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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/08/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4057/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4057/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 935/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/17, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Corvino, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi n. 153, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con i quali è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Manzo n.
15, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Donato
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 14/02/25 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21/04/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 935/17, notificato il 16/03/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di € 8.739,58, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorte capitale e spese processuali, a pagina 1 di 5 titolo di saldo del rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), instaurato dal con la Findomestic Banca s.p.a. Parte_1 in data 10/08/05.
L'opponente eccepiva: la genericità ed inesattezza dei conteggi, in quanto, a fronte di una linea di credito di € 2.600,00, era maturata una debitoria di € 8.739,58, comprensiva di interessi per €
2.830,13; che non era intervenuta alcuna pattuizione in ordine al tasso degli interessi moratori, sicchè andavano applicati gli interessi nella misura legale;
che illegittima era la penale dell'8% applicata dalla Findomestic, essendo la relativa clausola nulla in quanto vessatoria ex art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, ed, in subordine, per l'accertamento della minor somma dovuta, previo espletamento di apposita CTU, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 19/09/17, si costituiva la la quale Controparte_1 concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 14/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 07/03/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti, depositata fin dalla fase monitoria, risulta che Parte_1 stipulava con la Findomestic Banca s.p.a., in data 10/08/05, un contratto di finanziamento per l'acquisto di prodotti di micro informatica per € 439,00, con contestuale apertura di una linea di credito a rimborso rateale e a tempo indeterminato (indicata come offerta “B” nel modulo contrattuale) da utilizzare tramite carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), fino ad un importo massimo di € 2.600,00, con TAN del 15,36% e TAEG del 16,48% in caso di rimborsi effettuati mediante accredito sul c/c per un importo minimo mensile di € 25,00, nonché con interessi di mora nella misura dello 0,040% al giorno, pari al 14,60% annuo.
Dall'estratto conto della Findomestic del 24/01/17 e dal prospetto di calcolo degli interessi di mora di non oggetto di alcuna contestazione in relazione alle annotazioni contabili ivi CP_1 CP_1 presenti, risulta che, in data 26/08/05, l'opponente effettuava i primi prelievi di somme e che, dal successivo 22/09/05, iniziava a rimborsare a Findomestic le rate mensili. Sempre dall'estratto conto risulta che il nel periodo intercorrente tra il 26/08/05 ed il 06/03/12, utilizzava la carta Parte_1 di credito emessa in suo favore (avente n. 10019181968429), restituendo solo parzialmente le somme prelevate e lasciando un saldo debitore complessivo (in relazione alla linea di credito), alla pagina 2 di 5 data del 17/02/17, di € 8.739,58, di cui € 3.909,21 per sorte capitale, € 2.000,24 per rate scadute ed
€ 2.803,13 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale.
Con atto del 16/04/13 la Findomestic cedeva “pro soluto” il credito oggetto di causa alla Pt_2
(doc. 3 fasc. monitorio); successivamente, quest'ultima, nel contesto di un'operazione di
[...] cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/99, cedeva “pro soluto” il medesimo credito alla
[...] con avviso pubblicato sulla G.U. n. 52 del 04/05/13 (doc. 4 fasc. monitorio); in Controparte_2 data 14/06/16, la a sua volta, cedeva “pro soluto” il proprio credito a Controparte_2 [...]
(doc. 5 fasc. monitorio). CP_1
L'intervenuta cessione dei crediti veniva notificata al con contestuale diffida ad Parte_1 adempiere tramite racc. a.r. del 14/06/16, perfezionatasi per compiuta CE (docc. 6 e 7 fasc. monitorio).
Ebbene, la predetta documentazione, unitamente alla mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'opponente e all'elemento presuntivo del possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa (cfr. Cass. n. 10200/21) – disponibilità che sarebbe difficilmente spiegabile se l'opposta, quale ultima cessionaria, non fosse divenuta titolare del credito – inducono a ritenere che la abbia offerto adeguata Controparte_1 prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Per quanto attiene alle ulteriori doglianze sollevate dall'opponente, risulta del tutto infondata sia la contestazione inerente alla mancata pattuizione dell'interesse moratorio, al quale invece si fa espresso riferimento nelle condizioni generali di contratto di cui all'offerta “B” (art. V-7), sia quella riguardante l'illegittimità della penale dell'8% contrattualmente pattuita all'art. V-6, posto che parte opposta non ha applicato alcuna penale nella quantificazione della propria pretesa creditoria.
In ogni caso, quanto alla penale, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n.
206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, però, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, non essendo state indicate le ragioni per le quali la penale contrattualmente prevista risulterebbe “d'importo manifestamente eccessivo”, posto che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma. pagina 3 di 5 Inoltre, il CTU, dott. ha appurato che il TAN del 15,36%, il TAEG del 16,48% Persona_1
e l'interesse moratorio nella misura dello 0,040% al giorno, ovvero del 14,60% annuo, sono inferiori al tasso soglia usura applicabile, nel III trimestre 2005, per le operazioni di “apertura di credito in conto corrente fino a 5.000,00 euro” (cui è assimilabile l'apertura di credito con carta
“revolving”), pari al 18,945%.
Tuttavia, il CTU ha anche rilevato che, in violazione dell'art. 120 T.U.B. e dell'art. 3 della delibera
CICR del 09/02/00, sul rapporto in esame è stata indebitamente operata la capitalizzazione composta mensile degli interessi. Quanto dedotto in proposito dall'opposta – secondo cui gli interessi maturati sarebbero stati sistematicamente addebitati a incremento del saldo debitore, ma al contempo pagati tramite una rimessa in conto di importo almeno equivalente (secondo il principio di imputazione dei pagamenti dapprima agli interessi e alle spese e da ultimo al saldo capitale, come da art. 1194 c.c.), escludendo in via di fatto la produzione di interessi anatocistici, posto che spese e interessi vengono conteggiati a parte, e pagati attraverso i versamenti periodici effettuati dal cliente, quindi non sarebbero fruttiferi di ulteriori interessi – non trova alcun riscontro nell'estratto conto in atti, non emergendo dallo stesso un conteggio separato degli interessi e delle spese, i quali confluivano nel debito su cui venivano calcolati ulteriori interessi, come rilevato dal
CTU.
Deve, quindi, ritenersi nulla, perché contrastante con l'art. 120 T.U.B., la previsione contrattuale di cui all'art. IV-5, che consentiva siffatta modalità di capitalizzazione periodica degli interessi.
In ragione di ciò, il CTU ha provveduto a ricalcolare l'ammontare complessivo della debitoria eliminando la capitalizzazione degli interessi, così pervenendo ad un saldo debitorio di € 7.912,21
(tenendo conto dell'errore informatico nella duplicazione degli importi, riscontrabile dall'estratto conto: cfr. CTU), in luogo di quello di € 8.739,58 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannato al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.912,21, oltre interessi moratori convenzionali - comunque nei limiti della l. n.
108/1996 - sulla sola sorte capitale di € 3.909,21 dal 18/02/17 al soddisfo.
Le spese giudiziali, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente
(posto che la riduzione della somma richiesta non costituisce, di per sé, fattispecie di soccombenza reciproca: Cass. n. 3386/23; Cass. S.U. n. 32061/22) e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00). Le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4057/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 935/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/17, depositato in pari data;
2) condanna al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.912,21, oltre interessi moratori convenzionali - comunque nei limiti della l. n. 108/1996
- sulla sola sorte capitale di € 3.909,21 dal 18/02/17 al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 160,00 per spese vive ed € 5.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese di CTU sono poste per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 3 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4057/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 935/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/17, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Corvino, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi n. 153, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con i quali è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Manzo n.
15, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Donato
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 14/02/25 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21/04/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 935/17, notificato il 16/03/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di € 8.739,58, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorte capitale e spese processuali, a pagina 1 di 5 titolo di saldo del rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), instaurato dal con la Findomestic Banca s.p.a. Parte_1 in data 10/08/05.
L'opponente eccepiva: la genericità ed inesattezza dei conteggi, in quanto, a fronte di una linea di credito di € 2.600,00, era maturata una debitoria di € 8.739,58, comprensiva di interessi per €
2.830,13; che non era intervenuta alcuna pattuizione in ordine al tasso degli interessi moratori, sicchè andavano applicati gli interessi nella misura legale;
che illegittima era la penale dell'8% applicata dalla Findomestic, essendo la relativa clausola nulla in quanto vessatoria ex art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, ed, in subordine, per l'accertamento della minor somma dovuta, previo espletamento di apposita CTU, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 19/09/17, si costituiva la la quale Controparte_1 concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 14/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 07/03/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti, depositata fin dalla fase monitoria, risulta che Parte_1 stipulava con la Findomestic Banca s.p.a., in data 10/08/05, un contratto di finanziamento per l'acquisto di prodotti di micro informatica per € 439,00, con contestuale apertura di una linea di credito a rimborso rateale e a tempo indeterminato (indicata come offerta “B” nel modulo contrattuale) da utilizzare tramite carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), fino ad un importo massimo di € 2.600,00, con TAN del 15,36% e TAEG del 16,48% in caso di rimborsi effettuati mediante accredito sul c/c per un importo minimo mensile di € 25,00, nonché con interessi di mora nella misura dello 0,040% al giorno, pari al 14,60% annuo.
Dall'estratto conto della Findomestic del 24/01/17 e dal prospetto di calcolo degli interessi di mora di non oggetto di alcuna contestazione in relazione alle annotazioni contabili ivi CP_1 CP_1 presenti, risulta che, in data 26/08/05, l'opponente effettuava i primi prelievi di somme e che, dal successivo 22/09/05, iniziava a rimborsare a Findomestic le rate mensili. Sempre dall'estratto conto risulta che il nel periodo intercorrente tra il 26/08/05 ed il 06/03/12, utilizzava la carta Parte_1 di credito emessa in suo favore (avente n. 10019181968429), restituendo solo parzialmente le somme prelevate e lasciando un saldo debitore complessivo (in relazione alla linea di credito), alla pagina 2 di 5 data del 17/02/17, di € 8.739,58, di cui € 3.909,21 per sorte capitale, € 2.000,24 per rate scadute ed
€ 2.803,13 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale.
Con atto del 16/04/13 la Findomestic cedeva “pro soluto” il credito oggetto di causa alla Pt_2
(doc. 3 fasc. monitorio); successivamente, quest'ultima, nel contesto di un'operazione di
[...] cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/99, cedeva “pro soluto” il medesimo credito alla
[...] con avviso pubblicato sulla G.U. n. 52 del 04/05/13 (doc. 4 fasc. monitorio); in Controparte_2 data 14/06/16, la a sua volta, cedeva “pro soluto” il proprio credito a Controparte_2 [...]
(doc. 5 fasc. monitorio). CP_1
L'intervenuta cessione dei crediti veniva notificata al con contestuale diffida ad Parte_1 adempiere tramite racc. a.r. del 14/06/16, perfezionatasi per compiuta CE (docc. 6 e 7 fasc. monitorio).
Ebbene, la predetta documentazione, unitamente alla mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'opponente e all'elemento presuntivo del possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa (cfr. Cass. n. 10200/21) – disponibilità che sarebbe difficilmente spiegabile se l'opposta, quale ultima cessionaria, non fosse divenuta titolare del credito – inducono a ritenere che la abbia offerto adeguata Controparte_1 prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Per quanto attiene alle ulteriori doglianze sollevate dall'opponente, risulta del tutto infondata sia la contestazione inerente alla mancata pattuizione dell'interesse moratorio, al quale invece si fa espresso riferimento nelle condizioni generali di contratto di cui all'offerta “B” (art. V-7), sia quella riguardante l'illegittimità della penale dell'8% contrattualmente pattuita all'art. V-6, posto che parte opposta non ha applicato alcuna penale nella quantificazione della propria pretesa creditoria.
In ogni caso, quanto alla penale, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n.
206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, però, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, non essendo state indicate le ragioni per le quali la penale contrattualmente prevista risulterebbe “d'importo manifestamente eccessivo”, posto che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma. pagina 3 di 5 Inoltre, il CTU, dott. ha appurato che il TAN del 15,36%, il TAEG del 16,48% Persona_1
e l'interesse moratorio nella misura dello 0,040% al giorno, ovvero del 14,60% annuo, sono inferiori al tasso soglia usura applicabile, nel III trimestre 2005, per le operazioni di “apertura di credito in conto corrente fino a 5.000,00 euro” (cui è assimilabile l'apertura di credito con carta
“revolving”), pari al 18,945%.
Tuttavia, il CTU ha anche rilevato che, in violazione dell'art. 120 T.U.B. e dell'art. 3 della delibera
CICR del 09/02/00, sul rapporto in esame è stata indebitamente operata la capitalizzazione composta mensile degli interessi. Quanto dedotto in proposito dall'opposta – secondo cui gli interessi maturati sarebbero stati sistematicamente addebitati a incremento del saldo debitore, ma al contempo pagati tramite una rimessa in conto di importo almeno equivalente (secondo il principio di imputazione dei pagamenti dapprima agli interessi e alle spese e da ultimo al saldo capitale, come da art. 1194 c.c.), escludendo in via di fatto la produzione di interessi anatocistici, posto che spese e interessi vengono conteggiati a parte, e pagati attraverso i versamenti periodici effettuati dal cliente, quindi non sarebbero fruttiferi di ulteriori interessi – non trova alcun riscontro nell'estratto conto in atti, non emergendo dallo stesso un conteggio separato degli interessi e delle spese, i quali confluivano nel debito su cui venivano calcolati ulteriori interessi, come rilevato dal
CTU.
Deve, quindi, ritenersi nulla, perché contrastante con l'art. 120 T.U.B., la previsione contrattuale di cui all'art. IV-5, che consentiva siffatta modalità di capitalizzazione periodica degli interessi.
In ragione di ciò, il CTU ha provveduto a ricalcolare l'ammontare complessivo della debitoria eliminando la capitalizzazione degli interessi, così pervenendo ad un saldo debitorio di € 7.912,21
(tenendo conto dell'errore informatico nella duplicazione degli importi, riscontrabile dall'estratto conto: cfr. CTU), in luogo di quello di € 8.739,58 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannato al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.912,21, oltre interessi moratori convenzionali - comunque nei limiti della l. n.
108/1996 - sulla sola sorte capitale di € 3.909,21 dal 18/02/17 al soddisfo.
Le spese giudiziali, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente
(posto che la riduzione della somma richiesta non costituisce, di per sé, fattispecie di soccombenza reciproca: Cass. n. 3386/23; Cass. S.U. n. 32061/22) e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00). Le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4057/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 935/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/03/17, depositato in pari data;
2) condanna al pagamento, in favore della della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.912,21, oltre interessi moratori convenzionali - comunque nei limiti della l. n. 108/1996
- sulla sola sorte capitale di € 3.909,21 dal 18/02/17 al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 160,00 per spese vive ed € 5.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese di CTU sono poste per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 3 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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