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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15338 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15338/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti PORTACCIO MONICA e BIRARDI MASSIMO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.12.2024 proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. l'istante in epigrafe indicato chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, -già negato in sede amministrativa-, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento
1 tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
CP_ L' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
Appare utile richiamare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., il quale recita:
“
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”
Orbene, tanto premesso, venendo al merito, rilevato come, nell'ambito della fase di ATP, le osservazioni alla bozza preliminare di consulenza tecnica formulate dalla parte ricorrente, per il tramite del CTP, non fossero state oggetto di (effettiva) espressa e sintetica valutazione da parte dell'ausiliario, si è disposto che il CTU nominato nella fase di ATP rendesse chiarimenti sulla scorta delle osservazioni formulate dal ricorrente, esprimendo una sintetica valutazione delle stesse.
2 Ebbene, il CTU, dopo aver esaminato la nota del CTP allegata in atti, in relazione alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente - secondo cui andrebbe particolarmente valorizzato il complessivo corteo patologico alla luce dell'attività lavorativa ad impegno fisico elevato svolta dal ricorrente - ha affermato: “Preliminarmente va precisato che le osservazioni formulate da parte ricorrente sono firmate da un consulente che non ha preso parte alla visita peritale e la cui nomina peraltro non risulta essere stata formalizzata nel corso delle operazioni. Entrando nel merito dei chiarimenti, lo scrivente fa presente che la visita peritale, la quale rappresenta il momento più importante in una valutazione di interesse medico-legale, ha permesso di rilevare a carico del ricorrente, in trattamento farmacologico per artrite reumatoide, un'obiettività clinica molto sfumata, sostanzialmente rappresentata da una modica dolenzia e limitazione funzionale ai gradi estremi a carico di polso e gomito sinistri. Al momento della visita peritale non vi era interessamento di altri distretti osteo-articolari (negativa l'obiettività a carico del rachide lombosacrale e delle anche)”, per cui ha chiarito come i rilievi effettuati abbiano dato conto di “un'obiettività clinica pressoché negativa che non giustifica, allo stato attuale, il riconoscimento del beneficio economico richiesto”. Ha, dunque, confermato le conclusioni già espresse.
Per il resto, va rilevato come la parte istante si sia limitata a contestare genericamente le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per
ATP e valutata dal consulente e meramente riportandosi alle osservazioni formulate dal CTP in sede di accertamento tecnico preventivo, esaurientemente prese in considerazione dal CTU, come più sopra evidenziato. L'istante ha omesso di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
Tutto ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
Pertanto, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza di una valida dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 16.12.2024, così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso.
3 - Nulla per le spese.
Bari, lì 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15338/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti PORTACCIO MONICA e BIRARDI MASSIMO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.12.2024 proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. l'istante in epigrafe indicato chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, -già negato in sede amministrativa-, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento
1 tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
CP_ L' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
Appare utile richiamare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., il quale recita:
“
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.”
Orbene, tanto premesso, venendo al merito, rilevato come, nell'ambito della fase di ATP, le osservazioni alla bozza preliminare di consulenza tecnica formulate dalla parte ricorrente, per il tramite del CTP, non fossero state oggetto di (effettiva) espressa e sintetica valutazione da parte dell'ausiliario, si è disposto che il CTU nominato nella fase di ATP rendesse chiarimenti sulla scorta delle osservazioni formulate dal ricorrente, esprimendo una sintetica valutazione delle stesse.
2 Ebbene, il CTU, dopo aver esaminato la nota del CTP allegata in atti, in relazione alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente - secondo cui andrebbe particolarmente valorizzato il complessivo corteo patologico alla luce dell'attività lavorativa ad impegno fisico elevato svolta dal ricorrente - ha affermato: “Preliminarmente va precisato che le osservazioni formulate da parte ricorrente sono firmate da un consulente che non ha preso parte alla visita peritale e la cui nomina peraltro non risulta essere stata formalizzata nel corso delle operazioni. Entrando nel merito dei chiarimenti, lo scrivente fa presente che la visita peritale, la quale rappresenta il momento più importante in una valutazione di interesse medico-legale, ha permesso di rilevare a carico del ricorrente, in trattamento farmacologico per artrite reumatoide, un'obiettività clinica molto sfumata, sostanzialmente rappresentata da una modica dolenzia e limitazione funzionale ai gradi estremi a carico di polso e gomito sinistri. Al momento della visita peritale non vi era interessamento di altri distretti osteo-articolari (negativa l'obiettività a carico del rachide lombosacrale e delle anche)”, per cui ha chiarito come i rilievi effettuati abbiano dato conto di “un'obiettività clinica pressoché negativa che non giustifica, allo stato attuale, il riconoscimento del beneficio economico richiesto”. Ha, dunque, confermato le conclusioni già espresse.
Per il resto, va rilevato come la parte istante si sia limitata a contestare genericamente le conclusioni peritali, richiamando la documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per
ATP e valutata dal consulente e meramente riportandosi alle osservazioni formulate dal CTP in sede di accertamento tecnico preventivo, esaurientemente prese in considerazione dal CTU, come più sopra evidenziato. L'istante ha omesso di allegare, con argomentazioni medico-legali non oggetto di vaglio da parte del consulente dell'ufficio, l'incidenza di malattie non diagnosticate o l'esistenza di errori diagnostici per documentata inosservanza dei canoni della scienza medica comunemente condivisi dalla comunità scientifica.
Tutto ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Pertanto, le doglianze alla Ctu non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta (cfr. conclusioni in perizia).
Il ctu risulta quindi avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali escludendo il requisito sanitario e non si ravvisa la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
Pertanto, il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza di una valida dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dà luogo all'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 16.12.2024, così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso.
3 - Nulla per le spese.
Bari, lì 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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