inesigibilità del credito di € 18.168,92, di cui all'estratto conto impugnato agli atti del per totale assenza di prova di consegna e Controparte_2 notifica di tutte le fatture e/o di atti prodromici, disponendo, per l'effetto, lo storno integrale della somma a debito e/o della minor somma ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), in ogni caso, non dovuta la somma di euro 18.168,92, stante l'assenza di prova dell'esistenza della pretesa creditoria;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto B), che il credito di euro 3,933,36, portato in dettaglio dalle fatture relative ai consumi anni 2012-2014, così come elencate al punto B), è comunque prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c. dalla loro emissione e/o dal relativo periodo di consumo;
4. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto C), che il credito di portato in dettaglio portato dalle fatture n. 20192103548 e n. 20201103488, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. dell'art. 1 c.
4-10 Legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
5. sempre in via principale, ma gradata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D), l'illegittimità del credito portato dalle fatture e atti elencate/i nell'estratto conto, perché riferibili a consumi fittizi e non corrispondenti a quelli effettivi, nonché provenienti da un contatore su cui sia stata omessa qualsivoglia verifica periodica, disponendo l'integrale storno e condannando l'Ente all'emissione delle fatture in base ai consumi reali ove provati;
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto E.I), che comunque nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna fattura;
7. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al capo E.II), l'irregolarità delle tariffe applicate, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
8. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente e, per l'effetto, disporne CP_ l'annullamento e/o lo storno;
9. condannare l' resistente all'annullamento di tutte le fatture contenute nell'estratto e/o allo storno in relazione ai crediti accertati e dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda. Si costituiva il il quale, contestando la fondatezza della Controparte_2 domanda, evidenziava, in primis, che le fatture erano state sempre regolarmente inviate e mai contestate e, inoltre, che doveva ritenersi operante la prescrizione quinquennale e non quella biennale (legge n.205/2017); inoltre, i consumi erano stati fatturati sulla base della registrazione effettuata dal contatore, di cui l'utente non aveva mai contestato il malfunzionamento. Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda. Si costituiva altresì in giudizio la la quale, in via preliminare Controparte_3 eccepiva il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene alle fatture relative al periodo dal 2013 al 2016 poiché non risultavano essere state mai affidate alla stessa;
nel merito, l'inammissibilità della domanda;
che per le fatture oggetto di contestazione vigeva una diversa decorrenza dei termini di prescrizione trattandosi di canoni antecedenti e successivi all'anno 2020. Deduceva e produceva il sollecito di pagamento n. 2684/2022 del 15/11/2022
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notificato in data 19/6/2023, l'accertamento esecutivo n. 1351/2023 del 10/10/2023 notificato in data 3/11/2023 e il sollecito di pagamento n. 249/2023 del 5/6/2023 notificato in data 10/7/2023. Tanto premesso, insisteva per l'integrale rigetto dell'azione di accertamento negativo del credito. In assenza di istanze istruttorie, stante la natura documentale della lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.6.2025 per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Non presentavano comparse conclusionali i due enti convenuti, di guisa che se ne attesta la sola costituzione. 2.La domanda può essere parzialmente accolta. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . Controparte_5
Invero, costituisce principio unanimemente condiviso quello in base al quale il contribuente, nell'agire in giudizio, come nel caso in esame, può farlo indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Ed invero, posto che la legittimazione passiva spetta al primo e non già al concessionario, questo - in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva - ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario. Va evidenziato che, secondo il prevalente e qui condiviso orientamento giurisprudenziale, “allorquando la P.A. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo, e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della stessa P.A. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria - vede la P.A. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti", secondo cui “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al
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momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 9989 del 2016). 3.Nel merito Preliminarmente, si osserva che il ha proposto azione di Parte_1 accertamento negativo del credito di cui all'avviso di accertamento esecutivo per come notificato in data 31.10.2023 n.1351 e di cui ai solleciti di pagamento notificati rispettivamente in data 10.6.2023 n. 2684 e 30.6.2023 n. 249 per consumi idrici ad esso imputati.
Al riguardo la S.C. ha più volte affermato (v., ex plurimi, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo". Per quanto concerne la prescrizione quinquennale, si rileva che per giurisprudenza consolidata quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209). Ai sensi dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ai sensi degli artt. 2943 e 2944 cc il termine può essere interrotto dal titolare del credito con la notificazione di atto introduttivo del giudizio o con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, ovvero dal medesimo, con riconoscimento del diritto. Giova ricordare che, come sancito dalla corte di legittimità a Sezioni Unite, l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione è una
contro
-eccezione non assimilabile all'eccezione di prescrizione, che è un'eccezione propria o in senso stretto: la
contro
-eccezione di interruzione del termine di prescrizione, di contro, è un'eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo purché il fatto interruttivo sia stato dedotto e provato nel rispetto dei termini delle preclusioni assertive ed istruttorie: '..l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sul-la base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti..' (Cass. civ. SS.UU. n. 25661 del 27.07.2005; conf.: Cass. civ. sez. L n. 9053 del 16.04.2007; Cass. civ. sez. L n. 16542 del 14.07.201; Cass. civ. sez. L n. 9226 del 13.04.2018). Il Tribunale osserva che il credito dedotto in giudizio è relativo a corrispettivi per contratto di somministrazione di acqua con erogazione continuativa e con pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, come si ricava dalle fatture stesse, onde il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cc, come è del resto pacifico tra le parti.
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Ora, fissato in quello quinquennale il termine di prescrizione del credito qui oggetto di esame (ex art. 2948, n. 3, c.c.), si ricava agevolmente che risultano certamente prescritti i canoni idrici maturati fino all'annualità 2014. Nel caso di specie può dirsi sicuramente prescritto il credito di cui alle fatture di seguito elencate: - n. 5334 del 14.01.2013, riferita al 3° TR. anno 2012, di € 520,52; - n. 10914 del 19.04.2013, riferita al 4° TR. anno 2012, di € 376,83; - n. 16517 del 12.12.2013, riferita al 1° TR. anno 2013, di € 371,56; - n. 5403 del 14.04.2014, riferita al 2° TR. anno 2013, di € 378,66; - n. 11035 del 17.07.2014, riferita al 3° TR. anno 2013, di € 434,48; - n. 16679 del 22.10.2014, riferita al 4° TR. anno 2013, di € 426,25; - n. 20141103797 del 26.07.2016, riferita agli anni 2012-2014, di € 1.425,09; per un importo di € 3.933,36, non essendo stata fornita la prova della consegna relativa ad atti interruttivi della relativa prescrizione con riguardo a tali canoni idrici per gli anni 2012-2014. Orbene, con riguardo a tali crediti vantati dall'ente comunale , lo stesso non ha fornito alcuno valido atto interruttivo della prescrizione, atteso che non ha fornito prova della ricezione da parte del destinatario di alcuna Parte_1 delle fatture indicate nella situazione economica del conto idrico riferibile al ricorrente, il quale ne veniva a conoscenza della sussistenza solo in Parte_1 data di accesso agli atti;
di guisa che il credito portato dalle fatture precedenti è da ritenersi prescritto con relativa inesigibilità dell'importo ingiunto dall'accertamento relativo alle fatture di data antecedente alla sovra indicata. Con riguardo invece alla residua eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente si rammenta, riportandosi integralmente alle motivazioni già espresse dal consolidato orientamento di questa Sezione civile, cui la scrivente ritiene di aderire per la esaustività delle motivazioni addotte che si osserva che nel caso della riscossione delle fatture di acqua, luce e gas la prescrizione applicabile è sempre stata quinquennale (breve), ma dal 1° gennaio 2020 è stata ridotta a due anni, ma solo per i gestori ritardatari nell'emissione della fatturazione, che in tal caso perdono il diritto alla riscossione degli importi antecedenti agli ultimi due anni, per effetto della legge n. 205/2017 articolo 1 commi da 4 a 10 (legge di bilancio 2018). Il meccanismo della prescrizione breve si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, per entrate tributarie ed extratributarie (Corte di Cassazione Sezioni Unite – sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Sul punto, senza timore di tediare il lettore, si rammenta che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, recita testualmente: “[…]nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli n. 4489/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 17 N. 4489/2024 R.G.A.C.
con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo (v. tra le tante Delibere ARERA n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019). Precisando, altresì, al susseguente comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e' successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.” A ben vedere, le disposizioni sopra richiamate non appaiono di facile interpretazione con riferimento, evidentemente, non alla durata del termine, certamente, biennale di prescrizione del diritto al corrispettivo per i consumi (anche) idrici, ma quanto alla decorrenza di tale termine. Nella legge sopra indicata, infatti è previsto solo il termine della data della fatturazione, ma non anche il periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso. Una prima opzione interpretativa è quella di ritenere la prescrizione breve biennale applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020, considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <> antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore". Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez. II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni".
Secondo una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale n. 4489/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 17 N. 4489/2024 R.G.A.C.
termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. Sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati. Secondo questa seconda interpretazione, più favorevole agli utenti, le disposizioni primarie sopra indicate devono essere integrate con quelle regolatorie ed in particolare con il disposto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019 secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente". La regolazione vigente in materia richiamata da ARERA e assunta anche sul piano civilistico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che all'articolo 36 dispone il "tempo per l'emissione della fattura" che il successivo articolo 67 individua in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento. In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi" non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni. Sul punto vale la pena rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte. Con l'Ordinanza Pregiudiziale del 17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un del circondario. CP_2
In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio 2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua".
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Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi". E' evidente, dunque, che secondo l'interpretazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente. Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici. La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020 ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”( Cfr Tar Lombardia 1442/2021).
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo n. 4489/2024 r.g.a.c. Pagina 9 di 17 N. 4489/2024 R.G.A.C.
prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilita dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale. Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni.
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D'altro canto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare. Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. Tuttavia, l'ARERA con la del 17 dicembre 2019 - all'art. 2 co. CP_6
3 ha specificato che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.” Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto. Chiarito quanto premesso, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera ARERA del 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc. Consegue a quanto premesso che, con riferimento all'utenza relativa al
“ (C.F./P.IVA ) il di Parte_1 P.IVA_1 CP_2
Aversa era tenuto ad emettere delle fatture per la rilevazione dei consumi con cadenza bimestrale – atteso che il consumo annuale come si rileva dai n. 4489/2024 r.g.a.c. Pagina 11 di 17 N. 4489/2024 R.G.A.C.
documenti prodotti dal ricorrente è stata essere sempre e di molto superiore a 3000 mc all'anno – sicchè deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio idrico decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre. Ebbene, il ricorrente, in particolare, ha eccepito la prescrizione delle fatture (rectius: del credito indicato nelle fatture) riportata nel dettaglio dal sollecito n. 2684/2022 per come notificato il 10.6.2023 e dal sollecito n. 249/2023 del 30.6.2023 e poi riportato nell'accertamento esecutivo del 10.10.2023 n. 1351/2023 e recapitato il 31.10.2023 eccependo la prescrizione del credito con riguardo alle residue fatture e segnatamente - n. 20191103590 del 25.09.2019, riferita all'anno 2019, di € 820,69; - n. 20192103548 del 30.06.2020, riferita agli anni 2018-2019, di € 963,89; - n. 20201103488 del 11.01.2021, riferita ai consumi anno 2020, di € 2.022,35; - n. 20211103433 del 29.10.2021, riferita all'anno 2021, di € 7.728,75; - n. 20212103399 del 21.03.2022, riferita all'anno 2021, di € 1.548,53; - n. 20221103352 del 28.09.2022, riferita all'anno 2022, di € 1.151,32, stante il decorso del termine di cui all'art. 1 c.
4-10 Legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c.. Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerando che le parti resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente la data di notifica dei solleciti di pagamento (10.6.2023 e 30.6.2023) né tantomeno la prova della sola spedizione delle fatture predette il credito per i consumi idrici relativi ai periodi ivi indicati deve ritenersi prescritto fino alla scadenza del fino del quarto bimestre 2020, ovvero sino al 31/08/2020, giacché la notifica del predetto sollecito di pagamento (quale atto interruttivo della prescrizione) ha impedito il maturarsi della prescrizione per tutti i bimestri successivi. Ed infatti, segnatamente per il quinto bimestre 2020, pur scadendo esso il 31/10/2020, occorre considerare che, decorrendo la prescrizione dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione (ovvero — per effetto delle già citate delibere ARERA — dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, il che coincide, per il bimestre in scadenza il 31/10/2020, con la data del 14/12/2020 circa), l'atto interruttivo notificato al ricorrente in data 15/11/2022 ha efficacemente interrotto la prescrizione del corrispettivo dei consumi proprio a partire da tale bimestre . In definitiva, devono dichiararsi interamente prescritte le somme portate nelle fattura n.20191103590 del 25.09.2019, riferita all'anno 2019, di € 820,69; - n. 20192103548 del 30.06.2020, riferita agli anni 2018-2019, di € 963,89 (poiché tutte relative ai consumi dal 01.01.2018 al 31.12.2019, ovvero oltre il biennio antecedente la scadenza del termine per la fatturazione, in base a quanto sopra evidenziato), mentre le somme portate dalla fattura n. 20201103488 del 11.01.2021, riferita ai consumi anno 2020, di € 2.022,35, vanno dichiarate prescritte limitatamente ai consumi ivi contabilizzati dal 01.01.2020 al 31.08.2020 (ancora per quanto sopra evidenziato). Non meritano, invece, adesione tutte le restanti eccezioni e contestazioni mosse da parte ricorrente.
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Ed invero, ritiene la scrivente giudicante che sia infondato il rilievo avente ad oggetto i vizi di forma e relativo alla mancanza delle prescrizioni dettate dalle delibere ARERA. La eventuale mancanza degli avvisi previsti dalle delibere dell'Autorità negli atti comunicati all'utente, infatti, se può determinare l'avvio di un procedimento nei confronti del gestore del servizio idrico davanti al predetto organismo di regolazione, certamente non determina l'estinzione del diritto dell'ente al pagamento del corrispettivo dei consumi idrici. Qualche ulteriore riflessione meritano, invece, le questioni formulate dal ricorrente rispetto, in generale, alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al Parte_1 ricorrente. Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati al ricorrente. In particolare, il ricorrente Parte_1 sul punto, ha lamentato l'erroneità delle rilevazioni asseritamente effettuate dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore evidenziando come sullo stesso non risultasse effettuata alcuna manutenzione. Sul punto appare preferibile e condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita. (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297). Nel caso di specie, il ricorrente, se ha prospettato il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato a dedurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicchè non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute in tutte le fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza intestata al ricorrente. Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta indicata nella prima pagina di ciascuna fattura ove si legge: Tariffa
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in vigore A seguito di delibera di Giunta Municipale n. 85 DEL 12/03/2018 in conformità delle disposizioni vigenti Tipo Da Mc A Mc Costo Consumo Uso Diverso da 0 a 1200 0,55 Consumi Fascia 1 da 1201 a 5250 0,399
Consumi Fascia 2 5251 A 10500 0,463
Consumi Fascia 3 10501 A 15750 0,609 Consumi Fascia 4 15751 In poi 0,661 Dalla lettura di ciascuna fattura risulta, inoltre, che la suddetta tariffa prevede un costo dei mc d'acqua consumati crescenti per determinate fasce di volumi complessivi e che il volume complessivo dei mc di acqua misurata risulta suddiviso proporzionalmente tra le diverse fasce in relazione al periodo di fatturazione indicato nel documento contabile secondo un criterio che, indubbiamente, risulta più favorevole all'utente. Né, invero, anche rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata il ricorrente ha formulato contestazioni specifiche. Infine, quanto alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di Cassazione, che “mentre fino al 3 ottobre 2000, il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Orbene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota n. 4489/2024 r.g.a.c. Pagina 14 di 17 N. 4489/2024 R.G.A.C.
riferita a detto servizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500). Ciò chiarito, nella specie il resistente ha prodotto in atti sia la CP_2 convenzione stipulata con la attestante evidentemente Controparte_7
l'esistenza dell'allacciamento del sistema fognario comunale al depuratore dei Regi Lagni (cfr. allegato sub 3 della produzione telematica del predetto
, sia la Convenzione per la determinazione e la regolazione del CP_2 pagamento del corrispettivo del servizio di depurazione comprensoriale (cfr. allegato sub 4 della produzione telematica del predetto , sia finanche CP_2 le disposizioni di pagamento operate in favore della per la Controparte_7 fruizione del servizio di depurazione (cfr. allegato sub 5 della produzione telematica del predetto . CP_2
Rispetto a tali elementi oggettivi di natura documentale (peraltro, mai specificamente contestati dal ricorrente), appaiono del tutto generiche e indeterminate (oltre che infondate) le doglianze formulate da parte ricorrente circa la asserita mancata prova dell'effettiva presenza dell'impianto di depurazione sul territorio comunale nel periodo di fatturazione e degli esborsi sostenuti dal resistente per la fruizione del relativo servizio. CP_2
Parimenti priva di pregio giuridico appare la contestazione formulata dal ricorrente secondo cui anche la tariffa applicata per il servizio di depurazione non risulterebbe mai essere stata oggetto di contrattualizzazione con l'utente, né oggetto di regolamentazione. Ed invero, parte ricorrente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di fornitura in sé (in forza del quale, del resto, risulta installato presso la propria utenza il relativo misuratore), né di aver usufruito della relativa fornitura idrica. Ebbene, sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531). Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio. Ciò precisato, fornita da parte del resistente la compiuta prova CP_8 dell'effettiva esistenza e svolgimento del servizio di depurazione, il ricorrente non potrebbe sottrarsi dal pagamento del relativo servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio di depurazione, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o dalla loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio.
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In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal “ ” può essere solo in parte accolta, Parte_1 dovendosi dichiarare non dovuti, perché del tutto prescritti, tutti gli importi portati dalle fatture indicate ai - n. 10914 del 19.04.2013, riferita al 4° TR. anno 2012, di € 376,83; - n. 16517 del 12.12.2013, riferita al 1° TR. anno 2013, di € 371,56; - n. 5403 del 14.04.2014, riferita al 2° TR. anno 2013, di € 378,66; - n. 11035 del 17.07.2014, riferita al 3° TR. anno 2013, di
€ 434,48; - n. 16679 del 22.10.2014, riferita al 4° TR. anno 2013, di € 426,25;
- n. 20141103797 del 26.07.2016, riferita agli anni 2012-2014, di € 1.425,09; per un importo di € 3.933,36; mentre devesi dichiarare totalmente prescritto il credito portato nella 20191103590 del 25.09.2019, riferita all'anno 2019, di € 820,69; - n. 20192103548 del 30.06.2020, riferita agli anni 2018-2019, di € 963,89; infine devesi dichiarare parzialmente prescritto l'importo dovuto e portato nella fattura n. 20201103488 del 11.01.2021, riferita ai consumi anno 2020, di € 2.022,35 il quale va dichiarato prescritto limitatamente ai consumi ivi contabilizzati dal 01.01.2020 al 31.08.2020. 4.Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale (e in minima parte) della domanda di accertamento negativo proposta da parte ricorrente e, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra loro, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua dei 2/3 (due terzi), dovendosi porre il residuo 1/3 (un terzo) ad esclusivo carico dei resistenti, in solido tra loro. Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori), rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del GU dott.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, e per le ragioni di cui in motivazione:
1.1 accerta integralmente non dovuti, per le causali di cui in motivazione, gli importi pretesi dal nelle fatture per come indicate nell'atto Controparte_2
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introduttivo del giudizio e per come meglio dettagliate in motivazione per un importo pari ad euro€ 3.933,36; 1.2 accerta integralmente non dovuti gli importi di cui alle residue fatture per come indicate nell'atto introduttivo del giudizio ed infra dettagliate e relativa al sollecito di pagamento impugnato per un importo pari ad euro 1.784,58; 1.3. accerta parzialmente prescritto l'importo dovuto e portato nella fattura n. n. 20201103488 del 11.01.2021, riferita ai consumi anno 2020, di € 2.022,35 il quale va dichiarato prescritto limitatamente ai consumi ivi contabilizzati dal
01.01.2020 al 31.08.2020;
2. compensa tra le parti, nella misura dei 2/3 (due terzi) le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando i resistenti, CP_2
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al
[...] Controparte_3 pagamento, in favore di parte ricorrente, “ , ( C.F./P.IVA Parte_1
), del residuo 1/3 (un terzo) delle dette spese, che qui si liquidano P.IVA_1
(già al netto della quota compensata) in 250,00 per spese ed euro 2.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. Roselli Fabio, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.. Così deciso in Aversa, 11/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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