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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5449/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5449/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARINA Parte_1 P.IVA_1
ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIALE ROOSEVELT 5 71042 CERIGNOLA presso il difensore
- OPPONENTE -
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMILLERI VITTORIO elettivamente domiciliato in CATANIA alla VIA GIACOMO LEOPARDI 63 presso il difensore avv. CAMILLERI VITTORIO
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 30/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.11.2023, la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore proponeva opposizione avverso il
[...] decreto n. 1351/23 (R.G. n. 4039/23) del 27.09.23 - con cui il Tribunale di Foggia le aveva ingiunto di pagare in favore di , la somma di € 26.167,76, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria – chiedendone la revoca con il favore delle spese. Con comparsa di risposta del 5/1/2024 si costituiva l'opposta, eccependo l'infondatezza della spiegata opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies pagina 1 di 4 c.p.c. all'udienza del 30/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 2. In via del tutto assorbente è fondato, nei termini di seguito specificati, l'unico motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito azionato in via monitoria. In primo luogo si evidenzia che, siccome il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), nei contratti di somministrazione periodica la prescrizione del diritto al corrispettivo va computato dal giorno in cui la prestazione è esigibile, secondo la periodicità stabilita in contratto: almeno non in termini assoluti, non può, infatti, individuarsi il termine di decorrenza nel momento dell'emissione e/o scadenza della fattura, poiché la data della fattura e la sua scadenza costituiscono valido termine di decorrenza della prescrizione soltanto laddove l'emissione sia conforme agli accordi contrattuali sulla frequenza della fatturazione. Diversamente argomentando, si lascerebbe alla libera scelta del fornitore (e, dunque, al suo arbitrio) la facoltà di spostare in avanti indefinitamente la prescrizione, anche ben oltre il termine di legge. Orbene, il comma 4 dell'art. 1 della L. 205/2017 introduce una deroga all'art. 2948, n. 4 c.c. (che sancisce la prescrizione quinquennale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente), disponendo che per i contratti di fornitura del servizio idrico, elettrico e di gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. Quanto all'applicazione di tale speciale regime prescrizionale, il c. 10 dell'art. 1 della L. 205/2017, invece, recita testualmente “ Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e' successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 1, comma 295, L. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l'operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente. Recentemente la giurisprudenza di merito, occupandosi della questione relativa alla prescrizione del credito nascente da fornitura idrica in particolare, ha interpretato l'art. 1 comma 10, L. 205/2017 nel senso che il termine biennale di prescrizione per il settore idrico, andasse applicato “alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020”, e ciò anche per i consumi relativi agli anni precedenti al 2020. L'operatività della norma, che riduceva il termine di prescrizione a due anni, veniva, quindi, agganciata alla data dell'1 gennaio 2020 e a quella di scadenza della fattura, pur dovendosi far decorrere il termine di prescrizione dal momento del consumo idrico. Il principio era stato ritenuto compatibile con l'assetto costituzionale, in quanto agli Enti creditori risultava consentito effettuare la fatturazione dei consumi pregressi nel termine di due anni dall'approvazione della legge. Tuttavia, occorre prendere atto del diverso e più recente orientamento di legittimità rappresentato da Cassazione n. 15102 del 29/05/2024. Con tale pronuncia il SC, nel tentare una interpretazione costituzionalmente orientata del regime transitorio delineato dall'art. 1, comma 10, della L. 205/2017, ha affermato che “In tema di prescrizione breve, l' art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle pagina 2 di 4 fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall' art. 252 disp att. c.c.”. Nell'esplicitare il suddetto principio, la Corte ha avuto cura di precisare che: “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020”. Pertanto, “se […] la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)”. Le considerazioni svolte valgono, mutatis mutandis, anche per i crediti relativi ai consumi elettrici, in relazione ai quali si dovrà prendere in considerazione il diverso termine stabilito dal comma 10 dell'art. 1 della L. 205/2017: “ Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e'successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018…”. Pertanto, relativamente ai crediti relativi ai consumi elettrici il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2018. Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito relativo alla fattura azionata in sede monitoria, emessa in data 23/6/2020 e relativa a consumi elettrici dell'anno 2014, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dal 2/9/2014, coincidente con il momento in cui si è avuta materiale conoscenza dei consumi relativi alla bolletta in contestazione. E poiché non risultano atti interruttivi della prescrizione prima della emissione della fattura per cui è causa, il credito de quo si è irrimediabilmente prescritto. Del tutto privo di pregio appare il richiamo all'art. 2947, comma 3, c.c.., posto che la disposizione invocata si riferisce alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito extracontrattuale, laddove nel presente giudizio viene in considerazione un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege, ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73. Quanto alla ricognizione di debito effettuata dal legale rappresentante dell'opponente all'epoca dell'accertamento (29/4/2014), pur essendo atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., non può certamente produrre l'effetto di modificare il relativo regime. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dalla Parte_1 deve, quindi, essere accolta con conseguente revoca dell'opposto decreto
[...] ingiuntivo. 3. Quanto alle spese di lite, se appare opportuna l'integrale compensazione fra le parti, in pagina 3 di 4 considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione dirimente della prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1351/23 emesso da questo Tribunale in data 27.09.23;
- compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 30/4/2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 20 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5449/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARINA Parte_1 P.IVA_1
ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIALE ROOSEVELT 5 71042 CERIGNOLA presso il difensore
- OPPONENTE -
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMILLERI VITTORIO elettivamente domiciliato in CATANIA alla VIA GIACOMO LEOPARDI 63 presso il difensore avv. CAMILLERI VITTORIO
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 30/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.11.2023, la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore proponeva opposizione avverso il
[...] decreto n. 1351/23 (R.G. n. 4039/23) del 27.09.23 - con cui il Tribunale di Foggia le aveva ingiunto di pagare in favore di , la somma di € 26.167,76, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria – chiedendone la revoca con il favore delle spese. Con comparsa di risposta del 5/1/2024 si costituiva l'opposta, eccependo l'infondatezza della spiegata opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies pagina 1 di 4 c.p.c. all'udienza del 30/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 2. In via del tutto assorbente è fondato, nei termini di seguito specificati, l'unico motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito azionato in via monitoria. In primo luogo si evidenzia che, siccome il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), nei contratti di somministrazione periodica la prescrizione del diritto al corrispettivo va computato dal giorno in cui la prestazione è esigibile, secondo la periodicità stabilita in contratto: almeno non in termini assoluti, non può, infatti, individuarsi il termine di decorrenza nel momento dell'emissione e/o scadenza della fattura, poiché la data della fattura e la sua scadenza costituiscono valido termine di decorrenza della prescrizione soltanto laddove l'emissione sia conforme agli accordi contrattuali sulla frequenza della fatturazione. Diversamente argomentando, si lascerebbe alla libera scelta del fornitore (e, dunque, al suo arbitrio) la facoltà di spostare in avanti indefinitamente la prescrizione, anche ben oltre il termine di legge. Orbene, il comma 4 dell'art. 1 della L. 205/2017 introduce una deroga all'art. 2948, n. 4 c.c. (che sancisce la prescrizione quinquennale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente), disponendo che per i contratti di fornitura del servizio idrico, elettrico e di gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. Quanto all'applicazione di tale speciale regime prescrizionale, il c. 10 dell'art. 1 della L. 205/2017, invece, recita testualmente “ Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e' successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 1, comma 295, L. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l'operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente. Recentemente la giurisprudenza di merito, occupandosi della questione relativa alla prescrizione del credito nascente da fornitura idrica in particolare, ha interpretato l'art. 1 comma 10, L. 205/2017 nel senso che il termine biennale di prescrizione per il settore idrico, andasse applicato “alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020”, e ciò anche per i consumi relativi agli anni precedenti al 2020. L'operatività della norma, che riduceva il termine di prescrizione a due anni, veniva, quindi, agganciata alla data dell'1 gennaio 2020 e a quella di scadenza della fattura, pur dovendosi far decorrere il termine di prescrizione dal momento del consumo idrico. Il principio era stato ritenuto compatibile con l'assetto costituzionale, in quanto agli Enti creditori risultava consentito effettuare la fatturazione dei consumi pregressi nel termine di due anni dall'approvazione della legge. Tuttavia, occorre prendere atto del diverso e più recente orientamento di legittimità rappresentato da Cassazione n. 15102 del 29/05/2024. Con tale pronuncia il SC, nel tentare una interpretazione costituzionalmente orientata del regime transitorio delineato dall'art. 1, comma 10, della L. 205/2017, ha affermato che “In tema di prescrizione breve, l' art. 1, comma 10, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle pagina 2 di 4 fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall' art. 252 disp att. c.c.”. Nell'esplicitare il suddetto principio, la Corte ha avuto cura di precisare che: “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020”. Pertanto, “se […] la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)”. Le considerazioni svolte valgono, mutatis mutandis, anche per i crediti relativi ai consumi elettrici, in relazione ai quali si dovrà prendere in considerazione il diverso termine stabilito dal comma 10 dell'art. 1 della L. 205/2017: “ Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e'successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018…”. Pertanto, relativamente ai crediti relativi ai consumi elettrici il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2018. Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito relativo alla fattura azionata in sede monitoria, emessa in data 23/6/2020 e relativa a consumi elettrici dell'anno 2014, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dal 2/9/2014, coincidente con il momento in cui si è avuta materiale conoscenza dei consumi relativi alla bolletta in contestazione. E poiché non risultano atti interruttivi della prescrizione prima della emissione della fattura per cui è causa, il credito de quo si è irrimediabilmente prescritto. Del tutto privo di pregio appare il richiamo all'art. 2947, comma 3, c.c.., posto che la disposizione invocata si riferisce alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito extracontrattuale, laddove nel presente giudizio viene in considerazione un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege, ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73. Quanto alla ricognizione di debito effettuata dal legale rappresentante dell'opponente all'epoca dell'accertamento (29/4/2014), pur essendo atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., non può certamente produrre l'effetto di modificare il relativo regime. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dalla Parte_1 deve, quindi, essere accolta con conseguente revoca dell'opposto decreto
[...] ingiuntivo. 3. Quanto alle spese di lite, se appare opportuna l'integrale compensazione fra le parti, in pagina 3 di 4 considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione dirimente della prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1351/23 emesso da questo Tribunale in data 27.09.23;
- compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 30/4/2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 20 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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