Sentenza 14 maggio 2024
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/06/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2023, proposto da
I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Ospedale Galeazzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NE OM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino e Marianna Fraulini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - Onlus, non costituito in giudizio
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della DGR della OM n. XI/7758 in data 28 dicembre 2022 (pubblicata sul BURL SO n. 1 in data 5 gennaio 2023), recante: “ Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 ”, nelle parti in cui: a) quanto all’attività di ricovero e cura, stabilisce “ la determinazione del budget unico di struttura a partire dal valore finanziato per i ricoveri dell’anno 2019, pari al 100% del valore del finanziato 2019, incrementato in applicazione di quanto previsto dalle deliberazioni n. XI/3915, n. XI/4049 e n. XI/4061 (…)” (“ Attività di ricovero e cura ”, allegato 5 “ Negoziazione Area Sanitaria ” alla DGR n. XI/7758/2022, Sub Allegato A “ Schema di contratto ”, Sub Allegato B “ scheda di budget ” – doc. 1); b) prevede che, a decorrere dal 2023, la NE OM provvederà alla sottoscrizione degli accordi bilaterali con le regioni confinanti per il governo della mobilità sanitaria interregionale, stabilendo – con riguardo alle prestazioni sia di ricovero sia ambulatoriali - che “ gli eventuali effetti economici previsti nei citati accordi ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni (…) eseguite a partire dall’anno 2023 nei confronti dei residenti nelle regioni oggetto degli stessi accordi (…)” (cfr. “ Attività di ricovero e cura ” e “ Prestazioni Ambulatoriali ” e Sub Allegato B “ scheda di budget ” dell’allegato 5 “ Negoziazione Area Sanitaria ” alla DGR n. XI/7758/2022 – doc. 1); c) definisce gli accordi da sottoscrivere con le regioni di confine per il governo della mobilità sanitaria interregionale, fissando dei tetti di sistema quanto a talune prestazioni (sia di ricovero, sia ambulatoriali) da erogare ai pazienti provenienti da tali regioni e disponendo che “ gli eventuali effetti economici dovuti agli abbattimenti sulle produzioni che tali accordi prevedono ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni ” (cfr. Allegato 17 alla D.G.R. n. XI/7758/2022 – doc. 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della NE OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 27/02/2023 e depositato il successivo 17/03/2023 l’esponente, quale Ente unico gestore dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio e dell’Istituto Clinico San Siro, strutture sanitarie tutte accreditate e convenzionate per l’erogazione di prestazioni sia di ricovero sia di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale a carico del Servizio Sanitario Regionale, ha chiesto l’annullamento della DGR 28 dicembre 2022, n. XI/7758, recante le cd. regole di sistema per l'anno 2023, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
2) In particolare, la ricorrente ha contestato la DGR XI/7758, sia nella parte in cui provvede alla determinazione del budget agli erogatori privati basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell’anno 2019, sia nella parte in cui provvede alla determinazione delle regole di negoziazione dell’attività sanitaria per le prestazioni da erogarsi a favore dei pazienti residenti in altre regioni, introducendo dei tetti di sistema regionali, aggiuntivi rispetto ai tetti preesistenti.
2.1) Sotto il primo profilo, viene dedotta l’illegittimità derivata e l’eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, poiché il valore di riferimento del budget 2023 (ovvero, il “ finanziato 2019 ”) deriverebbe dalla storicizzazione di illegittimi tagli di spesa applicati a partire dall’anno 2014.
2.2) Sotto il secondo profilo viene, poi, dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di presupposti, violazione dei principi di correttezza nella programmazione dell'attività sanitaria e nella regolamentazione dei rapporti concessori e irragionevolezza, poiché la NE avrebbe introdotto molteplici tetti di spesa, variabili e inconciliabili fra loro, rendendo impossibile la programmazione dell'attività d'impresa da parte degli erogatori accreditati.
3) Si è costituita l’intimata NE.
4) Con memoria depositata il 21 marzo 2024 parte ricorrente ha rappresentato che, in relazione alla questione sollevata con il primo motivo di ricorso (cfr. supra , sub n. 2.1), è venuto meno l’interesse alla decisione in conseguenza dell’orientamento espresso su tale questione dal Consiglio di Stato, fra le altre, con la sentenza n. 2620 del 13 marzo 2023.
5) Con memoria depositata il 22 marzo 2024 la difesa della NE OM ha controdedotto alle censure avversarie, richiamando, in relazione al secondo motivo, la portata applicativa della delibera rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 492, della L. n. 178 del 30 dicembre 2020, che, a decorrere dal 2022, richiede la sottoscrizione di accordi bilaterali tra le regioni di confine quale adempimento necessario per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario; del tutto legittimamente, quindi, gli schemi di tali accordi sarebbero stati allegati alla DGR XI/7758, prevedendo, così, per le prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale erogate a carico del SSN, dalle strutture pubbliche e private accreditate, ai cittadini residenti nelle due regioni firmatarie, alcune specifiche categorie di prestazioni non soggette ad alcuna limitazione ed altre, invece, vincolate al rispetto di un tetto economico massimo prestabilito.
6) Con memoria di replica del 28 marzo 2024 sempre il patrocinio della resistente ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata da parte ricorrente in ordine al primo motivo, richiamandosi, per il resto, alla precedente memoria, e confermando come l’unico accordo ad oggi sottoscritto sia quello con l’Emilia Romagna; indi, il patrocinio medesimo ha prospettato dubbi sull’attualità dell’interesse sotteso al secondo motivo, in assenza di ogni indicazione, da parte ricorrente, delle concrete ricadute sul budget di struttura dei contestati tetti.
7) Anche la ricorrente ha replicato, argomentando l’interesse alle doglianze ricomprese nel secondo motivo facendo essenzialmente leva sul pregiudizio arrecato dalle diposizioni impugnate all’attività di programmazione aziendale, non essendo l’operatore posto nelle condizioni di programmare la propria produzione in modo da evitare abbattimenti a consuntivo.
8) All’udienza pubblica del 22 aprile 2024, presenti gli avvocati F. Bellocchio, M.S. Ciampoli e A. Cappellini per la parte ricorrente e S. Gallonetto per la NE OM, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Con sentenza del 14/05/2024, n. 1446, la Sezione V « non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto », lo ha dichiarato in parte improcedibile e, nel resto, ha disposto gli incombenti istruttori, nei sensi e nei termini indicati in motivazione. Di seguito, è utile riportare uno stralcio di detta motivazione, per cui:
« 9) Il ricorso è improcedibile in relazione alla parte rivolta contro le regole che àncorano il budget sanitario del 2023 al valore della produzione finanziata nel 2019 ("finanziato 2019"), in virtù dell’esplicita dichiarazione in tal senso formulata da parte ricorrente nella sopra citata memoria, depositata il 21/03/2024.
10) Per il resto, ovvero in relazione al residuo, secondo motivo, con cui si avversano le regole di negoziazione dell'attività sanitaria per le prestazioni destinate a pazienti non lombardi, il Collegio osserva quanto segue.
10.1) Stando alle deduzioni di parte ricorrente:
- sia con riferimento alle prestazioni di ricovero che all'attività ambulatoriale a favore di tali pazienti (extraregionali), la delibera impugnata fa riferimento al finanziato 2019, stabilendo un tetto di struttura al budget assegnato;
- senonché, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, la NE OM ha introdotto un nuovo meccanismo di rimborso per le prestazioni a favore di pazienti fuori regione: è prevista dalla DGR XI/7758 la sottoscrizione di accordi bilaterali con le regioni confinanti per il governo della mobilità sanitaria interregionale, secondo gli schemi introdotti nell'Allegato 17 della DGR medesima, ove si stabilisce che «[g]li eventuali effetti economici dovuti agli abbattimenti sulle produzioni che tali accordi prevedono ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni»;
- in base alla disciplina prevista dalla delibera, verrebbero dunque introdotti, oltre al tetto di struttura (pari al “finanziato 2019”), per le prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni, tetti di sistema regionali per il rimborso delle prestazioni rese a favore dei pazienti residenti nelle regioni confinanti (Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna);
- alla luce del testo degli accordi, allegato alla delibera impugnata, non sarebbe possibile comprendere il budget assegnato per l'anno di riferimento, attesa la compresenza «di tetti, in parte variabili ed inconciliabili fra loro» (così il ricorso, a pagina 9) e, nella specie: del tetto di struttura (pari al “finanziato 2019”) per le prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni, nonché, di tetti di sistema regionali, quanto alle prestazioni da erogarsi a favore dei soli pazienti residenti nelle regioni confinanti (Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna), per ciascuna delle quali è previsto un proprio tetto di sistema, sì da rendere impossibile la programmazione per gli erogatori privati.
10.2) In base al contenuto delle memorie difensive della NE, che ha contestato la doglianza attorea, e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 22 aprile 2024, risulta che, ad oggi, è stato sottoscritto l'accordo con la sola NE Emilia Romagna e non anche con le Regioni Veneto e Piemonte. Ciò lascia emergere degli interrogativi in ordine all'attuale operatività dei tetti interregionali e alle reciproche interferenze tra gli accordi con le diverse regioni. Inoltre, anche all'esito della discussione orale, non è stato chiarito se la struttura ricorrente abbia o meno subito degli abbattimenti in applicazione dei contestati tetti di sistema.
10.3) Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, anche al fine di valutare l'attualità dell'interesse della ricorrente in relazione al secondo motivo, il Collegio ritiene necessario domandare alla NE OM chiarimenti sui seguenti aspetti:
10.3.1) - lo stato degli accordi negoziati e/o stipulati con le singole regioni e le conseguenze correlate alla mancata sottoscrizione degli stessi in relazione all'operatività dei tetti di sistema ivi contemplati;
10.3.2) - se sono previsti dei meccanismi compensativi tra i vari tetti di sistema fissati negli accordi stipulati con le singole regioni;
10.3.3) - essendo trascorsa l'annualità di riferimento, se - ed eventualmente in che misura - la ricorrente ha effettivamente subito delle regressioni derivanti dall'applicazione dei suddetti tetti.
10.3.4) Si chiede, altresì, alla medesima parte, di rappresentare, anche schematicamente, il sistema di remunerazione delle cure prestate ai pazienti fuori regione vigente fino alla DGR XI/7758 e quello attuale, introdotto con la delibera impugnata.
10.4) Detti chiarimenti dovranno essere depositati in atti di causa da parte della NE OM (senza con ciò operare una integrazione postuma della motivazione) secondo le modalità del processo amministrativo telematico (PAT), entro giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento.
11) In conclusione, quindi, il ricorso viene in parte (in relazione al primo motivo) dichiarato improcedibile e, nel resto (in relazione al secondo motivo), vengono disposti gli incombenti istruttori innanzi descritti.
12) Le spese di giudizio verranno regolate con la sentenza definitiva ».
10) La NE ha ottemperato alla richiesta istruttoria, depositando in data 13 giugno 2024 una relazione, a firma del Dirigente regionale della Direzione generale Welfare.
11) In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie.
12) La NE ha confermato l'eccezione di carenza di interesse, in parte qua , in assenza di una lesione concreta ed attuale, non essendo ancora definita la compensazione della mobilità attiva.
13) Parte ricorrente ha chiesto un rinvio in attesa dei provvedimenti che verranno assunti al termine della gestione della compensazione della mobilità interregionale.
14) Con ordinanza del 01/10/2024, n. 2529, la Sezione V, impregiudicata ogni statuizione sulle eccezioni sollevate dalla NE OM, ha disposto « anche in ragione delle convergenti richieste formulate dalle parti, il rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 18 marzo 2025, posto peraltro che, allo stato, entrambe le parti non hanno escluso, trattandosi delle prime applicazioni del nuovo sistema di remunerazione (che prevede la previa stipula di un accordo interregionale), che, all'esito dei conteggi finali, potrebbe non concretizzarsi alcuna concreta lesione alle rivendicazioni economiche della ricorrente ».
15) In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha rappresentato che « allo stato la NE non ha comunicato alla ricorrente, né depositato agli atti del giudizio alcun documento » riguardante
l’esito dei conteggi finali di liquidazione delle prestazioni erogate a pazienti fuori regione (così, la memoria depositata il 13/02/2025).
16) La NE, dal canto suo, ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del restante motivo (II) del ricorso introduttivo, per carenza d’interesse concreto e attuale ad esso.
17) All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa, chiamata congiuntamente alle cause nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del ruolo, è stata trattenuta in decisione.
18) Il ricorso, per la parte che residua dopo la sentenza non definitiva n. 1446/2024 sopra citata, è inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
19) Invero, a seguito alla predetta sentenza, del 14/05/2024, n. 1446, residua da esaminare il secondo motivo del ricorso, con cui si avversano le regole di negoziazione dell'attività sanitaria per le prestazioni destinate a pazienti non lombardi, lamentandone l'eccesso di potere per difetto di presupposti, per violazione dei principi di correttezza, nonché per irragionevolezza.
Orbene, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, « l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso, ex art. 100 cod. proc. civ., non solo non va confuso con un'astratta aspirazione al ripristino della legalità che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità, del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità dal suo accoglimento » (così, Cons. Stato, VI, 14-01-2019, n. 343).
Pertanto, l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e attualità e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, « sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente. In un’ottica comparatistica – che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune – la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, a contrario, dalla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c, che sanziona con l’inammissibilità il motivo di ricorso per cassazione “ il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (non potendosi, peraltro, desumere il quesito dal contenuto del motivo) o che si riveli una tautologia o un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice ” (Cass. civ. V, 11.5.2017, n. 11646)» (così, Cons. Stato, III, 20-02-2025, n. 1419).
20) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio come, nella specie, non siano state affatto allegate le ripercussioni che, in concreto e nell’attualità, le contestate previsioni sulla negoziazione delle prestazioni da erogare in favore dei pazienti residenti in altre regioni abbiano provocato nella sfera giuridica della Società ricorrente. Invero, come riconosciuto dalla stessa esponente, « allo stato » non risulta essersi concretizzato alcun pregiudizio alle rivendicazioni economiche della ricorrente riconducibile alle ridette previsioni, oggetto qui d’impugnazione.
Sicché, va ribadito come il ricorso risulti, in parte qua , inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
21) In ogni caso, per mera completezza, giova osservare come le censure di eccesso di potere con cui, nel secondo motivo del ricorso, si contesta la previsione del « tetto di sistema » (conseguente alla “ sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale ”, ex art. 1, comma 492 della L. n. 178 del 2020), in aggiunta al « tetto di struttura », per la remunerazione delle prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni si rivelino, in assenza allo stato di una loro applicazione concreta, generiche e, in linea di principio, infondate.
In tal senso, preme notare come – in astratto - la fissazione del predetto « tetto di sistema » non sia affatto irragionevole, trattandosi di un meccanismo volto a “spalmare” su tutti gli operatori accreditati le decurtazioni necessarie per finanziare le prestazioni extra budget complessivamente erogate, in modo da assicurare il rispetto del tetto regionale di spesa sanitaria, tenuto conto dei noti limiti nazionali alla spesa in questione (cfr., in tema, l’orientamento di questo Tribunale sulle regressioni « di sistema », espresso, fra l’altro, nelle sentenze della Sezione V, 11-10-2023, n. 2290; 8-03-2024, n. 672; nonché, della Sezione III, 17-03-2022, n. 623; id., 24-01-2022, n. 159; id., 26-10-2021, nn. 2357 e 2358).
In termini generali, quindi, il « tetto di sistema » risulta coerente con il risultato imposto dal legislatore, che deve essere complessivo e, cioè, deve riguardare l'intero ammontare della spesa sanitaria annua sostenuta dalle regioni; ciò che giustifica la previsione di una regressione delle remunerazioni delle strutture accreditate correlata allo sforamento complessivo del budget di spesa. Al meccanismo delle regressioni di sistema si correla, poi, inevitabilmente, il rischio che gli operatori economici subiscano una decurtazione tariffaria indipendentemente dal contributo individuale al superamento del tetto di spesa complessivo annuale. Trattasi, tuttavia, di un rischio ragionevole e proporzionato al preminente interesse al contenimento della spesa pubblica, cui non è estraneo lo stesso operatore privato (cfr., in specie, sotto quest’ultimo profilo, Cons. Stato, III, 2-11-2022 n. 9455, per cui « chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato »).
Del resto, come più volte evidenziato sempre in giurisprudenza, in materia sanitaria, « in considerazione della complessità delle situazioni coinvolte – per gli aspetti organizzativi, operativi, tecnologici, sociali, relativi alla disponibilità delle indispensabili risorse economiche ed alla tutela del diritto fondamentale alla salute - la Pubblica Amministrazione è titolare del potere valutativo ampiamente discrezionale in ordine alle modalità ritenute maggiormente confacenti al perseguimento dell’interesse generale. Tale potere è influito da cognizioni tecnico-scientifiche e da dati di esperienza, i quali orientano l’esame delle situazioni e la ponderazione delle scelte ritenute preferibili, tra le diverse possibili soluzioni » (così, da ultimo, TAR Campania, Napoli, I, 11-04-2023, n. 2205, che poi aggiunge: « A fronte dell’esercizio di siffatta discrezionalità, il sindacato del giudice può individuare profili di manifesta illogicità o incoerenza della scelta - non potendo invece sostituire il proprio convincimento a quello della pubblica amministrazione - mentre l’interessato deve a sua volta fornire adeguati elementi di prova che valgano a sconfessare la scelta amministrativa »).
In tale contesto, è stato ulteriormente affermato che, « quando difettano parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non ‘deduce’ ma ‘valuta’ se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione » (così, Cons. Stato, VI, 5-12-2022, n. 10624).
Ebbene, nella specie, le valutazioni di parte ricorrente risultano sfornite di adeguata prova circa la consistenza dei propri assunti, risolvendosi nella mera non condivisione dei criteri adottati da parte resistente, in assenza allo stato di una verifica in concreto della loro irragionevolezza, illogicità e incoerenza.
22) Conclusivamente, quindi, fermo quanto già statuito con la sentenza non definitiva n. 1446/2024, il ricorso va dichiarato, in parte qua , inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) del c.p.a.
23) Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, fermo quanto già statuito con la sentenza non definitiva n. 1446/2024, dichiara il ricorso, in parte qua , inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 18 marzo 2025 e 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO