Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta MARINO Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCIONI VALTER e dell'avv. MACCIONI CHIARA
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MACCIONI VALTER
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
FULCERI PATRIZIA elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ T 57100
LIVORNO presso il difensore avv. FULCERI PATRIZIA
CONVENUTO/I
pagina 1 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il
11/08/2007.
La parte ricorrente ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig. Parte_1
celebrato a Livorno l'11.08.2007 e trascritto nei Registri dello Stato civile di CP_1
detto Comune Reg. Atti di Matrimonio anno 2007, Parte 2 Serie C-2007, atto n. 299, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza. In ordine alle condizioni accessorie del divorzio, la ricorrente chiede che Parte_1
il Tribunale Voglia così provvedere: 1) I coniugi mantengono ciascuno la propria residenza attuale, confermando l'impegno al reciproco rispetto;
2) I coniugi confermano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e di avere definito già all'epoca della separazione i loro rapporti patrimoniali. 3) Per quanto riguarda l'affidamento del figlio, che venga confermato il regime di affido condiviso con sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre a
Livorno in Via Castelli 15. In considerazione dell'età del figlio, oggi sedicenne, egli concorderà direttamente con il padre modi e tempi della loro frequentazione. Per quanto riguarda la possibilità del figlio di trascorrere periodi di ferie estive e/o invernali con ciascuno dei genitori, nonché le Festività Natalizie e Pasquali, che vengano confermate le regole a suo tempo recepite nel decreto di omologa di separazione. 4) Quanto al contributo per il mantenimento del figlio tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 337 ter, 4° comma cod. civ., porre a carico del Per_1
sig. quale genitore non collocatario un assegno di mantenimento per il figlio CP_1
– con decorrenza a fare data dal deposito del ricorso introduttivo (agosto 2024) - di Per_1
Euro 400,00 mensili, da intendersi comprensivo di spese per vitto, contributo per spese pagina 2 di 11 dell'abitazione, per abbigliamento di poco conto (a titolo esemplificativo, biancheria intima, calze), medicinali da banco, trattamenti estetici. L'assegno dovrà essere corrisposto in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale Parte_1
secondo gli indici Istat. Con espressa esclusione dall'assegno mensile, e quindi da regolarsi a parte dai genitori che se ne faranno carico al 50% ciascuno, senza necessità di preventiva concertazione, delle seguenti spese: a) acquisto di lenti a contatto, visite per podologo, visite oculistiche e odontoiatriche, trattandosi tutte queste di spese già in corso, b) pagamento della retta mensile per l'Istituto scolastico privato attualmente frequentato dal figlio , c) Per_1
acquisto di materiale e di cancelleria per la scuola da sostenere all'inizio dell'anno scolastico, d) spese per trasporto urbano ed extraurbano (abbonamento bus e treno), e) acquisto di farmaci non da banco, f) acquisto di abbigliamento (esclusa biancheria intima) e di calzature (compresi plantari), in occasione di ciascun cambio armadi stagionale e ulteriori acquisti di vestiario infra- stagionale, g) spese per attività sportiva e acquisto del relativo abbigliamento, h) spese per attività ricreativa e paghetta settimanale che sarà regolata da ciascun genitore direttamente con il figlio. 5) Per quanto riguarda le spese straordinarie necessarie per il figlio, oltre a quelle espressamente escluse e precisate ai punti a,) b), c), d), e), f), g, h, elencate al punto precedente punto 4), disporre che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno e senza necessità di previa concertazione, delle seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, anche diverse da quelle già in atto menzionate alla lettera a) del precedente punto 4. Per quanto riguarda le spese extra assegno da considerarsi subordinate al consenso di entrambi i genitori (per queste ultime, il mancato dissenso, o dissenso non motivato del genitore entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dovrà intendersi come consenso alla spesa), che i genitori contribuiscano al 50% ciascuno per le seguenti voci: a) spese medico sanitarie per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, b) spese per tasse e rette scolastiche per frequentazione di Istituti scolastici superiori privati, laddove il figlio pagina 3 di 11 intendesse optare per detto percorso, c) spese per conseguimento della patente presso autoscuole private, d) acquisto mezzi di trasporto, e) frequentazione di attività sportiva diversa ed ulteriore rispetto a quella principale ed acquisto del relativo materiale ed abbigliamento, f) iscrizione e rette all'Università (pubblica o privata) ed eventuali spese alloggiative fuori sede, spese per preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi, viaggi studio e di istruzione, corsi per apprendimento di lingue straniere. 6) L'assegno unico e universale previsto per il figlio , Per_1
verrà percepito per intero dalla sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del Parte_1
ricorso introduttivo della presente procedura.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha chiesto quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra CP_1 Pt_1
celebrato a Livorno il giorno 11.08.2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile di
[...]
detto Comune Reg. Atti di matrimonio anno 2007 PRTE 2 Serie C-2007 atto n. 299, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle formalità di legge;
-i coniugi, economicamente autonomi e indipendenti, hanno già definito i loro rapporti patrimoniali;
-il figlio minore di anni 16, resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni di maggior rilevanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto prioritariamente delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della Per_1
madre a Livorno, in Via Castelli 15 e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, anche concordando di volta in volta direttamente il minore il padre i tempi di permanenza: indicativamente un giorno infrasettimanale con pernotto e un giorno nel fine settimana, con facoltà di convenire tra genitori e ragazzo ulteriori pernotti di anche nel fine settimana presso il padre e comunque pranzi o cene dal padre durante la Per_1
pagina 4 di 11 settimana. Nel periodo estivo non scolastico, facoltà per il padre di trascorrere con più Per_1
giorni consecutivi di vacanza, da programmarsi con congruo anticipo;
festività natalizie e pasquali alternate;
-tenuto conto degli attuali tempi di permanenza e frequentazione del minore con il padre e delle rispettive capacità reddituali dei genitori, il sig. corrispon derà a CP_1
titolo di contribuzione per il mantenimento ordinario del figlio la somma di euro Per_1
300,00 mensili in favore della sig.ra con metodologia di versamento tracciabile, Pt_1
rivalutabili annualmente ISTAT e , considerato che le parti sino ad oggi si sono divise in modo paritario tutte le spese concernenti il minore sia che rientrassero nel novero di quelle ordinarie ricomprese nel mantenimento che di quelle straordinarie, con decorrenza dalla pronuncia piuttosto che dalla domanda;
diversamente, con detrazione per i mesi dal deposito del Ricorso del minor importo dell'assegno di cui all'Omologa di separazione ( euro 100,00) importo che dal mese di agosto 2024 è stato incrementato di altri 100,00 euro ( quindi 200,00 euro complessivi) dal sig. ; - i genitori sosterranno poi per la quota del 50% ciascuno le spese CP_1
straordinarie del figlio che si renderanno necessarie per motivi di salute, studio e/o di Per_1
formazione fin quando il figlio non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, secondo le
Linee Guida CNF del 29 novembre 2017, e per tali si intendono: a)spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia presso strutture private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SS in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori, libri scolastici. b) Spese che richiedono un preventivo accordo tra i genitori: - spese medico sanitarie quali visite specialistiche private, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il Servizio Nazionale
Sanitario; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali pagina 5 di 11 spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre -scuola e dopo -scuola se necessitati da esigenze lavorative di entrambi i genitori, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-spese di natura ludica o parascolastica: quali corsi e attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente presso autoscuola privata, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dei figli;
-spese sportive quali attività sportiva e relativa attrezzatura e vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Quello/a tra i genitori che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiedere fatturazione e/o ricevuta da esibire all'altro, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (es. prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola ecc.). L'altro rimborserà la quota parte da lui/lei dovuta entro il mese successivo alla esibizione della documentazione. In ogni caso la documentazione fiscale dovrà essere intestata ad entrambi i genitori, e non soltanto al genitore che anticipa le spese, affinché possano ciascuno per la propria quota detrarre ai fini
Irpef dette spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti, comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
pagina 6 di 11 E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, da cui le parti non hanno più ripreso la convivenza.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n.
pagina 7 di 11 6535 del 2019).
Nel caso in esame, va confermato l'affidamento condiviso di , di quasi Per_1
anni 17, ad entrambi i genitori.
Il ragazzo, come emerge dal racconto di entrambe le parti, ha una buona relazione con i genitori, li vede volentieri ed è seguito nelle sue attività quotidiane sia dal padre che dalla madre.
Quanto alla frequentazione, però, deve rilevarsi che le parti si erano accordate in separazione per un regime paritario, ma nell'ultimo anno ha smesso di Per_1
dormire nella casa del per incomprensioni con la nonna paterna, con cui CP_1
l'uomo vive. Le parti hanno dato conto del fatto che ciò non ha inciso sul legame tra il padre e il ragazzo, ma che, sia in ragione della avanzata età della nonna sia in ragione della fase adolescenziale del minore, risulta non più attuabile un regime paritario e vanno assecondati i desideri di , ormai grande. Per_1
Pertanto, si recherà dal padre almeno due volte alla settimana con la cena Per_1
e facoltà di pernotto, solo ove lo desideri;
il padre continuerà ad Per_1
occuparsi degli impegni sportivi del figlio e dei relativi spostamenti.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ.,
pagina 8 di 11 come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del
2013).
Nel caso in esame, la ricorrente vanta un reddito lordo di circa € 50.000 annui, gravato dalla rata del mutuo per € 535,00 acceso per l'acquisto della casa dove vive da sola con il figlio e dal finanziamento per l'auto per € 150,00; il CP_1
gode di un reddito lordo di circa € 39.000,00, gravato da € 300 di canone di locazione della casa dove vive con la madre, con cui però condivide le spese domestiche, nonché dalla rata del mutuo, per € 900,00, di una altra casa di cui è proprietario, locata a soli € 700,00 al mese e che ad oggi è diseconomico vendere, perché il mutuo residuo supera il valore di mercato.
In ragione di ciò, appare evidente che la ha una condizione reddituale Pt_1
migliore del ma anche che la stessa sopporta le spese di vitto e alloggio di CP_1
in modo quasi esclusivo e non può contare sulla condivisione con altri Per_1
congiunti delle spese connesse alla abitazione.
Pertanto, va disposto che il versi un mantenimento mensile di 350,00 al CP_1
mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dalle linee guida del
CNF, da cui non vi è motivo di discostarsi.
L'assegno unico verrà percepito dalla sola che vive con il maggior Pt_1 Per_1
tempo.
pagina 9 di 11 Le spese di lite vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
11/08/2007 in LIVORNO, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 299 parte 2 serie C anno 2007; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
presso la madre;
2. il ragazzo vedrà il padre come indicato in parte motiva;
3. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza da luglio del 2024
l'importo di € 350,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al
50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota pagina 10 di 11 nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle
Linee guida del CNF da ultimo approvate le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
compensa le spese di lite
Livorno, 19 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 11 di 11