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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4971/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4971/2013 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. ELIA CARMINE C.F._3
ATTORI – CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. SARRA FABIO AR, dall'avv. MOSCHELLA CARMELO, dall'avv.
AL AN AR, dall'avv. ALVARO ANDREA e dall'avv. TOMMASINI
FA
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO
Proprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 17 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.12.2013, , Parte_1 [...]
e hanno allegato: Parte_2 Parte_3
− che erano proprietari di un fondo sito in Reggio Calabria, loc. Mortara di Pellaro, identificato nel Catasto al foglio di mappa 2, particella 1014 (ex particelle 703 e
672), loro pervenuto in forza di donazione da parte dei genitori e CP_2 con atto rogato dal notaio dott. del 10.04.1996, CP_3 Persona_1 rep. 14265 racc. 7220,
− che e a loro volta, avevano acquistato la proprietà del CP_2 CP_3 terreno in questione da e con atto rogato dal notaio Controparte_4 CP_5 dott. del 12.06.1990, rep. 10591 racc. 5421, Persona_1
− che il fondo de quo confinava a monte con un altro terreno, identificato nel
Catasto al foglio di mappa 2, particella 1054 (ex particelle 988 e 990), di proprietà della convenuta alla stessa pervenuto in forza di Controparte_1 donazione dei genitori e con atto rogato dal notaio Controparte_4 CP_5 dott. del 07.11.2007, rep. 19729 racc. 10879, Persona_1
− che, con scrittura privata del 24.01.2010, e da un CP_2 CP_3 lato, e dall'altro lato, «al fine di evitare probabili Controparte_1 controversie in ordine ai punti di confine», avevano concordemente rideterminato il confine tra i due immobili, riproducendolo anche su un grafico, sottoscritto dalle parti, allegato alla scrittura privata,
− che la validità di tale scrittura privata era sempre stata pacificamente riconosciuta dalla convenuta, che l'aveva fatta valere nell'ambito di una pregressa corrispondenza e anche in un giudizio civile dalla medesima promosso nei confronti di essi ricorrenti,
− che essi istanti avevano ratificato l'operato del proprio padre, manifestando la volontà di avvalersi della scrittura privata in questione,
pagina 2 di 17 − che, essendosi gravemente incrinati i rapporti con la convenuta, essi ricorrenti intendevano collocare in maniera certa il confine tra i due fondi, così come stabilito nel citato accordo del 24.01.2010,
− che, a tal fine, con lettera raccomandata a/r dell'8.04.2013, avevano invitato la convenuta ad apporre dei segni di confine in contraddittorio,
− che, con missiva di riscontro del 16.04.2013, la convenuta aveva comunicato il proprio diniego e aveva intimato ad essi istanti di non eseguire alcuna operazione diretta alla determinazione del confine, accampando a pretesto l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi,
− che era stato poi promosso il tentativo obbligatorio di mediazione, che aveva avuto esito negativo.
I ricorrenti hanno dedotto di avere diritto a far accertare il confine tra le particelle 1014 e
1054 e a farlo delimitare con segni visibili e hanno concluso chiedendo al Tribunale di
«accertare e determinare l'esatta allocazione della linea di confine tra il fondo di proprietà dei ricorrenti in catasto al fol. 2 part. 1014 (ex particelle 703 e 672) e quello di proprietà della sig.ra in catasto al fol. 2 part. 1054 (ex particelle 988 e 990), Controparte_1 sulla scorta di quanto tra le parti stabilito con l'accordo privato del 24.01.2010, ovvero, in via del tutto subordinata e residuale, sulla scorta degli atti notarili e delle mappe catastali negli stessi richiamate. Voglia ordinare la riproduzione della linea di confine che sarà accertata su planimetria disponendo altresì la eventuale conseguente rettifica della mappa catastale presso i competenti Uffici dell'Agenzia del territorio. Voglia in conseguenza disporre l'apposizione dei termini lapidei sul confine che sarà determinato».
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2014, si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, che la causa richiedeva un'istruzione non CP_1 sommaria incompatibile con il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c.; nel merito, la convenuta ha dedotto:
− che la scrittura privata del 24.01.2010 era inefficace in quanto nulla o, comunque, risolta per inadempimento,
pagina 3 di 17 − che condivideva la necessità di individuare i confini delle particelle 1014 e 1054
e che tale operazione, esclusa l'efficacia della scrittura privata del 24.01.2010, doveva essere effettuata sulla scorta delle risultanze catastali,
− che, in particolare, si doveva far riferimento al contenuto della compravendita del
12.06.1990 conclusa da e (venditori) e Controparte_4 CP_5 CP_2
e (acquirenti), rogata dal notaio dott. rep. 10591 CP_3 Persona_1 racc. 5421, e della scrittura privata integrativa sottoscritta in pari data, con cui i medesimi contraenti si erano obbligati a lasciare una striscia di terreno larga tre metri lungo il confine lato montagna tra i terreni di loro rispettiva proprietà da destinare a stradella della complessiva larghezza di sei metri per il passaggio comune.
La convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale «1) IN RITO a) dichiarare la conversione del ricorso ex art. 702 bis cpc in rito ordinario ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 cpc;
b) sospendere il presente procedimento ex art. 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio ex art. 669 octies, portante il n. 2617-1/2011 R.G., pendente davanti al Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione Collegiale;
2) NEL
MERITO. IN VIA PRELIMINARE a) accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della scrittura di accordo del 24 gennaio 2010 per falsità delle dichiarazioni in esso contenute:
l'atto non risulta assimilabile neanche astrattamente al modulo contrattuale;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della scrittura di accordo del 24 gennaio
2010, perché dichiarazione sottoscritta da soggetti non titolari del diritto in trattazione;
c) in via separata e autonoma, da valere quale domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'obbligato ai sensi dell'art. 1453 c.c., sia con riguardo alla reiterata volontà dei coniugi di Parte_4 recedere unilateralmente dall'accordo, sia con riguardo all'attività edilizia intrapresa in spregio alle condizioni dell'accordo; 3) NEL MERITO DELLA DOMANDA PRINCIPALE
a) accertare e dichiarare che il confine tra le proprietà è quello risultante Parte_5 dalle misurazioni e risultanze catastali contenute nella relazione tecnica depositata dalla resistente e compiegata al fascicolo di parte (all. 14); b) per l'effetto, condannare i ricorrenti alla restituzione in favore della Dr.ssa della porzione di Controparte_1
pagina 4 di 17 terreno indebitamente occupata dalle parti avverse;
c) apporre i termini lapidei in conformità agli atti pubblici e alle risultanze catastali nonché alla scrittura privata costituente atto integrativo dell'atto pubblico di compravendita del 12 giugno 1990, al fine di ripristinare e rendere disponibile alle parti in causa la strada di sei metri per consentire il libero accesso ai fondi di loro proprietà; d) condanna di controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio, anche in funzione del comportamento ante causam, che ha aggravato il procedimento di accertamento costitutivo».
All'udienza dell'8.05.2014, parte ricorrente ha contestato la linea di confine tra le particelle 1014 e 1054 indicata dal consulente tecnico della convenuta nella perizia allegata alla comparsa di risposta, negando che la striscia di terreno di sei metri tra i due fondi, in prosecuzione naturale della strada preesistente, ricadesse interamente nella particella 1054 di proprietà in quanto tre metri della stessa erano ricompresi nella particella 1014 CP_4 di proprietà di essi ricorrenti;
in via subordinata all'eventuale coincidenza delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio con quelle della perizia del consulente della convenuta, hanno inoltre eccepito di aver acquistato, per intervenuta usucapione ordinaria, la proprietà della striscia di terreno larga tre metri o, quanto meno, la servitù di passaggio sull'intera striscia di terreno larga sei metri.
Alla medesima udienza, il Giudice Istruttore, ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, ha fissato l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza del 18.09.2014, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, qualora il confine fosse collocato ove indicato dal consulente tecnico della convenuta, di dichiarare che essi istanti erano divenuti proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, della striscia di terreno della larghezza di tre metri per l'intero tratto compreso tra il confine lato nord (proprietà ) e il confine sud (proprietà della loro proprietà o, Parte_6 Per_2 quanto meno, che erano divenuti titolari, per intervenuta usucapione ordinaria, di una servitù di passaggio su tale striscia di terreno.
pagina 5 di 17 Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
Con note depositate in data 19.10.2016, parte convenuta ha eccepito il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che il Comune di Reggio Calabria, con provvedimento del 23.12.2014 prot. 191327, aveva accertato la mancata ottemperanza di e all'esecuzione Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'ordinanza di demolizione n. 89/2013 del 22.03.2013 e aveva disposto l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune ex art. 31 d.P.R. 380/2001, tra l'altro, della
«porzione dell'area a verde di pertinenza dell'edificio di civile abitazione a 3 elevazioni fuori terra identificato in catasto fabbricati al foglio 2 di mappa della sezione censuaria di
Pellaro, particella 1014, in testa alla ditta proprietaria in indirizzo generalizzata, porzione che fiancheggia … per ml. 16,00 il confine verso est con proprietà . CP_4
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. , e hanno agito in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3 giudizio al fine di far accertare il confine esistente tra il terreno di loro proprietà identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria – Sezione di Pellaro al foglio di mappa
2, particella 1014, e il fondo di proprietà della convenuta identificato Controparte_1 nel Catasto Terreni del medesimo Comune – Sezione di Pellaro al foglio di mappa 2, particella 1054.
1.1 Parte convenuta, in data 19.10.2016, ha eccepito il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che il Comune di Reggio Calabria, con ordinanza del 23.12.2014 prot. 191327, ha accertato la mancata ottemperanza di , Parte_1
e all'ordinanza di demolizione n. 89/2013 Parte_2 Parte_3 del 22.03.2013 e, dopo aver dato atto dell'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del pagina 6 di 17 Comune ex art. 31 d.P.R. 380/2001, tra l'altro, della «porzione dell'area a verde di pertinenza dell'edificio di civile abitazione a 3 elevazioni fuori terra identificato in catasto fabbricati al foglio 2 di mappa della sezione censuaria di Pellaro, particella 1014, in testa alla ditta proprietaria in indirizzo generalizzata, porzione che fiancheggia […] per ml.
16,00 il confine verso est con proprietà , ha disposto che fosse eseguita CP_4
l'immissione del Comune medesimo nel possesso materiale e legale del bene, oltre che la trascrizione, a favore dell'ente locale e contro gli odierni ricorrenti, dell'acquisto della proprietà di tale immobile presso la Conservatoria di Reggio Calabria (cfr. produzione documentale di parte convenuta del 19.10.2016).
L'eccezione non può essere accolta.
L'esecuzione dell'ordinanza in parola, infatti, è stata inizialmente sospesa dallo stesso
Comune di Reggio Calabria con provvedimento prot. 36514 del 12.03.2015 (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del 28.04.2017, dalla quale emerge che tale sospensione è stata ribadita anche nella successiva determina dell'ente locale n. 2792 del
19.10.2016).
Successivamente, l'ordinanza del 23.12.2014 prot. 191327 è stata annullata dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria con sentenza del 14.02.2020 (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del
09.09.2020).
Da ultimo, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale Amministrativo per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria del
14.02.2020, rendendo così definitivo l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Reggio
Calabria prot. 191327 del 23.12.2014 (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del
07.12.2023).
Al riguardo si deve poi evidenziare che i ricorrenti hanno allegato che, nelle more, hanno provveduto a sanare l'abuso riscontrato dal Comune di Reggio Calabria (cfr. memoria di replica depositata dai ricorrenti in data 30.06.2025); in questi casi, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale è
pagina 7 di 17 improcedibile (cfr. Salerno, Sez. II, 18.07.2019 n. 1315, secondo cui Controparte_6
«l'acquisizione di siffatti terreni al patrimonio pubblico è, dunque, finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell'ordine urbanistico-edilizio violato ("L'opera acquisita è demolita ... salvo che ...", così recita il comma 5 dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del
2001). Rebus sic stantibus, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l'ingiunzione ovvero, come nella presente vicenda contenziosa, il responsabile dell'abuso abbiano provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi […], la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell'ordine urbanistico-edilizio violato»; si veda, nello stesso senso, anche Napoli, Controparte_6
Sez. VIII, 6806/2022).
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla convenuta, deve pertanto essere rigettata.
1.2 Venendo ora al merito, giova rammentare che il presupposto dell'azione di regolamento del confine tra due fondi contigui è costituito dall'incertezza che può derivare dalla mancanza di qualsiasi segno di confine (incertezza oggettiva) o dalla contestazione del confine esistente (incertezza soggettiva).
Tale azione ha dunque lo scopo di rimuovere la situazione di incertezza mediante la determinazione, dal punto di vista quantitativo, dell'oggetto delle proprietà dei due confinanti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo
Giudice ritiene di aderire, il discrimen tra l'azione di rivendicazione e quella di regolamento dei confini è dato dalla ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se la controversia abbia ad oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
pagina 8 di 17 In altre parole, l'azione di cui all'art. 950 c.c. richiede un'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, mentre l'azione di rivendicazione presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà (Cass. Civ. 10066/2018).
Ne consegue che l'azione di regolamento dei confini non muta natura, trasformandosi in azione di rivendicazione, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. Civ.
22645/2018).
Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di accertare l'esatto confine tra la particella 1014 di loro proprietà e la particella
1054 di proprietà della convenuta.
Ebbene, le parti, senza contestare i rispettivi titoli di proprietà, hanno rappresentato l'esistenza di un'incertezza sul confine tra i fondi di cui si discute, da identificarsi, secondo i ricorrenti, nel confine indicato nella scrittura privata del 24.01.2010 sottoscritta da CP_2
, e e, secondo quest'ultima, nel confine
[...] CP_3 Controparte_1 rappresentato dal proprio consulente di parte nella perizia allegata alla comparsa di risposta, dalla quale emergerebbe, peraltro, uno sconfinamento della particella 1014 nella particella
1054 di sua proprietà.
Appare pertanto evidente che non sono stati posti in discussione i titoli di acquisto delle rispettive proprietà, ma solo la loro determinazione quantitativa, con la conseguenza che l'azione esercitata dai ricorrenti deve essere qualificata quale azione di regolamento dei confini.
Per quanto riguarda l'onere della prova, nel giudizio di regolamento dei confini le posizioni di parte attrice e parte convenuta sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuna di esse l'onere di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il Giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti, se insufficienti o inidonei a determinare il confine, con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali (Cass. Civ. 10062/2018).
pagina 9 di 17 Giova in proposito rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi, il Giudice non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che gli stessi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto (Cass. Civ.
4508/1997).
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni specifiche sul confine rilevabili dai rispettivi titoli di provenienza o la loro mancata produzione giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova o, in ultima analisi, l'utilizzo dei dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario ex art. 950, comma 3, c.c.
Il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è dunque consentito al Giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine
(Cass. Civ. 14020/2017).
Tanto premesso, si deve rilevare che, ad avviso dei ricorrenti, il confine tra le particelle
1014 e 1054 avrebbe dovuto essere determinato sulla scorta di quanto convenuto da CP_2
e da un lato, e dall'altro lato, nella scrittura
[...] CP_3 Controparte_1 privata del 24.01.2010.
Ritiene tuttavia questo Giudice che tale scrittura privata non possa essere posta a fondamento dell'individuazione del confine tra i fondi oggetto di causa, trattandosi di un negozio inefficace in quanto posto in essere da due soggetti, e CP_2 CP_3 privi del potere di disporre del diritto che ne costituiva oggetto (cfr. all. 6 e all. 3 di parte ricorrente).
In particolare, e dichiaratisi proprietari della particella 1054 CP_2 CP_3
(cfr. all. 6 di parte ricorrente), si erano in realtà spogliati di tale diritto molti anni prima, donandolo ai figli , e – odierni ricorrenti – con Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 17 atto rogato dal notaio dott. del 10.04.1996, rep. 14265 racc. 7220 (cfr. all. 3 Persona_1 di parte ricorrente).
Non vi è prova, del resto, della sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti della gestione di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c., difettando, in particolare, la dimostrazione del requisito dell'absentia domini.
Ad ogni modo, occorre evidenziare che i ricorrenti, nei propri scritti conclusivi, hanno condiviso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha individuato il confine tra i fondi senza considerare il contenuto della scrittura privata del 24.01.2010, e hanno chiesto al Tribunale di disporre il «posizionamento della relativa linea come determinato dalla
Consulenza tecnica per Ing. » (cfr. comparsa conclusionale dei ricorrenti), sicché è Per_3 venuta meno la rilevanza della scrittura privata in parola.
Ciò premesso, nei titoli di proprietà versati in atti, il fondo alienato ai danti causa dei ricorrenti è stato determinato a corpo, censito catastalmente ed identificato con specifico riferimento al tipo di frazionamento, per poi essere materialmente individuato con una superficie approssimativa di mq. 1.275.
E' stata dunque disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affinché il perito nominato dal
Tribunale rispondesse ai seguenti quesiti: «1) descriva lo stato dei luoghi, anche a mezzo elaborato grafico e fotografico;
2) individui, avuto riguardo ai titoli di proprietà, segnatamente al contratto di compravendita del 12.06.1990, al contratto di donazione del
10.04.1996 ed al successivo negozio liberale del 7.11.2007, nonché alle planimetrie contenute negli atti di frazionamento indicati nelle predette convenzioni negoziali (in ragione di quanto esposto nei superiori punti), il confine tra la proprietà degli attori riportata nel Catasto del Comune di Reggio Calabria -sezione Pellaro- al foglio di mappa
2, particella 1014, già particelle 703 e 672, e la proprietà di cui alle Controparte_1 particelle 988 e 990 del medesimo foglio catastale;
3) accerti, nel caso di insufficienza degli elementi derivanti dai rispettivi titoli di provenienza, l'esistenza di elementi delimitativi fattuali, e, considerando in ultimo le risultanze delle mappe catastali, provveda
a distinguere il predetto confine;
4) precisi, ove debba procedere a riconfinamento, se lo stesso avvenga utilizzando i punti fiduciali indicati dall'Agenzia del Territorio o meno;
5)
pagina 11 di 17 dica, in esito alla delimitazione, se vi sia stata reciproca occupazione di fondo altrui;
6) individui i punti ove apporre i relativi termini di confine».
Si deve pertanto fare riferimento all'accertamento peritale svolto dal consulente tecnico d'ufficio ing. in ordine all'esatta ricostruzione del confine dei fondi Persona_4 oggetto di causa.
Sono infatti da condividere le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, in quanto congrue, adeguatamente motivate, supportate dall'utilizzo di metodologie affidabili e basate su un'attenta analisi delle risultanze catastali, dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e dello stato dei luoghi.
Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio non si rinvengono elementi di contraddittorietà tra le premesse e gli esiti della perizia, né profili di inverosimiglianza o irragionevolezza.
L'ing. , con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla Persona_4 quale integralmente si rimanda, ha inoltre adeguatamente risposto alle osservazioni critiche mosse dal consulente di parte convenuta, sicché le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, ribadite anche negli scritti conclusivi dalla convenuta, devono ritenersi prive di pregio (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ. 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene questo Giudice che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio debbano essere integralmente recepite e poste a pagina 12 di 17 fondamento della decisione, senza che sia necessario chiedere un'integrazione della perizia sulla base del mutato stato dei luoghi, atteso che la linea di confine, come si vedrà, andrà tracciata sulla base dei punti fiduciali indicati nel frazionamento n. 895 del 09.05.1990 allegato all'atto di compravendita del 12.06.1990.
Ciò premesso, il perito nominato dal Tribunale ha rappresentato che sono stati esaminati i documenti richiamati nel quesito e ha precisato che «il confine oggi in contestazione
“nasce” in occasione della compravendita del 12.06.1990. Esso infatti è stato generato con frazionamento n. 895 del 09.05.1990 (quindi poco prima della stipula dell'atto) allegato all'atto suddetto (all. D). La planimetria riportata all'allegato C illustra la reciproca posizione dei terreni confinanti sulla mappa catastale attuale e sul frazionamento n.
895/1990. La linea di confine introdotta dal frazionamento delimitava le particelle n. 703
(venduta ai coniugi unitamente alla part. n. 672) con la part. n. 702 Controparte_7 rimasta in capo ai venditori, coniugi Successivamente: CP_8
− le particelle n. 703 e 672 sono state fuse in unica particella, comprendente un fabbricato realizzato su di esse, part. n. 1014;
− la part. n. 702 ha generato la part. n. 719, poi le part. 988 e 990 ed infine
l'odierna part. n. 1054 con il fabbricato sovrastante.
Gli atti di donazione successivi non sono utili ai fini di causa poiché non fanno altro che trasferire i terreni oggi confinanti dagli originari proprietari alle odierne parti in causa, senza introdurre modificazioni nella linea di confine. Dunque, poiché come evidenziato il tratto di confine oggi in contestazione nasce con il frazionamento n. 895 del 09.05.1990 allegato all'atto di compravendita del 12.06.1990, è da tale frazionamento che occorre desumere i dati necessari per tracciare in situ la linea di demarcazione cercata» (cfr. c.t.u. in atti).
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi esposto, in sintesi, le modalità operative con cui era stato tracciato a suo tempo il confine (c.t.u. in atti), evidenziando che «la Circolare
Ministero delle Finanze n. 2 del 26.02.1988 vigente da qualche anno, aveva introdotto
l'obbligo di eseguire i frazionamenti non più in appoggio ad elementi vicini (es. dividenti, fabbricati, etc.) e con misurazioni spesso manuali come si faceva in precedenza, ma
pagina 13 di 17 mediante rilievo topografico in appoggio a punti cosiddetti fiduciali di coordinate note stabilmente materializzati ed immediatamente individuabili in situ a mezzo di monografie
(schede contenenti i necessari riferimenti oltre alla fotografia dell'oggetto che materializza il punto, spesso spigoli di vecchi fabbricati). Il tecnico dell'epoca ha quindi fissato in situ la posizione dei due punti che definivano la linea di confine ed ha provveduto a rilevare con idonea strumentazione sia tali punti che i tre punti fiduciali usati come riferimento (oltre agli altri vertici del suolo da alienare). Le coordinate di tutti i punti suddetti sono state riportate nel cosiddetto libretto delle misure che è parte integrante del frazionamento presentato in catasto ed approvato», e ha rilevato che «utilizzando le coordinate suddette è quindi possibile, oggi, ricostruire geometricamente il rilievo con il quale è stato eseguito il frazionamento. Tale ricostruzione è stata effettuata ed è riportata all'allegato J. Per individuare in situ la posizione della linea di confine sarà quindi sufficiente provvedere al rilevo dei tre punti fiduciali ed in appoggio ad essi posizionare detta linea. E' bene evidenziare che la procedura indicata non prevede l'utilizzo delle mappe catastali, ma solo
i dati desumibili dal frazionamento, e precisamente le coordinate rilevate all'epoca del tracciamento del confine. E' stato quindi eseguito un rilievo topografico dell'area rilevando, oltre ai punti fiduciali, anche tutti gli elementi singolari che caratterizzano
l'area nella zona di confine (i fabbricati, il salto di quota, la struttura in corso di costruzione in proprietà , etc.). Una volta eseguito e restituito il rilievo si è CP_2 provveduto a sovrapporlo, in appoggio ai punti fiduciali, alla ricostruzione del frazionamento del 1990. La sovrapposizione (all. K) mostra come vi sia buona corrispondenza tra la posizione dei punti fiduciali, posti a distanze reciproche di diverse centinaia di metri, rilevata oggi e quella rilevata nel 1990. Come illustrato nell'allegato K, gli scarti sulle distanze reciproche sono di soli 10-12 cm., quantità certamente accettabili.
Ad ogni modo, per minimizzare l'errore, si sono eseguite sei diverse sovrapposizioni del rilievo odierno a quello del frazionamento del 1990, attribuendo di volta in volta ai tre punti fiduciali il ruolo di punto vertice e punto direzione (all. K). Così facendo si ottengono sei diverse posizioni della linea di confine cercata. Siccome gli scarti sono molto piccoli, le sei linee sono praticamente parallele e ricadono in una fascia stretta solo 23 cm. Si adotterà come linea di confine una linea media, posta al centro della suddetta fascia. Una
pagina 14 di 17 volta fissata la linea di confine rispetto ai fiduciali rilevati oggi, la si può sovrapporre al rilievo e quindi verificare l'esistenza o meno di sconfinamenti. L'allegato L mostra come il piano in calcestruzzo realizzato in proprietà , sconfini in proprietà per 1,25 CP_2 CP_4 ml. lato sud, e quasi coincida, con soli 12 cm. di sconfinamento, dal lato nord. La superficie occupata in totale è di 8,82 mq. Si osserva che uno sconfinamento molto più consistente si verifica sul confine sud con la proprietà (67,18 mq.), non oggetto di Per_2 causa. Per procedere al concreto posizionamento in situ della linea di confine si è redatto un apposito elaborato grafico riportato all'allegato L. In esso i due punti necessari per ubicare la linea di confine, denominati A e B, sono posizionati con riferimento ad elementi fissi disponibili nelle immediate vicinanze della zona di confine, e precisamente:
− punto P1, spigolo portico lato ovest fabbricato CP_4
− punto P2, spigolo vecchio fabbricato posto a sud-ovest del confine;
− punto P3, spigolo portico lato sud fabbricato CP_4
Ciò consente in qualunque momento l'agevole tracciamento del confine» (cfr. c.t.u. in atti).
Il confine tra la particella 1014 di proprietà dei ricorrenti e la particella 1054 di proprietà della convenuta deve dunque essere individuato nella dividente rappresentata nell'allegato
L della consulenza tecnica d'ufficio, che contiene le indicazioni necessarie per posizionare il confine rispetto a punti fissi nelle immediate vicinanze dello stesso.
Si deve, infine, evidenziare che il perito nominato dal Tribunale ha accertato l'esistenza, all'epoca degli accertamenti peritali, di un modesto sconfinamento di 8,82 mq della particella 1014 di proprietà dei ricorrenti nella particella 1054 di proprietà della convenuta
(cfr. c.t.u. in atti).
Sul punto, i ricorrenti, nella comparsa conclusionale, hanno dedotto che detto sconfinamento era stato eliminato mediante la rimozione della «platea in cemento» e il ripristino del precedente stato dei luoghi (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente); la circostanza non è stata contestata dalla convenuta, sicché deve ritenersi pacifica ed essere posta a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.
2. È inammissibile, in quanto tardiva, la domanda, avanzata dai ricorrenti volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da loro patiti «nella misura
pagina 15 di 17 dei maggior costi che gli stessi dovranno sostenere per eseguire le opere concordate con la scrittura privata del 24.01.2010».
Tale domanda, infatti, è stata proposta per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 07.01.2020.
3. La domanda riconvenzionale della convenuta-attrice in riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 24.01.2010 è inammissibile per difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti-convenuti in riconvenzionale.
A prescindere da ogni considerazione circa la possibilità e la sussistenza di un interesse, in capo alla convenuta, ad ottenere la risoluzione di un contratto inefficace, si deve infatti rilevare che la scrittura privata del 24.01.2010 è stata conclusa con e CP_2 [...]
– che non sono parti del presente giudizio – e non è riferibile agli odierni CP_3 ricorrenti-convenuti in riconvenzionale.
La domanda avrebbe dunque dovuto essere formulata nei confronti di e CP_2
CP_3
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
3082/2006, secondo cui «nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese»), deve essere condannata a rifondere Controparte_1 le spese di lite dei ricorrenti, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale.
Per la stessa ragione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 21.07.2016, devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il confine tra i fondi identificati nel Catasto Terreni del
Comune di Reggio Calabria – Sezione di Pellaro al foglio di mappa 2, particelle
1014 e 1054 coincide con la dividente rappresentata dal consulente tecnico d'ufficio nell'allegato L della perizia,
2. dichiara inammissibile la domanda avanzata da , Parte_1 Parte_2
e volta ad ottenere la condanna di
[...] Parte_3 CP_1 al risarcimento dei danni dai medesimi asseritamente patiti «nella misura
[...] dei maggiori costi che gli stessi dovranno sostenere per eseguire le opere concordate con la scrittura privata del 24.01.2010»,
3. dichiara inammissibile la domanda avanzata da volta ad Controparte_1 ottenere la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 24.01.2010,
4. condanna a rimborsare agli attori le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077,00 per compenso ed in euro 111,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta
– e C.P.A.,
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4971/2013 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. ELIA CARMINE C.F._3
ATTORI – CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. SARRA FABIO AR, dall'avv. MOSCHELLA CARMELO, dall'avv.
AL AN AR, dall'avv. ALVARO ANDREA e dall'avv. TOMMASINI
FA
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO
Proprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 17 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.12.2013, , Parte_1 [...]
e hanno allegato: Parte_2 Parte_3
− che erano proprietari di un fondo sito in Reggio Calabria, loc. Mortara di Pellaro, identificato nel Catasto al foglio di mappa 2, particella 1014 (ex particelle 703 e
672), loro pervenuto in forza di donazione da parte dei genitori e CP_2 con atto rogato dal notaio dott. del 10.04.1996, CP_3 Persona_1 rep. 14265 racc. 7220,
− che e a loro volta, avevano acquistato la proprietà del CP_2 CP_3 terreno in questione da e con atto rogato dal notaio Controparte_4 CP_5 dott. del 12.06.1990, rep. 10591 racc. 5421, Persona_1
− che il fondo de quo confinava a monte con un altro terreno, identificato nel
Catasto al foglio di mappa 2, particella 1054 (ex particelle 988 e 990), di proprietà della convenuta alla stessa pervenuto in forza di Controparte_1 donazione dei genitori e con atto rogato dal notaio Controparte_4 CP_5 dott. del 07.11.2007, rep. 19729 racc. 10879, Persona_1
− che, con scrittura privata del 24.01.2010, e da un CP_2 CP_3 lato, e dall'altro lato, «al fine di evitare probabili Controparte_1 controversie in ordine ai punti di confine», avevano concordemente rideterminato il confine tra i due immobili, riproducendolo anche su un grafico, sottoscritto dalle parti, allegato alla scrittura privata,
− che la validità di tale scrittura privata era sempre stata pacificamente riconosciuta dalla convenuta, che l'aveva fatta valere nell'ambito di una pregressa corrispondenza e anche in un giudizio civile dalla medesima promosso nei confronti di essi ricorrenti,
− che essi istanti avevano ratificato l'operato del proprio padre, manifestando la volontà di avvalersi della scrittura privata in questione,
pagina 2 di 17 − che, essendosi gravemente incrinati i rapporti con la convenuta, essi ricorrenti intendevano collocare in maniera certa il confine tra i due fondi, così come stabilito nel citato accordo del 24.01.2010,
− che, a tal fine, con lettera raccomandata a/r dell'8.04.2013, avevano invitato la convenuta ad apporre dei segni di confine in contraddittorio,
− che, con missiva di riscontro del 16.04.2013, la convenuta aveva comunicato il proprio diniego e aveva intimato ad essi istanti di non eseguire alcuna operazione diretta alla determinazione del confine, accampando a pretesto l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi,
− che era stato poi promosso il tentativo obbligatorio di mediazione, che aveva avuto esito negativo.
I ricorrenti hanno dedotto di avere diritto a far accertare il confine tra le particelle 1014 e
1054 e a farlo delimitare con segni visibili e hanno concluso chiedendo al Tribunale di
«accertare e determinare l'esatta allocazione della linea di confine tra il fondo di proprietà dei ricorrenti in catasto al fol. 2 part. 1014 (ex particelle 703 e 672) e quello di proprietà della sig.ra in catasto al fol. 2 part. 1054 (ex particelle 988 e 990), Controparte_1 sulla scorta di quanto tra le parti stabilito con l'accordo privato del 24.01.2010, ovvero, in via del tutto subordinata e residuale, sulla scorta degli atti notarili e delle mappe catastali negli stessi richiamate. Voglia ordinare la riproduzione della linea di confine che sarà accertata su planimetria disponendo altresì la eventuale conseguente rettifica della mappa catastale presso i competenti Uffici dell'Agenzia del territorio. Voglia in conseguenza disporre l'apposizione dei termini lapidei sul confine che sarà determinato».
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2014, si è tempestivamente costituita in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, che la causa richiedeva un'istruzione non CP_1 sommaria incompatibile con il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c.; nel merito, la convenuta ha dedotto:
− che la scrittura privata del 24.01.2010 era inefficace in quanto nulla o, comunque, risolta per inadempimento,
pagina 3 di 17 − che condivideva la necessità di individuare i confini delle particelle 1014 e 1054
e che tale operazione, esclusa l'efficacia della scrittura privata del 24.01.2010, doveva essere effettuata sulla scorta delle risultanze catastali,
− che, in particolare, si doveva far riferimento al contenuto della compravendita del
12.06.1990 conclusa da e (venditori) e Controparte_4 CP_5 CP_2
e (acquirenti), rogata dal notaio dott. rep. 10591 CP_3 Persona_1 racc. 5421, e della scrittura privata integrativa sottoscritta in pari data, con cui i medesimi contraenti si erano obbligati a lasciare una striscia di terreno larga tre metri lungo il confine lato montagna tra i terreni di loro rispettiva proprietà da destinare a stradella della complessiva larghezza di sei metri per il passaggio comune.
La convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale «1) IN RITO a) dichiarare la conversione del ricorso ex art. 702 bis cpc in rito ordinario ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 cpc;
b) sospendere il presente procedimento ex art. 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio ex art. 669 octies, portante il n. 2617-1/2011 R.G., pendente davanti al Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione Collegiale;
2) NEL
MERITO. IN VIA PRELIMINARE a) accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della scrittura di accordo del 24 gennaio 2010 per falsità delle dichiarazioni in esso contenute:
l'atto non risulta assimilabile neanche astrattamente al modulo contrattuale;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della scrittura di accordo del 24 gennaio
2010, perché dichiarazione sottoscritta da soggetti non titolari del diritto in trattazione;
c) in via separata e autonoma, da valere quale domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'obbligato ai sensi dell'art. 1453 c.c., sia con riguardo alla reiterata volontà dei coniugi di Parte_4 recedere unilateralmente dall'accordo, sia con riguardo all'attività edilizia intrapresa in spregio alle condizioni dell'accordo; 3) NEL MERITO DELLA DOMANDA PRINCIPALE
a) accertare e dichiarare che il confine tra le proprietà è quello risultante Parte_5 dalle misurazioni e risultanze catastali contenute nella relazione tecnica depositata dalla resistente e compiegata al fascicolo di parte (all. 14); b) per l'effetto, condannare i ricorrenti alla restituzione in favore della Dr.ssa della porzione di Controparte_1
pagina 4 di 17 terreno indebitamente occupata dalle parti avverse;
c) apporre i termini lapidei in conformità agli atti pubblici e alle risultanze catastali nonché alla scrittura privata costituente atto integrativo dell'atto pubblico di compravendita del 12 giugno 1990, al fine di ripristinare e rendere disponibile alle parti in causa la strada di sei metri per consentire il libero accesso ai fondi di loro proprietà; d) condanna di controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio, anche in funzione del comportamento ante causam, che ha aggravato il procedimento di accertamento costitutivo».
All'udienza dell'8.05.2014, parte ricorrente ha contestato la linea di confine tra le particelle 1014 e 1054 indicata dal consulente tecnico della convenuta nella perizia allegata alla comparsa di risposta, negando che la striscia di terreno di sei metri tra i due fondi, in prosecuzione naturale della strada preesistente, ricadesse interamente nella particella 1054 di proprietà in quanto tre metri della stessa erano ricompresi nella particella 1014 CP_4 di proprietà di essi ricorrenti;
in via subordinata all'eventuale coincidenza delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio con quelle della perizia del consulente della convenuta, hanno inoltre eccepito di aver acquistato, per intervenuta usucapione ordinaria, la proprietà della striscia di terreno larga tre metri o, quanto meno, la servitù di passaggio sull'intera striscia di terreno larga sei metri.
Alla medesima udienza, il Giudice Istruttore, ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, ha fissato l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza del 18.09.2014, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, qualora il confine fosse collocato ove indicato dal consulente tecnico della convenuta, di dichiarare che essi istanti erano divenuti proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, della striscia di terreno della larghezza di tre metri per l'intero tratto compreso tra il confine lato nord (proprietà ) e il confine sud (proprietà della loro proprietà o, Parte_6 Per_2 quanto meno, che erano divenuti titolari, per intervenuta usucapione ordinaria, di una servitù di passaggio su tale striscia di terreno.
pagina 5 di 17 Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
Con note depositate in data 19.10.2016, parte convenuta ha eccepito il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che il Comune di Reggio Calabria, con provvedimento del 23.12.2014 prot. 191327, aveva accertato la mancata ottemperanza di e all'esecuzione Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'ordinanza di demolizione n. 89/2013 del 22.03.2013 e aveva disposto l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune ex art. 31 d.P.R. 380/2001, tra l'altro, della
«porzione dell'area a verde di pertinenza dell'edificio di civile abitazione a 3 elevazioni fuori terra identificato in catasto fabbricati al foglio 2 di mappa della sezione censuaria di
Pellaro, particella 1014, in testa alla ditta proprietaria in indirizzo generalizzata, porzione che fiancheggia … per ml. 16,00 il confine verso est con proprietà . CP_4
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. , e hanno agito in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3 giudizio al fine di far accertare il confine esistente tra il terreno di loro proprietà identificato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria – Sezione di Pellaro al foglio di mappa
2, particella 1014, e il fondo di proprietà della convenuta identificato Controparte_1 nel Catasto Terreni del medesimo Comune – Sezione di Pellaro al foglio di mappa 2, particella 1054.
1.1 Parte convenuta, in data 19.10.2016, ha eccepito il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che il Comune di Reggio Calabria, con ordinanza del 23.12.2014 prot. 191327, ha accertato la mancata ottemperanza di , Parte_1
e all'ordinanza di demolizione n. 89/2013 Parte_2 Parte_3 del 22.03.2013 e, dopo aver dato atto dell'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del pagina 6 di 17 Comune ex art. 31 d.P.R. 380/2001, tra l'altro, della «porzione dell'area a verde di pertinenza dell'edificio di civile abitazione a 3 elevazioni fuori terra identificato in catasto fabbricati al foglio 2 di mappa della sezione censuaria di Pellaro, particella 1014, in testa alla ditta proprietaria in indirizzo generalizzata, porzione che fiancheggia […] per ml.
16,00 il confine verso est con proprietà , ha disposto che fosse eseguita CP_4
l'immissione del Comune medesimo nel possesso materiale e legale del bene, oltre che la trascrizione, a favore dell'ente locale e contro gli odierni ricorrenti, dell'acquisto della proprietà di tale immobile presso la Conservatoria di Reggio Calabria (cfr. produzione documentale di parte convenuta del 19.10.2016).
L'eccezione non può essere accolta.
L'esecuzione dell'ordinanza in parola, infatti, è stata inizialmente sospesa dallo stesso
Comune di Reggio Calabria con provvedimento prot. 36514 del 12.03.2015 (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del 28.04.2017, dalla quale emerge che tale sospensione è stata ribadita anche nella successiva determina dell'ente locale n. 2792 del
19.10.2016).
Successivamente, l'ordinanza del 23.12.2014 prot. 191327 è stata annullata dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria con sentenza del 14.02.2020 (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del
09.09.2020).
Da ultimo, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale Amministrativo per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria del
14.02.2020, rendendo così definitivo l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Reggio
Calabria prot. 191327 del 23.12.2014 (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del
07.12.2023).
Al riguardo si deve poi evidenziare che i ricorrenti hanno allegato che, nelle more, hanno provveduto a sanare l'abuso riscontrato dal Comune di Reggio Calabria (cfr. memoria di replica depositata dai ricorrenti in data 30.06.2025); in questi casi, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale è
pagina 7 di 17 improcedibile (cfr. Salerno, Sez. II, 18.07.2019 n. 1315, secondo cui Controparte_6
«l'acquisizione di siffatti terreni al patrimonio pubblico è, dunque, finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell'ordine urbanistico-edilizio violato ("L'opera acquisita è demolita ... salvo che ...", così recita il comma 5 dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del
2001). Rebus sic stantibus, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l'ingiunzione ovvero, come nella presente vicenda contenziosa, il responsabile dell'abuso abbiano provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi […], la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell'ordine urbanistico-edilizio violato»; si veda, nello stesso senso, anche Napoli, Controparte_6
Sez. VIII, 6806/2022).
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla convenuta, deve pertanto essere rigettata.
1.2 Venendo ora al merito, giova rammentare che il presupposto dell'azione di regolamento del confine tra due fondi contigui è costituito dall'incertezza che può derivare dalla mancanza di qualsiasi segno di confine (incertezza oggettiva) o dalla contestazione del confine esistente (incertezza soggettiva).
Tale azione ha dunque lo scopo di rimuovere la situazione di incertezza mediante la determinazione, dal punto di vista quantitativo, dell'oggetto delle proprietà dei due confinanti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo
Giudice ritiene di aderire, il discrimen tra l'azione di rivendicazione e quella di regolamento dei confini è dato dalla ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se la controversia abbia ad oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
pagina 8 di 17 In altre parole, l'azione di cui all'art. 950 c.c. richiede un'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, mentre l'azione di rivendicazione presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà (Cass. Civ. 10066/2018).
Ne consegue che l'azione di regolamento dei confini non muta natura, trasformandosi in azione di rivendicazione, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. Civ.
22645/2018).
Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di accertare l'esatto confine tra la particella 1014 di loro proprietà e la particella
1054 di proprietà della convenuta.
Ebbene, le parti, senza contestare i rispettivi titoli di proprietà, hanno rappresentato l'esistenza di un'incertezza sul confine tra i fondi di cui si discute, da identificarsi, secondo i ricorrenti, nel confine indicato nella scrittura privata del 24.01.2010 sottoscritta da CP_2
, e e, secondo quest'ultima, nel confine
[...] CP_3 Controparte_1 rappresentato dal proprio consulente di parte nella perizia allegata alla comparsa di risposta, dalla quale emergerebbe, peraltro, uno sconfinamento della particella 1014 nella particella
1054 di sua proprietà.
Appare pertanto evidente che non sono stati posti in discussione i titoli di acquisto delle rispettive proprietà, ma solo la loro determinazione quantitativa, con la conseguenza che l'azione esercitata dai ricorrenti deve essere qualificata quale azione di regolamento dei confini.
Per quanto riguarda l'onere della prova, nel giudizio di regolamento dei confini le posizioni di parte attrice e parte convenuta sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuna di esse l'onere di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il Giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti, se insufficienti o inidonei a determinare il confine, con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali (Cass. Civ. 10062/2018).
pagina 9 di 17 Giova in proposito rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi, il Giudice non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che gli stessi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto (Cass. Civ.
4508/1997).
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni specifiche sul confine rilevabili dai rispettivi titoli di provenienza o la loro mancata produzione giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova o, in ultima analisi, l'utilizzo dei dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario ex art. 950, comma 3, c.c.
Il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è dunque consentito al Giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi, per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine
(Cass. Civ. 14020/2017).
Tanto premesso, si deve rilevare che, ad avviso dei ricorrenti, il confine tra le particelle
1014 e 1054 avrebbe dovuto essere determinato sulla scorta di quanto convenuto da CP_2
e da un lato, e dall'altro lato, nella scrittura
[...] CP_3 Controparte_1 privata del 24.01.2010.
Ritiene tuttavia questo Giudice che tale scrittura privata non possa essere posta a fondamento dell'individuazione del confine tra i fondi oggetto di causa, trattandosi di un negozio inefficace in quanto posto in essere da due soggetti, e CP_2 CP_3 privi del potere di disporre del diritto che ne costituiva oggetto (cfr. all. 6 e all. 3 di parte ricorrente).
In particolare, e dichiaratisi proprietari della particella 1054 CP_2 CP_3
(cfr. all. 6 di parte ricorrente), si erano in realtà spogliati di tale diritto molti anni prima, donandolo ai figli , e – odierni ricorrenti – con Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 17 atto rogato dal notaio dott. del 10.04.1996, rep. 14265 racc. 7220 (cfr. all. 3 Persona_1 di parte ricorrente).
Non vi è prova, del resto, della sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti della gestione di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c., difettando, in particolare, la dimostrazione del requisito dell'absentia domini.
Ad ogni modo, occorre evidenziare che i ricorrenti, nei propri scritti conclusivi, hanno condiviso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha individuato il confine tra i fondi senza considerare il contenuto della scrittura privata del 24.01.2010, e hanno chiesto al Tribunale di disporre il «posizionamento della relativa linea come determinato dalla
Consulenza tecnica per Ing. » (cfr. comparsa conclusionale dei ricorrenti), sicché è Per_3 venuta meno la rilevanza della scrittura privata in parola.
Ciò premesso, nei titoli di proprietà versati in atti, il fondo alienato ai danti causa dei ricorrenti è stato determinato a corpo, censito catastalmente ed identificato con specifico riferimento al tipo di frazionamento, per poi essere materialmente individuato con una superficie approssimativa di mq. 1.275.
E' stata dunque disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affinché il perito nominato dal
Tribunale rispondesse ai seguenti quesiti: «1) descriva lo stato dei luoghi, anche a mezzo elaborato grafico e fotografico;
2) individui, avuto riguardo ai titoli di proprietà, segnatamente al contratto di compravendita del 12.06.1990, al contratto di donazione del
10.04.1996 ed al successivo negozio liberale del 7.11.2007, nonché alle planimetrie contenute negli atti di frazionamento indicati nelle predette convenzioni negoziali (in ragione di quanto esposto nei superiori punti), il confine tra la proprietà degli attori riportata nel Catasto del Comune di Reggio Calabria -sezione Pellaro- al foglio di mappa
2, particella 1014, già particelle 703 e 672, e la proprietà di cui alle Controparte_1 particelle 988 e 990 del medesimo foglio catastale;
3) accerti, nel caso di insufficienza degli elementi derivanti dai rispettivi titoli di provenienza, l'esistenza di elementi delimitativi fattuali, e, considerando in ultimo le risultanze delle mappe catastali, provveda
a distinguere il predetto confine;
4) precisi, ove debba procedere a riconfinamento, se lo stesso avvenga utilizzando i punti fiduciali indicati dall'Agenzia del Territorio o meno;
5)
pagina 11 di 17 dica, in esito alla delimitazione, se vi sia stata reciproca occupazione di fondo altrui;
6) individui i punti ove apporre i relativi termini di confine».
Si deve pertanto fare riferimento all'accertamento peritale svolto dal consulente tecnico d'ufficio ing. in ordine all'esatta ricostruzione del confine dei fondi Persona_4 oggetto di causa.
Sono infatti da condividere le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, in quanto congrue, adeguatamente motivate, supportate dall'utilizzo di metodologie affidabili e basate su un'attenta analisi delle risultanze catastali, dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e dello stato dei luoghi.
Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio non si rinvengono elementi di contraddittorietà tra le premesse e gli esiti della perizia, né profili di inverosimiglianza o irragionevolezza.
L'ing. , con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla Persona_4 quale integralmente si rimanda, ha inoltre adeguatamente risposto alle osservazioni critiche mosse dal consulente di parte convenuta, sicché le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, ribadite anche negli scritti conclusivi dalla convenuta, devono ritenersi prive di pregio (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ. 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene questo Giudice che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio debbano essere integralmente recepite e poste a pagina 12 di 17 fondamento della decisione, senza che sia necessario chiedere un'integrazione della perizia sulla base del mutato stato dei luoghi, atteso che la linea di confine, come si vedrà, andrà tracciata sulla base dei punti fiduciali indicati nel frazionamento n. 895 del 09.05.1990 allegato all'atto di compravendita del 12.06.1990.
Ciò premesso, il perito nominato dal Tribunale ha rappresentato che sono stati esaminati i documenti richiamati nel quesito e ha precisato che «il confine oggi in contestazione
“nasce” in occasione della compravendita del 12.06.1990. Esso infatti è stato generato con frazionamento n. 895 del 09.05.1990 (quindi poco prima della stipula dell'atto) allegato all'atto suddetto (all. D). La planimetria riportata all'allegato C illustra la reciproca posizione dei terreni confinanti sulla mappa catastale attuale e sul frazionamento n.
895/1990. La linea di confine introdotta dal frazionamento delimitava le particelle n. 703
(venduta ai coniugi unitamente alla part. n. 672) con la part. n. 702 Controparte_7 rimasta in capo ai venditori, coniugi Successivamente: CP_8
− le particelle n. 703 e 672 sono state fuse in unica particella, comprendente un fabbricato realizzato su di esse, part. n. 1014;
− la part. n. 702 ha generato la part. n. 719, poi le part. 988 e 990 ed infine
l'odierna part. n. 1054 con il fabbricato sovrastante.
Gli atti di donazione successivi non sono utili ai fini di causa poiché non fanno altro che trasferire i terreni oggi confinanti dagli originari proprietari alle odierne parti in causa, senza introdurre modificazioni nella linea di confine. Dunque, poiché come evidenziato il tratto di confine oggi in contestazione nasce con il frazionamento n. 895 del 09.05.1990 allegato all'atto di compravendita del 12.06.1990, è da tale frazionamento che occorre desumere i dati necessari per tracciare in situ la linea di demarcazione cercata» (cfr. c.t.u. in atti).
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi esposto, in sintesi, le modalità operative con cui era stato tracciato a suo tempo il confine (c.t.u. in atti), evidenziando che «la Circolare
Ministero delle Finanze n. 2 del 26.02.1988 vigente da qualche anno, aveva introdotto
l'obbligo di eseguire i frazionamenti non più in appoggio ad elementi vicini (es. dividenti, fabbricati, etc.) e con misurazioni spesso manuali come si faceva in precedenza, ma
pagina 13 di 17 mediante rilievo topografico in appoggio a punti cosiddetti fiduciali di coordinate note stabilmente materializzati ed immediatamente individuabili in situ a mezzo di monografie
(schede contenenti i necessari riferimenti oltre alla fotografia dell'oggetto che materializza il punto, spesso spigoli di vecchi fabbricati). Il tecnico dell'epoca ha quindi fissato in situ la posizione dei due punti che definivano la linea di confine ed ha provveduto a rilevare con idonea strumentazione sia tali punti che i tre punti fiduciali usati come riferimento (oltre agli altri vertici del suolo da alienare). Le coordinate di tutti i punti suddetti sono state riportate nel cosiddetto libretto delle misure che è parte integrante del frazionamento presentato in catasto ed approvato», e ha rilevato che «utilizzando le coordinate suddette è quindi possibile, oggi, ricostruire geometricamente il rilievo con il quale è stato eseguito il frazionamento. Tale ricostruzione è stata effettuata ed è riportata all'allegato J. Per individuare in situ la posizione della linea di confine sarà quindi sufficiente provvedere al rilevo dei tre punti fiduciali ed in appoggio ad essi posizionare detta linea. E' bene evidenziare che la procedura indicata non prevede l'utilizzo delle mappe catastali, ma solo
i dati desumibili dal frazionamento, e precisamente le coordinate rilevate all'epoca del tracciamento del confine. E' stato quindi eseguito un rilievo topografico dell'area rilevando, oltre ai punti fiduciali, anche tutti gli elementi singolari che caratterizzano
l'area nella zona di confine (i fabbricati, il salto di quota, la struttura in corso di costruzione in proprietà , etc.). Una volta eseguito e restituito il rilievo si è CP_2 provveduto a sovrapporlo, in appoggio ai punti fiduciali, alla ricostruzione del frazionamento del 1990. La sovrapposizione (all. K) mostra come vi sia buona corrispondenza tra la posizione dei punti fiduciali, posti a distanze reciproche di diverse centinaia di metri, rilevata oggi e quella rilevata nel 1990. Come illustrato nell'allegato K, gli scarti sulle distanze reciproche sono di soli 10-12 cm., quantità certamente accettabili.
Ad ogni modo, per minimizzare l'errore, si sono eseguite sei diverse sovrapposizioni del rilievo odierno a quello del frazionamento del 1990, attribuendo di volta in volta ai tre punti fiduciali il ruolo di punto vertice e punto direzione (all. K). Così facendo si ottengono sei diverse posizioni della linea di confine cercata. Siccome gli scarti sono molto piccoli, le sei linee sono praticamente parallele e ricadono in una fascia stretta solo 23 cm. Si adotterà come linea di confine una linea media, posta al centro della suddetta fascia. Una
pagina 14 di 17 volta fissata la linea di confine rispetto ai fiduciali rilevati oggi, la si può sovrapporre al rilievo e quindi verificare l'esistenza o meno di sconfinamenti. L'allegato L mostra come il piano in calcestruzzo realizzato in proprietà , sconfini in proprietà per 1,25 CP_2 CP_4 ml. lato sud, e quasi coincida, con soli 12 cm. di sconfinamento, dal lato nord. La superficie occupata in totale è di 8,82 mq. Si osserva che uno sconfinamento molto più consistente si verifica sul confine sud con la proprietà (67,18 mq.), non oggetto di Per_2 causa. Per procedere al concreto posizionamento in situ della linea di confine si è redatto un apposito elaborato grafico riportato all'allegato L. In esso i due punti necessari per ubicare la linea di confine, denominati A e B, sono posizionati con riferimento ad elementi fissi disponibili nelle immediate vicinanze della zona di confine, e precisamente:
− punto P1, spigolo portico lato ovest fabbricato CP_4
− punto P2, spigolo vecchio fabbricato posto a sud-ovest del confine;
− punto P3, spigolo portico lato sud fabbricato CP_4
Ciò consente in qualunque momento l'agevole tracciamento del confine» (cfr. c.t.u. in atti).
Il confine tra la particella 1014 di proprietà dei ricorrenti e la particella 1054 di proprietà della convenuta deve dunque essere individuato nella dividente rappresentata nell'allegato
L della consulenza tecnica d'ufficio, che contiene le indicazioni necessarie per posizionare il confine rispetto a punti fissi nelle immediate vicinanze dello stesso.
Si deve, infine, evidenziare che il perito nominato dal Tribunale ha accertato l'esistenza, all'epoca degli accertamenti peritali, di un modesto sconfinamento di 8,82 mq della particella 1014 di proprietà dei ricorrenti nella particella 1054 di proprietà della convenuta
(cfr. c.t.u. in atti).
Sul punto, i ricorrenti, nella comparsa conclusionale, hanno dedotto che detto sconfinamento era stato eliminato mediante la rimozione della «platea in cemento» e il ripristino del precedente stato dei luoghi (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente); la circostanza non è stata contestata dalla convenuta, sicché deve ritenersi pacifica ed essere posta a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.
2. È inammissibile, in quanto tardiva, la domanda, avanzata dai ricorrenti volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da loro patiti «nella misura
pagina 15 di 17 dei maggior costi che gli stessi dovranno sostenere per eseguire le opere concordate con la scrittura privata del 24.01.2010».
Tale domanda, infatti, è stata proposta per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 07.01.2020.
3. La domanda riconvenzionale della convenuta-attrice in riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 24.01.2010 è inammissibile per difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti-convenuti in riconvenzionale.
A prescindere da ogni considerazione circa la possibilità e la sussistenza di un interesse, in capo alla convenuta, ad ottenere la risoluzione di un contratto inefficace, si deve infatti rilevare che la scrittura privata del 24.01.2010 è stata conclusa con e CP_2 [...]
– che non sono parti del presente giudizio – e non è riferibile agli odierni CP_3 ricorrenti-convenuti in riconvenzionale.
La domanda avrebbe dunque dovuto essere formulata nei confronti di e CP_2
CP_3
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
3082/2006, secondo cui «nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese»), deve essere condannata a rifondere Controparte_1 le spese di lite dei ricorrenti, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale.
Per la stessa ragione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 21.07.2016, devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il confine tra i fondi identificati nel Catasto Terreni del
Comune di Reggio Calabria – Sezione di Pellaro al foglio di mappa 2, particelle
1014 e 1054 coincide con la dividente rappresentata dal consulente tecnico d'ufficio nell'allegato L della perizia,
2. dichiara inammissibile la domanda avanzata da , Parte_1 Parte_2
e volta ad ottenere la condanna di
[...] Parte_3 CP_1 al risarcimento dei danni dai medesimi asseritamente patiti «nella misura
[...] dei maggiori costi che gli stessi dovranno sostenere per eseguire le opere concordate con la scrittura privata del 24.01.2010»,
3. dichiara inammissibile la domanda avanzata da volta ad Controparte_1 ottenere la risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 24.01.2010,
4. condanna a rimborsare agli attori le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077,00 per compenso ed in euro 111,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta
– e C.P.A.,
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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