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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 261/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 261/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.COLUCCI ALBINO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
COLUCCI ALBINO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 8/2/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 2/12/1978, che dalla unione erano nati i figli (deceduto) e , maggiorenne e non autosufficiente e rappresentavano di Per_1 Per_2
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
Con le memorie depositate le parti davano atto della titolarità del dell'unica autovettura CP_1
modello Jaguar su indicata e che in ordine all'”attività imprenditoriale condivisa dell'azienda “ , P.I. avente sede in Laino Borgo Controparte_2 P.IVA_1
(CS), alla Via D. Longo n. 2, i medesimi proseguiranno in egual modo, cioè ognuno con le
rispettive quote societarie di pertinenza.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a NO OR (CS) Parte_1
il 15/11/1959 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 261/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.COLUCCI ALBINO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
COLUCCI ALBINO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 8/2/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 2/12/1978, che dalla unione erano nati i figli (deceduto) e , maggiorenne e non autosufficiente e rappresentavano di Per_1 Per_2
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
Con le memorie depositate le parti davano atto della titolarità del dell'unica autovettura CP_1
modello Jaguar su indicata e che in ordine all'”attività imprenditoriale condivisa dell'azienda “ , P.I. avente sede in Laino Borgo Controparte_2 P.IVA_1
(CS), alla Via D. Longo n. 2, i medesimi proseguiranno in egual modo, cioè ognuno con le
rispettive quote societarie di pertinenza.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a NO OR (CS) Parte_1
il 15/11/1959 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento