Sentenza 22 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2003, n. 19644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19644 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 9644 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 LA CORTE SU RE Oggetto OCCUPAZIONE SEZION SECONDA CIVILE ABUSIVA کیا TERREAD Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RISARCIMONER DAMMI Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 21748/00 - Dott. Salvatore BOGNANNI - Rel. Consigliere 23108/00 Cron.39621 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- Rep. 5198 Consigliere-Dott. Francesco Paolo FIORE Ud.13/05/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1 PI DO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F D'OVIDIO 83, presso lo studio dell'avvocato PEDICINI R, difesa dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AP IT, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVUOR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CARMELA DE FRANCISCIS, per procura speciale del Dott. Vincenzo DI AP notaio in Caserta 2003 rep.155081 del 16/4/03; resistente con procura 768 -1- "
contro
NC CLEMENTE, NC ANTONIO, NC TOMMASO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 23108/00 proposto da: DI AP IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LETIZIA, difeso dagli avvocati CARMELA DE FRANCISCIS, per procura speciale del Dott. Vincenzo DI AP notaio in Caserta rep.155081 del 16/4/03 e FERDINANDO DE FRANCISCIS, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro " PI DO, NC CLEMENTE, NC ANTONIO, NC TOMMASO;
intimati avverso la sentenza n. 2757/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 10/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato RICCIARDELLI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale rigetto ricorso - Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per del ricorso principale, inammissibilità del incidentale. -3- 1 R.G. n. 21748/00 ric. LL Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 13/3/1986 IC LL conveniva in giudizio dinanzi al pretore di AL TO Di AP, e i germani Cle- mente, Antonio e Tommaso Vinciguerra. Esponeva che que- sti, proprietari di due fondi siti nella via Baldina di quel Comune, avessero abusivamente occupato parte della stradella vicinale di sua esclusiva proprietà, posta lungo il suo fondo, sito in quella via, e contraddistin- 1. A gni to in catasto con la partita 10081, fol.21, particella' 73, a lei pervenuto con atto a rogito del notaio Barlet- ta del 3/6/1985. Senonché Di AP avrebbe costruito un muro di cinta, con annesso cancello in ferro, per il quale avrebbe abusivamente occupato parte di tale stra- della per una lunghezza di m.15,60 ed una profondità di m. 40. Chiedeva quindi che i convenuti venissero condan- nati alla rimozione della recinzione e del cancello, e al rimborso delle spese. Di questi si costituiva con comparsa di risposta so- lamente Di AP, eccependo di avere costruito la re- cinzione esclusivamente sul suo fondo, anzi un po' arre- trata, al punto che in un tratto la via era risultata più larga. Osservava altresì che parte della strada vi- cinale appartiene anche a lui come frontista, giusta i 2 provenienza, e che il titoli di pilastro posto ad ovest del suo fabbricato si trovava formando tutt'uno con esso. colà da oltre un secolo, "1Perciò chiedeva il rigetto della domanda "ex adverso" proposta, e la condanna dell'attrice al rimborso delle spese. Con sentenza del 20 giugno 1988 il pretore rigettava la domanda, ritenendone l'infondatezza. Avverso tale provvedimento LL proponeva ap- pello dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale istruiva la causa mediante l'esecuzione di con- sulenza tecnica, e indi, con sentenza del 25/5/1999, ha rigettato il gravame, sul presupposto che le risultanze delle mappe catastali non fossero attendibili sulla scorta dell'elaborato del CTU, ritenuto articolato e scevro da vizi logici. In particolare ha statuito che la strada in questione appartiene anche a Di AP in for- za dei titoli di provenienza, e ha compensato per intero le spese del grado. Anche avverso tale sentenza LL ha proposto ricorso, col quale ne ha chiesto la cassazione, con senza rinvio, con vittoria di spese e compensi. Di AP si è costituito con controricorso, propo- nendo anche ricorso incidentale, eccependo ancora una volta l'infondatezza dell'assunto "ex adverso" dedotto, 2 e che la sentenza venga cassata in quanto sia in primo che in secondo grado non era stato rilevato il difetto di competenza per materia atteso che la causa, essendo di valore indeterminabile, avrebbe dovuto essere decisa in primo grado dal tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza. La censura sollevata dal ricorrente incidentale, ther avendo carattere pregiudiziale, va esaminata per prima. Con la stessa il DI AP lamenta violazione delle norme sulla competenza e deduce che erroneamente sia il pretore che il tribunale avevano omesso di rilevare che la causa, essendo di valore indeterminabile dal momento che 11 attrice ha rivendicato il tratto di terreno in questione come facente parte di una strada vicinale priva di reddito dominicale, spettava in primo grado alla competenza del tribunale ex art. 15, ult. cpv. c.p.c., dal momento che gli atti non offrivano elementi per la stima. Il rilievo è infondato. L' azione proposta non era di rivendicazione, come 3 adesso sostiene il resistente, avendo 1' attrice chiesto, come con chiarezza evidenziato nella sentenza di secondo grado, che venisse accertata l' illegittimità delle opere poste in essere dal convenuto con conseguente condanna alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, i giudici di appello hanno rilevato come superflue le osservazioni di parte appellata in ordine alla eccezione di incompetenza per valore disattese dal primo giudice e non è dato trarre da quanto si legge nel ricorso incidentale quale sia stata l' Porgerne eccezione di incompetenza sollevata in primo grado e quali siano le ragioni per le quali non potessero ritenersi superflue le sue osservazioni sul punto, atteso che non vi è stata specifica contestazione. I motivi dei ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente stante l' evidente connessione, sono infondati. Con gli stessi, PI denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700 e 832 c.c., nonché nullità della sentenza ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione, lamenta che il tribunale si sia adeguato alle deduzioni esposte dal CTU secondo cui la via privata di cui si discute sarebbe di proprietà comune e non appartenga, invece, soltanto ad essa ricorrente. Sostiene che, correttamente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto tenere conto dell' atto DI AP NC nel cui allegato tipo di frazionamento è descritta graficamente la strada come insistente nella particella n. 73 e quindi di proprietà di PI;
che, non essendo la strada essa iscritta negli elenchi obbligatori alla data della proposizione della domanda, non poteva ritenersi di proprietà dei frontisti atteso che anche le strade выдать private quoad constitutionem non si sottraggono al regime giuridico della proprietà; e che illogico' era stato 1' iter argomentativo del CTU nel disattendere i rilievi del suo consulente di parte. Orbene, premesso che il tribunale ha precisato, con piena e motivata condivisione, che dall'esame della consulenza tecnica si evince che in virtù dei vari titoli di provenienza del fondo in capo a DI AP una porzione di esso era stata utilizzata a stradella e che pertanto la recinzione con rete metallica ed il cancello non invadono l' originaria sede stradale, il rilievo della ricorrente secondo cui diversamente era stato indicato nell'atto di vendita con cui il DIAP ha ceduto ai NC parte del suo terreno avendo la parti 5 accettato il frazionamento in cui la part. 73 come appartenente ad essaveniva indicata PI, è del tutto ininfluente atteso che in quell' atto ella non era parte e non è, quindi, da lei opponibile come pieno riconoscimento del suo diritto, e peraltro la diversa valutazione compiuta giudiziaria sulla scorta degli atti in sede originari prevale chiaramente sui dati catastali tenuti presenti nell' atto DI AP-NC. Né è consentita in questa sede una diversa valutazione degli elementi probatori esaminati con congruità logica e correttezza giuridica dal giudice di appello che ha giustificato con chiarezza la sua decisione, dacché il controllo sulla motivazione possibile dal giudice di legittimità non può comportare il riesame del merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. ROMA, 13 maggio 2003 11presiden Il consigliere est. dontour She Tronesneo IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo TalaricO 22 DIC.2003 Colazico Roma IL CANCELLIERE C1 20